DECRETO LEGISLATIVO n. 758 del 19 dicembre 1994 |
Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro.
( pubblicato
su Suppl. Ord. n. 21 alla G.U. del 26/1/95)
Capo I TRASFORMAZIONE DI
REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 1. Inosservanza degli
obblighi derivanti da contratti collettivi
Art. 2. Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario
Art. 3. Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro
Art. 4. Orario di lavoro nelle aziende industriali
Art. 5. Orario di lavoro nelle aziende agricole
Art. 6. Riposo domenicale e settimanale
Art. 7. Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali
Art. 9. Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi
Art. 11. Inosservanza dei
provvedimenti dell'organo di vigilanza
Art. 12. Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi
Art. 13. Minimi di
trattamento economico e normativo
Art. 14. Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 15. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro
Art. 16. Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane
Art. 18. Disposizioni
transitorie
Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E
DI IGIENE DEL LAVORO
Art. 21. Verifica dell'adempimento
Art. 22. Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza
Art. 23. Sospensione del procedimento penale
Art. 25. Norme di coordinamento e transitorie
Capo III SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
Art. 27. Altre sanzioni penali
Art. 28. Rifiuto di fornire notizie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto
l'articolo 1 della
legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per
la riforma dell'apparato
sanzionatorio in materia di
lavoro;
Vista
la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;
Sulla
proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 1. Inosservanza degli obblighi derivanti da
contratti collettivi
1. L'art. 509 del codice penale e' cosi'
modificato:
a) la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di
lavoro";
b) nel primo comma le parole: "e' punito
con la multa fino a lire un
milione" sono sostituite
dalle seguenti: "e'
punito con la
sanzione
amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";
c) il secondo comma e' abrogato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato
redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il
rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui' trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 509 del codice
penale, come modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato, e' il
seguente:
"Art.
509 (Inosservanza delle
norme disciplinanti i rapporti di
lavoro). - Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli
obblighi che gli derivano da un
contratto collettivo (o
dalle norme emanate dagli organi corporativi), e' punito con la
sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione".
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 2. Inosservanza di
disposizioni sul lavoro straordinario
1. Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio
decreto-legge 15 marzo1923, n. 692,
convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473, e'sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni del
presente articolo sono punite con
la sanzione amministrativa da
lire cinquantamilaalire
trecentomila. Se
l'inosservanza si riferisce
a piu' di
cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno
solare per piu' di
cinquanta giorni, si applica la
sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
2. Per le violazioni di cui all'art. 5-bis,
quinto comma, secondo periodo, del
regio decreto-legge 15 marzo
1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato
dal comma 1 del presente
articolo, non e'
ammesso il pagamento in misura
ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 2:
-
Il
testovigentedell'art.5-bisdelregio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692,
convertito dalla legge 17aprile1925,n.
473 (relativo alla
limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed
impiegati delle aziende industriali
o commerciali di qualunque natura), come modificato dal
decreto legislativo qui' pubblicato, e' il seguente:
"Art. 5-bis - Nelle imprese industriali
l'esecuzione del lavoro straordinario, che
non abbia carattere
meramente
saltuario, e' vietata, salvo i casi di
eccezionali esigenze tecnico-produttive
e di impossibilita' di
fronteggiare attraverso l'assunzione di altri lavoratori.
L'esecuzione
del lavoro straordinario, nei casi consentiti ai
sensi del comma
precedente, deve essere
comunicata all'Ispettorato del
lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio, nella
comunicazione il datore di lavoro deve indicare
i motivi di
ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al
lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di
altri lavoratori.
L'Ispettorato del lavoro puo' ordinare la cessazione
o la limitazione del lavoro
straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo
comma.
L'esecuzione del lavoro straordinario
comporta, in ogni caso, oltre
al pagamento delle maggiorazioni previste dai
contratti collettivi di
lavoro, anche il
versamento a carico dell'impresa e da
favore del fondo
per la disoccupazione di
un'ulteriore somma pari
al 15% della retribuzione relativa alle ore
straordinarie compiute.
Le violazioni
delle disposizioni del presente
articolo sono punite con
la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a
lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a
piu' di cinque
lavoratori, ovvero si e'
verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si
applica la sanzione
amministrativa da lire
trecentomila a lire due milioni".
-
Si trascrive il
testo dell'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). -
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte
del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu'
favorevole, al doppio del minimo della
sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale e dei
regolamenti comunali e provinciali continuano
ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del t.u. approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche
apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del
t.u. delle leggi comunali e
provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso
anche nei casi in cui le
norme antecedenti all'entrata in
vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.".
Il secondo comma e' stato abrogato
dall'art. 231 del d.Lgs.
30 aprile 1992,
n. 285, per la parte relativa al D.P.R. n. 393/1959.
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 3. Inosservanza di
disposizioni sull'orario di lavoro
1.
L'art. 9 del
regio decreto-legge 15
marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile
1925, n.
473, e' sostituito
dal seguente:
"Art.
9 (Sanzioni amministrative). -
1. Le violazioni
delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e
dei loro incaricati sono punite con la sanzione
amministrativa da lire cinquantamila a lire
trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di
cinque lavoratori, ovvero
si e' verificata
nel corso dell'anno solare per
piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire
trecentomila a lire due milioni.".
2.
Per le violazioni di cui all'art.
9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal
comma 1 del
presente articolo, non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 16
della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale), vedi nelle note
all'art. 2.
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 4. Orario di lavoro
nelle aziende industriali
1. L'art. 16 del regio decreto 10 settembre
1923, n. 1955, e' cosi' modificato:
a)
nel primo comma
la parola: "contravvenzioni" e' sostituita dalla seguente:
"violazioni";
b) il quarto comma e' abrogato.
2. L'art. 17 del regio decreto 10
settembre 1923, n.
1955, e' sostituito dal seguente:
"Art.
17 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e
i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:
a) da lire centomila a lire seicentomila per
le violazioni di cui all'art. 12;
b)
da lire cinquantamila
a lire trecentomila
per l'omessa comunicazione di cui
agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma;
c) da lire centomila a lire ottocentomila per
le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento.".
Nota all'art. 4:
-
Il testo vigente dell'art. 16 del R.D. 10 settembre
1923, n. 1955 (Regolamento per
l'applicazione del R.D.L.
15 marzo 1923, n. 692, relativo
alla limitazione dell'orario di
lavoro per gli operai ed
impiegati delle aziende industriali
o commerciali), come modificato dal decreto legislativo qui'
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 16. - Le violazioni al regio decreto-legge
e al presente regolamento
dovranno risultare da apposito processo verbale, firmato
dall'esercente dell'azienda o da un suo
rappresentante o da
chi ha la
direzione o la sorveglianza del lavoro.
In
esso dovranno essere
indicati i dati
di fatto costituenti le
infrazioni, il numero delle persone occupate quando l'ammenda
e' commisurata a tale numero e
tutte le altre informazioni necessarie
per il giudizio sulla
contravvenzione. Saranno pure inserite in
esso le dichiarazioni che
riterra' di far presente,
nel proprio interesse, l'esercente
o il suo rappresentante o il suo direttore.
Se costoro si rifiutino di firmare il
processo verbale, ne viene fatta
menzione, indicandone le ragioni.".
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 5. Orario di lavoro
nelle aziende agricole
1. L'art. 13 del regio decreto 10 settembre
1923, n. 1956, e' cosi' modificato:
a)
nel primo comma
la parola: "contravvenzioni" e' sostituita dalla seguente:
"violazioni";
b) il quarto comma e' abrogato.
2. L'art. 14 del regio decreto 10
settembre 1923, n.
1956, e' sostituito dal seguente:
"Art.
14 - 1.
I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono
puniti, in caso di violazione
delle disposizioni del
presente
regolamento, con la
sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se
l'inosservanza si riferisce a piu' di
cinque lavoratori, ovvero si e'
verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica
la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni.".
3. Per
le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto
10 settembre 1923, n. 1956, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 13 del R.D.
10 settembre 1923, n.
1956, recante il "Regolamento per l'applicazione ai lavoratori delle aziende agricole del R.D.L.
15 marzo 1923, n.
692 (relativo alla
limitazione dell'orario di lavoro
per gli operai e d’impiegati delle aziende
industriali o commerciali)", come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 13. - Le violazioni al regio decreto-legge
e al presente regolamento devono risultare da apposito
processo verbale firmato dall'esercente l'azienda
o da un suo
rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del
lavoro.
In
esso dovranno essere
indicati i dati
di fatto costituenti le
infrazioni, il numero delle persone occupate e
tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio
sulla contravvenzione. Saranno pure inserite in
esso le dichiarazioni che
riterra' di far presente, nel proprio interesse, l'esercente
o il suo
rappresentante oil direttore.
Se
costoro rifiutino di firmare il processo verbale, ne vien fatta
menzione, indicandone le ragioni.".
- Per il testo dell'art. 16
della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note
all'art. 2.
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 6. Riposo domenicale e
settimanale
1.
L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Sanzioni amministrative). - 1.
Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7,
10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con
la sanzione amministrativa da
lire cinquantamila a
lire trecentomila. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque
lavoratori si applica
la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni.".
Nota all'art. 6:
-
La legge 22
febbraio 1934, n. 370, disciplina il "Riposo domenicale e settimanale".
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 7. Riposo settimanale
degli addetti alla vendita di giornali
1.
Il primo comma
dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n.370, come modificato
dall'art. 2 della legge 11 dicembre
1952, n. 2466, e' sostituito dal
seguente:
"Chiunque contravviene
alla disposizione di cui
all'art. 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a
lire due milioni.".
Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 28 della legge
22 febbraio 1934, n.370, gia' modificato dall'art. 2 della
legge 11 dicembre 1952, n. 2466, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art.
28. - Chiunque contravviene alla
disposizione di cui all'articolo14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire
due milioni.
Il
giornale e qualunque
altro mezzo adottato per la
diffusione delle notizie e' sequestrato.
Ferme restando le disposizioni del
codice penale, in caso di recidiva il magistrato puo'
ordinare la sospensione del giornale per
un periodo di tempo determinato.".
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
1.
L'art. 12 della
legge 10 gennaio
1935, n. 112, e' cosi' modificato:
a) il primo ed il secondo comma sono
sostituiti dai seguenti:
"L'assunzione di persone non munite di
regolare libretto di lavoro e la mancata consegna,
nel termine prescritto,
del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con
la sanzione amministrativa da lire cinquantamila
a lire trecentomila.
Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la
sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
Ad uguali
sanzioni soggiace il
datore di lavoro
in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto
costituisca reato.";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Salvo
che il fatto
costituisca reato,chiunque mette
in circolazione od usa
libretti od altri documenti equipollenti non
autorizzati a
norma dell'art. 11 e' punito
con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un
milione.".
2. L'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n.
112, e' abrogato.
Note all'art. 8:
-
Il testo vigente dell'art. 12
della legge 10 gennaio 1935, n. 112
(Istituzione del libretto di lavoro),
come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 12.
- L'assunzione di
persone non munite
di regolare libretto di
lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto,
del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la
sanzione amministrativa da lire
cinquanta mila a lire trecentomila.Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si
applica la sanzione amministrativa da lire
trecentomila a lire due milioni.
Ad
uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni
inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.
Le registrazioni dolosamente inesatte o
incomplete sono punite con la multa da
lire ventimila a lire duemilioni per ogni lavoratore a cui si riferisca il
reato.
Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa
libretti od altri documenti equipollenti
non autorizzati a norma dell'articolo 11 e' punito con la
sanzione amministrativa da lire
duecentomila a lire unmilione.
Le disposizioni contenute nel primo comma del presente
articolo non si
applicano nei riguardi
del personale addetto ai lavori
domestici.".
-
Si trascrive il
testo dell'art. 15 della legge 10
gennaio 1935,
n. 112:
"Art. 15. - Il Governo e' autorizzato
ad emanare, su proposta del Ministro
per le corporazioni,
le norme integrative
eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Per
la inosservanza di queste potra' essere stabilita con lo
stesso decreto una ammenda fino al massimo
di lire 400.000.".
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 9. Conservazione del
posto di lavoro per chiamata alle armi
1.
Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"Le
violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con
la sanzione amministrativa da
lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a
piu' di cinque lavoratori si applica
la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire
due milioni.".
2. Per le violazioni di cui all'art. 5,
secondo comma, del decreto
legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, come modificato
dal comma 1
del presente articolo,
non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 9:
-
Il testo vigente
dell'art. 5 del
D.L.C.P.S. 13
settembre1946,n. 303 (Conservazione del
posto ai lavoratori chiamati alle
armi per servizio di leva), come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato,
e' il seguente:
"Art. 5. - La vigilanza per
l'applicazione del presente decreto e'
affidata all'ispettorato del lavoro.
Le violazioni
delle disposizioni del presente decreto sono punite
con la sanzione
amministrativa da lire duecentomila
a lire unmilione. Se
la violazione si riferisce
a piu' di
cinque lavoratori si
applica la sanzione amministrativa
da lire
trecentomila a lire duemilioni".
- Per il testo dell'art. 16
della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note
all'art. 2.
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
1.
L'art. 5 della
legge 5 gennaio 1953, n. 4, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, in
caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del
prospetto di paga, di omissione o di
inesattezza nelle registrazioni
apposte su detto prospetto paga, si applica
al datore di
lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila
a lire trecentomila.".
Nota all'art. 10:
-
La legge 5
gennaio 1953, n.
4,reca:"Norme concernenti
l'obbligo di corrispondere le
retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga".
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 11. Inosservanza dei
provvedimenti dell'organo di vigilanza
1.
L'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 - 1. Le inosservanze
delle disposizioni legittimamente impartite dagli
ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la
sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione
quando per tali
inosservanze non siano previste
sanzioni diverse da altre leggi.
2. Si
applica la pena dell'arresto fino a un mese
o dell'ammenda fino a lire ottocentomila
se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del
lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.".
Nota all'art. 11:
-IlD.P.R.19marzo1955,n.520 reca:
"Riorganizzazione centrale
e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 12. Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi
1.
L'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Le violazioni delle
disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione
amministrativa da lire
duecentomila a lire un
milione. Se la
violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a
lire due milioni.".
2. Per le violazioni di cui all'art. 6 della
legge 3 maggio 1955, n.
370, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura
ridotta previsto dall'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 12:
-
La legge 3 maggio 1955, n. 370,
reca: "Conservazione del posto ai lavoratori richiamati o trattenuti alle
armi".
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 13. Minimi di
trattamento economico e normativo
1.
L'art. 8 della legge 14 luglio
1959, n. 741, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il datore di lavoro
che non
adempie agli obblighi derivanti dalle
norme di cui
all'art. 1 della presente legge
e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila
a lire trecentomila. Se
l'inosservanza si riferisce
a piu' di
cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire
trecentomila a lire due milioni.".
Nota all'art. 13:
-
La legge 14
luglio 1959, n.
741, reca: "Norme transitorie per garantire minimi di
trattamento economico e
normativo ai lavoratori".
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 14. Contratto di lavoro a tempo determinato
1.
L'art. 7 della legge 18 aprile
1962, n. 230, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Nei casi di inosservanza
degli obblighi derivanti dall'art.5il datore
di lavoro e'
punito con la
sanzione
amministrativa da
lire cinquantamila a lire
trecentomila.Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si
applica la
sanzione
amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
Nota all'art. 14:
- La legge 18 aprile 1962, n. 230, reca:
"Disciplina del contratto di lavoro
a tempo determinato".
Capo I TRASFORMAZIONE
DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 15. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro
1.L'art.195 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le
malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 195. -
1. I datori
di lavoro che
contravvengono alle disposizioni
del presente titolo
sono puniti con
la sanzione amministrativa da
lire cinquantamila a lire trecentomila,
salvo i casi nei
quali siano stabilite
nel titolo medesimo
specifiche sanzioni.".
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 16. Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane
1.
L'art. 2 della legge 13 luglio
1966, n. 611, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1.
Chiunque contravviene alle
disposizioni di cui all'art.1
e' punito con
la sanzione amministrativa da
lire
cinquantamila
a lire trecentomila.".
Nota all'art. 16:
- La legge 13 luglio 1966, n. 611, reca:
"Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione
e alla vendita del pane".
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
1.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative previste dal presente titolo e ad emettere l'ordinanza di
ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 18. Disposizioni
transitorie
1.
Le disposizioni del
presente titolo che
sostituiscono le sanzioni penali
con sanzioni amministrative si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, quando
il procedimento penale
non sia stato definito con sentenza o con decreto
divenuti irrevocabili.
2.
Per quanto non
espressamente previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni,
in quanto compatibili.
Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
1.
Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo,
si intende per:
a) contravvenzioni, i reati in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena
alternativa dell'arresto o dell'ammenda
in base alle norme indicate nell'allegato I;
b)
organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art.
21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse
competenze previste da altre norme.
2. La definizione di cui al comma 1,
lettera a), non
si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e
127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre
1981, n. 689, nonche' degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi
terzo e quinto, del codice penale.
Note all'art. 19:
-
Si trascrive il
testo vigente dell'art. 21,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante: "Istituzione del
servizio sanitario nazionale", come modificato dal D.P.R. 5 giugno
1993, n. 177:
"Art.
21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). - In relazione agli standards
fissati in sede
nazionale, all'unita' sanitaria
locale sono attribuiti, con decorenza 1gennaio1980,i compiti attualmente svolti
dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e
di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto
disposto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616. Per la tutela della salute
dei lavoratori le
unita' sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del
lavoro anche prevedendo,
ove essi non esistano, presidi
all'interno delle unita' produttive. In
applicazione a quanto
disposto nell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, spetta al
prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione,
quali addetti ai
servizi
di ciascuna unita'
sanitaria locale, nonche' ai presidi e servizi di cui al successivo art.
22 assumano ai sensi delle
leggi vigenti la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle
funzioni ispettive e dicontrollo da essi esercitate relativamente
all'applicazione della legislazione
sulla sicurezza del lavoro. Al personale di cui al comma precedente
e' esteso il potere
d'accesso attribuito agli
ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonche' la
facolta' di diffida prevista dall'art.
9 del decreto
del Presidente della Repubblica
19 marzo 1955, n. 520. Contro i
provvedimenti adottati al personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di
cui al
terzo comma, e' ammesso
ricorso al presidente della giunta regionale che decide,
sentite le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
Il
presidente della giunta puo' sospendere l'esecuzione dell'atto
impugnato".
- Il testo degli articoli 34, 60 e 127 della
legge 24 novembre 1981, n. 689,
(Modifiche al sistema penale), e' il seguente:
"Art.
34 (Esclusione della
depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'art. 32
non si applica ai reati previsti:
a) dal
codice penale, salvo quanto disposto
dall'art. 33, lettera a);
b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22
maggio 1978, n. 194,sull'interruzione volontaria della
gravidanza;
c) da
disposizioni di legge concernenti
le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d) dall'art.
221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
e) dalla
legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata
con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina
igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa
legge 30 aprile 1962, n. 283;
f) dalla
legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti
per la prima
infanzia e dei
prodotti dietetici;
g) dalla
legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla
tutela delle acque dall'inquinamento;
h) dalla
legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente
provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla
legge 31
dicembre 1962, n.
1860, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, relativi
all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle
leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle
leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto
riguarda l'assunzione dei
lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto
previsto dal successivo art. 35;
n)dalle
leggi relative alla
prevenzione degli infortuni sul
lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall'art.
108 del
decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e
dell'art. 89 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
in materia elettorale".
"Art.
60 (Esclusioni oggettive). - Le
pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai
seguenti articoli del codice
penale: 318 (corruzione per un atto
d'ufficio);
319(corruzione per
un atto contrario
ai doveri d'ufficio);
320 (corruzione
di persona incaricata di un
pubblico servizio);
321 (pene
per il corruttore);
322
(istigazione alla corruzione);
355(inadempimentodicontrattidi
pubbliche forniture), salvo che
si tratti di
fatto commesso per colpa;
371 (falso
giuramento della parte);
372 (falsa
testimonianza);
373 (falsa
perizia o interpretazione);
385
(evasione);
391,
primo comma (procurata
inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);
443(commercioosomministrazione di
medicinali guasti);
444
(commercio di sostanze alimentari nocive);
445
(somministrazione di medicinali in modo
pericoloso per la salute pubblica);
452 (delitti
colposi contro la salute pubblica);
501(rialzo e
ribasso fraudolento di
prezzi sul pubblico mercato o
nelle borse di commercio);
501-bis
(manovre speculative su merci);
590, secondo
e terzo comma (lesioni personali colpose),
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro,che abbiano determinato le
conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma
dell'art. 583 del codice penale;
644 (usura).
Le pene sostitutive non si applicano,
altresi', ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n.615 (provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge
10 maggio 1976,
n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Le pene sostitutive non si applicano ai reati
previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro e all'igiene del lavoro, nonche'
dalle leggi in materia
edilizia ed urbanistica
e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti
reati la pena detentiva non e'
alternativa a quella pecuniaria".
"Art.
127 (Applicazione di
norme). - Le disposizioni dell'art.
162-bis del codice penale si applicano anche ai reati
indicati nelle lettere
f), h), i), n), del primo comma
dell'art. 34".
- Si trascrive il testo degli articoli 589
e 590 del codice penale:
"Art.
589 (Omicidio colposo).
- Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con
violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso
di morte di piu' persone, ovvero
di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone,
si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al
triplo, ma la pena non puo' superare gli anni
dodici".
"Art.590
(Lesioni personali colpose).
- Chiunque cagiona ad altri, per
colpa, una lesione
personale e' punito con
la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire
seicentomila. Se la lesione e' grave la
pena e' della reclusione
da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un
milione duecentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni
o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono
commessi
con
violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o
di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per
le lesioni gravi,
e' della reclusione da due
a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione
duecentomila; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da sei
mesi a due anni
o della multa da lire un milione
duecentomila a due milioni quattrocentomila. Nel caso di lesioni di piu'
persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu'
grave delle violazioni commesse,
aumentata fino al
triplo; ma la
pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque. Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa, salvo nei casi
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai
fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del
lavoro o che
abbiano determinato una malattia
professionale".
Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
1.
Allo scopo di eliminare la
contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni
di polizia giudiziaria di cui all'art.
55 del codice
di procedura penale,
impartisce al contravventore
un'apposita prescrizione, fissando per la
regolarizzazione un
termine non eccedente
il periodo di
tempo tecnicamente necessario.
Tale termine e' prorogabile a richiesta del contravventore, per la
particolare complessita' o
per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento.
In nessun caso esso puo' superare i sei mesi.
