Circolare 5
marzo 1998, n. 30
Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/96
e del decreto legislativo 626/94
( pubblicata su : Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 9/4/98 )
Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
Alle Regioni Assessorati alla sanita'
Alle OO.SS. dei datori di lavoro
e, per conoscenza:
Al Ministero dei lavori pubblici
Al Ministero della sanita'
Al Ministero dell'industria
Al Ministero dell'interno
Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali
Al Ministero della difesa
Al Ministero dei trasporti
In
risposta a questi pervenuti presso questo Ministero si forniscono ulteriori
chiarimenti interpretativi relativamente ai decreti indicati in oggetto.
DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996 N. 494
Allegato 1 p. 2 - Definizione di "impianti"
Il
termine "impianti", di cui all'Allegato 1p. 2, deve essere riferito
agli impianti tecnologici asserviti ad opere edili o di genio civile e non
anche ad impianti connessi alla produzione industriale, agricola o di servizi.
Una
diversa interpretazione, che includesse in tale termine tutti gli impianti a
prescindere dalla loro connessione con opere edili o di genio civile,
amplierebbe irragionevolmente il campo di applicazione del decreto legislativo
n. 494/96 che, al contrario ha trasposto nell'Ordinamento giuridico italiano la
sola direttiva particolare relativa ai "Cantieri temporanei o
mobili", ossia la direttiva 24 giugno 1992 n. 92/57 CEE.
L'impossibilita'
sotto il profilo giuridico di una simile eventuale estensione, deriva dal fatto
che, mentre e' stato possibile, nell'ambito del settore dei cantieri edili o di
genio civile, individuare prescrizioni anche piu' restrittive di quelle
contenute nella direttiva, certamente non sarebbe possibile estendere quella normativa
ad altri settori, quali ad es., la produzione industriale o agricola o di
servizi, settori per i quali l'Unione europea ha emanato altre direttivi:
generali o particolari, che sono state regolarmente tutte recepite nel nostro
ordinamento giuridico.
Tanto
cio' e' vero, che nell'allegato 1 della direttiva in questione, l'elenco dei
lavori da considerarsi edili o di gemo civile, anche so solo esemplificativo,
contiene esempi tutti strettamente collegati a lavori rientranti nel settore
delle costruzioni, e il temine "impianti" non e' neanche presente.
D'altra
parte, al riguardo, va tenuta presente anche la circostanza che specifici
obblighi di tutela a carico dei datori di lavoro committenti sotto stabiliti
anche nel d.L.vo 626/94, all'art. 7, il quale impone azioni congiunte di
informazione, cooperazione e coordinamento, sia a carico dei datori di lavoro
committenti sia a carico dei datori di lavoro appaltatori e dei lavoratori
autonomi e tale normativa trova senz' altro applicazione anche alle attivita'
di manutenzione degli impianti di produzione: industriale, agricola o di
servizi.
Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale dipendente,
senza ricorso all'appalto
Ove
i lavori o le attivita' individuate negli allegati I e II del d.L.vo n. 494/96
vengano effettuati dal datore di lavoro esclusivamente con proprio personale
dipendente, le disposizioni del d.L.vo n. 494/96 non sono applicabili poiche'
in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente, bensė
unicamente quello di datore di lavoro. Pertanto le normative di riferimento
sono quelle contenute nel d.L.vo. n. 626/94 e nelle disposizioni speciali di
settore di volta in volta applicabili.
Allegato 1 p. 1 - Attivita' di sistemazione forestale
Ai
fini dell'individuazione delle attivita' forestali rientranti nel campo di
applicazione del d.L.vo n. 494/96 va chiarito che tali attivita' sono solo
quelle assimilabili ad operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile,
quali ad es., la costruzione di manufatti per la sistemazione di corsi d'acqua,
la pulizia di alvei, l'apertura di strade, ecc..
