DECRETO LEGISLATIVO n. 758 del 19 dicembre 1994

 

 

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. 

 

( pubblicato su Suppl. Ord. n. 21 alla G.U. del 26/1/95)

 

 SOMMARIO

 

 

* Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

* Art. 1.  Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi

* Art. 2. Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario  

* Art. 3. Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro

* Art. 4. Orario di lavoro nelle aziende industriali  

* Art. 5. Orario di lavoro nelle aziende agricole

* Art. 6. Riposo domenicale e settimanale

* Art. 7. Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali

* Art. 8. Libretto di lavoro  

* Art. 9. Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi

* Art. 10. Prospetti paga

* Art. 11.  Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza

* Art. 12. Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi

* Art. 13.  Minimi di trattamento economico e normativo

* Art. 14. Contratto di lavoro a tempo determinato

* Art. 15. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

* Art. 16. Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane

* Art. 17. Autorita' competente

* Art. 18.  Disposizioni transitorie  

 

* Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

* Art. 19. Definizioni  

* Art. 20. Prescrizione  

* Art. 21. Verifica dell'adempimento

* Art. 22. Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza

* Art. 23. Sospensione del procedimento penale  

* Art. 24. Estinzione del reato

* Art. 25. Norme di coordinamento e transitorie  

 

* Capo III SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

* Art. 26. Sanzioni penali

* Art. 27. Altre sanzioni penali

* Art. 28. Rifiuto di fornire notizie

 

* Capo IV  DISPOSIZIONI FINALI

* Art. 29. Entrata in vigore  

 

* ALLEGATO I

 

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Visto  l'articolo  1  della  legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo  per  la  riforma  dell'apparato  sanzionatorio  in materia di lavoro;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 15 dicembre 1994;

  Sulla  proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

 

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

 

 Art. 1.  Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi

  1. L'art. 509 del codice penale e' cosi' modificato:

 a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  "Inosservanza  delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro";

 b) nel primo comma le parole: "e' punito con la multa fino a lire un  milione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  punito  con la

sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";  

 c) il secondo comma e' abrogato.

 AVVERTENZA:

 Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto  ai sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.

 Nota all'art. 1:

 - Il testo vigente dell'art. 509 del codice penale, come modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato,  e'  il seguente: 

 "Art.  509  (Inosservanza  delle  norme  disciplinanti i rapporti di lavoro). - Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli  derivano  da  un contratto  collettivo  (o  dalle norme emanate dagli organi corporativi), e' punito con la sanzione  amministrativa  da lire duecentomila a lire un milione".

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

 Art. 2. Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario 

  1. Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo1923,  n.  692,  convertito  dalla  legge  17 aprile 1925, n. 473, e'sostituito dal seguente:

  "Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con  la  sanzione  amministrativa  da  lire  cinquantamilaalire

trecentomila.  Se  l'inosservanza  si  riferisce  a  piu'  di  cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso  dell'anno  solare  per piu'  di  cinquanta  giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

  2. Per le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto  comma,  secondo periodo,  del  regio  decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma  1  del presente  articolo,  non  e'  ammesso  il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  Note all'art. 2:

 -  Il  testovigentedell'art.5-bisdelregio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17aprile1925,n.  473  (relativo  alla  limitazione dell'orario di lavoro per gli  operai  ed  impiegati  delle aziende  industriali  o  commerciali  di qualunque natura), come modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 5-bis - Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che  non  abbia  carattere  meramente

 saltuario, e' vietata, salvo i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive  e  di  impossibilita'  di  fronteggiare attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

 L'esecuzione  del lavoro straordinario, nei casi consentiti  ai  sensi  del  comma  precedente,  deve essere comunicata  all'Ispettorato  del  lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio, nella comunicazione il datore di lavoro  deve  indicare  i  motivi  di  ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso  al  lavoro straordinario  e  quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori.

 L'Ispettorato del lavoro puo' ordinare la  cessazione  o la  limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma.

 L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in  ogni caso,  oltre  al pagamento delle maggiorazioni previste dai

 contratti collettivi  di  lavoro,  anche  il  versamento a carico dell'impresa e da  favore  del  fondo  per  la disoccupazione di un'ulteriore  somma  pari  al  15%  della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute. 

Le  violazioni  delle  disposizioni del presente articolo sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa da lire cinquantamila  a  lire  trecentomila.  Se l'inosservanza si riferisce  a  piu'  di  cinque  lavoratori,  ovvero  si  e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  da lire trecentomila a lire due milioni". 

 -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):

 "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso  il pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo  della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,  se  questa  non  vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

 Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione  stradale  e  dei regolamenti comunali e provinciali continuano  ad  applicarsi,  rispettivamente, l'art. 138 del t.u.  approvato con decreto  del  Presidente della  Repubblica  15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del t.u. delle leggi  comunali  e  provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.  Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.".

 Il secondo comma e' stato  abrogato  dall'art.  231  del d.Lgs.  30  aprile  1992,  n. 285, per la parte relativa al D.P.R. n. 393/1959.

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

 Art. 3. Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro

  1.  L'art.  9  del  regio  decreto-legge  15  marzo  1923,  n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925,  n.  473,  e'  sostituito  dal seguente:

  "Art.  9  (Sanzioni  amministrative).  -  1.  Le  violazioni  delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione  amministrativa  da  lire cinquantamila  a  lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu'  di  cinque  lavoratori,  ovvero  si  e'  verificata  nel  corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

  2.  Per  le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato  dal  comma  1  del  presente articolo,  non  e'  ammesso  il  pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 Nota all'art. 3:

 - Per il testo dell'art.  16  della  legge  24  novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note

 all'art. 2.

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

 Art. 4. Orario di lavoro nelle aziende industriali 

  1. L'art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e' cosi' modificato:

 a)  nel  primo  comma  la parola: "contravvenzioni" e' sostituita dalla seguente: "violazioni";

 b) il quarto comma e' abrogato.

  2. L'art. 17 del regio decreto  10  settembre  1923,  n.  1955,  e' sostituito dal seguente:

  "Art.  17 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa: 

 a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12;

 b)  da  lire  cinquantamila  a  lire  trecentomila  per  l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma;

 c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento.". 

 Nota all'art. 4:

 -  Il  testo  vigente dell'art. 16 del R.D. 10 settembre 1923, n.  1955 (Regolamento per l'applicazione  del  R.D.L.  15 marzo 1923,  n. 692,  relativo  alla  limitazione dell'orario di lavoro per gli  operai  ed  impiegati  delle aziende  industriali  o  commerciali),  come modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato, e' il seguente:

 "Art. 16. - Le violazioni al regio  decreto-legge  e  al presente regolamento dovranno risultare  da  apposito processo verbale, firmato dall'esercente dell'azienda o  da un  suo  rappresentante  o  da  chi  ha  la  direzione o la sorveglianza del lavoro. 

 In  esso  dovranno  essere  indicati  i  dati  di  fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate quando  l'ammenda  e'  commisurata a tale numero e tutte le altre  informazioni  necessarie  per  il giudizio sulla contravvenzione. Saranno pure inserite in  esso  le dichiarazioni che riterra' di  far  presente,  nel  proprio interesse,  l'esercente  o  il  suo rappresentante o il suo direttore.

 Se costoro si rifiutino di firmare il processo  verbale, ne viene fatta menzione, indicandone le ragioni.".

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

 Art. 5. Orario di lavoro nelle aziende agricole

  1. L'art. 13 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e' cosi' modificato:

 a)  nel  primo  comma  la parola: "contravvenzioni" e' sostituita dalla seguente: "violazioni";

 b) il quarto comma e' abrogato.

  2. L'art. 14 del regio decreto  10  settembre  1923,  n.  1956,  e' sostituito dal seguente:

  "Art.  14  -  1.  I  datori  di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti,  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni  del  presente

regolamento,  con  la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a  piu'  di  cinque lavoratori,  ovvero  si  e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la  sanzione   amministrativa  da lire trecentomila a lire due milioni.".

  3.  Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n.  1956,  come  modificato  dal comma  1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 Note all'art. 5:

 - Il testo vigente dell'art. 13 del  R.D.  10  settembre 1923,  n.  1956, recante il "Regolamento per l'applicazione  ai lavoratori delle aziende agricole del  R.D.L.  15  marzo 1923,  n.  692  (relativo  alla  limitazione dell'orario di lavoro  per  gli  operai e d’impiegati delle aziende industriali  o  commerciali)",  come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

 "Art. 13. - Le violazioni al regio  decreto-legge  e  al presente  regolamento devono risultare da apposito processo verbale  firmato  dall'esercente  l'azienda  o  da  un  suo rappresentante  o  da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro.

 In  esso  dovranno  essere  indicati  i  dati  di  fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate e  tutte  le  altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.  Saranno pure inserite  in  esso  le dichiarazioni  che  riterra'  di  far presente, nel proprio interesse,  l'esercente  o  il  suo  rappresentante  oil direttore.

 Se  costoro rifiutino di firmare il processo verbale, ne vien fatta menzione, indicandone le ragioni.".

 - Per il testo dell'art.  16  della  legge  24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note all'art. 2.

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

 Art. 6. Riposo domenicale e settimanale

  1.  L'art.  27  della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' sostituito dal seguente: 

  "Art. 27 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito  con  la  sanzione amministrativa  da  lire  cinquantamila  a  lire  trecentomila. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque  lavoratori  si  applica  la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

 Nota all'art. 6:

 -  La  legge  22  febbraio  1934,  n. 370, disciplina il  "Riposo domenicale e settimanale".

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

 Art. 7. Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali

  1.  Il  primo  comma  dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n.370, come modificato dall'art. 2 della legge  11  dicembre  1952,  n. 2466, e' sostituito dal seguente:

  "Chiunque  contravviene  alla  disposizione  di  cui all'art. 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.". 

 Nota all'art. 7:

 - Il testo vigente dell'art. 28 della legge 22  febbraio 1934,  n.370, gia' modificato dall'art. 2 della legge 11  dicembre 1952, n.  2466, come ulteriormente modificato  dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  28.  - Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'articolo14 e' punito con la sanzione  amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

 Il  giornale  e  qualunque  altro  mezzo adottato per la diffusione delle notizie e' sequestrato.

 Ferme restando le disposizioni  del  codice  penale,  in caso di recidiva il magistrato puo' ordinare la sospensione  del giornale per un periodo di tempo determinato.". 

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

 Art. 8. Libretto di lavoro 

  1.  L'art.  12  della  legge  10  gennaio  1935,  n.  112, e' cosi' modificato:

 a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

  "L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di  lavoro e  la  mancata  consegna,  nel  termine  prescritto,  del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la  sanzione amministrativa da lire  cinquantamila  a  lire  trecentomila.  Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. 

  Ad uguali  sanzioni  soggiace  il  datore  di  lavoro  in  caso  di registrazioni  inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.";

 b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:

  "Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,chiunque mette in circolazione  od  usa  libretti  od  altri documenti equipollenti non

autorizzati  a  norma  dell'art.  11  e'  punito  con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.".

  2. L'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e' abrogato. 

 Note all'art. 8:

 -  Il  testo vigente dell'art. 12 della legge 10 gennaio 1935, n.  112 (Istituzione del libretto  di  lavoro),  come modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 12.  -  L'assunzione  di  persone  non  munite  di regolare  libretto  di  lavoro  e  la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da  lire cinquanta mila a lire trecentomila.Se l'inosservanza  si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire  trecentomila  a lire due milioni.

 Ad  uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato. 

 Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete  sono punite con la multa da lire ventimila a lire duemilioni per ogni lavoratore a cui si riferisca il reato.

 Salvo  che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti  non  autorizzati  a norma dell'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa da lire  duecentomila a lire unmilione.

 Le  disposizioni  contenute nel primo comma del presente articolo  non  si  applicano  nei  riguardi  del  personale addetto ai lavori domestici.". 

 -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 15 della legge 10 gennaio 1935,

 n. 112:

 "Art. 15. - Il Governo e'  autorizzato  ad  emanare,  su proposta del  Ministro  per  le  corporazioni,  le  norme integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge. 

 Per  la  inosservanza  di queste potra' essere stabilita con lo stesso decreto una ammenda fino al massimo  di  lire 400.000.".

