D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle direttive
89/391/CEE,
89/654/CEE,
89/655/CEE,
89/656/CEE,
90/269/CEE,
90/270/CEE,
90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE,
97/42/CE,
98/24/CE,
99/38/CE,
99/92/CE,
2001/45/CE,
2003/10/CE e
2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro
(1)
(G.U. 12 novembre 1994, n. 265 - S.O. n. 141)
Note
(1) Epigrafe da ultimo sostituita dall' art.
1, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Per le modifiche precedenti, cfr.
art. 1, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195;
art. 2, comma 1, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235;
art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233;
art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25;
art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la L. 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 43,
recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del
Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la L. 22 febbraio 1994, n. 146 , recante proroga del termine
della delega legislativa contemplata dall' art. 43 della citata L.
n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle
direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla
medesima L. 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno e per la Funzione pubblica e gli
affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Articolo 1 - Campo di applicazione
1 Il presente decreto legislativo prescrive
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività
privati o pubblici.
2 Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,
dei servizi di protezione civile, nonchè nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per
finalità istituzionali alle attività degli Organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli
istituti di istruzione universitaria, degli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi,
delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello
Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi
di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e della Funzione pubblica. (1)
3 Nei riguardi dei lavoratori di cui alla L. 18
dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto
contrattuale privato di portierato, le norme del presente
decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4 Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e relative norme di attuazione.
4 bis Il datore di lavoro che esercita
le attività di cui ai commi
1,
2,
3 e
4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse
attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del
presente decreto. (2)
4 ter Nell'ambito degli adempimenti
previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può
delegare quelli previsti dall'art. 4, commi
1,
2,
4 lettera a), e
11 , primo periodo. (2)
Note
(1) Comma sostituito dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242 e successivamente modificato dall'art. 9, comma
22, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con
modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.
(2) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 2, D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
Articolo 2 - Definizioni
(1)
1 Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che
presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di
lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o
di società, anche di fatto, che prestino la loro attività
per conto delle società e degli Enti stessi, e gli utenti
dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di
lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte
professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli
istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di
cui al precedente periodo non vengono computati ai fini
della determinazione del numero di lavoratori dal quale il
presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità
dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale
definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi
in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e
protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e
mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in
possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale
o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni (2)
ed altre specializzazioni individuate, ove necessario,
con decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
2) docenza o libera docenza
in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale
o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
e) responsabile del servizio di
prevenzione e protezione: persona designata dal datore di
lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all'articolo
8-bis (3);
f) rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro, di seguito denominato rappresentante per la
sicurezza;
g) prevenzione: il complesso
delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le
fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico,
fisico o biologico, presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva:
stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni
o servizi, dotata di autonomia finanziaria e
tecnico-funzionale.
Note
(1) Articolo sostituito dall' art. 2, D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242.
(2) Le parole “o in igiene e medicina preventiva o in
medicina legale e delle assicurazioni” sono state aggiunte
dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. 12 novembre 2001, n. 402,
modificato, in sede di conversione, dalla legge 8 gennaio
2002, n. 1. La disposizione si applica a decorrere dal
“giorno successivo a quello” di pubblicazione del decreto
(G.U. 12 novembre 2001), ex art. 2, comma 1, del decreto
medesimo.
Articolo 3 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali per la protezione della
salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la
salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al
minimo;
c) riduzione dei rischi alla
fonte;
d) programmazione della
prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è
pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi
ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di
lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono
e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
h) limitazione al minimo del
numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli
agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei
lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore
dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la
sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione
collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da
attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed
immediato;
q) uso di segnali di
avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di
ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione,
consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei
loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai
lavoratori.
2 Le misure relative alla sicurezza, all'igiene
ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Articolo 4 - Obblighi del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto
1 Il datore di lavoro, in relazione alla
natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro
(1).
2 All'esito della valutazione di cui al
comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente:
a) una relazione sulla
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante
il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure
di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di
protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui
alla lettera a);
c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza.
3 Il documento è custodito presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva.
4 Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all' art.
8;
b) designa gli addetti al
servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all' art.
8;
c) nomina, nei casi previsti
dall'
art. 16, il medico competente.
