Decreto n.110 del 6
febbraio 2001 |
Regolamento recante norme per l'applicazione al
Corpo forestale dello Stato delle disposizioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori nel luogo di lavoro.
( pubblicato su : G.
U. n. 85 del 11-4-2001)
Art. 1. - Edifici, strutture e mezzi
Art. 2. - Aree operative, riservate e con esigenze analoghe
Art. 4. - Valutazione dei rischi
Art. 5. - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 6. - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 7. - Disposizioni concernenti il personale in servizio presso
altre amministrazioni pubbliche
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e per la
funzione pubblica
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242;
Visto l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo
di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato);
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerati i compiti e le attribuzioni del Corpo forestale dello Stato a
tutela dell'ordine, sicurezza pubblica e vigilanza ambientale, della protezione
civile e pubblico soccorso in concorso con le altre istituzioni dello Stato,
nonché l'obbligo istituzionale dei suoi appartenenti di provvedere in maniera
diretta e immediata;
Considerato che l'espletamento dei predetti compiti istituzionali comporta il
dovere del personale rispettivamente incaricato di operare con tempestività ed
efficacia anche in condizioni di emergenza ed alto rischio;
Ritenuto di dover individuare i criteri e l'ambito di applicazione delle
disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del
personale dipendente durante il lavoro, tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato;
Ritenuto di dover individuare le aree riservate o operative di cui all'articolo
10, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. - Edifici, strutture e mezzi
1. Nelle strutture destinate, per finalita' istituzionali, alle attivita' del
Corpo forestale dello Stato, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza
dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle delle altre
disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle
caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a
realizzare:
a) la tutela del personale operante, in relazione alle specifiche condizioni di
impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa;
b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle sedi di
servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, sabotaggi o
aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali;
c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate,
ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge, in una struttura
dell'amministrazione forestale;
d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei
dati personali.
2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro,
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' quelle delle altre disposizioni di legge
in materia, non puo' comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1,
l'eliminazione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della
selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti
necessari, ne' l'omissione o il ritardo delle attivita' di cui all'articolo
328, primo comma, del codice penale. L'amministrazione deve comunque assicurare
idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare
periodicamente l'innocuita' dei sistemi di controllo e di difesa.
3. Fatto salvo il dovere d'intervento degli appartenenti al Corpo forestale
dello Stato anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il
predetto personale deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche
individuale predisposte per lo specifico impiego.
4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla
base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di
lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di
analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative
speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione,
individuali e di reparto, ed i mezzi operativi del Corpo forestale dello Stato
rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo
controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico
dell'amministrazione forestale in possesso dei requisiti professionali o
culturali previsti dalla normativa vigente.
Art. 2. - Aree operative, riservate e con esigenze
analoghe
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, per l'Amministrazione forestale si considerano aree
operative, riservate e con esigenze analoghe:
a) gli edifici per i quali il Ministero della difesa ha rilasciato la
dichiarazione di "opera destinata alla difesa militare", ai sensi
dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, o nei quali si svolge attivita' coperta da classifica di segretezza; i
centri radio e telecomunicazioni e gli uffici cifra; le strutture ospitanti
uffici del capo del Corpo forestale dello Stato; le sale operative e le altre
strutture destinate all'espletamento di attivita' di protezione civile e
pubblico soccorso, servizio antincendi boschivo, servizio Meteomont; i locali
in cui si trattano gli affari concernenti le attivita' di polizia per l'ordine
e la sicurezza pubblica, in concorso con le altre Forze di polizia ai sensi
dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121; i locali utilizzati dagli
Uffici che detengono o trattano atti sottratti all'accesso a norma
dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli uffici ove vengono
svolte attivita' di formazione o aggiornamento del personale da impiegare in
attivita' istituzionali a carattere riservato;
b) i mezzi e le installazioni fisse o mobili utilizzate dal Corpo forestale
dello Stato per i suoi compiti operativi e addestrativi, ancorche' collocati o
impiegati in luoghi non pertinenti all'amministrazione forestale.
Art. 3. - Vigilanza
1. La verifica della sicurezza dei luoghi di lavoro, degli impianti, delle installazioni,
dei mezzi e delle attrezzature di cui agli articoli 1 e 2, e' effettuata dai
servizi di prevenzione e protezione dell'amministrazione forestale istituiti a
livello centrale e periferico e costituiti dal personale amministrativo,
tecnico e sanitario del Corpo forestale dello Stato appositamente incaricato.
Art. 4. - Valutazione dei rischi
1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2 il datore di
lavoro deve tener conto, nell'elaborazione del documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, delle particolari
esigenze individuate nell'articolo 1 medesimo.
Art. 5. - Servizio di prevenzione e protezione
1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2 il servizio di
prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, e'
organizzato dal datore di lavoro e svolto da personale del Corpo forestale
dello Stato. A tal fine l'amministrazione forestale provvede al costante
aggiornamento professionale del predetto personale.
Art. 6. - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono designati secondo le
procedure previste dall'Accordo Nazionale Quadro per il Corpo forestale dello
Stato sottoscritto in data 2 luglio 1997.
Art. 7. - Disposizioni concernenti il personale in
servizio presso altre amministrazioni pubbliche
1. Per il personale del Corpo forestale dello Stato che presta servizio con
rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, gli
obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni e integrazioni, fanno capo al datore di lavoro
designato dall'amministrazione ospitante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.