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

 Art. 9. Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi

  1.  Il  secondo  comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e' sostituito  dal seguente:

  "Le  violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la  sanzione  amministrativa  da  lire  duecentomila  a  lire  un milione. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica  la  sanzione  amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.". 

  2. Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del  decreto legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, come modificato dal  comma  1  del  presente  articolo,  non  e' ammesso  il  pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

  Note all'art. 9:

 -  Il  testo  vigente  dell'art.  5  del  D.L.C.P.S.  13 settembre1946,n.  303  (Conservazione  del  posto  ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di  leva),  come modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 5. - La vigilanza per l'applicazione del  presente decreto e' affidata all'ispettorato del lavoro.

Le  violazioni  delle  disposizioni  del presente decreto sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa da lire duecentomila  a  lire  unmilione. Se  la  violazione  si riferisce  a  piu'  di  cinque  lavoratori  si  applica  la sanzione amministrativa da  lire   trecentomila  a  lire duemilioni". 

 - Per il testo dell'art.  16  della  legge  24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note all'art. 2.

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 10. Prospetti paga

  1.  L'art.  5  della  legge 5 gennaio 1953, n. 4, e' sostituito dal seguente:

  "Art. 5 - 1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di mancata  o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di  inesattezza  nelle  registrazioni  apposte  su  detto prospetto paga, si  applica  al  datore  di  lavoro  la  sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".

 Nota all'art. 10:

 -  La  legge  5  gennaio  1953,  n.  4,reca:"Norme concernenti  l'obbligo  di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga".

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 11.  Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza

  1.  L'art.  11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e' sostituito dal seguente:

  "Art. 11 - 1. Le  inosservanze  delle  disposizioni  legittimamente impartite  dagli  ispettori  nell'esercizio  delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire  un milione  quando  per  tali  inosservanze  non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese  o  dell'ammenda fino  a  lire  ottocentomila  se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.". 

 Nota all'art. 11:

 -IlD.P.R.19marzo1955,n.520 reca:

 "Riorganizzazione  centrale  e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 12. Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi

  1.  L'art.  6  della legge 3 maggio 1955, n. 370, e' sostituito dal seguente:

  "Art. 6. - 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa  da  lire  duecentomila  a lire  un  milione.  Se  la  violazione  si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

  2. Per le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3  maggio  1955, n.  370,  come  modificato  dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto  dall'art.  16  della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 Nota all'art. 12:

 -  La  legge 3 maggio 1955, n. 370, reca: "Conservazione del posto ai lavoratori richiamati o trattenuti alle armi".

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 13.  Minimi di trattamento economico e normativo

  1.  L'art.  8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, e' sostituito dal seguente:

  "Art. 8. - 1. Il datore di lavoro che  non  adempie  agli  obblighi derivanti  dalle  norme  di  cui  all'art.  1 della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire  cinquantamila  a  lire trecentomila.  Se  l'inosservanza  si  riferisce  a  piu'  di  cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

 Nota all'art. 13:

 -  La  legge  14  luglio  1959,  n.  741,  reca:  "Norme  transitorie per garantire minimi di trattamento economico e

 normativo ai lavoratori".

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 14. Contratto di lavoro a tempo determinato

  1.  L'art.  7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e' sostituito dal seguente:

  "Art. 7. - 1. Nei casi di  inosservanza  degli  obblighi  derivanti dall'art.5il  datore  di  lavoro  e'  punito  con  la  sanzione

amministrativa  da  lire  cinquantamila  a  lire trecentomila.Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la

sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

 Nota all'art. 14:

 - La legge 18 aprile 1962, n. 230, reca: "Disciplina del  contratto di lavoro a tempo determinato".

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 15. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

  1.L'art.195 del testo unico delle disposizioni  per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:

  "Art. 195.  -  1.  I  datori  di  lavoro  che  contravvengono  alle disposizioni del  presente  titolo  sono  puniti  con  la  sanzione amministrativa da lire cinquantamila a  lire  trecentomila,  salvo  i casi  nei  quali  siano  stabilite  nel  titolo  medesimo  specifiche sanzioni.".

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 16. Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane

  1.  L'art.  2 della legge 13 luglio 1966, n. 611, e' sostituito dal seguente:

  "Art. 2. -  1.  Chiunque  contravviene  alle  disposizioni  di  cui all'art.1  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  da  lire

cinquantamila a lire trecentomila.".

 Nota all'art. 16:

 - La legge 13 luglio 1966, n. 611,  reca:  "Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane". 

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 17. Autorita' competente

  1.  L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente titolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro. 

 

 Capo I  TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 18.  Disposizioni transitorie 

  1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  che  sostituiscono  le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano  anche  alle violazioni  commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  quando  il  procedimento  penale  non  sia  stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 

  2.  Per  quanto  non  espressamente previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e successive modificazioni, in quanto compatibili.

 

 Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 19. Definizioni 

  1.  Agli  effetti  delle disposizioni in cui al presente titolo, si intende per:

 a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e  di  igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o  dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;

 b)  organo  di  vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme. 

  2. La definizione di cui al comma 1, lettera  a),  non  si  applica agli  effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24  novembre  1981, n. 689, nonche' degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale. 

 Note all'art. 19:

 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 21, della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante:  "Istituzione  del  servizio sanitario nazionale", come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177:

 "Art.  21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). - In relazione agli  standards  fissati  in  sede  nazionale, all'unita'  sanitaria locale sono attribuiti, con decorenza 1gennaio1980,i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato  del  lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.  Per la tutela della  salute  dei  lavoratori  le  unita' sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del lavoro  anche  prevedendo,  ove  essi non esistano, presidi all'interno delle unita' produttive.   In applicazione  a  quanto  disposto  nell'ultimo  comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616,  spetta  al  prefetto stabilire, su proposta del presidente della  regione,  quali  addetti  ai

 servizi  di  ciascuna  unita'  sanitaria locale, nonche' ai presidi e servizi di cui al successivo art. 22 assumano  ai sensi  delle  leggi  vigenti  la  qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e dicontrollo da essi esercitate relativamente all'applicazione  della  legislazione  sulla  sicurezza del lavoro.  Al personale di cui al comma  precedente  e'  esteso  il potere  d'accesso  attribuito  agli  ispettori  del  lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonche' la facolta' di  diffida prevista  dall'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.  Contro i provvedimenti adottati al personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui  al  terzo  comma,  e' ammesso  ricorso  al  presidente della giunta regionale che decide, sentite le  organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei datori di lavoro.

 Il  presidente della giunta puo' sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato". 

 - Il testo degli articoli 34, 60 e 127  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale), e' il seguente: 

 "Art.  34  (Esclusione  della  depenalizzazione).  -  La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti: 

a) dal codice penale, salvo quanto disposto  dall'art. 33, lettera a); 

b)  dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978,  n.  194,sull'interruzione volontaria della gravidanza;

c)  da  disposizioni  di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;

d)  dall'art.  221  del  testo unico delle leggi sanitarie,  approvato  con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata  con legge  26  febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le  contravvenzioni  previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli  alimenti  per  la  prima  infanzia  e  dei  prodotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n.  319,  sulla  tutela delle acque dall'inquinamento; 

h)  dalla  legge  13  luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; 

i) dalla legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  e  dal decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.  185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare; 

l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

m)  dalle  leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per  quanto  riguarda  l'assunzione  dei  lavoratori  e  le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;

n)dalle leggi  relative  alla  prevenzione  degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

o) dall'art. 108  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  e  dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n. 570, in materia elettorale".

 "Art.  60  (Esclusioni oggettive). - Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti  dai  seguenti  articoli del codice penale:    318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319(corruzione  per  un  atto  contrario  ai  doveri d'ufficio);

320  (corruzione  di  persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore); 

322 (istigazione alla corruzione);

355(inadempimentodicontrattidi pubbliche forniture),  salvo  che  si  tratti  di  fatto commesso per colpa; 

371 (falso giuramento della parte); 

372 (falsa testimonianza); 

373 (falsa perizia o interpretazione); 

385 (evasione);

391, primo  comma  (procurata  inosservanza  dolosa  di misure di sicurezza detentive);

443(commercioosomministrazione  di  medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo  pericoloso per la salute pubblica); 

452 (delitti colposi contro la salute pubblica);

501(rialzo  e  ribasso  fraudolento  di  prezzi  sul pubblico mercato o nelle borse di commercio); 

501-bis (manovre speculative su merci);

590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose),  limitatamente ai fatti commessi con violazione delle  norme per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene  del  lavoro,che abbiano determinato le conseguenze  previste  dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;

644 (usura).

 Le pene sostitutive non si applicano, altresi', ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della  legge 13 luglio 1966, n.615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22  della legge  10  maggio  1976,  n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

 Le pene sostitutive non si applicano ai  reati  previsti dalle  leggi  relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del  lavoro,  nonche'  dalle  leggi  in materia  edilizia  ed  urbanistica  e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per  detti  reati  la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria".

 "Art.  127  (Applicazione  di  norme). - Le disposizioni dell'art.  162-bis del codice penale si applicano anche  ai reati  indicati  nelle  lettere  f),  h), i), n), del primo comma dell'art. 34".

 - Si trascrive il testo degli articoli  589  e  590  del codice penale:

 "Art.  589  (Omicidio  colposo).  - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con  la  reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina  della  circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro  la  pena  e'  della reclusione da uno a cinque anni. Nel  caso  di  morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu'  persone,  si applica  la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo,  ma  la pena non puo' superare gli anni dodici".

 "Art.590  (Lesioni  personali  colpose).  -  Chiunque cagiona ad altri,  per  colpa,  una  lesione  personale  e' punito  con  la  reclusione  fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.  Se la lesione e' grave la pena e'  della  reclusione  da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila. Se  i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi

 con  violazione  delle norme sulla disciplina della circolazione  stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena  per  le  lesioni  gravi,  e' della  reclusione  da  due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da  sei  mesi  a due  anni  o  della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila. Nel caso di lesioni di piu' persone si applica  la  pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse,  aumentata  fino  al  triplo;  ma  la  pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.   Il delitto e' punibile a querela della  persona  offesa, salvo  nei  casi  previsti  nel  primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle  norme per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene  del  lavoro  o  che  abbiano  determinato una malattia professionale". 

 

 Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 20. Prescrizione 

  1.  Allo  scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art.  55  del  codice  di  procedura  penale,  impartisce  al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la

regolarizzazione  un  termine  non  eccedente  il  periodo  di  tempo tecnicamente  necessario. Tale termine e' prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare  complessita'  o  per  l'oggettiva difficolta' dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei mesi.  Tuttavia,  quando  specifiche  circostanze  non  imputabili al contravventore determinano  un  ritardo  nella  regolarizzazione,  il termine  di  sei  mesi  puo'  essere  prorogato per una sola volta, a richiesta del  contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato  immediatamente al pubblico ministero. 

  2. Copia della prescrizione e' notificata  o  comunicata  anche  al rappresentante  legale  dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

  3.  Con  la  prescrizione  l'organo  di  vigilanza puo' imporre specifiche  misure  atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o

per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

  4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza  di  riferire  al pubblico  ministero la notizia di reato inerente alla  contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

 Note all'art. 20:

 - Si trascrive il  testo  dell'art.  55  del  codice  di procedura penale:

 "Art.  55  (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria  deve,  anche  di  propria  iniziativa, prendere  notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere  gli attinecessariper  assicurare  le  fonti  di  prova  e raccogliere quant'altro possa  servire  per  l'applicazione della legge penale.

 2.  Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. 

 3. Le funzioni indicate nei commi  1  e  2  sono  svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria".

 -  Il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale e' il seguente: 

 "Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato).  - 1.Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza  ritardo,  riferisce  al  pubblico ministero,per iscritto,  gli  elementi  essenziali  del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti,  indicando  le  fonti  di prova  e  le  attivita'  compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 

 2.  Comunica,inoltre,quando e' possibile,le generalita' ,il  domicilio  e  quanto  altro  valga  alla identificazione della persona  nei  cui  confronti  vengono svolte  le  indagini,  della persona offesa e di coloro che siano  in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 

 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali  e' prevista  l'assistenza  del difensore della persona nei cui confronti vengono  svolte  le  indagini,  la  comunicazione della  notizia  di  reato  e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto  ore  dal  compimento dell'atto,salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza,  la  comunicazione  della notizia di reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla  comunicazione orale  deve  seguire  senza  ritardo  quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 

 4. Con la comunicazione, la polizia  giudiziaria  indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".

 

 Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 21. Verifica dell'adempimento

  1.  Entro  e  non  oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo  di  vigilanza  verifica  se  la violazione  e'  stata  eliminata  secondo  le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione. 