Tuttavia, quando specifiche
circostanze non imputabili al contravventore determinano un
ritardo nella regolarizzazione, il termine
di sei mesi
puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta
del contravventore, per un tempo non
superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e'
comunicato immediatamente al pubblico
ministero.
2. Copia della prescrizione e'
notificata o comunicata
anche al rappresentante legale
dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3.
Con la prescrizione
l'organo di vigilanza puo' imporre specifiche misure
atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o
per la
salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di
vigilanza di riferire
al pubblico ministero la notizia
di reato inerente alla contravvenzione
ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
Note all'art. 20:
- Si trascrive il testo
dell'art. 55 del
codice di procedura penale:
"Art.
55 (Funzioni della polizia
giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria
deve, anche di
propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano
portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli attinecessariper assicurare
le fonti di
prova e raccogliere quant'altro
possa servire per
l'applicazione della legge penale.
2.
Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita'
giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1
e 2 sono
svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria".
- Il testo
dell'art. 347 del codice di procedura penale e' il seguente:
"Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia
del reato). - 1.Acquisita la notizia di
reato, la polizia giudiziaria, senza
ritardo, riferisce al
pubblico ministero,per iscritto,
gli elementi essenziali
del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando
le fonti di prova
e le attivita'
compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2.
Comunica,inoltre,quando e' possibile,le generalita' ,il domicilio
e quanto altro
valga alla identificazione della
persona nei cui
confronti vengono svolte le
indagini, della persona offesa e
di coloro che siano in grado di riferire
su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i
quali e' prevista l'assistenza
del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini, la
comunicazione della notizia di
reato e' trasmessa al piu' tardi
entro quarantotto ore dal
compimento dell'atto,salve le disposizioni di legge che prevedono
termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati
nell'art. 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di
urgenza, la comunicazione
della notizia di reato e' data immediatamente anche in forma orale.
Alla comunicazione orale deve
seguire senza ritardo
quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi
1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria
indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".
Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
Art. 21. Verifica dell'adempimento
1.
Entro e non
oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella
prescrizione, l'organo di vigilanza
verifica se la violazione
e' stata eliminata
secondo le modalita' e nel
termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento
alla prescrizione, l'organo
di vigilanza ammette il
contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni,
una somma pari al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione commessa.
Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo
di vigilanza comunica al pubblico
ministero l'adempimento alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma.
3.
Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo
di vigilanza ne da'
comunicazione al pubblico
ministero e al
contravventore entro
novanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione.
Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
Art. 22. Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza
1.
Se il pubblico ministero prende
notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve
da privati o
da pubblici ufficiali o incaricati
di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da' immediata
comunicazione all'organo di vigilanza per le
determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo
scopo di eliminare la contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di
vigilanza informa il pubblico ministero
delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data
in cui ha ricevuto comunicazione
della notizia di reato dal pubblico ministero.
Capo II
ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL
LAVORO
Art. 23. Sospensione del procedimento penale
1.
Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento
dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui
all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il
pubblico ministero riceve una delle comunicazioni
di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
2. Nel
caso previsto dall'art.
22, comma 1,
il procedimento riprende il
nuovo corso quando
l'organo di vigilanza informa il
pubblico ministero che
non ritiene di dover impartire
una prescrizione, e comunque
alla scadenza del termine di cui all'art.22, comma 2, se l'organo di
vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie
determinazioni inerenti alla
prescrizione. Qualora nel predetto
termine l'organo di
vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una
prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma
1.
3. La sospensione del procedimento non preclude
la richiesta di archiviazione. Non
impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio,
ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il
sequestro preventivo ai sensi
degli articolo 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Nota all'art. 23:
- Si trascrive il testo degli articoli 335
e 321 del
codice di procedura penale:
"Art.
335 (Registro delle
notizie di reato). - 1. Il pubblico ministero iscrive
immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio,
ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria
iniziativa nonche',
contestualmente o dal momento in
cui risulta, il nome della persona
alla quale il reato stesso e' attribuito.
2.
Se nel corso
delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica
del fatto ovvero questo
risulta diversamente
circostanziato, il pubblico
ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1
senza procedere a nuove iscrizioni.
3. E' vietata la comunicazione delle
iscrizioni previste dai commi 1 e 2 fino quando la persona alla quale il reato e' attribuito non abbia assunto la
qualita' di imputato".
"Art.
321 (Oggetto del
sequestro preventivo). - 1. Quando vi e' pericolo che la libera
disponibilita' di una cosa
pertinente al reato
possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero
agevolare la commissione
di altri reati, a richiesta del
pubblico ministero il giudice competente
a pronunciarsi nel
merito ne dispone il sequestro
con decreto motivato. Prima
dell'eserciziodell'azione penale provvede il
giudice per le
indagini preliminari.
2.
Il
giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la
confisca.
3.
Il sequestro e' immediatamente revocato a
richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano
mancanti,
anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita' previste dal comma 1. Nel
corso delle indagini preliminari
provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che
e' notificato a
coloro che hanno diritto
di proporre impugnazione.
Se vi e' richiesta di revoca
dell'interessato, il pubblico
ministero, quando ritiene che
essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice,
cui presenta richieste specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda
le sue valutazioni. La richiesta e'
trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del
deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari,
quando non e' possibile,
per la situazione di urgenza,
attendere il provvedimento del giudice, il sequestro e'
disposto o con decreto motivato
dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del
pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di
polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore
successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in
cui il sequestro e' stato eseguito. Questi, se non dispone la
restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto
dal comma 1
entro quarantotto ore dal sequestro,
se disposto dallo
stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato eseguito di
iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter.Ilsequestro perde
efficacia se non
sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette
l'ordinanza di convalida entro
dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza e'
immediatamente notificata alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate".
Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
1. La contravvenzione si estingue se il
contravventore adempie alla prescrizione
impartita dall'organo di
vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento
previsto dall'art. 21, comma 2.
2.
Il pubblico ministero richiede
l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
3.
L'adempimento in un
tempo superiore a quello indicato
nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art.
20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose della contravvenzione con
modalita' diverse da
quelle indicate dall'organo di
vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del
codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta
al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Nota all'art. 24:
- Il testo
dell'art. 162-bis del codice
penale e' il seguente:
"Art.
162-bis (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene
alternative). - Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la
pena alternativa dell'arresto
o dell'ammenda, il contravventore puo'
essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del
dibattimento, ovvero prima del decreto
di condanna, una
somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla
legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
Con la domanda
di oblazione il
contravventore deve
depositare la somma corrispondente alla meta' del massimo
dell'ammenda. L'oblazione non e'
ammessa quando ricorrono
i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dell'art.
104 o dall'art. 105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte
del contravventore.
In ogni
altro caso il
giudice puo' respingere
con ordinanza la domanda
di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto. La domanda puo' essere riproposta fino
all'inizio della discussione finale del
dibattimento di primo grado.
Il
pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo
estingue il reato".
Capo II ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
Art. 25. Norme di coordinamento e transitorie
1. Per le contravvenzioni non si applicano le
norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.
2.
Le norme di questo titolo non si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Capo
III SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
1.
L'art. 7 della
legge 22 marzo 1908, n. 105, come
sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498,
e' cosi' modificato:
a) il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"L'esercente che contravviene alle norme
della presente legge o del regolamento
e' punito con l'arresto fino ad
un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.".
b) nel terzo comma le parole: "ai sensi
dell'art. 162 del codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
dell'art. 162-bis
del codice
penale".
2. Nel primo comma dell'art. 8 del regio
decreto-legge 23 dicembre 1920, n.
1881, convertito dalla
legge 15 maggio 1924, n. 891, le parole: "con la multa da lire
duecentomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni".
3. Nel primo comma dell'art. 69 del regio
decreto 9 gennaio 1927, n. 147, le parole: "a norma
dell'art. 225 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato
con il regio decreto 6 novembre
1926, n. 1848" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
4. Il primo comma dell'art. 389 del
decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a
lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo e'
soppresso;
b)
nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione
a lire cinque milioni";
c)
nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto sino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
5.
Nel primo comma dell'art. 390 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le parole:
"con l'ammenda da lire
250.000a lire 1.500.000" sono
sostituite dalle parole:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire sei milioni".
6.
Il primo comma dell'art. 391 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' cosi' modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con
l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto fino
a
due mesi o
con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione".
7. Il primo comma dell'art. 392 del
decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire
un milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 5.000
a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
quindici giorni
o con l'ammenda
da lire duecentomila
a lire ottocentomila".
8.
Il primo comma
dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164, e' cosi' modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con
l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre
mesi a
sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni
a lire otto milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due
a quattro mesi
o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni";
c) nella lettera c), le parole: "con
l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
9. Il primo comma dell'art. 78 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e'
cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole:
"da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o
con
l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo
e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milione".
10. Il primo comma dell'art. 79 del
decreto del Presidente
della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e' cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire
un milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 5.000
a lire 12.500" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
quindici giorni
o con l'ammenda
da lire duecentomila
a lire ottocentomila".
11.
Il primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con
l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da
tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;
b)
nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione
a lire cinque milioni";
c)
nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
12.
Il primo comma dell'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con
l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
tre milioni a
lire otto milioni", e
l'ultimo periodo e' soppresso;
b)
nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con
l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni";
c) nella lettera c), le parole: "con
l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni".
13. Il primo comma dell'art. 55 del
decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a
lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
da tre a sei
mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni";
c)
nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni".
14.
Il primo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con
l'ammenda da lire 50.000 a lire
100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire quattro milioni", e l'ultimo periodo e'
soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da
lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni".
15.
Il primo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e' cosi' modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con
l'ammenda da lire 12.000 a lire
25.000" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a
lire un milione cinquecentomila", e l'ultimo
periodo e' soppresso;
b)
nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire
5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con
l'arresto fino a
quindici
giorni o
con l'ammenda da
lire duecentomila a lire
ottocentomila".
16. Il primo comma dell'art. 58 del
decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a
lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni", e il secondo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni";
c)
nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni";
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) con l'arresto fino a due
mesi o con
l'ammenda fino a
lire due milioni per
l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34.".
17. Il primo comma dell'art. 59 del
decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire quattro milioni", e
l'ultimo periodo e' soppresso;
b)
nella lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto fino a
due mesi o
con l'ammenda fino a lire due milioni".
18.
Il primo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' cosi' modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con
l'ammenda da lire 12.500 a lire
25.000" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un
mese o con
l'ammenda da lire trecento mila a
lire un milione cinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso;
b)
nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire
5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con
l'arresto fino a
quindici
giorni o
con l'ammenda da
lire duecentomila a lire
ottocentomila".
19. Il primo comma dell'art. 105 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e'
cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a
lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
da tre a sei
mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni", e il secondo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni";
c)
nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni";
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) con l'arresto fino a due
mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme
di cui agli articoli 12, 38, terzo comma, e
67.".
20.
Il primo comma dell'art. 106 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e' cosi'
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con
l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto da uno a tre
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e
l'ultimo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000" sono sostituite con
le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni".
21.
Il primo comma dell'art. 107 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e' cosi'
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con
l'ammenda da lire 12.500 a lire
25.000" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un
mese o con
l'ammenda da lire trecento mila a
lire un milione cinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso;
b)
nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire
5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con
l'arresto fino a
quindici
giorni o
con l'ammenda da
lire duecentomila a lire
ottocentomila".