5 Il datore di lavoro adotta le misure
necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in
particolare:
a) designa preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della
sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione e della
protezione;
c) nell'affidare i compiti ai
lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i
necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
e) prende le misure appropriate
affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da
parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi
a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da
parte del medico competente degli obblighi previsti dal
presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi
connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave ed immediato;
m) permette ai lavoratori di
verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute e consente al rappresentante per la sicurezza
di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all' art.
19 comma 1 lettera e);
n) prende appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale
sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che
comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel
registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa
del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello
approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva
permanente, di cui all' art.
393 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro a
disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
di tale decreto il registro è redatto in conformità ai
modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante
per la sicurezza nei casi previsti dall' art.
19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie
ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei
lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6 Il datore di lavoro effettua la valutazione
di cui al
comma 1 ed elabora il documento di cui al
comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi
in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7 La valutazione di cui al
comma 1 ed il documento di cui al
comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori.
8 Il datore di lavoro custodisce, presso
l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con
salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al
lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
9 Per le piccole e medie aziende, con uno o più
decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura
dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite
procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui
al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle
attività industriali di cui all'
art.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio
1988, n. 175 , e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli
4 e
6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre
attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10 Per le medesime aziende di cui al
comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì
definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di
scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento
diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende
ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti
superiore a quello indicato nell'
Allegato I;
b) i casi in cui è possibile la
riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'
art.17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte
del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di
visite ulteriori, allorchè si modificano le situazioni di
rischio.
11 Fatta eccezione per le aziende indicate
nella nota (1) dell' Allegato
I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonchè delle
aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli
obblighi di cui ai commi
2 e
3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e
l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per
la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai
commi
2 e
3 le aziende familiari nonchè le aziende che occupano fino a
dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio,
individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno
o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria
del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole
alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12 Gli obblighi relativi agli interventi
strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi
del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
Uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di
norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal
caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente
ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei
dirigenti o funzionari preposti agli Uffici interessati, con la
richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o
al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. (2)
Note
(1) Comma sostituito dall'art. 21, comma 2, legge 1° marzo
2002, n. 39.
(2) Articolo sostituito dall' art. 3, D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242.
Articolo 5 - Obblighi dei lavoratori
1 Ciascun lavoratore deve prendersi cura della
propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere
gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
2 In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e
le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti
e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
b) utilizzano correttamente i
macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e
i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo
appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
d) segnalano immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze
dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per
eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano
senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli
sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al
datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e
la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Articolo 6 - Obblighi dei progettisti,
dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
1 I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e
degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in
materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte
progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di
protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
(1).
2 Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di
lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a
forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto
a che gli stessi siano accompagnati dalle previste
certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge. (2)
3 Gli installatori e montatori di impianti,
macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di
sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite
dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi
tecnici per la parte di loro competenza.
Note
(1) Le parole “disposizioni legislative e regolamentari
vigenti” sono state sostituite dall' art. 4, comma 1, D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
(2) Comma sostituito dall' art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
Articolo 7 - Contratto di appalto o
contratto d'opera
1 Il datore di lavoro, in caso di affidamento
dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima
(1):
a) verifica, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
2 Nell'ipotesi di cui al
comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
3 Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale
documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi (2).
3 bis L'imprenditore committente
risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i
quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(3).
3 ter Ferme restando le disposizioni
in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla
disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di
somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli
articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere
specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del
lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo
18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (4).
Note
(1) Alinea sostituito dall'art. 1, comma 910, lettera a), L.
27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione entra in vigore il
1° gennaio 2007, ex comma 1364 del medesimo articolo. Si
riporta di seguito il testo dell'alinea precedente la
sostituzione: “Il datore di lavoro, in caso di affidamento
dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi:”.
(2) Comma da ultimo sostituito dall' art.
3, comma 1, lettera a), legge 3 agosto 2007, n. 123.
Si riporta di seguito il testo precedente la sostituzione:
“3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione
ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si
estende ai rischi specifici propri dell'attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.”.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 910, lettera b), L. 27
dicembre 2006, n. 296. La disposizione entra in vigore il 1°
gennaio 2007, ex comma 1364 del medesimo articolo.
(4) Comma aggiunto dall' art.
3, comma 1, lettera b), legge 3 agosto 2007, n. 123.
Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE.
Articolo 8 - Servizio di prevenzione e
protezione
1 Salvo quanto previsto dall'
art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di
prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2 Il datore di lavoro designa all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da
lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'
art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo
8-bis (1),
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3 I dipendenti di cui al
comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per
lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono
subire pregiudizio a causa dell'attività svolta
nell'espletamento del proprio incarico.