  2. Quando risulta  l'adempimento  alla  prescrizione,  l'organo  di vigilanza  ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al  quarto  del  massimo dell'ammenda stabilita per  la  contravvenzione  commessa.  Entro centoventi  giorni  dalla  scadenza del termine fissato nella prescrizione,  l'organo  di  vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento  della predetta somma.

  3.  Quando  risulta  l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza  ne  da'  comunicazione  al pubblico ministero e al

contravventore  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine fissato nella prescrizione.

 

 Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

 

Art. 22. Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza

  1.  Se  il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la  riceve  da  privati  o  da  pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da' immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le  determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione. 

  2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa  il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla  data  in  cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

 

 Capo II  ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

 

Art. 23. Sospensione del procedimento penale  

  1.  Il  procedimento  per la contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di  cui  all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero  riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3. 

  2. Nel  caso  previsto  dall'art.  22,  comma  1,  il  procedimento riprende  il  nuovo  corso  quando  l'organo  di vigilanza informa il pubblico  ministero  che  non  ritiene di dover impartire una prescrizione,  e  comunque  alla scadenza del termine di cui all'art.22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni  inerenti  alla  prescrizione. Qualora  nel  predetto  termine  l'organo  di  vigilanza  informi  il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1. 

  3. La sospensione del procedimento non  preclude  la  richiesta  di archiviazione.  Non  impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di  indagine  preliminare, ne'  il  sequestro  preventivo ai sensi degli articolo 321 e seguenti del codice di procedura penale. 

 Nota all'art. 23:

 - Si trascrive il testo degli articoli  335  e  321  del  codice di procedura penale: 

 "Art.  335  (Registro  delle  notizie di reato). - 1. Il pubblico ministero  iscrive  immediatamente,  nell'apposito registro  custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di  propria  iniziativa nonche',  contestualmente  o dal momento in cui risulta, il nome  della  persona  alla  quale  il reato stesso e' attribuito.

 2.  Se  nel  corso  delle  indagini  preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto  ovvero  questo  risulta diversamente  circostanziato,  il  pubblico  ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

 3. E' vietata la comunicazione delle iscrizioni previste dai commi 1 e 2 fino quando la persona alla quale il  reato e' attribuito non abbia assunto la qualita' di imputato". 

 "Art.  321  (Oggetto  del  sequestro  preventivo).  - 1. Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita'  di  una cosa  pertinente  al  reato  possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso  ovvero  agevolare  la  commissione  di altri  reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente  a  pronunciarsi  nel  merito  ne dispone il sequestro con decreto  motivato.  Prima  dell'eserciziodell'azione penale provvede  il  giudice  per  le  indagini preliminari. 

2.      Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca.

3.      Il  sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando  risultano

 mancanti,  anche  per  fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dal  comma  1. Nel  corso  delle indagini  preliminari  provvede  il  pubblico ministero con decreto motivato, che e'  notificato  a  coloro  che  hanno diritto  di  proporre  impugnazione.  Se vi e' richiesta di revoca  dell'interessato,  il  pubblico  ministero,  quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al  giudice,  cui presenta richieste specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni.  La  richiesta e'  trasmessa  non  oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando  non e'  possibile,  per  la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro  e'  disposto o  con decreto  motivato  dal  pubblico  ministero. Negli stessi casi, prima  dell'intervento  del  pubblico  ministero,  al sequestro  procedono  ufficiali  di  polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto  ore  successive,  trasmettono  il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e'  stato  eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida  e l'emissione del decreto  previsto  dal  comma  1  entro quarantotto ore dal sequestro,  se  disposto  dallo  stesso pubblico  ministero,  o  dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato eseguito  di  iniziativa  dalla  polizia giudiziaria. 

 3-ter.Ilsequestro  perde  efficacia  se  non  sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero  se  il giudice  non  emette  l'ordinanza  di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza  e'  immediatamente  notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate".

 

 Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 24. Estinzione del reato

  1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione  impartita  dall'organo  di  vigilanza  nel  termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.

  2.  Il  pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.

  3.  L'adempimento  in  un  tempo  superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma  dell'art.  20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della  contravvenzione  con  modalita'  diverse  da  quelle  indicate dall'organo di vigilanza, sono  valutate  ai  fini  dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e'  ridotta  al  quarto  del  massimo  dell'ammenda  stabilita per la contravvenzione commessa. 

  Nota all'art. 24: 

- Il testo dell'art. 162-bis  del  codice  penale  e'  il seguente: 

 "Art.  162-bis  (Oblazione  nelle contravvenzioni punite con pene alternative). - Nelle contravvenzioni per le quali  la legge stabilisce  la  pena  alternativa  dell'arresto  o dell'ammenda,  il  contravventore  puo'  essere  ammesso  a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero  prima del  decreto  di  condanna,  una  somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento. 

 Con la  domanda  di  oblazione  il  contravventore  deve depositare  la  somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda.  L'oblazione non  e'  ammessa  quando  ricorrono  i  casi previsti  dal terzo capoverso dell'art. 99, dell'art. 104 o dall'art. 105, ne' quando permangono conseguenze dannose  o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. 

 In ogni  altro  caso  il  giudice  puo'  respingere  con ordinanza  la  domanda  di  oblazione,  avuto riguardo alla gravita' del fatto.  La domanda puo' essere riproposta fino all'inizio  della discussione finale del dibattimento di primo grado. 

 Il  pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato".

 

 Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 25. Norme di coordinamento e transitorie 

  1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.

  2.  Le  norme  di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

Capo III SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

 

Art. 26. Sanzioni penali

  1.  L'art.  7  della  legge  22 marzo 1908, n. 105, come sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n.  1498,  e'  cosi' modificato:

 a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 

  "L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento  e'  punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.".

 b) nel terzo comma le parole: "ai sensi dell'art. 162 del  codice penale"  sono  sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 162-bis

del codice penale". 

  2. Nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23  dicembre 1920,  n.  1881,  convertito  dalla  legge 15 maggio 1924, n. 891, le parole: "con la multa da lire duecentomila a  lire  quattrocentomila" sono  sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni". 

  3. Nel primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9  gennaio  1927, n. 147, le parole: "a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848" sono sostituite dalle seguenti:  "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

  4. Il primo comma dell'art. 389 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' cosi' modificato: 

 a)  nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto  milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b)  nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da  lire  un  milione  a  lire  cinque milioni";

 c)  nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  sino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

  5.  Nel  primo comma dell'art. 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le parole: "con l'ammenda da  lire 250.000a  lire  1.500.000"  sono  sostituite  dalle  parole:  "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione  a lire sei milioni".

  6.  Il  primo  comma dell'art. 391 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' cosi' modificato: 

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire  50.000  a lire  100.000"  sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire  25.000  a lire  50.000"  sono sostituite dalle seguenti:  "con l'arresto fino a

due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione".

  7. Il primo comma dell'art. 392 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' cosi' modificato: 

 a)  nella  lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti:  "con l'arresto fino  ad un mese o con l'ammenda da  lire  trecentomila  a  lire  un milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da  lire  5.000  a lire  12.500"  sono sostituite dalle seguenti:  "con l'arresto fino a

quindici  giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a lire ottocentomila".

  8.  Il  primo  comma  dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e' cosi' modificato: 

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire  1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre mesi  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000  a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a  quattro  mesi  o  con  l'ammenda  da lire un milione a lire cinque milioni";

 c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000  a lire  500.000"  sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

  9. Il primo comma dell'art. 78 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e' cosi' modificato: 

 a)  nella  lettera a), le parole: "da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o  con

l'ammenda  da  lire  cinquecentomila  a lire due milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire  25.000  a lire  50.000"  sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione". 

  10. Il primo comma dell'art. 79 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e' cosi' modificato: 

 a)  nella  lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  ad un mese o con l'ammenda da  lire  trecentomila  a  lire  un milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da  lire  5.000  a lire  12.500"  sono  sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a

quindici  giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a lire ottocentomila".

  11.  Il  primo  comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato:

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire  1.000.000 a  lire  1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a  lire  otto milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b)  nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da  lire  un  milione  a  lire  cinque milioni";

 c)  nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

  12.  Il  primo  comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato:

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire  1.000.000 a  lire  1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda  da  lire  tre  milioni  a  lire  otto milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b)  nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti:  "con  l'arresto  da due  a  quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

 c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000  a lire  500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

  13. Il primo comma dell'art. 55 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato:

 a)  nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da tre  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000  a lire  1.000.000"  sono  sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a  lire  cinque milioni";

 c)  nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

  14.  Il  primo  comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato:

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire  50.000  a lire  100.000"  sono  sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un  milione  a  lire  quattro milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b)  nella  lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  fino  a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

  15.  Il  primo  comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato:

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire  12.000  a lire  25.000"  sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda  da  lire  trecentomila  a  lire  un  milione cinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b)  nella  lettera  b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  fino  a

quindici giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a  lire ottocentomila".

  16. Il primo comma dell'art. 58 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' cosi' modificato:

 a)  nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da tre  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da lire tre milioni a lire otto milioni", e il secondo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000  a lire  1.000.000"  sono  sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a  lire  cinque milioni";

 c)  nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

 d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) con l'arresto fino  a  due  mesi  o  con  l'ammenda  fino  a  lire  due milioni per

l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34.".

  17. Il primo comma dell'art. 59 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' cosi' modificato:

 a)  nella  lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro  milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b)  nella  lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  fino  a

due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni". 

  18.  Il  primo  comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' cosi' modificato:

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire  12.500  a lire  25.000"  sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un  mese  o  con  l'ammenda  da lire trecento mila a lire un milione cinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b)  nella  lettera  b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  fino  a

quindici giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a  lire ottocentomila".

  19. Il primo comma dell'art. 105 del decreto del  Presidente  della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e' cosi' modificato:

 a)  nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da tre  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da lire tre milioni a lire otto milioni", e il secondo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000  a lire  1.000.000"  sono  sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a  lire  cinque milioni";

 c)  nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

 d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) con l'arresto fino  a  due  mesi  o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle  norme  di  cui  agli articoli 12, 38, terzo comma, e 67.". 

  20.  Il  primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e' cosi' modificato:

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire  50.000  a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre  mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire  25.000  a lire  50.000"  sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

  21.  Il  primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e' cosi' modificato:

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire  12.500  a lire  25.000"  sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un  mese  o  con  l'ammenda  da lire trecento mila a lire un milione cinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b)  nella  lettera  b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  fino  a

quindici giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a  lire ottocentomila".

  22. Il primo comma dell'art. 41 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, e' cosi' modificato:

 a)  nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da tre  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da lire tre milioni a lire otto milioni", e il secondo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000  a lire  1.000.000"  sono  sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a  lire  cinque milioni";

 c)  nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

 d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) con l'arresto fino  a  due  mesi  o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme  di  cui  agli articoli 17, primo comma, e 34.".

  23.  Il  primo  comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, e' cos/' modificato:

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire  50.000  a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre  mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire  25.000  a lire  50.000"  sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

  24. Il primo comma dell'art. 43 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, e' cosi' modificato:

 a)  nella  lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  ad un mese o con l'ammenda da  lire  trecentomila  a  lire  un milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da  lire  5.000  a lire  12.500"  sono  sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a

quindici  giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a lire ottocentomila".

  25.  Nel  primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole: "con l'ammenda  da  lire 25.000  a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila  a  lire  due milioni".

  26.  Il  primo  comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, e' cosi' modificato:

 a)  nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da tre  mesi  a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e il secondo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000  a lire  1.000.000" sono sostituite le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda  da  lire  un  milione  a  lire  cinque milioni";

 c)  nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

 d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) con l'arresto fino  a  due  mesi  o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione  cinquecentomila  per  l'inosservanza  delle  norme  di cui all'articolo 21, primo e secondo comma.".

