Circolare n. 5 del 20 aprile 2001

 

 

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo VI, "uso delle attrezzature munite di videoterminali".

 

(pubblicato su : G.U. n.99 del 30/4/2001 )

                                     

 

La  legge  29  dicembre 2000, n. 422 (Comunitaria 2000), con l'art. 21,   ha   apportato  talune modifiche  al  titolo  VI,  "uso delle attrezzature munite di videoterminali", del decreto legislativo n.626/1994  (recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro):

in particolare:

 

la  lettera  c),  dell'art.  51,  che  definiva  "lavoratore:  il lavoratore  che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo  sistematico  ed  abituale,  per  almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa" e' stata cosi' sostituita:

 

"lavoratore:  il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di  videoterminali,  in  modo  sistematico od abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54";

 

i  commi 3 e 4 dell'art. 55, relativi alla sorveglianza sanitaria per i suddetti lavoratori che stabilivano:

 

"3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori  che  abbiano  compiuto il quarantacinquesimo di eta' sono sottoposti a visita di controllo con periodicita' almeno biennale.

 

4.  Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.", sono stati cosi'

sostituiti:

 

"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 16.

 

3-bis.   Le  visite  di  controllo  sono  effettuate  con  le modalita' di cui ai commi 1 e 2.

 

3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico  competente,  e'  biennale  per i lavoratori classificati come

idonei  con  prescrizioni  e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', quinquennale negli altri casi.

 

4.  Il  lavoratore  e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua  richiesta,  ogniqualvolta  sospetti una sopravvenuta alterazione della  funzione  visiva,  confermata  dal  medico  competente, oppure

ogniqualvolta  l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessita'.".

 

L'art. 58, relativo all'adeguamento alle norme, che stabiliva:

 

"1.  I  posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata  in  vigore  del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.

 

2.  I  posti  di  lavoro  utilizzati anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  devono essere adeguati a quanto  prescritto  al  comma  1  entro il 1o gennaio 1997", e' stato

cosi' sostituito:

 

"1.  I  posti  di  lavoro  dei lavoratori di cui all'art. 51, comma  1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".

 

Le  innovazioni  introdotte sono di immediata applicazione, per cui e' opportuno fornire alcuni chiarimenti diretti a dare ad esse pronta attuazione, affinche' i comportamenti, in particolare delle pubbliche amministrazioni, siano tempestivamente e coerentemente ridefiniti.

 

La  prima  indicazione  riguarda  l'aggiornamento  del documento di valutazione  dei  rischi,  attraverso  il  quale  vengono individuate adeguate misure di prevenzione e protezione, previa consultazione del rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza, ed in collaborazione

con il medico competente.

I  datori di lavoro provvederanno all'individuazione dei dipendenti che   rientrano   nell'applicazione   della   normativa,   e   quindi dell'effettivo  raggiungimento  o superamento dei limite settimanale,

sostituito  a  quello  giornaliero, in collaborazione con i dirigenti preposti   alle   varie  strutture,  tenendo  conto  della  specifica attivita'  degli  interessati,  delle  modalita'  e dei tempi del suo

svolgimento,  in  riferimento  alle  logiche organizzative proprie di ogni amministrazione.

I  datori  di  lavoro  a seguito quindi di una riconsiderazione del numero  dei  destinatari  della  sorveglianza sanitaria, tenuto conto della  nuova  definizione  di lavoratore, con l'apporto collaborativi del  servizio  di  prevenzione  e protezione e del medico competente, stabiliranno  una  adeguata programmazione ed attuazione delle visite preventive e periodiche per i nuovi destinatari.

E'   necessario  altresi',  ai  sensi  dell'art.  56,  del  decreto legislativo n. 626/1994, provvedere all'elaborazione di uno specifico piano di informazione e formazione dei soggetti sopra indicati

La  nuova  formulazione  dell'art.  58  del  decreto legislativo in argomento,  inoltre,  impone  che  le  postazioni di lavoro dotate di attrezzature  munite  di  videoterminali debbano essere conformi alle prescrizioni  minime  indicate  nell'allegato  VII.  Conseguentemente sara'  adottata  una  programmazione degli interventi individuando le priorita', in considerazione dell'organizzazione del lavoro.

E'  opportuno altresi' rammentare in questa sede che con il decreto interministeriale 2 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  244, del 18 ottobre 2000, emanato ai sensi dell'art. 56, comma 3, del  decreto  legislativo  n.  626/1994 sono state individuate `linee guida d'uso dei videoterminališ, cui tutti gli interessati devono far riferimento per il corretto utilizzo degli stessi.

 

La  guida,  come  indicato in premessa, e' finalizzata a fornire le indicazioni   fondamentali   per  lo  svolgimento  dell'attivita'  al videoterminale  al  fine di prevenire in particolare l'insorgenza dei

disturbi muscoloscheletrici, dell'affaticamento visivo e della fatica mentale   che   possono  essere  causati  o  aggravati  dall'uso  dei videoterminali.

 

Si  fa  presente  che  il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale,  ha gia' provveduto ad emanare una circolare sull'argomento, pienamente  operativa  anche  per  tutte le pubbliche amministrazioni(circolare n. 16/2001).

Roma, 20 aprile 2001