Circolare 13 giugno 1996 n. 10
Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n.
242, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, concernente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro.
(emanata
da : Presidenza del Consiglio )
Con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242, sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, allo scopo di definire in maniera compiuta il quadro
concernente la materia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici.
In particolare, per quanto riguarda il
settore pubblico, in relazione alle difficoltà incontrate in sede applicativa
in ordine all'identificazione della figura del "datore di lavoro", il
decreto legislativo n. 242/96 ha provveduto ad introdurre una definizione di
"datore di lavoro" che tiene conto delle specificità afferenti alle
pubbliche amministrazioni chiamate a dare attuazione agli obblighi in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori.
L'art. 2 del decreto legislativo n. 242/96,
infatti, sostituendo l'art. 2 del decreto legislativo n. 626/94 ha stabilito
che, nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo, 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, per "datore
di lavoro" si deve intendere il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero, in assenza di una figura dirigenziale, il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nel caso in cui quest'ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale.
Allo scopo di garantire, anche nelle
pubbliche amministrazioni, una piena applicazione della normativa concernente
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, così come avviene
per il settore privato, l'art. 30 del decreto legislativo n. 242/96 ha
stabilito che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo medesimo, gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 29/93, devono procedere all'individuazione dei soggetti
"datori di lavoro", ai sensi della normativa in questione.
Si richiama pertanto l'attenzione di tutte
le Amministrazioni in merito alla necessità di provvedere, entro il termine del
5 luglio p.v. fissato dalla norma citata, all'individuazione del "datore
di lavoro". Tale individuazione dovrà essere effettuata dall'organo di
vertice, nell'ambito della rispettiva amministrazione, tenendo conto "dell'ubicazione
e dell'ambito funzionare degli uffici nei quali viene svolta l'attività"
(cfr. art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 242/96).
Si ritiene opportuno segnalare l'urgenza di
tale adempimento, al fine di porre le pubbliche amministrazioni in condizioni
di adempiere, tramite il datore di lavoro così individuato, agli obblighi di
legge derivanti dalla normativa in questione (cfr; tra i'altro, l'art. 3 del
decreto legislativo n. 242/1996, che ha sostituito l'art. 4 dal decreto
legislativo n. 626/94), garantendo pienamente, anche nei settore pubblico,
l’applicazione delle previsioni delle direttive comunitarie concernenti la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.