  27.  Nell'art.  24  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a  lire 1.500.000"  sono  sostituite  dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni".

  28. Nell'art. 25 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20 marzo  1956,  n.  322,  le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni".

  29. Il primo comma dell'art. 26 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, e' cosi' modificato:

 a)  nella  lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  da  un mese  a  tre  mesi  o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e il secondo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire  25.000  a lire  50.000"  sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

 c) la  lettera  c),  e'  sostituita  dalla  seguente:  "  c)  con l'arresto  fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire

un milionecinquecentomila  per  l'inosservanza  delle  norme  di  cui all'articolo 21, secondo comma.".

  30.  Il  primo  comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, e' cosi' modificato:

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire  12.500  a lire  25.000"  sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda  da  lire  trecentomila  a  lire  un  milione cinquecentomila", e il secondo periodo e' soppresso; 

 b)  nella  lettera  b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  fino  a

quindici giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a  lire ottocentomila".

  31. Il primo comma dell'art. 22 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e' cosi' modificato:

 a)  nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti:  "con  l'arresto  da due  a  quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000  a lire  500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

  32.  Nell'art.  23  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000  a  lire 50.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda  da  lire  cinquecentomila  a  lire  un  milione cinquecentomila".

  33.  Nel  primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda  da  lire 5.000  a  lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni con l'ammenda  da  lire  duecentomila  a  lire ottocentomila".

  34.  Nel primo comma dell'art. 681 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda  da  lire 500.000  a  lire  5.000.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni".

  35. Il primo comma dell'art. 682 del decreto del  Presidente  della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' cosi' modificato:

 a)  nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a  lire  7.500.000"  sono  sostituite dalle  seguenti:  "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda dalire cinque milioni a lire trenta milioni",  e  l'ultimo  periodo  e'  soppresso; 

 b)  nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.500.000" sono sostituite con le seguenti:  "con  l'arresto  da due  a  quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";

 c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 150.000  a lire  750.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni".

  36. Il primo comma dell'art. 683 del decreto del  Presidente  della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' cosi' modificato:

 a)  nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono  sostituite  dalle seguenti:  "con  l'arresto  da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire  50.000  a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni";

 c)  nella  lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 75.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  fino  a

due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

  37.  Il  primo comma dell'art. 684 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' cosi' modificato:

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire  50.000  a lire  150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire  15.000  a lire  50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda  da  lire  trecentomila  a  lire  un  milione cinquecentomila";

 c)  nella  lettera  c), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con  l'arresto  fino  a

quindici giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a  lire ottocentomila".

  38.  Nell'art.  685  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a  lire 250.000"  sono  sostituite  dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".

  39. Nel primo comma dell'art. 686 del decreto del Presidente  della Repubblica  9  aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 50.000  a  lire  5.000.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con l'arresto  da  uno  a  sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni".

  40. Nel primo comma dell'art. 13 della legge  19  luglio  1961,  n. 706,  le  parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni". 

  41. Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963,  n.  245, e' cosi' modificato:

 a)  nel  numero  1),  le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire  otto  milioni  a  lire  trentasei milioni";

 b)  nel  numero  2),  le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire  otto  milioni  a  lire  trentasei milioni";

 c)  nella  lettera a) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle  seguenti:  "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";

 d)  nella  lettera b) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle  seguenti:  "con l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni". 

  42. Il primo comma dell'art. 133 del decreto del  Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' cosi' modificato:

 a)  nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  da tre  a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire  2.400.000 a  lire 12.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  otto  milioni  a  lire quarantotto milioni";

 c)  nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 6.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  da due  a  quattro  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  un milione a lire ventiquattro milioni". 

  43. Il primo comma dell'art. 134 del decreto del  Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' cosi' modificato:

 a)  nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda  da  lire  un  milione  a  lire  quattro milioni", e il secondo periodo e' soppresso;

 b)  nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto  da  un mese  a  tre  mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni";

 c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 150.000  a lire  300.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".

  44. Il primo comma dell'art. 135 del decreto del  Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' cosi' modificato:

 a)  nella  lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b)  nella  lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire 150.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino  a un  mese  o  con  l'ammenda  da  lire  trecentomila a lire un milione cinquecentomila".

  45. L'art. 136 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13 febbraio 1964, n. 185, e' cosi' modificato: 

 a)  nel  primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire  ventiquattro milioni";

 b) il secondo comma e' abrogato.

  46.L'art.139deltestounicodelle  disposizioni  per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' cosi' modificato:

 a) nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda  da  lire  4.000  a lire  12.000"  sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

 b) nel quarto comma, le parole: "l'ammenda e' da  lire  24.000  a lire120.000"sono sostituite dalle  seguenti:  "la  pena  e'

dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un  milione a lire cinque milioni".

  47.L'art.175deltestounicodelle  disposizioni  per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' cosi' modificato:

 a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da  lire  15.000  a lire  60.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni";

 b) il secondo comma e' abrogato.

  48.  Nel  secondo  comma  dell'art.  246  del  testo  unico delle disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,  approvato  con  decreto  del Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "con un'ammenda da lire  10.000  a  lire  12.000"  sono  sostituite  dalle seguenti:  "con  l'arresto  fino  a  tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

  49. Il secondo comma dell'art. 16 della legge 9 dicembre  1977,  n. 903, e' sostituito dal seguente:

  "L'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nell'articolo 5 e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.".

  50.  Nell'art.  90  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e  con l'ammenda  da  lire  10.000.000  a  lire 100.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quarantamilioni a lire quattrocentomilioni". 

  51. Nell'art. 91 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24 maggio  1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000" sono sostituite  dalle seguenti:  "con  l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire centomilioni".

  52. Nell'art. 92 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24 maggio  1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite  dalle seguenti:  "con  l'arresto  da  un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire quarantamilioni".

  53. Nell'art. 93 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24 maggio  1979,  n. 886, le parole: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire  2.000.000"  sono  sostituite  dalle seguenti:  "con  l'arresto  fino  a  tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire ottomilioni". 

  54. Nell'art. 94 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a quindici giorni o  con  l'ammenda  da  lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi  o  con  l'ammenda  da lire quattrocentomila a lire quattromilioni".

 Note all'art. 26:

 -  Il  testo  vigente  dell'art.  7 della legge 22 marzo  1908, n. 105, sostituito dall'articolo unico della legge 16

 ottobre 1962, n. 1498 (relativo all'abolizione  del  lavoro  notturno dei fornai), come modificato  dal  decreto

 legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 7. - L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento e'  punito  con  l'arresto  fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione. In  caso  di  recidiva, e fermo il disposto dell'art. 99 del codice penale, il giudice puo' disporre la  sospensione dell'esercizio  dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.

 Ove venga  presentata  domanda  di  oblazione  ai  sensi dell'art.  162-  bis del codice penale e la contravvenzione constatata costituisca violazione di  norma  che  abbia  in precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione il giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che dichiara estinto il reato  per  intervenuta  oblazione, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto. 

 Il prefetto, valutate le circostanze, puo'  disporre  la sospensione  dell'esercizio  dell'industria  per un periodo non superiore ad un mese.  Durante  il  periodo  di  sospensione l'esercente e' obbligato  a  corrispondere  ai  dipendenti la retribuzione normale,  rapportata  a  quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga".

 -  Per  il  testo  dell'art.  162-bis  del codice penale vedere nota all'art. 24. 

 - Il testo vigente dell'art. 8 del  R.D.L.  23  dicembre 1920,  n.1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 881  (che  vieta  l'impiego  delfosforobianconella

 fabbricazione  dei fiammiferi), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

 "Art. 8. - L'impiego del fosforo  bianco  (giallo  nella fabbricazione  dei  fiammiferi,  la  vendita, il deposito e l'esposizione a scopo di vendita di  fiammiferi  fabbricati col  fosforo  bianco  (giallo) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da  lire  un  milione  a lire cinque milioni. Il  solo  fatto  di opporsi al sequestro e alla confisca dei  fiammiferi  fabbricati  o  tenuti  in  deposito  o  in vendita,  o  delle  paste preparate in contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, e'  punito  con  la multa da lire ventimila a lire duecentomila. Il  rifiuto  di  libero  accesso  agli  incaricati della vigilanza,  e  del  prelevamento  del  campione  a  termini dell'art. 5, nonche' la inosservanza dell'ordine prefettizio di chiusura dello stabilimento, sono puniti con l'ammenda da lire quattromila a lire quattrocentomila".

 - Il testo vigente dell'art. 69 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 (relativo all'approvazione del regolamento  speciale per l'impiego dei gas tossici), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

 "Art.  69  (Contravvenzioni).  - Le contravvenzioni alle disposizioni  del  presente  regolamento  sono  punite  con l'arresto fino  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire cinquecentomila a lire due milioni". 

 - Il testo vigente dell'art. 389 del  D.P.R.  27  aprile 1955,  n. 547,  recante  norme  per la prevenzione degli infortuni  sul  lavoro, come modificato dal decreto

 legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

 "Art. 389 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e  dai  dirigenti).  -  I datori di lavoro e dirigenti sono puniti:

  a) con l'arresto da tre a sei mesi o con  l'ammenda  da lire  tre  milioni  a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 27,  73,  115,  120,  121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319; 

  b)  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da  lire  un  milione  a  lire  cinquemilioni per la inosservanza  delle  norme di cui agli articoli 11, 17, 34,

 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126,  144,  176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276, secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;

  c)  con  l'arresto  sino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme".

 -  Il  testo  vigente dell'art. 390 del D.P.R. 27 aprile 1955, n.547, recante  norme  per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro, come modificato  dal  decreto

 legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

 "Art. 390 (Contravvenzioni commesse  dai  costruttori  e dai  commercianti).  -  I  costruttori, i commercianti ed i noleggiatori  di  macchine,  di  parti  di macchine,di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonche' gli installatori di  impianti,  che  non  osservano  le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti  con  l'arresto da  due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.".

 - Il testo vigente dell'art. 391 del  D.P.R.  27  aprile 1955,  n. 547,  recante  norme  per la prevenzione degli infortuni  sul  lavoro,come modificato dal decreto

 legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

 "Art.  391  (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono puniti: 

  a) con l'arresto fino a tre mesi  o  con  l'ammenda  da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle  norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345 e 346 ultimo comma, nonche' per non avere esercitato ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui  lavoratori  per la  osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente;

  b) con l'arresto fino a due mesi  o  con  l'ammenda  da lire  trecentomila  a  lire  un  milione per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5 primo comma, nonche' per  non avere esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui  lavoratori  per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente. 

 - Il testo vigente dell'art. 392 del  D.P.R.  27  aprile 1955, n.  547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro come  modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 392 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:

  a) con l'arresto sino ad un mese  o  con  l'ammenda  da lire  trecentomila  a  lire  un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6,  lettere d)  ed e), 34, lettere a) e b), 47 primo comma, 218 secondo comma, 238, 334 e 346 primo e secondo comma;

  b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecento mila a lire ottocentomila per l'inosservanza  delle norme di cui agli articoli 6, lettere

 a), b) e c), 19, 20, lettere a), b) e  c),  24,  47  ultimo comma, 217 ultimo comma, e 388 primo comma.". 

 -  Il  testo  vigente  dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.  164,  recante  norme  per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  77 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i  dirigenti  sono puniti:

  a)  con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire  otto  milioni  per  l'inosservanza delle  norme  di  cui  agli  articoli  12, 15, 17, 24 primo

 comma, 27 primo comma, 29  quarto  comma,  41,  49  secondo comma, 56 primo comma, 57 primo e secondo comma, 67 primo e secondo comma;

  b)  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 sesto comma, 10, 11, 13, 20, primo, secondo e terzo comma, 23 primo e secondo comma, 25, 26, 28 primo comma, 35, 36, 40, 42, 43,  44,  49  primo comma,  55,  56  secondo,  terzo  e  quarto comma, 57 terzo comma, 58, 59, 60 quarto comma, 62 secondo  comma,  70,  72 primo comma, 73 primo comma, 75.".

  c)  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per  l'inosservanza di tutte le altre norme.".