22. Il primo comma dell'art. 41 del
decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, e' cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a
lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
da tre a sei
mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni", e il secondo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono
sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni";
c)
nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni";
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) con l'arresto fino a due
mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle
norme di
cui agli articoli 17, primo
comma, e 34.".
23.
Il primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, e' cos/' modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con
l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto da uno a tre
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni", e
l'ultimo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000" sono sostituite con
le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni".
24. Il primo comma dell'art. 43 del
decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, e' cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire
un milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 5.000
a lire 12.500" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
quindici giorni
o con l'ammenda
da lire duecentomila
a lire ottocentomila".
25.
Nel primo comma dell'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole:
"con l'ammenda da lire 25.000
a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni".
26.
Il primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, e' cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a
lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni", e il secondo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite le seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire
un milione a
lire cinque milioni";
c)
nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire
500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni";
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) con l'arresto fino a due
mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila per
l'inosservanza delle norme
di cui all'articolo 21, primo e secondo comma.".
27.
Nell'art. 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le
parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a
lire 1.500.000" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da
lire due milioni a lire otto milioni".
28. Nell'art. 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo
1956, n. 322,
le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con
l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni".
29. Il primo comma dell'art. 26 del
decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, e' cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto da un
mese a
tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
quattro milioni", e il secondo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 25.000 a lire
50.000" sono sostituite con
le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni";
c) la
lettera c), e'
sostituita dalla seguente:
" c) con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire
un
milionecinquecentomila per l'inosservanza delle
norme di cui all'articolo 21, secondo comma.".
30.
Il primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, e' cosi' modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con
l'ammenda da lire 12.500 a lire
25.000" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a
lire un milione cinquecentomila", e il secondo
periodo e' soppresso;
b)
nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire
5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con
l'arresto fino a
quindici
giorni o
con l'ammenda da lire duecentomila
a lire ottocentomila".
31. Il primo comma dell'art. 22 del
decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e' cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con
l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le
seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni".
32.
Nell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le
parole: "con l'ammenda da lire 25.000
a lire 50.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a
lire un milione cinquecentomila".
33.
Nel primo comma dell'art. 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole:
"con l'ammenda da lire 5.000
a lire 12.500" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni con
l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila".
34.
Nel primo comma dell'art. 681 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da
lire 500.000 a lire
5.000.000" sono sostituite
dalle seguenti: "con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
venti milioni".
35. Il primo comma dell'art. 682 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e'
cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda dalire cinque milioni a lire trenta milioni", e
l'ultimo periodo e'
soppresso;
b)
nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire
2.500.000" sono sostituite con le seguenti: "con
l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";
c) nella lettera c), le parole: "con
l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono sostituite con le
seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni".
36. Il primo comma dell'art. 683 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e'
cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto
da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire quattro milioni";
c)
nella lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 15.000 a lire 75.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto fino a
due mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
37.
Il primo comma dell'art. 684 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e' cosi'
modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con
l'ammenda da lire 50.000 a lire
150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire tre milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 15.000 a lire
50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino
ad un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire
un milione cinquecentomila";
c)
nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire
5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
fino a
quindici
giorni o
con l'ammenda da
lire duecentomila a lire
ottocentomila".
38.
Nell'art. 685 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le
parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a
lire 250.000" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire due milioni".
39. Nel primo comma dell'art. 686 del decreto
del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a
lire 5.000.000" sono
sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da uno
a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire venti milioni".
40. Nel primo comma dell'art. 13 della
legge 19
luglio 1961, n. 706,
le parole: "con l'ammenda da
lire 150.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni".
41. Il primo comma dell'art. 12 della legge 5
marzo 1963, n. 245, e' cosi' modificato:
a)
nel numero 1), le
parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire otto milioni
a lire trentasei milioni";
b)
nel numero 2), le
parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire otto milioni
a lire trentasei milioni";
c)
nella lettera a) del numero 3),
le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";
d)
nella lettera b) del numero 3),
le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".
42. Il primo comma dell'art. 133 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e'
cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 3.000.000 a
lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire 2.400.000 a lire 12.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto da due a
sei mesi o
con l'ammenda da
lire otto milioni
a lire quarantotto milioni";
c)
nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000 a
lire 6.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due
a quattro mesi
o con l'ammenda
da lire un milione a lire ventiquattro
milioni".
43. Il primo comma dell'art. 134 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e'
cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire
900.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire
un milione a
lire quattro milioni", e il
secondo periodo e' soppresso;
b)
nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire
600.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da un
mese a
tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni";
c) nella lettera c), le parole: "con
l'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000" sono sostituite con le
seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire due milioni".
44. Il primo comma dell'art. 135 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e'
cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;
b)
nella lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 60.000 a lire 150.000" sono sostituite con le
seguenti: "con l'arresto fino a
un mese
o con l'ammenda
da lire trecentomila a lire un milione
cinquecentomila".
45. L'art. 136 del decreto
del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n.
185, e' cosi' modificato:
a)
nel primo comma, le parole:
"con l'ammenda da lire 900.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattro
milioni a lire ventiquattro
milioni";
b) il secondo comma e' abrogato.
46.L'art.139deltestounicodelle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e' cosi' modificato:
a) nel terzo comma, le parole: "con
l'ammenda da lire
4.000 a lire 12.000"
sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";
b) nel quarto comma, le parole:
"l'ammenda e' da lire 24.000
a lire120.000"sono sostituite dalle
seguenti: "la pena
e'
dell'arresto
da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni".
47.L'art.175deltestounicodelle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e' cosi' modificato:
a) nel primo comma, le parole: "con
l'ammenda da lire 15.000
a lire 60.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni";
b) il secondo comma e' abrogato.
48.
Nel secondo comma
dell'art. 246 del
testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali,
approvato con decreto
del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "con un'ammenda da lire 10.000
a lire 12.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
49. Il secondo comma dell'art. 16 della legge
9 dicembre 1977, n. 903, e' sostituito dal seguente:
"L'inosservanza delle
disposizioni contenute nell'articolo 5 e' punita con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.".
50.
Nell'art. 90 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le
parole: "con l'arresto fino a sei mesi e
con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire
100.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre
mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quarantamilioni a lire
quattrocentomilioni".
51. Nell'art. 91 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio
1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire
quattromilioni a lire centomilioni".
52. Nell'art. 92 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio
1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire
quattromilioni a lire quarantamilioni".
53. Nell'art. 93 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio
1979, n. 886, le parole:
"con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire ottomilioni".
54. Nell'art. 94 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con
l'arresto fino a quindici giorni o
con l'ammenda da
lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi
o con l'ammenda
da lire quattrocentomila a lire quattromilioni".
Note all'art. 26:
-
Il testo vigente
dell'art. 7 della legge 22
marzo 1908, n. 105, sostituito
dall'articolo unico della legge 16
ottobre 1962, n. 1498 (relativo
all'abolizione del lavoro
notturno dei fornai), come modificato
dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 7. - L'esercente che contravviene
alle norme della presente legge o del regolamento e' punito
con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milione. In
caso di recidiva, e fermo il disposto dell'art. 99
del codice penale, il giudice puo' disporre la
sospensione dell'esercizio
dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.
Ove venga
presentata domanda di
oblazione ai sensi dell'art. 162-
bis del codice penale e la contravvenzione constatata costituisca
violazione di norma che
abbia in precedenza dato luogo a
condanna o ad oblazione il giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che
dichiara estinto il reato per intervenuta
oblazione, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto.
Il prefetto, valutate le circostanze,
puo' disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese. Durante
il periodo di
sospensione l'esercente e' obbligato
a corrispondere ai
dipendenti la retribuzione normale,
rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di
paga".
-
Per il testo
dell'art. 162-bis del codice penale vedere nota all'art.
24.
- Il testo vigente dell'art. 8 del R.D.L.
23 dicembre 1920, n.1881, convertito dalla legge 15 maggio
1924, n. 881 (che vieta
l'impiego delfosforobianconella
fabbricazione
dei fiammiferi), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato,
e' il seguente:
"Art. 8. - L'impiego del fosforo bianco
(giallo nella fabbricazione dei
fiammiferi, la vendita, il deposito e l'esposizione a scopo
di vendita di fiammiferi fabbricati col
fosforo bianco (giallo) sono puniti con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione
a lire cinque milioni. Il solo fatto
di opporsi al sequestro e alla confisca dei fiammiferi
fabbricati o tenuti
in deposito o in
vendita, o delle
paste preparate in contravvenzione alle disposizioni degli articoli
precedenti, e' punito con la
multa da lire ventimila a lire duecentomila. Il
rifiuto di libero
accesso agli incaricati della vigilanza, e
del prelevamento del
campione a termini dell'art. 5, nonche' la inosservanza
dell'ordine prefettizio di chiusura dello stabilimento, sono puniti con
l'ammenda da lire quattromila a lire quattrocentomila".
- Il testo vigente dell'art. 69 del R.D. 9
gennaio 1927, n. 147 (relativo all'approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.
69 (Contravvenzioni). - Le contravvenzioni alle disposizioni del
presente regolamento sono
punite con l'arresto fino a
tre mesi o
con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni".
- Il testo vigente dell'art. 389 del D.P.R.
27 aprile 1955, n. 547,
recante norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 389 (Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai dirigenti).
- I datori di lavoro e dirigenti
sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni
a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli
27, 73,
115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo
comma, 319;
b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
un milione a
lire cinquemilioni per la
inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34,
37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124,
126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219,
224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276, secondo comma, 281, 312, 313,
315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;
c)
con l'arresto sino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
inosservanza di tutte le altre norme".
-
Il testo vigente dell'art. 390 del D.P.R. 27 aprile
1955, n.547, recante norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come modificato dal
decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 390 (Contravvenzioni commesse dai
costruttori e dai commercianti). - I costruttori, i commercianti ed i
noleggiatori di macchine,
di parti di macchine,di attrezzature, di utensili, di
apparecchi in genere, nonche' gli installatori di impianti,
che non osservano
le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti con
l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.".
- Il testo vigente dell'art. 391 del D.P.R.
27 aprile 1955, n. 547,
recante norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro,come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.
391 (Contravvenzioni commesse dai
preposti). - I preposti sono puniti:
a) con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni
per la inosservanza delle norme di cui
agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345 e 346 ultimo comma, nonche' per non
avere esercitato ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori
per la osservanza da parte di
questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente;
b) con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da lire
trecentomila a lire
un milione per l'inosservanza
della norma di cui all'art. 5 primo comma, nonche' per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 4,
la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle
norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente.
- Il testo vigente dell'art. 392 del D.P.R.
27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 392 (Contravvenzioni commesse dai
lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto sino ad un mese o
con l'ammenda da lire
trecentomila a lire
un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 6, lettere d) ed e), 34, lettere a) e b), 47 primo comma,
218 secondo comma, 238, 334 e 346 primo e secondo comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecento mila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, lettere
a), b) e c), 19, 20, lettere a), b) e c),
24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma, e 388 primo
comma.".
-
Il testo vigente
dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164,
recante norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.
