Circolare del Ministero dell'interno del 14.09.1961, n° 91
Direzione Generale dei Servizi Antincendi.
"Norme di
sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in
acciaio destinati ad uso civile".
Con l'aumento della
produzione dei materiali ferrosi, che negli ultimi anni ha assunto un ritmo
rapidamente crescente, si è resa possibile, anche dal punto di vista economico,
l'utilizzazione dei profilati d'acciaio per la costituzione delle strutture
portanti anche nelle costruzioni adibite a fini civili.
Tale impiego, che
se effettuato indiscriminatamente, potrebbe determinare gravi pericoli per la
stabilità degli edifici in caso di incendio, ha consigliato lo studio e
l'emanazione di apposite Norme dirette alla protezione delle persone presenti in
tali costruzioni dai pericoli innanzi detti.
Dopo un preventivo
fondamentale studio delle Norme stesse condotto da apposita Commissione del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, questo Ministero ha predisposto un proprio
schema che si allega alla presente.
Le Norme tengono
conto di esperienze sia estere che nazionali
in materia nonché della pratica di servizio che il Corpo Nazionale
Vigili del Fuoco ha nel campo di sua specifica competenza.
Esse sono basate
sul criterio fondamentale che la struttura debba resistere, senza rovinare,
all'incendio delle sostanze combustibili in essa contenute.
Pertanto il grado
di protezione delle strutture di acciaio varia secondo la qualità e la
quantità dei materiali combustibili presenti nei singoli locali, nonché in
base alla destinazione dei locali stessi, alla posizione ed al numero delle
uscite, al pericolo della propagazione del fuoco ad altri fabbricati e
finalmente alla rapidità ed importanza presuntiva del soccorso.
Poiché gli
elementi di valutazione della natura e dell'entità del rischio, nonché della
rapidità ed importanza dei mezzi di soccorso,
devono essere determinati in sede di progetto,
le dichiarazioni rilasciate dai richiedenti
la licenza di costruzione debbono avere carattere vincolante per l'uso cui
l'edificio sarà destinato.
Le Norme di cui al
testo allegato dovranno essere applicate per la formulazione del parere che, ai
fini della sicurezza, i Comandi dei
Vigili del Fuoco esprimeranno in sede di approvazione dei progetti degli edifici
civili.
PREMESSE
Le presenti Norme
hanno lo scopo di fornire ai progettisti ed ai costruttori di fabbricati civili
con struttura di acciaio i criteri per il proporzionamento della protezione
contro il fuoco da disporre a difesa delle strutture metalliche, in modo che
l'incendio delle materie combustibili nel fabbricato si esaurisca prima che le
strutture stesse raggiungano temperature tali da comprometterne la
stabilità. Le
Norme non si applicano ai fabbricati militari ed industriali. Sono valide tutte
le Norme di carattere distributivo, costruttivo ed in genere di sicurezza
previste dalle vigenti disposizioni che disciplinano la distribuzione ed il
funzionamento dei locali adibiti ad usi speciali.
Per durata di
resistenza al fuoco in forno si intende il tempo in minuti, misurato a partire
dall'accensione del fuoco, dopo il quale l'elemento costruttivo considerato,
sottoposto a prova a fuoco secondo la curva unificata di temperatura e le
modalità delle prove in forno, perde la sua capacità portante.
La durata di
resistenza al fuoco effettiva di un locale o di una struttura, sottoposti ad
incendio reale, è in relazione diretta con la quantità di materiale
combustibile presente, espressa dal "carico di incendio" ed è in ogni
caso maggiore della durata di resistenza determinata eseguendo una prova in
forno con curva unificata di temperatura e con lo stesso carico di incendio.
Il carico di
incendio è espresso dalla quantità equivalente di legno per mq, che si ottiene
dividendo per 4.400 (potere calorifico superiore del legno), il numero di
calorie per unità di superficie orizzontale del locale, o del piano
considerato, che al massimo si possono sviluppare per effetto della combustione
di tutti i materiali combustibili presenti:
dove:
q = Carico di
incendio espresso in Kg Legna / mq
gi = Peso in Kg
del generico fra gli n prodotti presenti all’interno dei locali
Hi = Potere
calorifico (Kcal/h) del generico fra gli n prodotti di peso
A = Superficie del
compartimento in mq
Le condizioni più
gravose del carico di incendio di un certo locale o piano sono quelle per le
quali la sommatoria gi*Hi è massima e vanno determinate esaminando le previste
utilizzazioni dei locali e dei piani come dichiarato dal progettista e dal
proprietario del fabbricato stesso.
Gli elementi che
determinano la durata di resistenza al fuoco durante le prove in forno sono
riportati in Appendice.
Poiché la durata
di resistenza al fuoco viene determinata in base ai risultati della prova di
incendio unificata eseguita in forno le presenti Norme forniscono gli elementi
necessari per stabilire la relazione che esiste fra l'incendio reale e
l'incendio di prova in forno.
Il procedimento di
determinazione di questi elementi si basa sulla valutazione statistica dei vari
fattori che influiscono sulla durata di resistenza al fuoco effettiva in casi
normali di incendio.
NORME
Art.
1.
Casi
di obbligatorietà delle protezioni.
La protezione delle
strutture in acciaio di un fabbricato civile è obbligatoria nella misura
indicata dalle presenti Norme nei casi in cui l'incendio può essere causa di
danno all'incolumità dei cittadini, ferme restando le disposizioni già in
vigore nei regolamenti locali in tema di prevenzione degli incendi, semprechè
non in contrasto con le presenti Norme.
Art.
2.
Carico
di incendio.
Il valore del
carico di incendio per il locale o per il piano considerato si ottiene
calcolando per tutto il materiale combustibile presente l'equivalente in
legno sulla base di un potere calorifico superiore del legno pari a 4.400 Cal/kg.
Art.
3.
Classi
di edifici.
Per i fabbricati
civili con struttura di acciaio vengono distinte le seguenti classi:
Classe 15
Classe 30
Classe 45
Classe 60
Classe 90
Classe 120
Classe 180
Il numero
indicativo di ogni classe esprime il carico di incendio virtuale in kg/mq di
legna standard. Detto numero indicativo esprime anche in minuti primi la durata
minima di resistenza al fuoco da richiedere alla struttura o all'elemento
costruttivo in esame.
Art.
4
Determinazione
delle classi.
La classe del piano
o del locale considerato si determina pertanto in base alla formula:
C = k * q
in cui:
C è il numero indicativo della classe
q è il carico di incendio dichiarato (in kg legna/mq)
k è un coefficiente di riduzione che tiene conto delle condizioni reali
di incendio del locale o del piano nel complesso dell'edificio.
Art.
5
Calcolo
del coefficiente di riduzione del carico di incendio.
Il valore del
coefficiente k, compreso tra 0,2 e 1,0 viene determinato secondo le modalità
che seguono, in base alle caratteristiche dell'edificio, alla natura del
materiale combustibile presente, alla destinazione, alla distanza da altri
edifici ed alle esistenti misure di segnalazione e prevenzione degli incendi.
Per il calcolo del coefficiente di riduzione, i singoli fattori di influenza
vengono valutati mediante indici numerici che possono essere negativi o
positivi, in quanto si intendono riferiti alle condizioni di un caso reale medio
di incendio. Gli indici di valutazione degli edifici nel loro complesso, e dei
singoli piani e locali sono indicati nella Tabella 1. Il valore della somma
algebrica degli indici di valutazione, riportato in ascisse nel diagramma di
fig. 1 a pag. 16, fornisce direttamente il coefficiente di riduzione, per cui va
moltiplicato il carico di incendio per la determinazione della classe del piano
e del locale nell'ambito dell'edificio considerato. Qualora il numero indicativo
della classe risultante dal carico fosse diverso dal numero distintivo delle
classi previste dalle presenti Norme, si assegnerà l'edificio o la parte di
esso considerata alla classe immediatamente superiore. Nel caso in cui i numeri
indicativi di classe risultassero dal calcolo superiori alla classe 180,
l'edificio o la parte di esso considerata saranno assegnati alla classe 180.
Art.
6
Sommabilità
dei carichi di incendio.
Ai fini della
protezione delle varie parti strutturali di un edificio, si considera il carico
di incendio dei singoli piani o locali interessanti le parti stesse, purché la
struttura orizzontale ed in particolare i solai abbiano una resistenza alla
propagazione verticale degli incendi per lo meno corrispondente a quella della
classe della parte di edificio considerata, e in ogni caso non inferiore alla
classe 30. La struttura del solaio deve essere comunque costituita da materiali
incombustibili. Nel caso in cui questa condizione non sia soddisfatta, come
pure nel caso dell'esistenza di solai aventi una resistenza
inferiore a quella della classe 30, il carico di incendio della parte
dell'edificio comprendente tali solai sarà calcolato considerando come un unico
ambiente l'insieme dei locali divisi da solai di tale tipo e sommando i carichi
di incendio dei locali stessi.
Art
7
Prescrizioni
speciali per edifici di altezza superiore a 30 m
Per tenere conto
delle difficoltà d'accesso agli edifici alti e della perdita di tempo
necessaria perché l'opera di estinzione abbia inizio, si stabilisce quanto
segue:
a) Per edifici alti
più di 30 metri la protezione delle strutture dovrà essere in ogni caso non
inferiore a quella richiesta per la classe 30
b) Per edifici alti
45 metri e oltre, la protezione delle strutture dovrà essere in ogni caso non
inferiore a quella richiesta per la classe 45
Si dovrà inoltre
assicurare lo stesso grado di protezione nei riguardi della propagazione
verticale dell'incendio, anche nei confronti del collegamento stagno fra i solai
e le eventuali pareti a cortina.
Art
8
Spessore
delle protezioni
Il dimensionamento
degli spessori e delle protezioni da adottare per le varie classi di strutture e
nei vari casi delle pareti, dei solai, degli elementi strutturali in acciaio
sollecitati a flessione e trazione, e degli elementi compressi (colonne) è
indicato nelle tabelle 2, 3, 4 e 5.