 -  Il  testo  vigente  dell'art. 78 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.  164,  recante  norme  per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  78  (Contravvenzioni  commesse dai preposti). - I preposti sono puniti: 

  a) con l'arresto fino a due mesi  o  con  l'ammenda  da lire  cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 15, 36  ultimo  comma,  37 primo  comma,  67  primo  e  secondo comma, nonche' per non avere  esercitato,  ai  sensi  dell'art. 3,  la dovuta vigilanza  sui  lavoratori  per  l'osservanza  da  parte di questi delle norme indicate alla lettera  a)  dell'articolo seguente; 

  b)  con  l'arresto  fino  ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a  lire  un  milione  per  l'inosservanza delle  norme di cui agli articoli 12, terzo e quinto comma, 17, 39 secondo e quinto comma, 46, 48, 52 terzo  ed  ultimo comma,  53 primo, secondo ed ultimo comma, 54, 73 secondo e terzo comma, nonche' per  non  aver  esercitato,  ai  sensi dell'art.3,  la  dovuta  vigilanza  sui  lavoratori  per l'osservanza da parte di questi delle norme  indicate  alla lettera b) dell'articolo seguente.". 

 -  Il  testo  vigente dell'art. 79 del D.P.R. succitato, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato,  e'  il seguente: 

 "Art.  79 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:

  a) con l'arresto fino ad un mese  o  con  l'ammenda  da lire  trecentomila  a  lire  un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 47;

  b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecento mila a lire ottocentomila per l'inosservanza  delle  norme  di cui agli articoli 10 primo

 comma, 18, 38 secondo e terzo comma, 54  quarto  comma,  57 quinto  comma,  60  ultimo  comma, 62 primo comma, 73 terzo comma.".

 -  Il  D.P.R.  19  marzo  1956,  n. 302, reca: "Norme di prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  integrative  di quelle  generali  emanate  con  D.P.R.  27  aprile 1955, n. 547.". 

 - Il testo vigente dell'art.  53  del  D.P.R.  19  marzo 1956,  n.  302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 53 (Contravvenzioni commesse dai datori di  lavoro e  dai  dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

  a) con l'arresto da tre a sei mesi o con  l'ammenda  da lire  tre  milioni  a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 secondo comma, 7  primo, secondo,  terzo  e  quarto comma, 9, 13, 14 primo e secondo comma, 15, 16, 17, 18, 20, 23 primo  e  secondo  comma,  24 primo  e  secondo  comma, 29 primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma, 30, 31 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto  comma,  32  primo,  secondo,

 terzo  e  quinto  comma,  33, 34 primo comma, 35, 36 primo, secondo e terzo comma, 37;

  b) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda da lire un milione  a  lire  cinque  milioni  per  la inosservanza delle norme di cui agli articoli  5,  6  primo

 comma,  8,  10, 11, 14 terzo comma, 22, 24 quarto comma, 27 primo comma, 28 secondo e terzo comma;

  c) con l'arresto fino a tre mesi  o  con  l'ammenda  da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 19, 21, 52.".

 -  Il  testo  vigente  dell'art.  54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 54 (Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai fornitori). - I costruttori e i fornitori sono puniti: 

  a)  con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni  per  la  inosservanza delle  norme  di  cui  agli  articoli 43, 44, 45, 46 primo,

 secondo e terzo comma;

  b) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda da lire un milione  a  lire  cinque  milioni  per  la inosservanza delle norme di  cui  agli  articoli  42  primo

 comma, 51, 52;

  c)  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42, secondo e terzo comma".

 - Il testo vigente dell'art.  55  del  D.P.R.  19  marzo 1956,  n.  302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 55 (Contravvenzioni commesse dai committenti). - I committenti sono puniti: 

  a) con l'arresto da tre a sei mesi o con  l'ammenda  da lire  tre  milioni  a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 43 secondo comma, 44,  47, 48, 50;

  b)  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da  lire  un  milione  a  lire  cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42 primo comma;

  c)  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42, secondo e terzo comma".

 - Il testo vigente dell'art.  56  del  D.P.R.  19  marzo 1956,  n.  302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 56 (Contravvenzioni commesse dai  preposti).  -  I preposti sono puniti: 

  a)  con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da  lire  un  milione  a  lire  quattro  milioni per la inosservanza  delle  norme  di cui agli articoli 7 quarto e

 sesto comma, 10, 11, 12, 22 primo, secondo, terzo e  quarto comma, 23 primo, secondo e terzo comma, 24 primo, secondo e terzo  comma,  25  primo, secondo, terzo e quarto comma, 29 primo, secondo, terzo, quarto,  quinto,  sesto,  settimo  e nono  comma,  30  primo  e  terzo comma, 31 primo, secondo,

 terzo, quarto, quinto e sesto comma,  32  primo  e  secondo comma, 33, 34, 35 terzo comma, 36, 37, 38; 

  b)  con  l'arresto  fino  a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 24 quarto  comma,  26,  28 primo comma.".

 -  Il  testo  vigente  dell'art.  57 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  57 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:

  a) con l'arresto fino ad un mese  o  con  l'ammenda  da lire  trecentomila a lire un milione cinquecentomila per la inosservanza delle norme di  cui  agli  articoli  7  primo, quarto e quinto comma, 10, 12, 13 secondo comma, 22 primo e terzo  comma,  23  terzo e quarto comma, 24 secondo e terzo comma, 25 quinto comma, 29 quarto, sesto,  settimo  e  nono comma,  31  primo,  secondo e sesto comma, 32 quarto comma, 34, 36 primo, secondo e quinto comma, 37  secondo  e  terzo

 comma, 38 secondo, quarto e quinto comma;

  b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecento mila a lire  ottocentomila  per  la inosservanza delle norme di cui  agli  articoli  24  quarto

 comma, 26, 28 primo comma.".

 - Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, reca: "Norme generali per l'igiene del lavoro".

 -  Il  testo  vigente  dell'art.  58 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  58 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i  dirigenti  sono puniti:

  a)  con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire  otto  milioni  per  l'inosservanza delle  norme  di cui agli articoli 4, lettera c), 6 primo e

 terzo comma, 7 primo e terzo comma, 8, 9  primo  comma,  10 primo,  terzo, quarto e quinto comma, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20, 21 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 22, 23 primo e terzo  comma,  25,  52.  Alle  stesse penalita'  soggiacciono  i  datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato  del  lavoro  ai  sensi  degli  articoli 6 quarto comma, 21 sesto e settimo comma; 

  b) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle  norme di cui agli articoli 4, lettera b), 10 secondo e sesto comma, 11, 12, 14 primo comma, 16, 17 primo  comma, 18  secondo comma, 19, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38 secondo e terzo comma, 40, 41 primo e secondo comma, 43, 44, 45,  46, 47  primo  comma, 48 primo e secondo comma, 50 primo comma, 51 primo comma, 53, 55,  65,  secondo  comma.  Alle  stesse penalita'  soggiacciono  i  datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato  del  lavoro  ai  sensi  degli articoli 14

 secondo comma, 31 terzo comma, 38 primo e quarto comma,  48 terzo comma, 51 secondo comma; 

  c)  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera d),  7  secondo comma,  9  secondo  comma, 15, 31 secondo comma, 32, 39, 42 primo e secondo comma, 54 primo, secondo, terzo,  quarto  e quinto  comma,  56.  Alle  stesse  penalita' soggiacciono i datori di lavoro  ed  i  dirigenti  che  non  osservano  le prescrizioni  rilasciate  dall'ispettorato  del  lavoro  ai sensi degli articoli 31 primo e  secondo  comma,  33  terzo comma; 

  d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33 primo comma e 34.".

 -  Il  testo  vigente  dell'art.  59 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  59  (Contravvenzioni  commesse dai preposti). - I preposti sono puniti: 

a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda  da lire  un  milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli  4  lettera  b),  9  primo

 comma,  11,  13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25;

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda  fino a  lire  due  milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9  secondo  comma,  18  secondo comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma". 

 -  Il  testo  vigente  dell'art.  60 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  60 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:

a)  con  l'arresto  fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire  un  milione  cinquecentomila  per l'inosservanza  delle  norme di cui agli articoli 5 lettera

d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma;

b)con  l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o  con l'ammenda da lire duecentomila  a  lire  ottocentomila  per l'inosservanza  delle  norme di cui agli articoli 5 lettere

 a), b) e c), 38 quinto comma, 41 quarto comma".

 - Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, reca: "Norme  per  le prevenzioni  degli  infortuni  e  l'igiene  del  lavoro  in sotterraneo".

 - Il testo vigente dell'art. 105  del  D.P.R.  20  marzo 1956,  n.  320, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 105 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i  dirigenti  sono puniti:

a)  con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire  otto  milioni  per  l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19,

 20,  21,  23,  29, 30, 33, 34, 35 primo e secondo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 42 primo comma, 46 primo  comma, 47,  48,  49, 50, 51, 52, 54 secondo comma, 55, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 84 primo comma, 89, 95, 96, 97 primo  e secondo  comma,  99,  100,  101, 102. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di  lavoro  e  i  dirigenti  che  non osservano  le  prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 30 ultimo comma; 

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7,  11,  18,  22,  24,  26 primo comma, 27 primo, terzo quarto e quinto comma, 28, 31, 32  primo,  secondo  e  terzo comma, 36, 37, 40, 45 secondo comma, 53, 57, 61, 62, 63  primo  e  terzo  comma,  64,  65 lettere  a),  c)  e  d); 66, 68, 69, 81, 82, 83, 85, 86, 87 primo e secondo comma, 88, primo, secondo,  terzo,  quarto, quinto,  ottavo e nono comma, 90, 91, 92, 94 primo, secondo e  quarto  comma,  103,  104.  Alle stesse penalita' soggiacciono  i  datori  di  lavoro  e  i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate  dall'ispettorato  del lavoro  ai  sensi  degli  articoli 88 sesto comma, 94 terzo comma; 

c) con l'arresto fino a tre mesi o  con  l'ammenda  da lire  cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9 e 25 primo  e  quinto comma,  26  secondo  comma, 44, 46 secondo comma, 54, primo comma, 56, 58, 59, 60, 63 secondo comma, 93;

d) con l'arresto fino a due mesi o  con  l'ammenda  da lire  cinquecentomila  a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui  agli  articoli  12,  38, terzo comma e 67.".

 -  Il  testo  vigente  dell'art. 106 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  106  (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono puniti: 

a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda  da lire  un  milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 19, 45, 47, 48, 49  primo, secondo  e  terzo  comma,  50, 75 lettere a) e c), 77 terzo comma, 79, 80;

b) con l'arresto fino a due mesi o  con  l'ammenda  da lire  cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli  10,  25  terzo  e  quarto comma,  27 quarto comma, 28 secondo e terzo comma, 58 primo comma, 59, 65 lettere a), c) e d), 76, 85, quinto comma.".

 - Il testo vigente dell'art. 107  del  D.P.R.  20  marzo 1956,  n.  320, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 107 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino ad un mese o  con  l'ammenda  da lire  trecentomila  a  lire  un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 28, secondo comma, 47 secondo comma, 75 lettera c) 100 terzo comma;

b)  con  l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o con l'ammenda  da  lire  duecentomila  a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di  cui  agli  articoli  10,  12 primo comma, 25 secondo comma, 27 secondo comma, 58 secondo comma, 64 primo comma, 65 lettera b), 88 settimo comma".

 -  Il  D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, reca: "Norme per le prevenzioni degli  infortuni  e  l'igiene  del  lavoro  nei cassoni ad aria compressa". 

 -  Il  testo  vigente  dell'art.  41 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  41 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dirigenti). - I datori di  lavoro  ed  i  dirigenti  sono puniti:

a)  con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire  otto  milioni  per  l'inosservanza delle  norme  di  cui  agli  articoli 4, 5, 6 primo, terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 8, 11, 14, 21  primo e  terzo  comma, 22, 25, 28, 29, 30 lettere a), b), c), d), del primo comma, terzo comma, 31,  33,  36  primo  e  terzo comma.  Alle  stesse  penalita'  soggiacciono  i  datori di lavoro e i dirigenti  che  non  osservano  le  prescrizioni rilasciate  dall'ispettorato  del  lavoro  ai  sensi  degli articoli 12 quinto comma,  21  secondo  comma,  36  secondo comma; 

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle  norme  di  cui  agli articoli 7, 9, 12 primo e terzo comma, 13, 18, 23, 24, 26, 27 primo e terzo comma,  32,  37 primo  e  terzo  comma,  38, 40 secondo e terzo comma. Alle stesse penalita'  soggiacciono  i  datori  di  lavoro  e  i dirigenti  che  non  osservano  le  prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai  sensi  dell'art.  19  primo comma; 

c)  con  l'arresto  fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per  l'inosservanza delle  norme  di cui agli articoli 6 secondo comma, 10, 12, quarto comma, 15, 16, 20, 27 secondo  e  quarto  comma,  35 secondo comma, 39; 

d)  con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un  milione cinquecentomila  per l'inosservanza  delle  norme di cui agli articoli 17, primo comma, e 34.".