Art. 3 commi 3 e 4
Nell'ambito
delle ipotesi di cui all'art. 3 commi 3 e 4, il committente e' obbligato a
designare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per
l'esecuzione e, correlativamente, e' tenuto al rispetto di tutti gli altri
obblighi conseguenti a tale designazione, tra i quali l'elaborazione dei piani
di sicurezza.
Al
di fuori di dette ipotesi, al carico del committente rimangono esclusivamente
gli obblighi di cui all'art. 3, 1° comma, del d.L.vo. n. 494/96 e quelli di cui
all'art. 7 del d.L.vo. n. 626/94, nel caso in cui il committente sia
contemporaneamente datore di lavoro ad affidi ad un appaltatore l'esecuzione di
un'opera all'interno della propria e' operativa.
Sempre
al di fuori delle suddette ipotesi, a carico degli appaltatori rimangono applicabili
gli obblighi derivanti dall'art.18, 8° comma della L. n. 55/90 e quelli
derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica generale specifica (DPR n.
547/55, DPR n. 164/56, d.L.vo. n.626/94 ecc.)
Difatti,
a conferma ed ulteriore specificazione di quanto gia' precisato con circolare
n. 41/79, la L. 55/90 non si applica tutte le volte che trova applicazione il
d.L.vo. n. 494/96 ai sensi dell'art. 3. Viceversa, nell'ipotesi in cui
quest'ultimo decreto non si applichi, la L. 55/90 continua ad esplicare la sua
efficacia normativa.
Art. 19, comma 1 lettera a) e b)
Coloro
che sono in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1 lettere
a) e b) sono abilitati a svolgere legittimamente le funzioni di coordinatore
previste dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto, purche' entro il 21 marzo
dell'anno 2000 abbiano frequentato il corso di cui all' art. 10, comma 2, la
cui durata e' fissata in 60 ore.
Allegato II, p. 4
Con
la locuzione "linee elettriche in tensione" contenuta nel punto 4
dell'allegato II del D.L.vo n. 494/96 si intende fare riferimento alle linee
elettriche in tensione aeree e nude e non anche ai cavi isolati o interrati.
Art 22, comma 1, lett. a)
Nell'ipotesi
in cui vengano inserite nei piani di sicurezza e coordinamento, di cui agli
art. 12 e 13, misure o disposizioni gia' contenute anche in precise norme
contravvenzionali di altre leggi, per la mancata attuazione di tali
disposizioni si deve applicare la sola sanzione corrispondente alla violazione
di legge e non anche quella prevista dall'art. 22, comma 1, lettera a) del
d.L.vo 494/96.
L. 23 maggio 1997, art.12
La
disposizione contenuta nell'art. 12 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di
conversione del decreto legge n. 67 del 25 marzo 1997, con riferimento al
decreto legislativo 494/96 ha, sino al 31 dicembre 1997, raddoppiato i tempi di
adeguamento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e ha ridotto
della meta' la somma di cui all'articolo 21, comma 2.
Con
tale disposizione, pertanto, e' stata implicitamente estesa l'applicazione del
suddetto decreto legislativo n. 758/94 anche alle contravvenzioni del d.L.vo.
n. 494/96, a prescindere dal termine del 31 dicembre 1997 e dalle riduzioni
della sanzione amministrativa.
Infatti
non sarebbe possibile sotto il profilo giuridico modificare temporaneamente
termini e sanzioni di una legge se quest'ultima non trovasse applicazione alla
stessa materia anche con le sanzioni e i termini ordinari.
DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994 N. 626
Collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile e
collaboratori familiari nell'ambito di una ditta individuale.
Con
circolare n. 154/96 e' stato chiarito che i collaboratori familiari di cui alla
disciplina dell'art. 230 bis del Codice civile non sono inquadrabili nella
categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
Con
successiva circolare n. 28/97, si e' ulteriormente precisato che nell'ipotesi
di una ditta individuale la normativa di prevenzione si applica ai
collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un preciso
vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari.