77 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I
datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per
l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli
12, 15, 17, 24 primo
comma, 27 primo comma, 29 quarto
comma, 41, 49
secondo comma, 56 primo comma, 57 primo e secondo comma, 67 primo e
secondo comma;
b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 sesto
comma, 10, 11, 13, 20, primo, secondo e terzo comma, 23 primo e secondo comma,
25, 26, 28 primo comma, 35, 36, 40, 42, 43,
44, 49 primo comma,
55, 56 secondo,
terzo e quarto comma, 57 terzo comma, 58, 59, 60
quarto comma, 62 secondo comma, 70, 72
primo comma, 73 primo comma, 75.".
c)
con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza di tutte le altre
norme.".
-
Il testo vigente
dell'art. 78 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164,
recante norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.
78 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono
puniti:
a) con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 15, 36 ultimo comma,
37 primo comma, 67
primo e secondo comma, nonche' per non avere esercitato,
ai sensi dell'art. 3,
la dovuta vigilanza sui lavoratori
per l'osservanza da
parte di questi delle norme indicate alla lettera a)
dell'articolo seguente;
b)
con l'arresto fino
ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire
un milione per
l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 12, terzo e quinto comma, 17, 39 secondo e quinto comma, 46, 48,
52 terzo ed ultimo comma,
53 primo, secondo ed ultimo comma, 54, 73 secondo e terzo comma, nonche'
per non
aver esercitato, ai
sensi dell'art.3, la dovuta
vigilanza sui lavoratori
per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate
alla lettera b) dell'articolo seguente.".
-
Il testo vigente dell'art. 79 del D.P.R. succitato,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art.
79 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono
puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire
trecentomila a lire
un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui
all'art. 47;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecento mila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 10
primo
comma, 18, 38 secondo e terzo comma, 54 quarto
comma, 57 quinto comma,
60 ultimo comma, 62 primo comma, 73 terzo comma.".
-
Il D.P.R. 19
marzo 1956, n. 302, reca: "Norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro
integrative di quelle generali
emanate con D.P.R.
27 aprile 1955, n.
547.".
- Il testo vigente dell'art. 53
del D.P.R. 19
marzo 1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 53 (Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai
dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni
a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli
6 secondo comma, 7 primo, secondo, terzo
e quarto comma, 9, 13, 14 primo e
secondo comma, 15, 16, 17, 18, 20, 23 primo
e secondo comma,
24 primo e secondo
comma, 29 primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono
comma, 30, 31 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma,
32 primo, secondo,
terzo
e quinto comma,
33, 34 primo comma, 35, 36 primo, secondo e terzo comma, 37;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni per la inosservanza delle norme di cui agli
articoli 5, 6
primo
comma,
8, 10, 11, 14 terzo comma, 22, 24
quarto comma, 27 primo comma, 28 secondo e terzo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni
per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 19, 21, 52.".
-
Il testo vigente
dell'art. 54 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 54 (Contravvenzioni commesse dai
costruttori e dai fornitori). - I costruttori e i fornitori sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per
la inosservanza delle norme
di cui agli
articoli 43, 44, 45, 46 primo,
secondo e terzo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni
per la inosservanza delle norme
di cui
agli articoli 42
primo
comma, 51, 52;
c)
con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
inosservanza delle norme di cui all'art. 42, secondo e terzo comma".
- Il testo vigente dell'art. 55
del D.P.R. 19
marzo 1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 55 (Contravvenzioni commesse dai
committenti). - I committenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni
a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli
43 secondo comma, 44, 47, 48, 50;
b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
un milione a
lire cinque milioni per la
inosservanza delle norme di cui all'art. 42 primo comma;
c)
con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
inosservanza delle norme di cui all'art. 42, secondo e terzo comma".
- Il testo vigente dell'art. 56
del D.P.R. 19
marzo 1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 56 (Contravvenzioni commesse
dai preposti). - I
preposti sono puniti:
a) con
l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire
un milione a
lire quattro milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 quarto e
sesto comma, 10, 11, 12, 22 primo, secondo,
terzo e quarto comma, 23 primo, secondo
e terzo comma, 24 primo, secondo e terzo
comma, 25 primo, secondo, terzo e quarto comma, 29
primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto,
settimo e nono comma,
30 primo e
terzo comma, 31 primo, secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto comma, 32
primo e secondo comma, 33, 34, 35 terzo comma, 36,
37, 38;
b)
con l'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
inosservanza delle norme di cui agli articoli 24 quarto comma,
26, 28 primo comma.".
-
Il testo vigente
dell'art. 57 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art.
57 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono
puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milione cinquecentomila per la inosservanza delle
norme di cui agli
articoli 7 primo, quarto e quinto comma, 10, 12, 13
secondo comma, 22 primo e terzo comma, 23
terzo e quarto comma, 24 secondo e terzo comma, 25 quinto comma, 29
quarto, sesto, settimo e nono
comma, 31 primo,
secondo e sesto comma, 32 quarto comma, 34, 36 primo, secondo e quinto
comma, 37 secondo e
terzo
comma, 38 secondo, quarto e quinto comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecento mila a lire
ottocentomila per la inosservanza delle norme di cui agli
articoli 24 quarto
comma, 26, 28 primo comma.".
- Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, reca:
"Norme generali per l'igiene del lavoro".
-
Il testo vigente
dell'art. 58 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art.
58 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I
datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera c), 6 primo e
terzo comma, 7 primo e terzo comma, 8, 9 primo
comma, 10 primo, terzo, quarto e quinto comma, 13, 18 primo,
terzo e quarto comma, 20, 21 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 22,
23 primo e terzo comma, 25,
52. Alle stesse penalita' soggiacciono
i datori di lavoro ed i dirigenti
che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del
lavoro ai sensi
degli articoli 6 quarto comma, 21
sesto e settimo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 4, lettera b), 10 secondo e sesto comma, 11,
12, 14 primo comma, 16, 17 primo comma, 18 secondo comma, 19, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38
secondo e terzo comma, 40, 41 primo e secondo comma, 43, 44, 45, 46, 47
primo comma, 48 primo e secondo
comma, 50 primo comma, 51 primo comma, 53, 55,
65, secondo comma.
Alle stesse penalita' soggiacciono
i datori di lavoro ed i dirigenti
che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del
lavoro ai sensi
degli articoli 14
secondo comma, 31 terzo comma, 38 primo e
quarto comma, 48 terzo comma, 51 secondo
comma;
c)
con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera d), 7
secondo comma, 9 secondo
comma, 15, 31 secondo comma, 32, 39, 42 primo e secondo comma, 54 primo,
secondo, terzo, quarto e quinto
comma, 56. Alle
stesse penalita' soggiacciono i
datori di lavoro ed i dirigenti che
non osservano le prescrizioni rilasciate
dall'ispettorato del lavoro
ai sensi degli articoli 31 primo e
secondo comma, 33
terzo comma;
d) con l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 26, 33 primo comma e 34.".
-
Il testo vigente
dell'art. 59 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art.
59 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono
puniti:
a) con
l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 4 lettera
b), 9 primo
comma,
11, 13, 18 primo, terzo e quarto
comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25;
b) con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
fino a lire due
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera
d), 9 secondo comma,
18 secondo comma, 36 secondo
comma, 37 primo comma, 50 primo comma".
-
Il testo vigente
dell'art. 60 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art.
60 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono
puniti:
a) con
l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione
cinquecentomila per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera
d), 20
secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma;
b)con l'arresto
fino a quindici
giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a
lire ottocentomila per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 5 lettere
a), b) e c), 38 quinto comma, 41 quarto
comma".
- Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, reca:
"Norme per le prevenzioni degli
infortuni e l'igiene
del lavoro in sotterraneo".
- Il testo vigente dell'art. 105 del
D.P.R. 20 marzo 1956,
n. 320, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 105 (Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti
sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni
per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20,
21, 23, 29, 30, 33, 34, 35 primo e secondo comma, 38
primo e secondo comma, 39, 42 primo comma, 46 primo comma, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 54 secondo comma, 55, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 84 primo
comma, 89, 95, 96, 97 primo e secondo comma,
99, 100, 101, 102. Alle stesse penalita' soggiacciono
i datori di lavoro e
i dirigenti che
non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del
lavoro ai sensi dell'art. 30 ultimo comma;
b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 11,
18, 22, 24, 26
primo comma, 27 primo, terzo quarto e quinto comma, 28, 31, 32 primo,
secondo e terzo comma, 36, 37, 40, 45 secondo comma,
53, 57, 61, 62, 63 primo e
terzo comma, 64, 65
lettere a), c)
e d); 66, 68, 69, 81, 82, 83, 85,
86, 87 primo e secondo comma, 88, primo, secondo, terzo,
quarto, quinto, ottavo e nono
comma, 90, 91, 92, 94 primo, secondo e
quarto comma, 103,
104. Alle stesse penalita'
soggiacciono i datori
di lavoro e i
dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro
ai sensi degli
articoli 88 sesto comma, 94 terzo comma;
c) con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire
due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9 e 25 primo e
quinto comma, 26 secondo
comma, 44, 46 secondo comma, 54, primo comma, 56, 58, 59, 60, 63 secondo
comma, 93;
d) con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila per
l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 12,
38, terzo comma e 67.".
-
Il testo vigente
dell'art. 106 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.
106 (Contravvenzioni commesse dai
preposti). - I preposti sono puniti:
a) con
l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire quattro milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 19, 45, 47, 48, 49 primo, secondo e
terzo comma, 50, 75 lettere a) e c), 77 terzo comma, 79,
80;
b) con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire
due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10,
25 terzo e
quarto comma, 27 quarto comma, 28
secondo e terzo comma, 58 primo comma, 59, 65 lettere a), c) e d), 76, 85,
quinto comma.".
- Il testo vigente dell'art. 107 del
D.P.R. 20 marzo 1956,
n. 320, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 107 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori).
- I lavoratori sono puniti:
a) con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire trecentomila a
lire un milione cinquecentomila
per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 28, secondo comma, 47
secondo comma, 75 lettera c) 100 terzo comma;
b) con
l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da
lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle
norme di cui agli
articoli 10, 12 primo comma, 25 secondo comma, 27 secondo
comma, 58 secondo comma, 64 primo comma, 65 lettera b), 88 settimo comma".
-
Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321,
reca: "Norme per le prevenzioni degli
infortuni e l'igiene
del lavoro nei cassoni ad aria compressa".
-
Il testo vigente
dell'art. 41 del D.P.R. 20 marzo 1956,
n. 321, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art.
41 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dirigenti). - I
datori di lavoro ed
i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per
l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 4, 5, 6 primo, terzo, quarto, sesto,
settimo e ottavo comma, 8, 11, 14, 21
primo e terzo comma, 22, 25, 28, 29, 30 lettere a), b), c),
d), del primo comma, terzo comma, 31,
33, 36 primo
e terzo comma. Alle
stesse penalita' soggiacciono
i datori di lavoro e i
dirigenti che non
osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del
lavoro ai sensi
degli articoli 12 quinto comma,
21 secondo comma,
36 secondo comma;
b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per l'inosservanza delle
norme di cui
agli articoli 7, 9, 12 primo e terzo comma, 13, 18, 23, 24, 26, 27 primo
e terzo comma, 32, 37 primo
e terzo comma,
38, 40 secondo e terzo comma. Alle stesse penalita' soggiacciono
i datori di
lavoro e i dirigenti
che non osservano
le prescrizioni rilasciate
dall'ispettorato del lavoro ai
sensi dell'art. 19
primo comma;
c) con
l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme
di cui agli articoli 6 secondo comma, 10, 12, quarto comma, 15, 16, 20,
27 secondo e quarto
comma, 35 secondo comma, 39;
d) con
l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un
milione cinquecentomila per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17, primo comma, e
34.".