 - Il testo vigente dell'art.  42  del  D.P.R.  20  marzo 1956,  n.  321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 42 (Contravvenzioni commesse dai  preposti).  -  I preposti sono puniti: 

a)  con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni  per  l'inosservanza delle  norme  di  cui  agli articoli 22 primo comma, 28, 31 secondo comma, 40 primo e secondo comma;

b) con l'arresto fino a due mesi o  con  l'ammenda  da lire  cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza della norma di cui  all'art.  20,  nonche'  per  non  avere esercitata la dovuta vigilanza sui  lavoratori  per l'osservanza da parte di questi delle norme di cui all'art. 37 quarto e quinto comma.". 

 - Il testo vigente dell'art.  43  del  D.P.R.  20  marzo 1956,  n.  321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 43 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). -  I lavoratori sono puniti:

a)  con  l'arresto  fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire  un  milione  cinquecentomila  per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 40, primo comma;

b)con  l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o  con l'ammenda da lire duecentomila  a  lire  ottocentomila  per l'inosservanza  delle norme di cui agli articoli 17 secondo comma, 19 secondo comma, 37 quarto e quinto comma.".

 - Il testo vigente dell'art.  44  del  D.P.R.  20  marzo 1956,  n.  321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 44 (Contravvenzioni  commesse  dai  medici).  -  I medici  sono  puniti  con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire  due  milioni  per l'inosservanza  delle norme di cui agli articoli 12 secondo comma, 35 primo comma.". 

 - Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, reca: "Norme  per  la prevenzione degli infortuni e l'igiene  del  lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione.".

 - Il testo vigente dell'art.  23  del  D.P.R.  20  marzo 1956,  n.  322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 23 - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a)  con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire  otto  milioni  per  l'inosservanza delle  norme di cui agli articoli 2 secondo comma, 5, 6, 11 primo comma, 12, 15, 17, 20;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7,  11,  secondo  e  terzo comma, 14, 22;

c)  con  l'arresto  fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per  l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19;

d)  con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un  milione cinquecentomila  per l'inosservanza  delle  norme  di  cui  all'art. 21, primo e secondo comma.".

 - Il testo vigente dell'art.  24  del  D.P.R.  20  marzo 1956,  n.  322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 24 - I costruttori, i noleggiatori ed i concedenti sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni per  l'inosservanza delle norme di cui all'art. 2 primo comma.".

 -  Il  testo  vigente  dell'art.  25 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  25 - Gli esercenti l'attivita' di stampa di copie positive di film sono puniti con l'arresto  da  due  a  sei mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  due  milioni a lire otto

 milioni per l'inosservanza della norma di  cui  all'art.  2 secondo comma.".

 -  Il  testo  vigente  dell'art.  26 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 26 - I preposti sono puniti:

a) con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro  milioni  per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12  secondo e terzo comma, 13, 17;

b)  con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per  l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 14;

c)  con  l'arresto  fino  a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila  a  lire  un  milione cinquecentomila  per l'inosservanza  delle  norme  di  cui  all'art. 21, secondo comma.".

 - Il testo vigente dell'art.  27  del  D.P.R.  20  marzo 1956,  n.  322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 27 - I lavoratori sono puniti:  

a) con l'arresto fino ad un mese o  con  l'ammenda  da lire  trecentomila  a  lire  un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 13;

b)  con  l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o con l'ammenda  da  lire  duecentomila  a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di  cui  agli  articoli  10,  21 terzo comma".

 -  Il  D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, reca: "Norme per la prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  negli  impianti telefonici". 

 -  Il  testo  dell'art.  22 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323,  come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  22 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti. - I datori di lavoro e  i  dirigenti  sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 10 primo e terzo comma;

  b)  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per  l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, primo, secondo, quarto, quinto  e  sesto comma 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 primo comma, 17, 18, 19 secondo, terzo e quarto comma, 20, 21". 

 - Il testo vigente dell'art.  23  del  D.P.R.  20  marzo 1956,  n.  323, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 23 (Contravvenzioni commesse dai  preposti).  -  I preposti  sono  puniti  con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda  da  lire  cinquecentomila  a  lire  unmilione cinquecentomila  per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 6".

 - Il testo vigente dell'art.  24  del  D.P.R.  20  marzo 1956,  n.  323, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 24 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). -  I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o  con  l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art.  3  secondo, quarto e quinto comma".

 -  Il  D.P.R.  9  aprile  1959,  n.  128 reca: "Norme di polizia delle miniere e delle cave". 

 - Il testo vigente dell'art. 681  del  D.P.R.  9  aprile 1959,  n.  128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 681. - E' punita con l'arresto da  due  a  quattro mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  tre milioni a lire venti milioni la violazione delle norme di cui  agli  articoli  6

 primo comma, 24 primo comma, 28 primo comma e 133". 

 -  Il  testo  vigente  dell'art. 682 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 682. - I direttori sono puniti:

  a)  con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, per la  violazione  delle

 norme di cui agli articoli 128 primo, terzo e quarto comma, 374,  415,  417,  421  secondo  comma, 479 primo comma, 656 primo e secondo comma;

  b)  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni per la  violazione delle  norme di cui agli articoli 104, 108 primo comma, 125 primo comma, 155 primo comma, 262  primo  comma,  276,  279 secondo  comma,  280,  294,  297,  324, 333 secondo e terzo comma, 429 primo comma, 430  primo  comma,  432,  454,  457 primo  e  secondo  comma, 471 primo comma, 492, 507 primo e sesto comma, 508, 521 primo comma, 528, 541, 561, 589 primo comma; 

  c) con l'arresto fino a tre mesi  o  con  l'ammenda  da lire  cinquecentomila  a lire tre milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 54, 66 secondo comma, 233, 241, 253, 265 primo comma, 266, 408 primo comma lettera a), 409 primo comma, 506, 520, 534, 602 primo e secondo comma".

 - Il testo vigente dell'art. 683  del  D.P.R.  9  aprile 1959,  n.  128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 683. - I capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti sono puniti: 

  a) con l'arresto da due a sei mesi o con  l'ammenda  da lire  tre milioni a lire otto milioni, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 421 secondo comma, 479 primo  comma  e 576  secondo  comma,  nonche'  per  non  aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza da parte  di  questi  ultimi  delle  norme  indicate  nella lettera a) dell'articolo seguente;

  b)  con  l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni  per  la  violazione delle norme di cui agli articoli 125 primo comma, 155 primo comma,  251  secondo comma, 276, 333 secondo e terzo comma, 410, 414 secondo comma, 444 secondo comma, 445 primo comma, 454,  471  terzo  comma,  514 esclusa la disposizione dell'ultimo  comma,  521 primo comma, 561, 589 primo comma, nonche' per non aver esercitato  la  dovuta  vigilanza  sui lavoratori  dipendenti  per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera b)  dell'articolo seguente; 

  c)  con  l'arresto  fino  a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per  la  violazione delle norme di cui agli articoli 241 primo comma, 248, 272, 274 primo comma, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo  comma, 437, 447, 455 primo e secondo comma, 517, 523 primo comma, nonche' per non  avere  esercitato  da  dovuta vigilanza  sui  lavoratori  dipendenti  per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate  nella  lettera

 c) dell'articolo seguente".   -  Il  testo  vigente  dell'art. 684 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 684. - I lavoratori sono puniti:

  a)  con arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni, qualora  il  fatto  non costituisca reato piu' grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 479 primo comma e 576 primo comma;

  b)  con  l'arresto  fino  ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per  la violazione delle norme di cui agli articoli 9 lettere d) ed e), 207, 256 primo comma, 422 e 425 primo e secondo comma;

  c) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per la violazione delle norme di cui agli articoli 248, 272 primo comma, 277, 306,  332  primo  comma,  335 primo, secondo e terzo comma, 337, 443, 455 primo comma, 513, 516".

 - Il testo vigente dell'art. 685  del  D.P.R.  9  aprile 1959,  n.  128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 685. - Fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, chiunque violi le norme di cui agli articoli 94 primo comma, 140, 333 primo  comma,  335  secondo  e  terzo comma,  526 primo comma, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con  l'ammenda  da  lire  trecentomila  a  lire  due milioni". 

 -  Il  testo  vigente  dell'art. 686 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 686. - I direttori, i capi servizi, i sorveglianti egli  altri  preposti,  nonche'  i  lavoratori  che  non ottemperino  alla  diffida o ad altro provvedimento dell'ingegnere  capo  del  distretto  minerario  o del capo della Sezione  dell'Ufficio  nazionale  minerario  per  gli idrocarburi,  emanato in applicazione del presente decreto, sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni. La stessa pena si applica nel caso di inosservanza dei provvedimenti  emanati dal prefetto in applicazione del presente decreto". 

 -  Il  testo  vigente dell'art. 13 della legge 19 luglio 1961,  n. 706,  recante  "Impiego  della  biaccanella pittura",  come  modificato  dal  decreto  legislativo  qui

 pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 13. - Salve  le  maggiori  sanzioni  previste  dal codice  penale,  sono puniti per l'inosservanza delle norme previste nella presente  legge,  con  l'arresto  da  due  a quattro  mesi  o  con  l'ammenda  da lire un milione a lire cinque  milioni,  i  datori  di  lavoro,  i  produttori e commercianti".

 -  Il  testo  vigente  dell'art.  12 della legge 5 marzo 1963,  n.  245,  recante:  "Limitazione  dell'impiego del benzolo  e  suoi omologhi nelle attivita' lavorative", come

 modificato dal decreto legislativo qui  pubblicato,  e'  il seguente: 

 "Art.  12.  -  Salve  le  maggiori sanzioni previste dal codice penale:

  1) i datori di lavoro e i  dirigenti  sono  puniti  con l'arresto  da  tre  a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni per  l'inosservanza  delle

 norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 

  2)  i  fabbricanti  ed  i  commercianti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi  con  l'ammenda  da  lire  otto milioni  a  lire trentasei milioni per l'inosservanza delle

 norme di cui all'art. 8; 

  3) i committenti a domicilio ai sensi  della  legge  13 marzo 1958, n. 264, sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 10, primo e terzo comma;

b)  con  l'arresto  fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque  milioni  per  l'inosservanza delle norme di cui all'art. 10, secondo comma".

 -  Il  D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, reca: "Sicurezza degli impianti e  protezione  sanitaria  dei  lavoratori  e delle popolazioni  contro  i  pericoli  delle  radiazioni

 ionizzanti  derivanti  dall'impiego  pacifico  dell'energia nucleare" 

 -  Il testo vigente dell'art. 133 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.  185, come modificato dal decreto legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 133 (Contravvenzioni commesse da datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere). - I datori di lavoro, i dirigenti, i direttori delle miniere sono puniti:

  a)  con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per l'inosservanza  delle  norme di cui agli articoli 20, primo

 comma, 61, lettera a), 62, quarto comma, 65,  primo  comma, 66,  primo  comma,  67,  lettere a) e b), 68, 69, 70, primo comma, 75, primo comma, 77, settimo comma, 79, primo comma, 80, primo e secondo comma;

  b) con l'arresto da due a sei mesi o con  l'ammenda  da lire otto milioni a lire  quarantotto  milioni  per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 18,  quarto

 comma,  19,  21,  primo comma, 22, 24, primo comma, 25, 61, lettera c), 62, secondo comma, 65, terzo comma, 67, lettera c) 72, ultimo comma, 74, 77, primo comma, 78, primo, quarto e quinto comma, 81, primo comma;

  c) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda da lire  un  milione  a  lire  ventiquattro  milioni  per l'inosservanza di tutte le altre norme contenute  nei  capi IV e VIII della presente legge".

 -  Il testo vigente dell'art. 134 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.  185, come modificato dal decreto legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  134  (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono puniti: 

  a) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda da lire un milione a lire quattro  milioni  per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 61, lettere

 d) ed e), 62, primo e secondo comma, 67, lettere a) e b); 

  b) con l'arresto da un mese a tre mesi o con  l'ammenda da lire cinquecento mila a lire tremilioni  per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 61, lettere  a),

 b), c);

  c)  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni per l'inosservanza  di tutte  le  altre  norme  di  cui  ai  capi  IV e VIII della

 presente legge".

 - Il testo vigente dell'art. 135 del D.P.R. 13  febbraio 1964,  n.  185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 135 (Contravvenzioni commesse da lavoratori). -  I lavoratori sono puniti:

  a)  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per  l'inosservanza delle  norme  di  cui agli articoli 29, lettere b), d), e),

 64, lettere b), d), e);

  b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila  a  lire  un milione cinquecento mila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 29, lettere

 a), c), 64, lettere a), c), 65, secondo comma".

 -  Il testo vigente dell'art. 136 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.  185, come modificato dal decreto legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.136(Contravvenzioni  commesse  dagli  esperti qualificati  e  dai  medici  autorizzati).  -  Gli  esperti qualificati  incaricati  della  sorveglianza  fisica  ed  i medici autorizzati incaricati  della  sorveglianza  medica, sono  puniti  con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a  lire  ventiquattro  milioni  per l'inosservanza  delle  norme  contenute  nei capi IV e VIII della presente legge".

 - Il testo vigente dell'art. 139 del testo  unico  delle disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato

 con D.P.R. 30 giugno 1965, n.  1124,  come  modificato  dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  139.  -  E'  obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca  la  esistenza,  la denuncia delle malattie professionali,che  saranno  indicate  in  un  elenco  da approvarsi con decreto del Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza  sociale  di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.   La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio,  il  quale  ne  trasmette  copia all'ufficio del medico provinciale. I  contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o  con  l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.  Se  la  contravvenzione  e' stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto  del  Presidente della  Repubblica  19  marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, la pena  e'  dell'arresto da  due  a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni". 

 - Il testo vigente dell'art. 175 del  D.P.R.  30  giugno 1965, n.  1124, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  175.  -  Il  datore  di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui  all'art.  140,  agli  accertamenti  medici  prescritti dall'art.  157,  o che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati  affetti  da  silicosi  o  asbestosi associate  a  tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi  o  con l'ammenda  da  lire  tre  milioni  a  lire otto milioni per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia  avvenuta  la predetta violazione". 

 -  Il  testo  vigente dell'art. 246 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.  1124, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 246. -  La  spesa  per  i  certificati-denuncia  e quelli  per  i certificati di continuazione e termine della malattia e' a carico dell'Istituto assicuratore,  il  quale corrisponde  i relativi compensi nella misura stabilita con decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanita'.  Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci  in  modo  incompleto  o  che  non  li  consegni all'ufficio postale o che, trattandosi del  primo certificato, non  lo  spedisca  nei  termini  previsti  dal quarto  comma  dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'art. 239, non  ne  trasmette  copia  all'autorita'  di pubblica sicurezza, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con  l'ammenda  da  lire  cinquecentomila  a  lire  due milioni". 

 - La legge 9 dicembre 1977, n. 903,  reca:  "Parita'  di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro".

 -  Il  testo vigente dell'art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n.  903, come modificato dal decreto legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  16. - L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2,  3  e  4 della  presente  legge,  e'  punita  con  l'ammenta da lire duecentomila a lire un milione. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art.  5 e'  punita  con  l'arresto  da  due  a  quattro  mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.   Per  l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalita' previste dall'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204". 

 -  L'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, prevede il divieto di adibire le donne (tranne quelle che  svolgono mansioni  direttive  e  quelle  addette ai servizi sanitari aziendali)  al  lavoro,  nelle  aziende  manifatturiere e artigianali, dalle ore 24 alle ore 6.

 -  Il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, reca: "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128,  al  fine di  regolare  le  attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli  idrocarburi  nel  mare  territoriale  e nella piattaforma continentale".

 -  Il  testo  vigente  dell'art. 90 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  90  (Sanzioni).  - E' punita con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire  quarantamilioni  a lire  quattrocentomilioni  la violazione degli articoli 53, 54, 61 terzo e quarto comma,  75  quinto  comma,  78  sesto comma  e  79 sesto comma in caso di inizio della produzione senza la prescritta autorizzazione;  75  ultimo  comma,  78 ultimo comma e 79 ultimo comma in caso di dichiarazione non veritiera, 80". 

 -  Il  testo  vigente  dell'art. 91 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  91  (Sanzioni).  - E' punita con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire  quattromilioni a  lire centomilioni la violazione degli articoli 24, primo e secondo comma; 26, terzo,  quarto  e  quinto  comma;  27, primo,  terzo  e  quarto  comma; 35, primo, secondo e terzo comma; 36; 38; 45, primo comma;  46,  50,  51,  52,  primo, terzo  e quarto comma; 61, primo e secondo comma; 62, primo e secondo comma; 63, secondo comma". 

 - Il testo vigente dell'art. 92  del  D.P.R.  24  maggio 1979,  n.  886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 92 (Sanzioni). - E' punita  con  l'arresto  da  un mese  a  tre  mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire  quarantamilioni  la  violazione  degli  articoli8,

 secondo  comma;  15;  18, primo comma; 19, primo comma; 27, secondo comma; 42, primo  e  secondo  comma;  43;  48;  72, primo, secondo e terzo comma; 73".

 -  Il  testo  vigente  dell'art. 93 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  93  (Sanzioni).  - E' punita con l'arresto fino a tre mesi o con  l'ammenda  da  lire  ottocentomila  a  lire ottomilioni la violazione degli articoli 5, terzo comma; 6, primo,  sesto  e  settimo  comma; 7, primo comma; 8, ottavo comma; 9, quarto, quinto e sesto comma; 10,  ultimo  comma; 12;  13;  16,  secondo comma; 30; 31; 35, quarto comma; 42, terzo e quarto comma; 44; 55; 57; 58; 59; 62; terzo  comma; 68".

 -  Il  testo  vigente  dell'art. 94 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  94  (Sanzioni).  - E' punita con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire  quattrocentomila  a  lire quattro milioni la violazione  degli  articoli  5,  secondo comma; 6, quarto, quinto, e ottavo comma; 7, quinto  comma; 8,  terzo comma; 9, ottavo e nono comma; 18, secondo comma; 41, primo comma; 42, quinto comma; 45, terzo comma; 56; 65; 70; 71; 72, quarto comma; 74; 75, terzo comma; 78,  secondo comma;  79,  secondo  comma  ed  ogni  altra  violazione di precetti  stabiliti  dal  presente  decreto  non altrimenti sanzionati". 

 

Capo III  SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA   E DI IGIENE DEL LAVORO

 

Art. 27. Altre sanzioni penali

  1. Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno1982,  n.  524,  le  parole:  "con  l'ammenda  da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  fino  a  due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione". 

  2.  L'art.  13  del  decreto  del  presidente  della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e cosi modificato:

 a) nel comma 1, alla lettera a), le  parole:  "con  l'ammenda  da lire 1.500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  da  tre  a  sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso; 

b) nel comma 1, alla lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con l'arresto  da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

 c) nel comma 2, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a  lire 1.200.000"  sono  sostituite  dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni";

 d) nel comma 3, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a  lire 500.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  l'arresto  fino a quindici  giorni  o  con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a lire ottocentomila".

  3. Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  le parole:  "con  l'ammenda  da  lire  dieci  milioni  a  lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti:  "con  l'arresto  da  due  a quattro  mesi  o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni".

  4. Il comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 agosto  1991, n. 277, e' cosi' modificato: 

 a)nella lettera  a),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire quindicimilioni  a  lire  cinquantamilioni"  sono  sostituite dalle seguenti:  "con  l'arresto  da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni"; 

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire seimilioni a  lire  quindicimilioni"  sono  sostituite  con  le  seguenti:  "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni";

 c)  nella lettera c), le parole "con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni" sono sostituite con le  seguenti:  "con  l'arresto fino  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire un milione a lire sei milioni".

  5. Il comma 1 dell'art. 51 del decreto legislativo 15 agosto  1991, n. 277, e' cosi' modificato: 

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire tremilioni a  lire  diecimilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  due  milioni  a  lire diecimilioni";

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire un milione a  lire  tremilioni"  sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila  a  lire  tre milioni".

  6.  Il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' cosi' modificato: 

 a)  nella  lettera  a),  le  parole:  "con  l'ammenda da lire seicentomila  a lire duemilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire  quattrocentomila  a lire due milioni";

 b)nella lettera  b),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite  con  le  seguenti: "con  l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o  con  l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

  7. Il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 agosto  1991, n. 277, e' cosi' modificato: 

 a)  nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni" sono sostituite  dalle  seguenti:  "con  l'arresto fino  a  due  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire un milione a lire sei milioni";

 b)  nella  lettera  b),  le  parole:  "con  l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila  a  lire  unmilione"  sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un  mese  o  con  l'ammenda  da  lire cinquecentomila a lire tre milioni".

  8. Nel comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.  277,  le  parole:  "con  l'ammenda da lire quindicimilioni a lire quarantamilioni" sono sostituite dalle seguenti:  "con  l'arresto  da uno  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  dieci  milioni a lire quarantamilioni".

  9. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' cosi' modificato:

 a)  nella  lettera  a),  le  parole:  "con  l'ammenda da lire ottomilioni  a  lire ventunomilioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con

l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire  cinquemilioni  a lire ventunomilioni", e il secondo periodo e' soppresso;

 b)nella lettera  b),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire cinquemilioni a lire quindicimilioni o con l'arresto  da  uno  a  sei mesi"  sono  sostituite  con  le  seguenti:  "con  l'arresto da due a quattro  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire tremilioni a lire quindicimilioni";

 c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire duemilioni a  lire  seimilioni"  sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con  l'ammenda  da  lire  un  milione  a  lire  sei milioni".

  10.  Il  comma  1  dell'art.  11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' cosi' modificato:

 a)  nella  lettera  a),  le  parole:  "con  l'ammenda da lire quattromilioni  a  lire  dodicimilioni  o con l'arresto da due mesi a otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto  da  uno  a tre  mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dodici milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;

 b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire  unmilione a  lire tremilioni o con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o  con  l'ammenda  da lire unmilione a lire quattromilioni".

  11.  Il  comma  1  dell'art.  12 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' cosi' modificato:

 a)  nella  lettera  a),  le  parole:  "con  l'ammenda da lire seicentomila  a lire duemilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire  quattrocentomila  a lire due milioni";

 b)nella lettera  b),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite  con  le  seguenti: "con  l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o  con  l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

  12. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' cosi' modificato:

 a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire  unmilione a  lire  seimilioni"  sono  sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con  l'ammenda  da  lire  un  milione  a  lire  sei milioni";

 b)nella lettera  b),  le  parole:  "con  l'ammenda  da  lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite  con  le  seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni";

  13.  Il  comma  1 dell'art. 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' cosi' modificato: 

 a) nella lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti  parole: "con l'arresto fino a un mese o";

 b)  nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con l'arresto fino a quindici giorni o".

  Note all'art. 27: 

 - Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, reca: "Segnaletica di  sicurezza sul posto di lavoro. Attuazione  della  direttiva  CEE  numero 77/576 per il ravvicinamento della disposizione legislative, regolamentari ed  amministrative  degli  Stati membri  in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) che  modifica  gli  allegati della direttiva suddetta".

 - Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. 8 giugno 1982, n.524,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 7. - Le violazioni alle disposizioni del  presente decreto  sono  punite  con  l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione".

 - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 962, reca: "Attuazione della direttiva CEE  n.  78/610  relativa  alla  protezione sanitaria  dei  lavoratori  esposti  al  cloruro  di vinile monomero".