4 Salvo quanto previsto dal
comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone
esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione. (2)
5 L'organizzazione del servizio di prevenzione
e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
b) nelle centrali
termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori
nucleari;
d) nelle aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni;
e) nelle aziende industriali con
oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive
con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e
cura sia pubbliche sia private. (2)
6 Salvo quanto previsto dal
comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti,
il datore di lavoro deve
(3) far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
(2)
7 Il servizio esterno deve essere adeguato alle
caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore
della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con
riferimento al numero degli operatori.
8 Il responsabile del servizio esterno deve
possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo
8-bis(4).
9 Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Commissione consultiva permanente, può individuare specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei
servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi
3 e
7.
10 Qualora il datore di lavoro ricorra a
persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla
propria responsabilità in materia.
11 Il datore di lavoro comunica all'ispettorato
del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da
una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle
persone designate:
a) i compiti svolti in materia
di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali
compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Note
(2) Comma sostituito dall' art. 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
(3) Parola sostituita alla precedente “può” dall'art. 21,
comma 3, legge 1° marzo 2002, n. 39.
Articolo 8 bis - Capacità e requisiti
professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni o esterni
(1)
1 Le capacità ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.
2 Per lo svolgimento delle funzioni da parte
dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso
di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un
attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei
corsi.
3 I corsi di formazione di cui al comma 2 sono
organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina
sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della
Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
4 Per lo svolgimento della funzione di
responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai
requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato
di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi
di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi,
anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e
gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
5 I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno
quinquennale.
6 Coloro che sono in possesso di laurea
triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di
"Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati
dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
8 Gli organismi statali di formazione pubblici,
previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo
tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del
servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento,
con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9 Le amministrazioni pubbliche di cui al
presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti
delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate
derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei
partecipanti.
10 La partecipazione del personale delle
pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al
presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate
dalla legislazione vigente alla formazione del personale
medesimo.
Articolo 9 - Compiti del servizio di
prevenzione e protezione
1 Il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei
fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di
competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di
cui all'
art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di
tali misure;
c) ad elaborare le procedure di
sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle
consultazioni in materia di tutela della salute e di
sicurezza di cui all'
art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le
informazioni di cui all' art.
21.
2 Il datore di lavoro fornisce ai servizi di
prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro,
la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e
protettive;
c) la descrizione degli impianti
e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli
infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli Organi
di vigilanza.
3 I componenti del servizio di prevenzione e
protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al
presente decreto.
4 Il servizio di prevenzione e protezione è
utilizzato dal datore di lavoro.
Articolo 10 - Svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi
1 Il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi
previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della
facoltà di cui all'
art. 8, comma 4.
2 Il datore di lavoro che intende svolgere i
compiti di cui al
comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso
anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere
all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante
la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante
gli adempimenti di cui all'art. 4 commi
1,
2,
3 e
11; (1)
c) una relazione sull'andamento
degli infortuni e delle malattie professionali della propria
azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del
registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza
del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro.
Note
(1) Lettera sostituita dall' art. 7, comma 1, D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.
Articolo 11 - Riunione periodica di
prevenzione e protezione dai rischi
1 Nelle aziende, ovvero unità produttive, che
occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente
o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo
rappresentante;
b) il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove
previsto;
d) il rappresentante per la
sicurezza.
2 Nel corso della riunione il datore di lavoro
sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art.
4, commi
2 e
3;
b) l'idoneità dei mezzi di
protezione individuale;
c) i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute.
3 La riunione ha altresì luogo in occasione di
eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio, compresa la programmazione e
l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute dei lavoratori.
4 Nelle aziende, ovvero unità produttive, che
occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al
comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5 Il datore di lavoro, anche tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla
redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione
dei partecipanti per la sua consultazione.
Capo III - PREVENZIONE INCENDI,
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO.
Articolo 12 - Disposizioni generali
1 Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4,
comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza;
b) designa preventivamente i
lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'
art. 4 comma 5 lettera a); (1)
c) informa tutti i lavoratori
che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato
circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi,
prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori
possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può
essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti
necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo
grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per
quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure
adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici
disponibili.
2 Ai fini delle designazioni di cui al
comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva.