- Il testo vigente dell'art. 42
del D.P.R. 20
marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 42 (Contravvenzioni commesse
dai preposti). - I
preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire quattro milioni
per l'inosservanza delle norme
di cui agli articoli 22 primo comma, 28, 31 secondo
comma, 40 primo e secondo comma;
b) con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire cinquecentomila a lire
due milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art.
20, nonche' per
non avere esercitata la dovuta
vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle
norme di cui all'art. 37 quarto e quinto comma.".
- Il testo vigente dell'art. 43
del D.P.R. 20
marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 43 (Contravvenzioni commesse dai
lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a) con
l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire
un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui
all'art. 40, primo comma;
b)con l'arresto
fino a quindici
giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a
lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17 secondo
comma, 19 secondo comma, 37 quarto e quinto comma.".
- Il testo vigente dell'art. 44
del D.P.R. 20
marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 44 (Contravvenzioni commesse
dai medici). - I
medici sono puniti
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni
per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 12 secondo comma, 35 primo comma.".
- Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, reca:
"Norme per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e
della televisione.".
- Il testo vigente dell'art. 23
del D.P.R. 20
marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 23 - I datori di lavoro e i
dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per
l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 2 secondo comma, 5, 6, 11 primo comma, 12, 15, 17, 20;
b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 11,
secondo e terzo comma, 14, 22;
c) con
l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19;
d) con
l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un
milione cinquecentomila per
l'inosservanza delle norme
di cui all'art. 21, primo e secondo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 24
del D.P.R. 20
marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 24 - I costruttori, i noleggiatori
ed i concedenti sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da
lire due milioni a lire otto milioni per
l'inosservanza delle norme di cui all'art. 2 primo comma.".
-
Il testo vigente
dell'art. 25 del D.P.R. 20 marzo
1956, n. 322, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art.
25 - Gli esercenti l'attivita' di stampa di copie positive di film sono
puniti con l'arresto da due
a sei mesi o
con l'ammenda da
lire due milioni a lire otto
milioni per l'inosservanza della norma di cui
all'art. 2 secondo comma.".
-
Il testo vigente
dell'art. 26 del D.P.R. 20 marzo
1956, n. 322, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 26 - I preposti sono puniti:
a) con
l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 12 secondo e terzo comma, 13,
17;
b) con
l'arresto fino a due mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 10, 14;
c) con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire
un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle
norme di cui
all'art. 21, secondo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 27
del D.P.R. 20
marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 27 - I lavoratori sono puniti:
a) con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da lire trecentomila a
lire un milione cinquecentomila
per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 13;
b) con
l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da
lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle
norme di cui agli
articoli 10, 21 terzo comma".
-
Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323,
reca: "Norme per la prevenzione
degli infortuni sul
lavoro negli impianti telefonici".
-
Il testo dell'art.
22 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art.
22 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti. - I
datori di lavoro e i dirigenti
sono puniti:
a) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 10 primo
e terzo comma;
b)
con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 3, primo, secondo, quarto, quinto
e sesto comma 4, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 16 primo comma, 17, 18, 19 secondo, terzo e quarto comma, 20,
21".
- Il testo vigente dell'art. 23
del D.P.R. 20
marzo 1956, n. 323, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 23 (Contravvenzioni commesse
dai preposti). - I
preposti sono puniti
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire
unmilione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 6".
- Il testo vigente dell'art. 24
del D.P.R. 20
marzo 1956, n. 323, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 24 (Contravvenzioni commesse dai
lavoratori). - I lavoratori sono puniti
con l'arresto fino a quindici giorni o
con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui
all'art. 3 secondo, quarto e quinto comma".
-
Il D.P.R. 9
aprile 1959, n. 128
reca: "Norme di polizia delle miniere e delle cave".
- Il testo vigente dell'art. 681 del
D.P.R. 9 aprile 1959,
n. 128, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 681. - E' punita con l'arresto
da due
a quattro mesi o
con l'ammenda da
lire tre milioni a lire venti milioni
la violazione delle norme di cui
agli articoli 6
primo comma, 24 primo comma, 28 primo comma e
133".
-
Il testo vigente
dell'art. 682 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 682. - I direttori sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni, qualora il fatto
non costituisca reato piu' grave, per la
violazione delle
norme di cui agli articoli 128 primo, terzo e
quarto comma, 374, 415, 417,
421 secondo comma, 479 primo comma, 656 primo e secondo
comma;
b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire
dieci milioni per la violazione
delle norme di cui agli articoli 104,
108 primo comma, 125 primo comma, 155 primo comma, 262 primo
comma, 276, 279 secondo
comma, 280, 294, 297, 324, 333 secondo e terzo comma, 429 primo
comma, 430 primo comma,
432, 454, 457 primo
e secondo comma, 471 primo comma, 492, 507 primo e
sesto comma, 508, 521 primo comma, 528, 541, 561, 589 primo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre
milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 54, 66 secondo
comma, 233, 241, 253, 265 primo comma, 266, 408 primo comma lettera a), 409
primo comma, 506, 520, 534, 602 primo e secondo comma".
- Il testo vigente dell'art. 683 del
D.P.R. 9 aprile 1959,
n. 128, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 683. - I capi servizio, i
sorveglianti e gli altri preposti sono puniti:
a) con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto
milioni, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, per la violazione
delle norme di cui agli articoli 421 secondo comma, 479 primo comma
e 576 secondo comma,
nonche' per non
aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per
l'osservanza da parte di questi
ultimi delle norme
indicate nella lettera a)
dell'articolo seguente;
b)
con l'arresto da uno a tre mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per
la violazione delle norme di cui
agli articoli 125 primo comma, 155 primo comma,
251 secondo comma, 276, 333
secondo e terzo comma, 410, 414 secondo comma, 444 secondo comma, 445 primo
comma, 454, 471 terzo
comma, 514 esclusa la
disposizione dell'ultimo comma, 521 primo comma, 561, 589 primo comma,
nonche' per non aver esercitato la dovuta
vigilanza sui lavoratori dipendenti
per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella
lettera b) dell'articolo seguente;
c)
con l'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione delle norme di cui agli articoli 241 primo comma, 248, 272,
274 primo comma, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 437, 447, 455 primo e secondo comma,
517, 523 primo comma, nonche' per non
avere esercitato da
dovuta vigilanza sui lavoratori
dipendenti per l'osservanza da
parte di questi ultimi delle norme indicate
nella lettera
c) dell'articolo seguente". -
Il testo vigente
dell'art. 684 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 684. - I lavoratori sono puniti:
a) con
arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni, qualora il fatto
non costituisca reato piu' grave, per la violazione delle norme di cui
agli articoli 479 primo comma e 576 primo comma;
b)
con l'arresto fino
ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione
cinquecentomila per la violazione delle
norme di cui agli articoli 9 lettere d) ed e), 207, 256 primo comma, 422 e 425
primo e secondo comma;
c) con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per la violazione delle
norme di cui agli articoli 248, 272 primo comma, 277, 306, 332
primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 337, 443,
455 primo comma, 513, 516".
- Il testo vigente dell'art. 685 del
D.P.R. 9 aprile 1959,
n. 128, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 685. - Fuori delle ipotesi previste
dagli articoli precedenti, chiunque violi le norme di cui agli articoli 94
primo comma, 140, 333 primo comma, 335
secondo e terzo comma,
526 primo comma, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
da lire trecentomila
a lire due milioni".
-
Il testo vigente
dell'art. 686 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 686. - I direttori, i capi servizi,
i sorveglianti egli altri preposti,
nonche' i lavoratori
che non ottemperino alla
diffida o ad altro provvedimento dell'ingegnere capo
del distretto minerario
o del capo della Sezione
dell'Ufficio nazionale minerario
per gli idrocarburi, emanato in applicazione del presente decreto,
sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a lire venti milioni. La stessa pena si applica nel caso di inosservanza dei
provvedimenti emanati dal prefetto in
applicazione del presente decreto".
-
Il testo vigente dell'art. 13 della legge 19 luglio
1961, n. 706, recante
"Impiego della biaccanella pittura", come
modificato dal decreto
legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 13. - Salve le
maggiori sanzioni previste
dal codice penale, sono puniti per l'inosservanza delle norme
previste nella presente legge, con
l'arresto da due a
quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni,
i datori di
lavoro, i produttori e commercianti".
-
Il testo vigente
dell'art. 12 della legge 5 marzo
1963, n.
245, recante: "Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi
omologhi nelle attivita' lavorative", come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato,
e' il seguente:
"Art.
12. - Salve
le maggiori sanzioni previste dal
codice penale:
1) i datori di lavoro e i dirigenti
sono puniti con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto
milioni a lire trentasei milioni per
l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e
7;
2)
i fabbricanti ed
i commercianti sono puniti con
l'arresto da tre a sei mesi con l'ammenda
da lire otto milioni
a lire trentasei milioni per
l'inosservanza delle
norme di cui all'art. 8;
3) i committenti a domicilio ai sensi della
legge 13 marzo 1958, n. 264, sono
puniti:
a) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci
milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 10, primo e terzo comma;
b) con
l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art.
10, secondo comma".
- Il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, reca:
"Sicurezza degli impianti e
protezione sanitaria dei
lavoratori e delle
popolazioni contro i
pericoli delle radiazioni
ionizzanti
derivanti dall'impiego pacifico
dell'energia nucleare"
- Il
testo vigente dell'art. 133 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 133 (Contravvenzioni commesse da
datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere). - I datori di
lavoro, i dirigenti, i direttori delle miniere sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 20, primo
comma, 61, lettera a), 62, quarto comma,
65, primo comma, 66,
primo comma, 67,
lettere a) e b), 68, 69, 70, primo comma, 75, primo comma, 77, settimo
comma, 79, primo comma, 80, primo e secondo comma;
b) con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda
da lire otto milioni a lire
quarantotto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 18, quarto
comma,
19, 21, primo comma, 22, 24, primo comma, 25, 61,
lettera c), 62, secondo comma, 65, terzo comma, 67, lettera c) 72, ultimo
comma, 74, 77, primo comma, 78, primo, quarto e quinto comma, 81, primo comma;
c) con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un
milione a lire
ventiquattro milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme
contenute nei capi IV e VIII della presente legge".
- Il
testo vigente dell'art. 134 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.
134 (Contravvenzioni commesse dai
preposti). - I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire
quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 61, lettere
d) ed e), 62, primo e secondo comma, 67,
lettere a) e b);
b) con l'arresto da un mese a tre mesi o
con l'ammenda da lire cinquecento mila a
lire tremilioni per l'inosservanza delle
norme di cui all'art. 61, lettere a),
b), c);
c)
con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni per
l'inosservanza di tutte le altre
norme di cui
ai capi IV e VIII della
presente legge".
- Il testo vigente dell'art. 135 del D.P.R.
13 febbraio 1964, n.
185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 135 (Contravvenzioni commesse da
lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a)
con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme
di cui agli articoli 29, lettere b),
d), e),
64, lettere b), d), e);
b) con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire
un milione cinquecento mila per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 29, lettere
a), c), 64, lettere a), c), 65, secondo
comma".