Il
vincolo di subordinazione tra familiari esiste sicuramente nell'ipotesi di
formale assunzione con contratto del familiare o nell'ipotesi - che solo un
giudice puo' individuare come tale - di subordinazione derivante da particolari
situazioni di fatto.
Pertanto,
in mancanza di un regolare conttatto di assunzione o di un intervento
dell'autorita' giudiziaria, anche nel caso delle ditte individuali va presunta
la semplice collaborazione tra familiari, assimilabile a quella dell'impresa
familiare di cui all'art. 230 bis del Codice civile, e quindi non trova
applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori
subordinati.
Con
l'occasione, si chiarisce che nella circolare n. 172/96, per un mero errore
materiale, con riferimento agli "associati in partecipazione" e'
stato indicato l'art. 292 del cc.cc.A rettifica, si indica l'art. 2549 c.c.
Art. 1, comma 3 - Lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato
Con
la locuzione "lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato", oltre che ai portieri, si deve far riferimento anche a tutti
i lavoratori subordinati che prestino la loro attivita' nell'ambito di un
condominio, con mansioni affini a quelle dei portieri .
Da
questi vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attivita' con
contratto di lavoro autonomo.
Per
quanto concerne, poi, l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 si
precisa che l'informazione e la formazione possono essere svolte anche senza
adempiere l'obbligo di valutazione dei rischi documentata per iscritto di cui
all'art. 4, obbligo che non trova applicazione per i datori di lavoro in
questione (amministratori di condominio).
Pertanto,
in tal caso, la formazione e l'informazione avranno ad oggetto i criteri
comportamentali di sicurezza, relativi alle attivita' svolte, individuati al di
fuori di una valutazione dei rischi documentata per iscritto.
Art. 22 - Formazione
Riguardo
all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 22 del d.L.vo. n.
626/94 si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
Il
comma 1 del predetto articolo ha carattere generale e riprende il principio
gia' introdotto dall'art. 3, lett. s) per evidenziare la funzione strumentale
della formazione quale misura di sicurezza fondamentale per l'acquisizione dei
corretti comportamenti dei lavoratori in particolare per far fronte ai rischi
residui.
I
commi successivi ne specificano le modalita' ed i momenti di attuazione, in
particolare il comma 2 prevede che essa avvenga in determinate specifiche
occasioni, in cio' non innovando le disposizioni gia' contenute negli articoli
4 dei regolamenti generali di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
Infatti
l'obbligo ivi previsto di "rendere edotti i lavoratori dei rischi
specifici cui sono esposti" - del pari sanzionato penalmente - presuppone
che il lavoratore fosse edotto prima di essere adibito alle mansioni
comportanti i rischi in questione.
L'art.
22, comma 2, stabilisce che la formazione deve essere fatta all'atto
dell'assunzione, del trasferimento o mutamento di mansioni ovvero ogni
qualvolta si introduca una variazione di carattere tecnico o organizzativo
dell'attivita' lavorativa.
Quanto
sopra si evidenzia per chiarire che, per le attivita' gia' in corso alla data
di entrata in vigore del d.L.vo. n. 626/94, non scatta automaticamente ed
indiscriminatamente l'obbligo del datore di lavoro di procedere alla formazione
di tutti i lavoratori gia' assunti a tale data, purche' i datori di lavoro
abbiano in precedenza dato attuazione all'obbligo di cui gli articoli 4 dei
regolamenti generali di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
Articolo 55, comma 5 - Dispositivi speciali di correzione
Con
la locuzione "Dispositivi speciali di correzione", di cui all'art.55,
comma 5, del d.L.vo. n. 626/94, si devono intendere quei particolari
dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al
videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di
correzione, cioe' quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.
Ne
deriva che, nell'ipotesi i cui il "dispositivo speciale di
correzione" sia integrato nel normale dispositivo di correzione, il datore
di lavoro e' tenuto a pagare il solo costo relativo alla correzione speciale.