3 I lavoratori non possono, se non per
giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono
essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4 Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni
debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato.
Note
(1) Lettera sostituita dall' art. 7, comma 2, D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.
Articolo 13 - Prevenzione incendi
1 Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 29
luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero
dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o
più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad
individuare:
1) misure intese ad evitare
l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di
esercizio;
3) metodi di controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio;
4) criteri per la gestione
delle emergenze;
b) le caratteristiche dello
specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
di cui all'
art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la
sua formazione.
2 Per il settore minerario il decreto di cui al
comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Articolo 14 - Diritti dei lavoratori
in caso di pericolo grave ed immediato
1 Il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto
di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2 Il lavoratore che, in caso di pericolo grave
e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze
di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Articolo 15 - Pronto soccorso
1 Il datore di lavoro, tenendo conto della
natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove
previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto
delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per
il trasporto dei lavoratori infortunati.
2 Il datore di lavoro, qualora non vi provveda
direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione dei provvedimenti di cui al
comma 1.
3 Le caratteristiche minime delle attrezzature
di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di
rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale, della Funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la
Commissione consultiva permanente e il Consiglio Superiore di
sanità.
4 Fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Articolo 16 - Contenuto della
sorveglianza sanitaria
1 La sorveglianza sanitaria è effettuata nei
casi previsti dalla normativa vigente.
2 La sorveglianza di cui al
comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi
intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione
della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere
il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3 Gli accertamenti di cui al
comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente.
Articolo 17 - Il medico competente
1 Il medico competente:
a) collabora con il datore di
lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui
all'
art. 8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti
sanitari di cui all' art.
16;
c) esprime i giudizi di idoneità
alla mansione specifica al lavoro, di cui all'
art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto
la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio
da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui
sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì,
a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore
interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui
alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia
copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle
riunioni di cui all' art.
11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati;
h) congiuntamente al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
all'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei
pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli
sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche
richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia
correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di
lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
di cui all'
art. 15;
m) collabora all'attività di
formazione e informazione di cui al capo VI.
2 Il medico competente può avvalersi, per
motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3 Qualora il medico competente, a seguito degli
accertamenti di cui all' art.
16, comma 2
(1), esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o
temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore.
4 Avverso il giudizio di cui al
comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del
giudizio stesso.
5 Il medico competente svolge la propria opera
in qualità di:
a) dipendente da una struttura
esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore
per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di
lavoro.
6 Qualora il medico competente sia dipendente
del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura
le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7 Il dipendente di una struttura pubblica non
può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi
attività di vigilanza
(2).
Note
(1) Le parole “comma 2” sono state sostituite dall'art. 8,
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Comma modificato dall' art. 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
Capo V - CONSULTAZIONE E
PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Articolo 18 - Rappresentante per la
sicurezza
1 In tutte le aziende, o unità produttive, è
eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2 Nelle aziende, o unità produttive, che
occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle
aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per
la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero nel comparto produttivo. Il
rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto
dai lavoratori (1).
3 Nelle aziende, ovvero unità produttive, con
più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto
o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è
eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4 Il numero, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di
lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle
funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
4 bis L'elezione dei rappresentanti
per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva,
avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio
nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei
lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
modalità di attuazione del presente comma (2).
5 In caso di mancato accordo nella
contrattazione collettiva di cui al
comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi
entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli
standards relativi alle materie di cui al
comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il
Ministro per la Funzione pubblica sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6 In ogni caso il numero minimo dei
rappresentanti di cui al
comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle
aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle
aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte
le altre aziende ovvero unità produttive.
7 Le modalità e i contenuti specifici della
formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il
rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all' art.
22, comma 7.
Note
(1) Periodo sostituito dall' art.
3, comma 1, lettera c), legge 3 agosto 2007, n. 123.
Si riporta di seguito il testo antecedente la sostituzione:
“Esso può essere designato o eletto dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come
definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.”.
(2) Comma aggiunto dall' art.
3, comma 1, lettera d), legge 3 agosto 2007, n. 123.
Articolo 19 - Attribuzioni del
rappresentante per la sicurezza
1 Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in
cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente
e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,
alla individuazione, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità
produttiva;
c) è consultato sulla
designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito
all'organizzazione della formazione di cui all'
art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi
e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti
le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli
infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione
adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'
art. 22;
h) promuove l'elaborazione,
l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
i) formula osservazioni in
occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
l) partecipa alla riunione
periodica di cui all' art.