 - Il testo vigente dell'art. 13 del D.P.R. 10  settembre 1982,  n.  962, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 13. - I  datori  di  lavoro  e  i  dirigenti  sono puniti:

  a)  con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire  otto  milioni  per  l'inosservanza delle  disposizioni di cui agli articoli 3, primo e secondo

 comma, 5, 6, 10, primo e secondo comma, e 11; 

  b)  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza di tutte  le  altre  norme.  I  preposti  sono  puniti  con l'arresto  da  uno  a  tre  mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro  milioni  per  l'inosservanza  delle disposizioni  di cui all'art. 11 e, nei casi di particolare gravita', con l'arresto fino a tre mesi. I lavoratori  sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 12".

 - Il testo vigente dell'art. 125 del testo  unico  delle leggi  in  materia  di  stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di

 tossicodipendenza,  approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,  come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.  125  (Accertamenti  di  assenza di tossicodipendenza). - 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano  rischi  per

 la  sicurezza,  la  incolumita'  e  la  salute  dei  terzi, individuate con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro della sanita', sono sottoposti, a  cura  di  strutture  pubbliche nell'ambito  del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore  di  lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza  prima  dell'assunzione  in  servizio  e, successivamente, ad accertamenti periodici.

 2. Il decreto di cui  al  comma  1  determina  anche  la periodicita' degli accertamenti e le relative modalita'.

 3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel  corso  del  rapporto  di  lavoro  il datore  di  lavoro  e'  tenuto  a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi. 

 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui  ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due  a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni". 

 - Il D.Lgs. 15 agosto 1991,  n.  277  reca:  "Attuazione delledirettiven.80/1107/CEE,n.  82/605/CEE,  n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,  in  materia  di protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e  biologici  durante il  lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.  212". 

 - Il testo vigente dell'art. 50 del decreto  legislativo 15  agosto  1991,  n.  277,  come  modificato  dal  decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

 "Art. 50 (Contravvenzioni commesse dai datori di  lavoro e  dai  dirigenti).  -  1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: 

  a)  con  l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire  dieci  milioni a lire cinquantamilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1,

 lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1  a  8,  25,  commi  da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37,  40,  commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56. Alle stesse  pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni  emanate  dall'organo  di vigilanza  ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8,

 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma, 5, 44, comma 7,  46  e 47, comma 3; 

  b)  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da  lire  tre  milioni  a lire quindicimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1,

 lettere  b)  ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9,  35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;

  c)  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g),

 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8,  20,  comma  4,  24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7". 

 -  Il  testo  vigente  dell'art.  5 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 51 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1. I preposti sono puniti: 

  a)  con  l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a  lire  diecimilioni  per  l'inosservanza delle  norme  di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15,  16, 17,  commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 28,  comma 2,  29, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41,  comma  1,  43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45; 

  b)  con  l'arresto  fino  a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per  l'inosservanza delle  norme  di  cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), e), f), e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1,  17,  comma  8, 18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28,  comma  1,  30,  comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3,  42,  43, comma 6 e 49".

 -  Il testo vigente dell'art. 52 del decreto legislativo 15  agosto  1991,  n.  277,  come  modificato  dal  decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

 "Art. 52 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - 1. I lavoratori sono puniti:

  a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila  a  lire  due  milioni  per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma  1,  lettera  d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4; 

  b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecento mila a lire ottocento mila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14 comma 2, lettera b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b e c)". 

 - Il testo vigente dell'art. 53  del  D.Lgs.  15  agosto 1991,  n.  277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art.53(Contravvenzioni commesse dal medico competente). - 1. Il medico competente e' punito con:

  a)  con  l'arresto  fino  a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15,  16,  20, 44 e 48, comma 3;

  b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle norme  di  cui  agli  articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f)". 

 - Il testo vigente dell'art. 54  del  D.Lgs.  15  agosto 1991,  n.  277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 54 (Contravvenzioni commesse dai produttori e  dai commercianti).  -  1.  Chiunque produce, pone in commercio, noleggia, cede in locazione o comunque  installa  impianti, macchine ed apparecchiature senza osservare le disposizioni di  cui  all'art.  46  e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire  quaranta milioni". 

 -  Il  D.Lgs.  25 gennaio 1992, n. 77, reca: "Attuazione della direttiva n. 88/364/CEE in materia di protezione  dei lavoratori contro  i  rischi  di  esposizione  ad  agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro".

 - Il testo vigente dell'art. 10 del decreto  legislativo 25  gennaio  1992,  n.  77,  come  modificato  dal  decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:

 "Art. 10 (Contravvenzioni commesse dai datori di  lavoro e  dai  dirigenti).  -  1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: 

  a) con l'arresto da tre a sei mesi o con  l'ammenda  da lire cinquemilioni a lire ventunomilioni  per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d); 6 e 7, comma 2. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro  ed  i  dirigenti  che  non  osservano  le prescrizioni  impartite  dall'organo  di vigilanza ai sensi dell'art.  7, comma 10;

  b) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda da lire tremilioni a  lire  quindici  milioni  per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1, lettere b) ed e), 2, e 4; 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;

  c)  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere c), f) e g),

 e 7 comma 12".

 - Il testo vigente dell'art. 11 del  D.Lgs.  25  gennaio 1992,  n.  77,  come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 11 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1. I preposti sono puniti: 

  a) con l'arresto da uno a tre mesi o con  l'ammenda  da lire  tre  milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1, lettere  b)  e d), 2 e 4, 7, comma 2;

  b)  con  l'arresto  fino  a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni  per  l'inosservanza delle  norme  di  cui agli articoli 3, comma 1, lettere c), e), f), e g); 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 12".

 - Il testo vigente dell'art. 12 del  D.Lgs.  25  gennaio 1992,  n.  77,  come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 12 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - 1. I lavoratori sono puniti:

  a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a  lire  due  milioni  per  l'inosservanza della norma di cui all'art. 4, comma 1, lettera d); 

  b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di  cui  all'art.  4,  comma  1,

 lettere a), b), c), ed e)". 

 -  Il  testo  vigente dell'art. 13 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, come modificato dal  decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 13(Contravvenzioni commesse dal medico competente). - 1. Il medico competente e' punito:

  a) con l'arresto fino a due mesi  o  con  l'ammenda  da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 6;

  b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5, comma 5".

 - Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione delledirettiven.89/391/CEE,n.89/654/CEE,  n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n.  90/679/CEE  riguardanti  il  miglioramento della  sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

 - Il testo vigente dell'art. 93 del D.Lgs. 19  settembre 1994,  n.  626, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 93 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - 1. I lavoratori sono puniti:

  a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e  duecentomila  per  la violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44; 84, comma 3;

  b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da  lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1".

 

Capo III  SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA   E DI IGIENE DEL LAVORO

 

Art. 28. Rifiuto di fornire notizie

  1.  Nel  settimo  comma  dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n.628, le parole "sono puniti con l'ammenda da lire trentamila  a  lireseicentomila"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  puniti  conl'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione".

 Note all'art. 28:

 - La legge 22 luglio  1961,  n.  628,  reca:  "Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". 

 -  Il  testo  vigente  dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, come modificato dal decreto  legislativo  qui pubblicato, e' il seguente: 

 "Art. 4. - L'ispettorato del lavoro ha il compito:

a)  di  vigilare  sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di  previdenza  sociale  nelle  aziende industriali,  commerciali,  negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque e'  prestato  un  lavoro  salariato  o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

b)di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro; 

c)  di  fornire  tutti  i  chiarimenti che vengano richiesti  intorno  alle  leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;

d)  di  vigilare  sul  funzionamento  delle  attivita' previdenziali,  assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei  prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le  istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni  esercitate  direttamente  dallo  Stato,  dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente:

e)  di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale;

f)  di  rilevare,  secondo le istruzioni del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  le  condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e rimunerazione del lavoro, il  numero  e  le condizioni  degli  operai,  gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze  degli infortuni  degli  operai,  gli effetti delle leggi che piu' specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della  produzione  nazionale  e  delle  singole attivita' produttive;  di  compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle  quali  fosse  incaricato  dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 

g)  di  compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative  o  regolamentari,  o delegate  dal  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale. L'azione  di  consulenza,  di  cui  in  particolare alla lettera c), sara' esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.   Le indagini  sui  processi  di  lavorazione,  che  gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce  all'igiene  ed  alla  immunita' degli  operai,  e  solo  per  questa  parte  possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'ispettorato  del  lavoro  deve  conservare  il segreto sopra tali processi  e  sopra  ogni  altro  particolare  di lavorazione,  che  venisse  a  sua  conoscenza  per ragioni d'ufficio. La violazione di tale obbligo e' punita  con  la pena stabilita dall'art. 623 del codice penale. Le notizie  comunicate  all'Ispettorato  o  da  questo richieste o rilevate  non  possono  essere  pubblicate  ne' comunicate  a  terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei  datori  di lavoro  ai  quali  si  riferiscono,  salvo  il caso di loro espresso consenso.   L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui  al  presente  articolo,  puo' chiedere  o  rilevare  ogni  notizia o risultanza esistente presso  gli  enti  pubblici  ed  i  privati  che svolgono attivita' dirette alla protezione sociale dei lavoratori.   Analoga  facolta'  compete  nei  confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza  ed assistenza sociale.  Coloro  che,  legalmente  richiesti  dall'Ispettorato di fornire notizie a  norma  del  presente  articolo,  non  le forniscano  o  le  diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o  con  l'ammenda fino a lire un milione". 

 

Capo IV  DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 29. Entrata in vigore 

  1.  Il  presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1994

 

ALLEGATO I

 1)  Art.  7  della  legge  22  marzo 1908, n. 105 (abolizione del lavoro notturno dei fornai); 

 2) Art. 8 del regio decreto-legge  23  dicembre  1920,  n.  1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891 (divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi);

 3) Art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici); 

 4)  Articoli 389, 390, 391 e 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (norme  per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro); 

 5)  Articoli  77,  78  e  79  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (norme  per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni); 

 6)  Articoli 53, 54, 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica  19  marzo  1956,  n.  302  (norme  di  prevenzione  degli infortuni  sul  lavoro  integrative  di  quelle  generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547); 

 7) Articoli  58,  59  e  60  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  19  marzo  1956,  n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro);

 8) Articoli 105, 106 e  107  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  20  marzo  1956,  n.  320 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo);

 9) Articoli 41, 42, 43 e 44  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  20  marzo  1956,  n.  321 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa);

10) Articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente  della Repubblica  20  marzo  1956,  n.  322 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione); 

11) Articoli  22,  23  e  24  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  20  marzo  1956,  n.  323 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici);

12) Articoli 681, 682,  683,  684,  685  e  686  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e delle cave); 

13) Art. 13 della legge 19 luglio  1961,  n.  706  (impiego  della biacca nella pittura); 

14)  Art.  12  della  legge  5  marzo  1963,  n.  245 (limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attivita' lavorative);

15) Articoli 133, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente  della Repubblica  13  febbraio  1964,  n.  185  (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori  e  delle  popolazioni  contro  i pericoli  delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare);

16) Articoli 139, 175 e  246  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  giugno  1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

17) Art. 26, commi 2 e 3, della legge  17  ottobre  1967,  n.  977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti);

18)  Art.  16  della  legge  9  dicembre  1977, n. 903 (parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro);

19)  Articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (integrazione ed adeguamento  delle norme  di  polizia  delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.  128,  al  fine  di regolare  le  attivita'  di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli  idrocarburi  nel  mare  territoriale e nella piattaforma continentale);

20)  Art.  7  del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro);

21) Art.  13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 settembre  1982,  n.  962  (attuazione  della direttiva CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al  cloruro di vinile monomero);

22) Art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

23) Articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991,n.277  (attuazione  delle  direttive  n.  80/1107/CEE,  n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia  di  protezione dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a  norma  dell'art.  7 della legge 30 luglio 1990, n. 212);

24)  Articoli  10,  11, 12 e 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 (attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in materia  di protezione  dei  lavoratori  contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro);

25) Articoli 89, commi 1 e 2, 90, comma 1, lettere a) e b), 91, 92 e 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626  (attuazione delle direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,  89/656/CEE, 90/269/CEE,  90/270/CEE,  90/394/CEE  e  90/679/CEE  riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).