- Il
testo vigente dell'art. 136 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art.136(Contravvenzioni commesse
dagli esperti qualificati e
dai medici autorizzati).
- Gli esperti qualificati incaricati
della sorveglianza fisica
ed i medici autorizzati
incaricati della sorveglianza
medica, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
da lire quattro milioni a lire ventiquattro
milioni per l'inosservanza delle norme contenute
nei capi IV e VIII della presente legge".
- Il testo vigente dell'art. 139 del
testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art.
139. - E'
obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la
esistenza, la denuncia delle
malattie professionali,che saranno indicate
in un elenco
da approvarsi con decreto del Ministro
per il lavoro
e la previdenza sociale
di concerto con quello per la sanita', sentito il Consiglio superiore di
sanita'. La denuncia deve essere fatta
all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il
quale ne trasmette
copia all'ufficio del medico provinciale. I contravventori alle disposizioni dei commi
precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. Se
la contravvenzione e' stata commessa dal medico di fabbrica
previsto dall'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, contenente
norme generali per l'igiene del lavoro, la pena
e' dell'arresto da due a
quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".
- Il testo vigente dell'art. 175 del D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.
175. - Il
datore di lavoro, che ometta di
far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art.
140, agli accertamenti
medici prescritti dall'art. 157, o
che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti
da silicosi o
asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se
iniziale, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire
tre milioni a lire
otto milioni per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta
la predetta violazione".
-
Il testo vigente dell'art. 246 del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 246. - La
spesa per i
certificati-denuncia e
quelli per i certificati di continuazione e termine
della malattia e' a carico dell'Istituto assicuratore, il
quale corrisponde i relativi
compensi nella misura stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la
sanita'. Il medico, che rifiuti di
rilasciare i certificati o che li rilasci
in modo incompleto
o che non
li consegni all'ufficio postale o
che, trattandosi del primo certificato,
non lo
spedisca nei termini
previsti dal quarto comma
dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'art. 239, non ne
trasmette copia all'autorita'
di pubblica sicurezza, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da
lire cinquecentomila a
lire due milioni".
- La legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca:
"Parita' di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro".
-
Il testo vigente dell'art. 16
della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.
16. - L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1,
primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4
della presente legge,
e' punita con
l'ammenta da lire duecentomila a lire un milione. L'inosservanza delle
disposizioni contenute nell'art. 5
e' punita con
l'arresto da due
a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni. Per l'inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le
penalita' previste dall'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204".
-
L'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, prevede il divieto di
adibire le donne (tranne quelle che
svolgono mansioni direttive e
quelle addette ai servizi
sanitari aziendali) al lavoro,
nelle aziende manifatturiere e artigianali, dalle ore 24
alle ore 6.
- Il
D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, reca: "Integrazione ed adeguamento delle
norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile
1959, n. 128, al fine di
regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di
coltivazione degli idrocarburi nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale".
-
Il testo vigente
dell'art. 90 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.
90 (Sanzioni). - E' punita con l'arresto da tre mesi a sei
mesi o con l'ammenda da lire
quarantamilioni a lire quattrocentomilioni la violazione degli articoli 53, 54, 61 terzo
e quarto comma, 75 quinto
comma, 78 sesto comma
e 79 sesto comma in caso di
inizio della produzione senza la prescritta autorizzazione; 75
ultimo comma, 78 ultimo comma e 79 ultimo comma in caso di
dichiarazione non veritiera, 80".
-
Il testo vigente
dell'art. 91 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.
91 (Sanzioni). - E' punita con l'arresto da due mesi a
quattro mesi o con l'ammenda da lire
quattromilioni a lire
centomilioni la violazione degli articoli 24, primo e secondo comma; 26,
terzo, quarto e
quinto comma; 27, primo,
terzo e quarto
comma; 35, primo, secondo e terzo comma; 36; 38; 45, primo comma; 46,
50, 51, 52,
primo, terzo e quarto comma; 61,
primo e secondo comma; 62, primo e secondo comma; 63, secondo comma".
- Il testo vigente dell'art. 92 del
D.P.R. 24 maggio 1979,
n. 886, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 92 (Sanzioni). - E' punita con
l'arresto da un mese
a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a
lire quarantamilioni la
violazione degli articoli8,
secondo
comma; 15; 18, primo comma; 19, primo comma; 27, secondo
comma; 42, primo e secondo
comma; 43; 48;
72, primo, secondo e terzo comma; 73".
-
Il testo vigente
dell'art. 93 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.
93 (Sanzioni). - E' punita con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da
lire ottocentomila a lire
ottomilioni la violazione degli articoli 5, terzo comma; 6, primo, sesto
e settimo comma; 7, primo comma; 8, ottavo comma; 9,
quarto, quinto e sesto comma; 10,
ultimo comma; 12; 13;
16, secondo comma; 30; 31; 35,
quarto comma; 42, terzo e quarto comma; 44; 55; 57; 58; 59; 62; terzo comma; 68".
-
Il testo vigente
dell'art. 94 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.
94 (Sanzioni). - E' punita con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da lire
quattrocentomila a lire quattro milioni la violazione degli
articoli 5, secondo comma; 6, quarto, quinto, e ottavo
comma; 7, quinto comma; 8, terzo comma; 9, ottavo e nono comma; 18,
secondo comma; 41, primo comma; 42, quinto comma; 45, terzo comma; 56; 65; 70;
71; 72, quarto comma; 74; 75, terzo comma; 78,
secondo comma; 79, secondo
comma ed ogni
altra violazione di precetti stabiliti
dal presente decreto
non altrimenti sanzionati".
Capo
III SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
Art. 27. Altre sanzioni penali
1. Nell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno1982, n. 524,
le parole: "con
l'ammenda da lire 100.000 a lire
500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino
a due mesi o con l'ammenda da
lire duecentomila a lire un milione".
2.
L'art. 13 del
decreto del presidente
della Repubblica 10 settembre
1982, n. 962, e cosi modificato:
a) nel comma 1, alla lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 3.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto
da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo
periodo e' soppresso;
b) nel comma
1, alla lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
2.000.000", sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
un milione a lire cinque milioni";
c) nel comma 2, le parole: "con l'ammenda
da lire 500.000 a lire
1.200.000" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire quattro milioni";
d) nel comma 3, le parole: "con l'ammenda
da lire 100.000 a lire
500.000" sono sostituite
dalle seguenti: "con
l'arresto fino a quindici giorni
o con l'ammenda
da lire duecentomila
a lire ottocentomila".
3. Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico
delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
le parole: "con l'ammenda
da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto
da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire
dieci milioni a lire cinquanta milioni".
4. Il comma 1 dell'art. 50 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e'
cosi' modificato:
a)nella lettera a),
le parole: "con
l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni" sono
sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
dieci milioni a lire cinquanta milioni";
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni" sono
sostituite con le
seguenti: "con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici
milioni";
c)
nella lettera c), le parole "con l'ammenda da lire duemilioni a
lire seimilioni" sono sostituite con le
seguenti: "con l'arresto fino
a tre mesi
o con l'ammenda
da lire un milione a lire sei
milioni".
5. Il comma 1 dell'art. 51 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e'
cosi' modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con
l'ammenda da lire tremilioni a lire diecimilioni" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi
o con l'ammenda
da lire due
milioni a lire diecimilioni";
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire un milione a lire tremilioni" sono sostituite con le seguenti: "con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire tre milioni".
6. Il
comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' cosi'
modificato:
a)
nella lettera a),
le parole: "con
l'ammenda da lire seicentomila a
lire duemilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino
a un mese o con l'ammenda da lire
quattrocentomila a lire due
milioni";
b)nella lettera b),
le parole: "con
l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila"
sono sostituite con le
seguenti: "con l'arresto fino
a quindici giorni
o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila".
7. Il comma 1 dell'art. 53 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e'
cosi' modificato:
a)
nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire unmilione a
lire seimilioni" sono sostituite
dalle seguenti: "con
l'arresto fino a due
mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni";
b)
nella lettera b),
le parole: "con
l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a
lire unmilione" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto fino a un mese o
con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire tre milioni".
8. Nel comma 1 dell'art. 54 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le
parole: "con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire
quarantamilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con
l'arresto da uno a
tre mesi o
con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire quarantamilioni".
9. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' cosi' modificato:
a)
nella lettera a),
le parole: "con
l'ammenda da lire ottomilioni
a lire ventunomilioni o con
l'arresto da tre mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"con
l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
cinquemilioni a lire
ventunomilioni", e il secondo periodo e' soppresso;
b)nella lettera b),
le parole: "con
l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni o
con l'arresto da uno
a sei mesi" sono
sostituite con le
seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi
o con l'ammenda
da lire tremilioni a lire
quindicimilioni";
c) nella lettera c), le parole: "con
l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni" sono sostituite con le seguenti: "con
l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire
un milione a
lire sei milioni".
10.
Il comma 1
dell'art. 11 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' cosi' modificato:
a)
nella lettera a),
le parole: "con
l'ammenda da lire quattromilioni
a lire dodicimilioni
o con l'arresto da due mesi a otto mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "con l'arresto da uno a
tre mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire dodici milioni", e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con
l'ammenda da lire unmilione a lire tremilioni o con l'arresto da uno a sei
mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi
o con
l'ammenda da lire unmilione a
lire quattromilioni".
11.
Il comma 1
dell'art. 12 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' cosi' modificato:
a)
nella lettera a),
le parole: "con
l'ammenda da lire seicentomila a
lire duemilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino
a un mese o con l'ammenda da lire
quattrocentomila a lire due
milioni";
b)nella lettera b),
le parole: "con
l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila"
sono sostituite con le
seguenti: "con
l'arresto fino a quindici giorni
o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila".
12. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' cosi' modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con
l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da
lire un milione
a lire sei milioni";
b)nella lettera b),
le parole: "con
l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila"
sono sostituite con le
seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni";
13.
Il comma 1 dell'art. 93 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e' cosi' modificato:
a) nella lettera a) sono inserite all'inizio
le seguenti parole: "con l'arresto
fino a un mese o";
b)
nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con
l'arresto fino a quindici giorni o".
Note all'art. 27:
- Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, reca:
"Segnaletica di sicurezza sul posto
di lavoro. Attuazione della direttiva
CEE numero 77/576 per il
ravvicinamento della disposizione legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri in materia di segnaletica
di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) che modifica
gli allegati della direttiva
suddetta".
- Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. 8
giugno 1982, n.524, come modificato
dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 7. - Le violazioni alle
disposizioni del presente decreto sono
punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire duecentomila a lire un milione".
- Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 962, reca:
"Attuazione della direttiva CEE
n. 78/610 relativa
alla protezione sanitaria dei
lavoratori esposti al
cloruro di vinile monomero".
- Il testo vigente dell'art. 13 del D.P.R.
10 settembre 1982, n.
962, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 13. - I datori
di lavoro e
i dirigenti sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per
l'inosservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 3, primo e secondo
comma, 5, 6, 10, primo e secondo comma, e
11;
b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per l'inosservanza di tutte
le altre norme.
I preposti sono
puniti con l'arresto da
uno a tre
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni
per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11 e, nei casi di particolare
gravita', con l'arresto fino a tre mesi. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per
l'inosservanza delle norme di cui all'art. 12".
- Il testo vigente dell'art. 125 del
testo unico delle leggi
in materia di
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati
di
tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.