11;
m) fa proposte in merito
all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile
dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
o) può fare ricorso alle
autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2 Il rappresentante per la sicurezza deve
disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico
senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per
l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3 Le modalità per l'esercizio delle funzioni di
cui al
comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
4 Il rappresentante per la sicurezza non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse
tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5 Il datore di lavoro è tenuto a consegnare
al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui
all'articolo 4, commi
2 e
3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui
all'articolo
4, comma 5, lettera o) (1).
5 bis I rappresentanti territoriali o
di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo
18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di
cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità
produttive del territorio o del comparto di rispettiva
competenza (2).
Note
(1) Comma sostituito dall' art.
3, comma 1, lettera e), legge 3 agosto 2007, n. 123.
Si riporta di seguito il testo precedente la sostituzione:
“5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per
l'espletamento della sua funzione, al documento di cui
all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni
sul lavoro di cui all' art. 4, comma 5, lettera o).”.
(2) Comma aggiunto dall' art.
3, comma 1, lettera f), legge 3 agosto 2007, n. 123.
Articolo 20 - Organismi paritetici
1 A livello territoriale sono costituiti
organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
2 Sono fatti salvi, ai fini del
comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti
da accordi interconfederali, di categoria, nazionali,
territoriali o aziendali.
3 Agli effetti dell' art. 10 del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al
comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel
medesimo articolo.
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE
DEI LAVORATORI.
Articolo 21 - Informazione dei
lavoratori
1 Il datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e
la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di
protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è
esposto in relazione all'attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso
delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa
vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano
il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei
lavoratori;
f) il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure di cui agli articoli
12 e
15.
2 Il datore di lavoro fornisce le informazioni
di cui al
comma 1, lettere a), b) e c) anche ai lavoratori di cui all'
art. 1, comma 3.
Articolo 22 - Formazione dei
lavoratori
1 Il datore di lavoro assicura che ciascun
lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'
art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. (1)
2 La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o
cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.
3 La formazione deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero
all'insorgenza di nuovi rischi.
4 Il rappresentante per la sicurezza ha diritto
ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i
rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche
di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5 I lavoratori incaricati dell'attività di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati. (2)
6 La formazione dei lavoratori e quella dei
loro rappresentanti di cui al
comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui all' art.
20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
7 I Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e
dei datori di lavoro di cui all' art. 10, comma 3, tenendo anche
conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Note
(1) Comma sostituito dall' art. 9, comma 1, D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
(2) Comma sostituito dall' art. 9, comma 5, D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Articolo 23 - Vigilanza
1 La vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive
di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano.
2 Ferme restando le competenze in materia di
vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato
del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può
essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne
informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell'unità sanitaria locale competente per territorio.
3 Il decreto di cui al
comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4 Restano ferme le competenze in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli Uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità
marittime, portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la
sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in
ambito portuale e aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i
predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o
operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di
attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi
istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi ministeri, nonchè dei servizi
istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie. (1)
Note
(1) Articolo sostituito dall' art. 10, D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242.
Articolo 24 - Informazione,
consulenza, assistenza
1 Le Regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza sul lavoro anche mediante i propri
dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
il settore estrattivo, tramite gli Uffici della Direzione
generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e gli Enti di patronato, svolgono attività di
informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle
imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle
rispettive associazioni dei datori di lavoro. (1)
2 L'attività di consulenza non può essere
prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di
vigilanza.
Note
(1) Comma sostituito dall' art. 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
Articolo 25 - Coordinamento
1 Con atto di indirizzo e coordinamento, da
emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare
unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio
nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione. (1)
Note
(1) Le parole “e di radioprotezione” sono state aggiunte
dall'art. 12, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 26 - Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro
Articolo 27 - Comitati regionali di
coordinamento
1 Con atto di indirizzo e coordinamento, da
emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di
Organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul
luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi
ed il necessario raccordo con la Commissione consultiva
permanente.
2 Alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni,
convocate per i pareri di cui al
comma 1 , partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e
dell'UNICEM
Articolo 28 - Adeguamenti al progresso
tecnico
1 Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità
alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza; (1)
b) si dà attuazione alle
direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in
cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico di altre direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento
della normativa di natura strettamente tecnica e degli
allegati al presente decreto in relazione al progresso
tecnologico.
Note
(1) Lettera sostituita dall' art. 14, D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242.
Capo VIII - STATISTICHE DEGLI
INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Articolo 29 - Statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali
1 L'INAIL e l'ISPESL si forniscono
reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie
professionali anche con strumenti telematici.
2 L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza
permanente di servizio per assicurare il necessario
coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma
3, del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare
l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per
studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a
ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
professionali.
3 I criteri per la raccolta ed elaborazione
delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da
infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle
norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei
casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di
frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4 Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente, possono essere individuati
criteri integrativi di quelli di cui al
comma 3 in relazione a particolari rischi.
5 I criteri per la raccolta e l'elaborazione
delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle
malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme
patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono
individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di
buona tecnica.
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO.
Articolo 30 - Definizioni
1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a
contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo
nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
2 Le disposizioni del presente titolo non si
applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o
mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri
terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale,
ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3 Ferme restando le disposizioni di legge
vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi
di lavoro sono specificate nell' allegato
II.
4 I luoghi di lavoro devono essere strutturati
tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di
handicap.
5 L'obbligo di cui al
comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di
lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori
portatori di handicap.
6 La disposizione di cui al
comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati
prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure
idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi
sanitari e di igiene personale.
Articolo 31 - Requisiti di sicurezza e
di salute
1 Ferme restando le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'
art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di
lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto devono essere adeguati alle
prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo
entro il 1° gennaio 1997.
2 Se gli adeguamenti di cui al
comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o
autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare
il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare
agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento
stesso.
3 Sino a che i luoghi di lavoro non vengono
adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che
garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4 Ove vincoli urbanistici o architettonici
ostino agli adeguamenti di cui al
comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di
cui al
comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono
autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio. (1)
Note
(1) Articolo sostituito dall' art. 15, D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242.
Articolo 32 - Obblighi del datore di
lavoro
1 Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione
interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo
di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli
impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli
impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi
di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione
dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e
al controllo del loro funzionamento.
Articolo 33 - Adeguamenti di norme
12 Gli articoli
37 e
39 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai
seguenti: (omissis)
14 Le disposizioni di cui al presente articolo
entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella G.U. della Repubblica italiana.
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO.
Articolo 34 - Definizioni
1 Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro:
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di un'attrezzatura di
lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad
un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o
fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi
zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di
lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce
un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
c-bis) lavoro in quota:
attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di
caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m
rispetto ad un piano stabile (1).
Note
(1) Lettera aggiunta dall' art.
4, comma 1, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235. La
disposizione si aspplica a decorrere dal “19 luglio 2005”,
ex
art. 7, comma 1, del medesimo decreto.
Articolo 35 - Obblighi del datore di
lavoro
1 Il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero
adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della
salute.
2 Il datore di lavoro attua le misure tecniche
ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non
sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro
siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
(1).
3 All'atto della scelta delle attrezzature di
lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti
nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti
dall'impiego delle attrezzature stesse;
c-bis) i sistemi di comando, che
devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei
disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione
all'uso progettato dell'attrezzatura
(2).
4 Il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle
istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea
manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza
ai requisiti di cui all'
art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d'uso;
c-bis) disposte in maniera tale
da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre
persone, assicurando in particolare sufficiente spazio
disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o
mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze
utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in
modo sicuro
(3).
4 bis Il datore di lavoro provvede
affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o
non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte
rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro
che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure
organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si
trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro
semoventi e comunque misure appropriate per evitare che,
qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per
la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali
attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su
attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga
esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e
che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento,
la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro
mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate
nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una
quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori
(4).
4 ter Il datore di lavoro provvede
affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a
sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento
siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei
punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle
condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e
della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di
più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo
chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le
caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso;
gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale
da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di
lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano,
siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra
i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro
stesse;
c) i lavori siano organizzati in
modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia
manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con
la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il
lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di
sollevamento siano correttamente progettate nonché
adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la
sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da
sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati,
sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire
il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
non possano trattenere i carichi in caso di interruzione
parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese
misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai
rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza
sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di
pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e
sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni
meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i
lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate
misure di protezione per i lavoratori e, in particolare,
misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di
lavoro
(4).
4 quater Il datore di lavoro, sulla base
della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di
cui all' allegato
XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di
successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali,
di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon funzionamento
(4).
4 quinquies I risultati delle verifiche
di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione
dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque
anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio
dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante
l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le
attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate
(4).
5 Qualora le attrezzature richiedano per il
loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si
assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di
lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di
trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è
qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Articolo 36 - Disposizioni concernenti
le attrezzature di lavoro
1 Le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza
e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2 Le modalità e le procedure tecniche delle
verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in
base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in
servizio
(1).
3 Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente, stabilisce
(2) modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche
di cui al
comma 2.
7 Nell'art. 20 del D.P.R. 18 marzo 1956, n.
303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:(omissis)
8 Le disposizioni del presente articolo entrano
in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto
nella G.U. della Repubblica italiana.
8 bis Il datore di lavoro adegua ai
requisiti di cui all' allegato
XV, entro il 30 giugno 2001
(3), le attrezzature di lavoro indicate nel predetto
allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del
5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione
di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere
costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro
considerata un rischio corrispondente
(4).
8 ter Fino a che le attrezzature di
lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di
lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di
sicurezza equivalente
(4).
8 quater Le modifiche apportate alle
macchine definite all' articolo
1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 459 Decreto del Presidente
della Repubblica nº459 del 24/07/1996, a seguito dell'applicazione delle
disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare
le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche
delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal
costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi
dell' articolo
1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto
(4).
8 quinquies Il datore di lavoro
adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV
le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei
lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme
nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti
requisiti di sicurezza di carattere costruttivo
(5).
8 sexies Fino a quando non siano
completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle
disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta
misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente
(5).
8 septies Le modifiche apportate alle
macchine definite all'articolo
1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459Decreto
del Presidente della Repubblica nº459 del 24/07/1996, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento
(5).
Note
(1) Comma sostituito dall' art.
3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. La versione
precedente era:
“2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le
operazioni di verifica periodica delle attrezzature per le
quali tale regime è obbligatoriamente previsto. In ogni caso
le modalità e le procedure tecniche delle relative verifiche
seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base
al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in
servizio.”
(2) Parola sostituita alle precedenti “può stabilire” dall' art.
3, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
(3) Termine differito al 5 dicembre 2002 “limitatamente alle
attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV”
dall'art. 20, comma 1, legge 1° marzo 2002, n. 39.
(5) Comma aggiunto dall'art. 29, comma 1, legge 18 aprile
2005, n. 62.
Articolo 36 bis - Obblighi del
datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (1)
1 Il datore di lavoro, nei casi in cui i
lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a
partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature
di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di
lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
b) dimensioni delle
attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da
eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.
2 ll datore di lavoro sceglie il tipo più
idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello
e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve
consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il
passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di
caduta.
3 Il datore di lavoro dispone affinché sia
utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo
nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro
considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato
livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle
caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4 ll datore di lavoro dispone affinché siano
impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in
circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi,
risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di
sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro
considerata più sicura non è giustificato a causa della breve
durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che
non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego
di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito
della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata
dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5 Il datore di lavoro, in relazione al tipo
di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti,
individua le misure atte a minimizzare i rischi per i
lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo,
ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione
contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una
configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare
le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per
quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono
presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti
scale a pioli o a gradini.
6 Il datore di lavoro nel caso in cui
l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede
l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione
collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza
equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di
tali misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono
essere ripristinati.
7 Il datore di lavoro effettua i lavori
temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non
mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Note
(1) Articolo aggiunto dall' art.
5, comma 1, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235. La
disposizione si aspplica a decorrere dal “19 luglio 2005”,
ex
art. 7, comma 1, del medesimo decreto.
Articolo 36 ter - Obblighi del
datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli (1)
1 Il datore di lavoro assicura che le scale
a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità
durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili
devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di
dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la
posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese
devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione
delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e
qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede
delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve
essere impedito con fissaggio della parte superiore o
inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo
antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per
l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre
il livello di accesso, a meno che altri dispositivi
garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte
da più elementi innestabili o a sfilo devono essere
utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari
elementi;
f) le scale a pioli mobili
devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
2 Il datore di lavoro assicura che le scale
a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa
sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala
a pioli non deve precludere una presa sicura.
