Circolare 17 gennaio 2001 n.11
Oggetto: visite sanitarie di minori e apprendisti
(legge 25/55, DPR 1668/56, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 345/99)
Alle Direzioni Regionali e
Provinciali del Lavoro
LORO SEDI
Alla Direzione Generale Degli Affari Generali e del Personale - Div. VII
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
Alla Provincia Autonome di Trento e Bolzano
Alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti riguardanti le visite sanitarie di minori e apprendisti previste dalle leggi 19 gennaio 1955 n. 25 (disciplina dell'apprendistato) e 17 ottobre 1967 n.977 (tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, così come modificata dai decreti legislativi 4 agosto 1999 n.345 attuativo della direttiva 94/33/ce e 18 agosto 2000 n.262 di modifica), in relazione alla sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
Le considerazioni di seguito esposte forniscono indicazioni per la soluzione dei problemi applicativi prospettati con maggiore frequenza, che riguardano in particolare le seguenti questioni:
A) Se in seguito alla entrata in vigore del
D.Lgs. 345/99, che ha ampiamente modificato la legge 977/67, gli adolescenti
adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza
sanitaria di cui al titolo I, capo IV del D.Lgs. 626/94 debbano comunque essere
sottoposti alla visita effettuata dal medico competente dell'azienda che
potrebbe ravvisare la mancanza di idoneità in base all'allegato I del D.Lgs.
345/99.
Al riguardo si fa presente che l'art.8, comma 8 della legge 977/67 nel testo
modificato dal citato D.Lgs.354/99, dispone esplicitamente la non applicabilità
della disciplina prevista ai commi precedenti nei casi in cui i minori siano
adibiti ad attività lavorative per le quali la vigente legislazione dispone la
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 626/94, art.16 e 17. In tali
fattispecie gli adolescenti sono pertanto sottoposti ai soli controlli di cui
all'art.16 comma 2 del citato decreto 626/94 e cioè: a) ad accertamenti
preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla
mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica; entrambi effettuati dal medico competente, individuato, ai sensi del
comma 5 del medesimo articolo, nel "dipendente di una struttura esterna
pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei
compiti di sorveglianza sanitaria o in un libero professionista o in un
dipendente del datore di lavoro". Per gli adolescenti non soggetti alla
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 626/94, le visite mediche preventive
e successive sono di competenza di un medico del servizio sanitario nazionale,
a cura e spese del datore di lavoro, in conformità all'art.8 comma 3 della
legge 977/67 e successive modificazioni.
B) Se i minori non soggetti a sorveglianza
sanitaria ai sensi del D.Lgs. 626/94 debbano essere sottoposti a doppia visita
presso la ASL di competenza, una gratuita ai sensi dell'art.5 della legge 25/55
e una a carico del datore di lavoro a norma dell'articolo 9 comma 3 del D.Lgs.
345/99.
Occorre rilevare che l'art.9 del D. Lgs. 345/99, nel ribadire, per gli
apprendisti minori, l'obbligo di una visita medica preassuntiva e di visite
mediche periodiche, da effettuare presso la ASL territorialmente competente a
cura e spese del datore di lavoro, ha abrogato implicitamente, in parte qua e
in quanto ius superveniens, le disposizioni della legge 25/55 che sanciscono la
gratuità di tali visite. Pertanto gli apprendisti minorenni sono sottoposti
alle visite mediche, così come regolate, per modalità e competenze, dall'art.8
della legge 977/67 come modificato dal D.Lgs. 345/99 citato, cioè a visita
presso la ASL competente, a cura e spese del datore di lavoro.
C) Quale sia la disciplina applicabile alle
visite degli apprendisti maggiorenni, adibiti o meno ad attività lavorative
soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV
del D.Lgs. 626/94.
In relazione a tale quesito, occorre distinguere i casi in cui gli apprendisti
maggiorenni siano adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria ex
D.Lgs. 626/94, da quelli in cui svolgano altre attività.
In questa ultima ipotesi la sola normativa di riferimento è data dal combinato
disposto degli artt.4 legge 25/55 e 9 del relativo regolamento per
l'esecuzione, (DPR 1668/56), che sancisce l'obbligo di una visita medica
preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente.
Maggiori problemi pone invece l'ipotesi di apprendisti maggiorenni adibiti ad
attività soggette a sorveglianza sanitaria; la fattispecie è regolata, infatti,
oltre che dagli artt.4 e 9 sopra citati, anche dal D.Lgs. 626/94, che, nel
definire il proprio ambito di applicazione, vi include, all'art.2 lett. a), i
lavoratori con rapporti di lavoro anche speciali e quindi anche gli
apprendisti. Ne consegue che, alla luce della normativa vigente sussiste
l'obbligo di due accertamenti sanitari, volti entrambi a verificare l'idoneità
alla mansione specifica alla quale deve essere adibito il lavoratore. Ciò
comporta una sovrapposizione di adempimenti, da considerarsi, peraltro, solo
parziale, in quanto, mentre la visita del lavoratore ex art.4 della legge 25/55
ha riguardo genericamente al "lavoro per il quale deve essere
assunto", quella effettuata dal medico competente, ai sensi del D.Lgs.
626/94, comporta accertamenti clinici e biologici mirati alla tutela della
salute e della sicurezza del lavoratore in relazione ai rischi specifici
presenti nell'azienda, quali risultano dal documento di valutazione dei rischi.
La legislazione vigente non ha potuto operare il necessario raccordo fra le due
normative, atteso i limiti della delega in sede di recepimento della direttiva
94/33/CE, né è possibile sostenere l'implicita abrogazione della norma del 1955
ad opera del D.Lgs 626/94, essendo entrambe normative speciali. Pertanto si
dovrà provvedere con un apposito intervento legislativo.
D) Se l'effettuazione delle visite
preassuntive agli apprendisti, minori e non, la cui competenza è assegnata ai
medici del servizio sanitario nazionale, non debba ritenersi incompatibile con
l'eventuale attività di vigilanza espletata dagli stessi dipendenti della
struttura pubblica, alla luce dell'art.17, comma 7 del D.Lgs. 626/94.
In merito alla presunta incompatibilità fra l'effettuazione di visite
preassuntive per gli apprendisti e l'esercizio dell'attività di vigilanza ad
opera dei medici del SSN, occorre, in via preliminare, distinguere a seconda
che l'apprendista, minorenne o maggiorenne, svolga o meno un'attività
sottoposta a sorveglianza sanitaria.
In tale ultimo caso, la sorveglianza sanitaria deve essere esercitata dalla
figura professionale delineata dal D.Lgs. 626/94 agli art.16 e 17, per la quale
la stessa normativa stabilisce inequivocabilmente l'incompatibilità con
l'esercizio di compiti di vigilanza.
Per i lavoratori adibiti ad attività non soggette a sorveglianza sanitaria,
occorre chiarire se l'effettuazione delle visite ex art.8 legge 977/67 rientri
fra i compiti del "medico competente" individuati dall'art.17 del
D.Lgs e se pertanto tale figura ricada nell'ambito del divieto ivi sancito.
Al riguardo, si rileva che l'area di intervento del medico competente è
delimitata, dall'art.16 del D.Lgs. 626/94, ai casi previsti dalla normativa
vigente, come questo Ministero ha già avuto modo di precisare con la circolare
7/8/1995 n.102 pubblicata sulla G.U. n. 194 del 21/8/1995.
Per completezza espositiva si ritiene utile fornire una elencazione
esemplificativa delle norme che prevedono la presenza del medico competente:
- DPR 19 marzo 1956, n.303 (norme generali per l'igiene del lavoro),
artt.33,34,35;
- DPR 20 marzo 1956, n.321, (norme per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa), artt.33, 36;
- DPR 9 aprile 1959, n.128 e successive modifiche (lavoro in cave e miniere);
- D.Lgs. 25 novembre 1996, n.624, relativo alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie per trivellazione e nelle industrie estrattive a
cielo aperto o sotterranee, art.15;
- DPR 30 giugno 1965 n.1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
art.157 e segg. (silicosi e asbestosi);
- DPR. 10 settembre 1982, n. 962, protezione sanitaria dei lavoratori esposti
al cloruro di vinile monomero;
- D.lgs.15 agosto 1991, n.277 protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizioni ad agenti chimici fisici e biologici durante il
lavoro;
- D.Lgs. 25 gennaio 1992, n.77, protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad agenti chimici, fisici, e biologici durante il lavoro;
- D.Lgs. 626/94, (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro), per le lavorazioni che comportano la movimentazione dei
carichi (artt.48 e segg.), l'uso di videoterminali (att.55 e segg.),
l'esposizione ad agenti cancerogeni (artt.69 e segg.) e ad agenti biologici
(art.86 e segg.).
- D.Lgs. 626/94, (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro), per le lavorazioni che comportano la movimentazione dei
carichi (artt.48 e segg.), l'uso di videoterminali (att.55 e segg.),
l'esposizione ad agenti cancerogeni (artt.69 e segg.) e ad agenti biologici
(art.86 e segg.).
- D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230, in materia di radiazioni ionizzanti;
- D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, disposizioni in materia di lavoro notturno a
norma dell'art.17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n.25.
I compiti del medico competente, così come disciplinati dal D.Lgs. 626/94,
art.17, non si limitano all'effettuazione delle visite preassuntive e
periodiche, ma sono più complessi e articolati e conferiscono a tale soggetto
un ruolo di primo piano nella gestione del sistema complessivo della sicurezza
nell'azienda. Egli, infatti, non esprime soltanto il giudizio di idoneità alla
mansione specifica, ma collabora anche con il datore di lavoro ed il servizio
di prevenzione e protezione alla individuazione delle misure per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori; istituisce ed aggiorna, sotto la
propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, una cartella sanitaria di rischio da custodire con salvaguardia del
segreto professionale; comunica ai rappresentanti per la sicurezza i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici strumentali effettuati; visita
gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione
del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini delle valutazioni di competenza.
E' unicamente a tale figura che si applica il divieto dell'esercizio dei
compiti sopra descritti qualora eserciti funzioni di vigilanza. La disposizione
trova la sua ratio giustificatrice nella necessità di garantire l'imparzialità
della funzione di vigilanza espletata dai medici del SSN, ed è espressione del
più generale principio, immanente al nostro sistema giuridico, della
incompatibilità fra i ruoli di controllore e controllato.
Da quanto sopra discende che non può qualificarsi medico competente chi
effettui le visite previste ai sensi del citato art.8 legge 977/67 nei
confronti di soggetti che svolgono attività non sottoposte a sorveglianza
sanitaria e quindi la fattispecie considerata si pone al di fuori dell'ambito di
applicazione del divieto sopra detto.
E) Se possa essere richiesta, da parte dei
Centri per l'Impiego (ex Uffici di collocamento), l'idoneità fisica
"generica" per la semplice iscrizione negli elenchi di cui all'art.4
legge del D.Lgs. 469/97, senza la preventiva individuazione dell'attività
lavorativa a cui l'apprendista verrà adibito, come previsto dagli artt.4 e 5
della l.25/55 e 9 e 10 del relativo regolamento di esecuzione (DPR 1668/56).
In relazione a tale ultimo quesito, si fa presente che, a norma dell'art.5
legge n.25/55, è da escludere l'eventualità di sottoporre l'apprendista ad
accertamento sanitario generico, preventivo all'iscrizione negli elenchi sopra
citati. Ciò in quanto dal tenore del succitato art.5 si evince che la visita
medica deve essere mirata, dedicata cioè ad accertare l'idoneità fisica o
psicofisica dell'apprendista in stretta correlazione con la prevista adibizione
lavorativa; in ultima analisi, come si evidenzia anche da quanto sopra
illustrato, l'obbligo dell'accertamento sanitario era e permane collegato alla
tipicità del lavoro che l'apprendista è chiamato a svolgere.