125 (Accertamenti di
assenza di tossicodipendenza). - 1. Gli appartenenti alle categorie di
lavoratori destinati a mansioni che comportano
rischi per
la
sicurezza, la incolumita'
e la salute
dei terzi, individuate con
decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale,
di concerto con
il Ministro della sanita', sono
sottoposti, a cura di
strutture pubbliche
nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di
tossicodipendenza prima dell'assunzione in
servizio e, successivamente, ad accertamenti
periodici.
2. Il decreto di cui al
comma 1 determina
anche la periodicita' degli
accertamenti e le relative modalita'.
3. In caso di accertamento dello stato di
tossicodipendenza nel corso del
rapporto di lavoro
il datore di lavoro
e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento
della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute
dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni
di cui ai commi 1 e 3, il datore di
lavoro e' punito con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni".
- Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n.
277 reca: "Attuazione delledirettiven.80/1107/CEE,n. 82/605/CEE,
n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in
materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.
212".
- Il testo vigente dell'art. 50 del
decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277,
come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 50 (Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai
dirigenti). - 1. I datori di lavoro e i dirigenti sono
puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquantamilioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1,
lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17,
commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25,
commi da 1 a 3, 27, 30, commi da
1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40,
commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i
dirigenti che non osservano le prescrizioni
emanate dall'organo di vigilanza
ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8,
20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma, 5, 44,
comma 7, 46 e 47, comma 3;
b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
tre milioni a lire quindicimilioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 5, commi 1,
lettere
b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3,
12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2
e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;
c)
con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g),
11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20,
comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30,
comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7".
-
Il testo vigente
dell'art. 5 del D.Lgs. 15 agosto
1991, n. 277, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 51 (Contravvenzioni commesse dai
preposti). - 1. I preposti sono puniti:
a)
con l'arresto da uno a tre mesi o
con l'ammenda da lire due milioni a lire diecimilioni
per l'inosservanza delle norme
di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 9, 11, commi da
1 a 6, 13, 14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20,
commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 28, comma 2,
29, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6,
37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43,
commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45;
b)
con l'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle norme
di cui agli articoli 5, comma 1, lettere
c), e), f), e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1,
17, comma 8, 18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9,
25, comma 4, 26, 28, comma 1,
30, comma 9, 31, comma 9, 34,
comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43,
comma 6 e 49".
- Il
testo vigente dell'art. 52 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277,
come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 52 (Contravvenzioni commesse dai
lavoratori). - 1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da lire quattrocentomila
a lire due
milioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 6, comma
1, lettera d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecento mila a lire ottocento mila per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14 comma 2,
lettera b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b e c)".
- Il testo vigente dell'art. 53 del
D.Lgs. 15 agosto 1991,
n. 277, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art.53(Contravvenzioni commesse dal
medico competente). - 1. Il medico competente e' punito con:
a)
con l'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15, 16,
20, 44 e 48, comma 3;
b) con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle
norme di
cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1, lettera
f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f)".
- Il testo vigente dell'art. 54 del
D.Lgs. 15 agosto 1991,
n. 277, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 54 (Contravvenzioni commesse dai
produttori e dai commercianti). -
1. Chiunque produce, pone in
commercio, noleggia, cede in locazione o comunque installa
impianti, macchine ed apparecchiature senza osservare le disposizioni
di cui
all'art. 46 e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o
con l'ammenda da lire dieci milioni a lire
quaranta milioni".
-
Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, reca:
"Attuazione della direttiva n. 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione
ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro".
- Il testo vigente dell'art. 10 del
decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 77,
come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 10 (Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai
dirigenti). - 1. I datori di lavoro e i dirigenti sono
puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire cinquemilioni a lire ventunomilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 3, comma 1, lettera d); 6 e 7, comma 2. Alle stesse pene soggiacciono
i datori di lavoro ed i
dirigenti che non
osservano le prescrizioni impartite
dall'organo di vigilanza ai sensi
dell'art. 7, comma 10;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da lire tremilioni a lire
quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 3, commi 1, lettere b) ed e), 2, e 4; 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
c)
con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere c), f) e
g),
e 7 comma 12".
- Il testo vigente dell'art. 11 del D.Lgs.
25 gennaio 1992, n.
77, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 11 (Contravvenzioni commesse dai
preposti). - 1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire dodici milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1, lettere b) e
d), 2 e 4, 7, comma 2;
b)
con l'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per
l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 3, comma 1, lettere c), e), f), e g); 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8,
9 e 12".
- Il testo vigente dell'art. 12 del D.Lgs.
25 gennaio 1992, n.
77, come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 12 (Contravvenzioni commesse dai
lavoratori). - 1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da lire quattrocentomila a
lire due milioni
per l'inosservanza della norma di
cui all'art. 4, comma 1, lettera d);
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle
norme di cui all'art.
4, comma 1,
lettere a), b), c), ed e)".
-
Il testo vigente dell'art. 13 del D.Lgs. 25 gennaio
1992, n. 77, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 13(Contravvenzioni commesse dal
medico competente). - 1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per
l'inosservanza delle norme di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 6;
b) con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza della
norma di cui all'art. 5, comma 5".
- Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca:
"Attuazione delledirettiven.89/391/CEE,n.89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE,
n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n.
90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- Il testo vigente dell'art. 93 del D.Lgs.
19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 93 (Contravvenzioni commesse dai
lavoratori). - 1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila
per la violazione degli articoli
5, comma 2; 39; 44; 84, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire
seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1".
Capo III SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
Art. 28. Rifiuto di fornire notizie
1.
Nel settimo comma
dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n.628, le parole "sono
puniti con l'ammenda da lire trentamila
a lireseicentomila" sono
sostituite dalle seguenti:
"sono puniti conl'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
fino a lire un milione".
Note all'art. 28:
- La legge 22 luglio 1961,
n. 628, reca:
"Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale".
-
Il testo vigente
dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 4. - L'ispettorato del lavoro ha il
compito:
a) di
vigilare sull'esecuzione di tutte
le leggi in materia di lavoro e di
previdenza sociale nelle
aziende industriali,
commerciali, negli uffici,
nell'agricoltura, ed in genere ovunque e'
prestato un lavoro
salariato o stipendiato, con le
eccezioni stabilite dalle leggi;
b)di vigilare
sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;
c) di
fornire tutti i
chiarimenti che vengano richiesti
intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve
vigilare;
d) di
vigilare sul funzionamento
delle attivita'
previdenziali, assistenziali e
igienico-sanitarie a favore dei
prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri
enti pubblici e da privati, escluse le
istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e le istituzioni
esercitate direttamente dallo
Stato, dalle province e dai
comuni per il personale da essi dipendente:
e) di esercitare le funzioni di tutela e di
vigilanza sugli enti dipendenti dal
Ministero del lavoro
e della previdenza sociale;
f) di
rilevare, secondo le istruzioni del
Ministero del lavoro e
della previdenza sociale,
le condizioni tecniche ed
igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e rimunerazione del lavoro,
il numero e le
condizioni degli operai,
gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le
conseguenze degli infortuni degli
operai, gli effetti delle leggi
che piu' specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e
le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione
nazionale e delle
singole attivita' produttive;
di compiere, in genere, tutte le
rilevazioni, indagini ed inchieste, delle
quali fosse incaricato
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) di
compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni
legislative o regolamentari, o delegate
dal Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale. L'azione di
consulenza, di cui
in particolare alla lettera c),
sara' esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun
Ispettorato regionale e provinciale. Le
indagini sui processi
di lavorazione, che
gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a
quanto si riferisce all'igiene ed
alla immunita' degli operai,
e solo per questa parte
possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale
dell'ispettorato del lavoro
deve conservare il segreto sopra tali processi e
sopra ogni altro
particolare di lavorazione, che
venisse a sua
conoscenza per ragioni d'ufficio.
La violazione di tale obbligo e' punita
con la pena stabilita dall'art.
623 del codice penale. Le notizie
comunicate all'Ispettorato o
da questo richieste o
rilevate non possono
essere pubblicate ne' comunicate a
terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione
delle persone o dei datori di lavoro
ai quali si
riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso. L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio
della vigilanza e degli altri compiti di cui
al presente articolo,
puo' chiedere o rilevare
ogni notizia o risultanza
esistente presso gli enti
pubblici ed i
privati che svolgono attivita'
dirette alla protezione sociale dei lavoratori. Analoga
facolta' compete nei
confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge
23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle
aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale. Coloro
che, legalmente richiesti
dall'Ispettorato di fornire notizie a
norma del presente
articolo, non le forniscano
o le diano scientemente errate od incomplete, sono
puniti con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda fino a lire un
milione".
1.
Il presente decreto entra in
vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 19 dicembre 1994
1)
Art. 7 della
legge 22 marzo 1908, n. 105 (abolizione del lavoro
notturno dei fornai);
2) Art. 8 del regio decreto-legge 23
dicembre 1920, n.
1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891 (divieto di impiego
del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi);
3) Art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927,
n. 147 (approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas
tossici);
4)
Articoli 389, 390, 391 e 392 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547 (norme per la
prevenzione degli infortuni sul
lavoro);
5)
Articoli 77, 78
e 79 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164 (norme per la
prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni);
6)
Articoli 53, 54, 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo
1956, n. 302
(norme di prevenzione
degli infortuni sul lavoro
integrative di quelle
generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547);
7) Articoli
58, 59 e
60 del decreto
del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del
lavoro);
8) Articoli 105, 106 e 107
del decreto del
Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 320
(norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo);
9) Articoli 41, 42, 43 e 44 del
decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo
1956, n. 321 (norme per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa);
10) Articoli
23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo
1956, n. 322 (norme per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della
televisione);
11)
Articoli 22, 23
e 24 del
decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo
1956, n. 323 (norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro negli impianti telefonici);
12) Articoli
681, 682, 683, 684,
685 e 686
del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e delle
cave);
13) Art. 13
della legge 19 luglio 1961, n.
706 (impiego della biacca nella pittura);
14) Art.
12 della legge
5 marzo 1963,
n. 245 (limitazione dell'impiego
del benzolo e suoi omologhi nelle attivita' lavorative);
15) Articoli
133, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185
(sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e
delle popolazioni contro
i pericoli delle radiazioni
ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare);
16) Articoli
139, 175 e 246 del
decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
17) Art. 26,
commi 2 e 3, della legge 17 ottobre
1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti);
18) Art.
16 della legge
9 dicembre 1977, n. 903 (parita' di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro);
19) Articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (integrazione ed
adeguamento delle norme di
polizia delle miniere e delle
cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,
n. 128,
al fine di regolare
le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione
degli idrocarburi nel
mare territoriale e nella
piattaforma continentale);
20) Art.
7 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (segnaletica di sicurezza sul posto di
lavoro);
21)
Art. 13
del decreto del
Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n.
962 (attuazione della direttiva CEE n. 78/610 relativa alla
protezione sanitaria dei lavoratori esposti al
cloruro di vinile monomero);
22) Art. 125
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
23) Articoli
50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991,n.277 (attuazione
delle direttive n.
80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia
di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro, a
norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212);
24) Articoli
10, 11, 12 e 13 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 (attuazione della direttiva n. 88/364/CEE,
in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi di
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro);
25) Articoli
89, commi 1 e 2, 90, comma 1, lettere a) e b), 91, 92 e 93 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro).