DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003 )
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/45/CE RELATIVA AI REQUISITI MINIMI DI
SICUREZZA E DI SALUTE PER L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DA PARTE
DEI LAVORATORI.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;
Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CE del Consiglio
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 12 marzo e del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, delle attività produttive e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
- All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato
«decreto legislativo», sono apportate le seguenti modifiche:
- alla lettera a) dopo le parole: «36, comma 8-ter,», sono
inserite le seguenti: «36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi
5 e 6; 36-quinquies, comma 2,»;
- dopo la lettera b) é aggiunta la seguente:
«b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a
euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4
e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.».
- All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonché dalle disposizioni del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».
- Al titolo del decreto legislativo dopo le parole: «99/38/CE» sono
aggiunte le seguenti: «2001/45/CE».
- Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di
lavori temporanei in quota.
- All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera
c) viene aggiunta la seguente:
«c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore
al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m
rispetto ad un piano stabile».
- Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature
per lavori in quota).
- Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in
quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in
condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo
scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti
criteri:
- priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
- dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura
dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.
- Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di
accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso
di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a
piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare
rischi ulteriori di caduta.
- Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a
pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di
altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non é
giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve
durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti
che non può modificare.
- Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore é
direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito
della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere
effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra
attrezzatura di lavoro considerata più sicura non é giustificato a
causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche
esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di
lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori
in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in
particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere
ergonomico.
- Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di
lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure
atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle
attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario,
l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I
predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una
resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di
lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali
lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti
in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
- Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di
natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure
di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro é eseguito previa
adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
- Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota
soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego
delle scale a pioli).
- Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano
sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e
secondo i seguenti criteri:
- le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto
stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da
garantire la posizione orizzontale dei pioli;
- le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo
sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da
evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
- lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili,
durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della
parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi
dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione
di efficacia equivalente;
- le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da
sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che
altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
- le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a
sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo
reciproco dei vari elementi;
- le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente
prima di accedervi.
- Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano
utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In
particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non
deve precludere una presa sicura.
Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego
dei ponteggi). -
- Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di
resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di
impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono
disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi
schemi di impiego.
- Il datore di lavoro é esonerato dall'obbligo di cui al comma 1,
se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV,
V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164.
- Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona
competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione
della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la
forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da
istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti il ponteggio, ed é messo a disposizione del preposto
addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
- Il datore di lavoro assicura che:
- lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio é
impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un
dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
- i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una
capacità portante sufficiente;
- il ponteggio é stabile;
- dispositivi appropriati impediscono lo spostamento
involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori
in quota;
- le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di
un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire,
adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire
un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
- il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale da impedire
lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la
presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che
costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di
protezione collettiva contro le cadute.
- Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di
ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni
di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che
impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
- Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati,
smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad
opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e
mirata alle operazioni previste.
- La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
- la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio;
- la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione
vigente;
- le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di
oggetti;
- le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- le condizioni di carico ammissibile;
- qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
- In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono
individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità dei corsi.
- I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio
smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai
corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- I preposti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai
corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti
l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi).
- Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
- sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente,
una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e
l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di
sicurezza). é ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali
in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e
se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
- lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno
collegata alla fune di sicurezza;
- fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa
e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel
caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri
movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un
dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del
lavoratore;
- attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori,
agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad
altro strumento idoneo;
- lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al
fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di
necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di
emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione
individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi,
il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre
di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
- il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi
di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza
competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui
all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.
- Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in
particolare in materia di procedure di salvataggio.
- La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
- l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei
dispositivi necessari;
- l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su
manufatti;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro
caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
- gli elementi di primo soccorso;
- i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
- le procedure di salvataggio.
- In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno
individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità dei corsi.
- I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno svolto per almeno 2 anni attività con impiego di
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare
ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
- In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, si applicano sino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
- Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19
luglio 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee).
Note al titolo:
| Il testo della direttiva 2001/45/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/655/CEE del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per
l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il
lavoro. Seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea 19 luglio 2001, n. L 195.
|
| Il testo della direttiva 89/655/CEE (Direttiva del Consiglio
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro
(seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1
della direttiva 89/391/CEE) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea 30 dicembre 1989, n. L 393.
|
Note alle premesse:
| Il testo dell'art. 76 della Costituzione é il
seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
|
| L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
|
| Il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 5 della legge
1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2001), é il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitari).
- Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
- (Omissis).
- Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché
su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
- (Omissis).
- In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale
entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali
non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla
data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».
|
| Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45/CE si veda nota
al titolo.
|
| Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265,
supplemento ordinario.
|
Note all'art. 1:
| Il testo dell'art. 89, comma 2, del citato decreto legislativo n.
626 del 1994, come modificato dal presente decreto, é il seguente:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti).
- (Omissis).
- Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
- con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4,
comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12,
commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5;
30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4,
4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6;
36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2; 38; 41; 43,
commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52,
comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater, commi
da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e
5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma
2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma
1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85,
comma 2; 86, commi 1 e 2;
- con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7,
commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21;
37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1;
57; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66,
commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77,
comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2;
| bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258
a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2,
3, 4, 7; 36-ter; 36-quater, commi 1, 3, 4; 36-quinquies, comma
1.».
|
|
| Il testo dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), come modificato dal
presente decreto, é il seguente:
«Art. 1 (Attività). - La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni é regolata dalle norme del presente decreto e, per gli
argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonché dalle
disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.».
|
Nota all'art. 2:
| Il testo del titolo del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, come modificato dal presente decreto, é il seguente:
«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 e 2001/45/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro».
|
Nota all'art. 4:
| Il testo dell'art. 34, comma 1, del citato decreto legislativo n.
626 del 1994, come modificato dal presente decreto, é il seguente:
«Art. 34 (Definizioni).
- Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si
intendono per:
- attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
- uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa
in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo
smontaggio;
- zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza
di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso;
- bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.».
|
Note all'art. 6:
| Il testo dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, é il
seguente:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione
e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.».
|
| Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45 si veda la nota
al titolo.
|
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