Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA.

Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti

( pubblicata su : Gazzetta Ufficiale Italiana250 del 26/10/1998 )

 

Ai prefetti della Republica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Al comandante delle Scuole centrali antincendi

Al direttore del centro studi ed esperienze antincendi

Agli ispettori aeroportuali e portuali dei servizi antincendi

Agli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco

Ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco

 

Premessa.

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 e' stato pubblicato il decreto interministeriale 10 marzo 1998 emanato in attuazione del disposto dell'art. 13 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

La finalita' del decreto 10 marzo 1998 e' quella di dare ai datori di lavoro uno strumento adattabile alle varie realta' lavorative e nel contempo di indicare riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell'ambito della propria azienda od unita' produttiva.

Infatti l'atto normativo citato contiene criteri, validi per tutti i luoghi di lavoro, per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione antincendio, dando cosi' pratica attuazione al disposto degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 confermato e rafforzato dall'art. 4, comma 5, lettere h) e q) del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il percorso logico che viene seguito dal decreto per arrivare alla scelta delle necessarie misure di sicurezza antincendio, tiene conto della specifica realta' aziendale, attraverso l'identificazione dei pericoli di incendio, la loro possibile eliminazione o riduzione, la valutazione dei rischi, per la necessaria tutela dei lavoratori e di terzi.

Quanto sopra premesso, al fine di evitare erronee interpretazioni del decreto in parola, sentito al riguardo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione rapporti di lavoro, tenuto conto della diretta correlazione dello stesso con le disposizioni normative impartite con il decreto legislativo n. 626 del 1994, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Valutazione del rischio incendio.

L'art. 2 del decreto, riprendendo le linee strategiche del decreto legislativo n. 626 del 1994, fissa nella valutazione del rischio di incendio il punto di riferimento per stabilire la congruita' delle necessarie misure di sicurezza preventive e protettive e riporta nell'allegato I le linee guida per procedere a detta valutazione.

La valutazione di cui sopra e le conseguenti misure vanno riportate nel documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Tale specifico adempimento non e' previsto per le aziende riportate al comma 11 dell'art. 4 del citato decreto legislativo in tale circostanza e' sufficente una autocertificazione sull'avvenuta valutazione del rischio di incendio.

In sostanza l'art. 2 del decreto, nulla aggiungendo a quanto gia' stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, indica, attraverso le linee guida di cui all'allegato I, una esemplificazione di come procedere alla valutazione di uno specifico rischio in ambito aziendale quale e' appunto il rischio di incendio.

Misure di prevenzione e protezione antincendio.

L'art. 3 del decreto, in una serie di allegati, stabilisce sulla base della valutazione del rischio d'incendio i criteri per la scelta delle principali misure di sicurezza antincendio sia di tipo strutturale ed impiantistico che di tipo organizzativo e gestionale, da attuare tenendo conto della specifica realta' aziendale.

Le principali misure che vengono affrontate riguardano:

accorgimenti finalizzati a prevenire gli incendi;

l'evacuazione delle persone presenti;

la segnalazione e l'allarme in caso di incendio;

l'estinzione dell'incendio;

il mantenimento in efficenza delle attrezzature e degli impianti antincendio;

l'informazione e la formazione dei lavoratori.

Nell'allegato III sono trattate con particolare approfondimento le vie ed uscite di emergenza, in quanto per tale specifica e' fondamentale misura di sicurezza necessitava che venissero esplicitati precisi criteri al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto nei seguenti commi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 cosi' come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:

comma 4 = numero, distribuzione e dimensioni delle vie ed uscite di emergenza;

comma 5 = larghezza minima delle vie ed uscite di emergenza;

comma 6 = verso di apertura delle porte delle uscite di emergenza.

Per l'eventuale adeguamento dell'azienda alle misure stabilite nell'allegato III viene concesso un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

E' fatto salvo comunque il disposto dell'art. 13, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993.

Il comma 2 dell'art. 3 precisa che le disposizioni del comma 1, relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme e sull'estinzione, non si applicano alle attivita' soggette ai controlli da parte del vigili del fuoco per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Tale disposto vuole significare che per le suddette attivita' tali misure devono conformarsi alle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno, ove esistenti, o ai criteri generali di prevenzione incendi, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 37/1998.

Pertanto i criteri riportati negli allegati III, IV, V trovano piena attuazione in tutti i luoghi di lavoro non ricompresi tra le attivita' soggette al controllo obbligatorio da parte dei vigili del fuoco.

Si ritiene che possono costituire comunque un utile riferimento, in fase progettuale, anche nell'ambito delle attivita' soggette al controllo obbligatorio da parte dei vigili del fuoco, qualora l'attivita' in questione non sia disciplinata da specifica disposizione di prevenzione incendi.

Gestione dell'emergenza in caso di incendi.

L'art. 5 prevede la redazione del piano di emergenza in conformita' dei criteri riportati nell'allegato VIII, per i luoghi di lavoro ove sono occupati non meno di 10 dipendenti, o comunque ricompresi tra le attivita' soggette al controllo obbligatorio dei vigili del fuoco al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Designazionee formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza.

Gli articoli 6 e 7 del decreto costituiscono l'attuazione delle disposizioni del decreto legislatico n. 626/1994 riportate all'art. 4, comma 5, lettera a) ed all'art. 22, comma 5, rispettivamente per quanto attiene la designazione e la formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Nell'allegato IX sono riportati i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione, in relazione al livello di rischio di incendio dell'azienda.

Nell'allegato X sono invece elencati i luoghi di lavoro ove e' richiesto agli addetti antincendio uno specifico requisito, aggiuntivo alla formazione, consistente nel conseguimento dell'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Tale requisito e' stato previsto in quanto nelle aziende riportate nell'allegato X si svolgono attivita' che, in caso di incendio, possono comportare rischi non solo per i lavoratori, ma anche per l'ambiente esterno ed in particolare per l'incolumita' pubblica.

L'art. 8, comma 2, fa salva la formazione gia' acquisita dagli incaricati, prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo.

In analogia a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 626/1994 sul ricorso a servizi esterni all'azienda, si ritiene che l'affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, tramite apposito contratto, degli incarichi finalizzati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza, possa essere consentito come misura integrativa e non sostitutiva del disposto di cui all'art. 4, comma 5, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 626/1994.

Detto personale esterno dovra', in ogni caso, essere formato a cura del proprio datore di lavoro in relazione al livello di rischio di incendio dell'attivita' presso la quale prestera' il servizio.

Qualora non sia prefigurabile a priori l'attivita' presso la quale verra' espletato il servizio, la formazione dovra' essere basata su contenuti che siano i piu' completi e dettagliati possibili, ed al riguardo si ritiene che il corso di tipo C, di cui all'allegato IX del decreto ministeriale 10 marzo 1998, sia quello adatto a tal fine.

Inoltre si ritiene necessario che il livello di formazione acquisito vada attestato secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge n. 609 del 1996.

Da ultimo occorre precisare che il datore di lavoro che ricorre a tale servizio esterno, e' tenuto a fornire ai predetti lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza, la necessaria informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza attuate nella propria azienda, secondo modalita' da precisare negli accordi contrattuali.

Formazione dei datori di lavoro che ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 626/1994, possono svolgere direttamente i compiti di addetto alla prevenzione incendi e di evacuazione.

L' art. 10 del decreto legislativo n. 626/1994 consente al datore di lavoro delle seguenti aziende:

aziende artigiane ed industriali sino a 30 addetti;

aziende agricole sino a 10 addetti;

aziende della pesca sino a 20 addetti;

altre aziende sino a 200 addetti, con esclusione delle seguenti aziende:

aziende industriali soggette all'obbligo della dichiarazione e della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;

centrali termoelettriche;

impianti e laboratori nucleari;

aziende estrattive ed altre attivita' minerarie;

fabbriche e depositi di esplosivi;

strutture di ricovero e cura pubbliche e private;

di poter svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonche' di prevenzione incendi e di evacuazione, purche' frequenti un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute, il cui attestato di frequenza va trasmesso all'organo di vigilanza.

L'art. 95 del decreto legislativo n. 626/1994 ha consentito, fino al 31 dicembre 1996, ai datori di lavoro di svolgere direttamente quanto previsto dall'art. 10 senza l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il decreto 16 gennaio 1997 ha stabilito contenuti minimi dei corsi di formazione per i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di cui all'art. 10.

Tale corso della durata minima di 16 ore, prevede, tra l'altro, anche l'argomento specifico della prevenzione incendi e della gestione dell'emergenza.

Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 1998, il corso di cui sopra, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, deve recepire i contenuti di cui all'allegato IX.

Sono comunque fatti salvi i corsi espletati prima della data di entrata in vigore del decreto nonche' la speciale esenzione di cui all'art. 95 del decreto legislativo n. 626/1994, purche' ne sia stata data comunicazione all'organo di vigilanza, entro il 31 dicembre 1996.

 

 

 

 

 

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