Note
(1) Articolo aggiunto dall' art.
5, comma 1, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235. La
disposizione si aspplica a decorrere dal “19 luglio 2005”,
ex
art. 7, comma 1, del medesimo decreto.
Articolo 36 quater - Obblighi del
datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi (1)
1 Il datore di lavoro procede alla redazione
di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle
corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di
calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche
configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
3 Il datore di lavoro provvede a redigere a
mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e
smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto.
Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni e progetti
particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il
ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla
sorveglianza e dei lavoratori interessati.
4 Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli
elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite
fissaggio su una superficie di appoggio, o con un
dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei
predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante
sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) dispositivi appropriati
impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su
ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e
la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee
alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da
sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e
una circolazione sicure;
f) il montaggio degli
impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento
degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza
di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono
gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.
5 Il datore di lavoro provvede ad
evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in
particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo
generico ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole
con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di
pericolo.
6 Il datore di lavoro assicura che i
ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la
sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno
ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste.
7 La formazione di cui al comma 6 ha
carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano
di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del
ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione
dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in
caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico
ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio
che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione possono comportare.
8 In sede di Conferenza Stato-Regioni e
province autonome sono individuati i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei
corsi.
9 I lavoratori che alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni
attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi
sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma
8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10 I preposti che alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi
sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma
8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Note
(1) Articolo aggiunto dall' art.
5, comma 1, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235. La
disposizione si aspplica a decorrere dal “19 luglio 2005”,
ex
art. 7, comma 1, del medesimo decreto.
Articolo 36 quinquies - Obblighi
dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso
e di posizionamento mediante funi (1)
1 Il datore di lavoro impiega sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai
seguenti requisiti:
a) sistema comprendente
almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso,
la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con
funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). é
ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui
l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e
se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di
un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di
sicurezza;
c) fune di lavoro munita di
meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema
autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui
l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La
fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo
mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del
lavoratore;
d) attrezzi ed altri
accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro
imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento
idoneo;
e) lavori programmati e
sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter
immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di
necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di
emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di
protezione individuale, le tecniche e le procedure
operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori,
i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di
lavoro;
f) il programma di lavoro
deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini
della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente
per territorio di compatibilità ai criteri di cui
all'articolo 36-bis, commi
1 e
2.
2 Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3 La formazione di cui al comma 2 ha
carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle
tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico
sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche,
manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo
soccorso;
e) i rischi oggettivi e le
misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di
salvataggio.
4 In sede di Conferenza Stato-Regioni e
province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei
corsi.
5 I lavoratori che alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni
attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui
al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Note
(1) Articolo aggiunto dall' art.
5, comma 1, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235. La
disposizione si aspplica a decorrere dal “19 luglio 2005”,
ex
art. 7, comma 1, del medesimo decreto.
Articolo 37 - Informazione
1 Il datore di lavoro provvede affinché per
ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori
incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione
d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego
delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni
eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase
di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali
prevedibili.
1 bis Il datore di lavoro provvede
altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti
durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature
di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante,
anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti
di tali attrezzature
(1).
2 Le informazioni e le istruzioni d'uso devono
risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Articolo 38 - Formazione ed
addestramento
1 Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di
usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione
adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati
dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all' art.
35, comma 5 , ricevono un addestramento adeguato e
specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature
in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati
ad altre persone.
Articolo 39 - Obblighi dei lavoratori
1 I lavoratori si sottopongono ai programmi di
formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal
datore di lavoro.
2 I lavoratori utilizzano le attrezzature di
lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione,
alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3 I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature
di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di
propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al
datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature
di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV - USO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Articolo 40 - Definizioni
1 Si intende per dispositivo di protezione
individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.
2 Non sono dispositivi di protezione
individuale:
a) gli indumenti di lavoro
ordinari e le uniformi non specificamente destinati a
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi
di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione
individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del
personale del servizio per il mantenimento dell'ordine
pubblico;
d) le attrezzature di protezione
individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa
o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per
individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Articolo 41 - Obbligo di uso
1 I DPI devono essere impiegati quando i rischi
non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da
misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Articolo 42 - Requisiti dei DPI
2 I DPI di cui al
comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da
prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle
condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze
ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati
all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3 In caso di rischi multipli che richiedono
l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la
propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.
Articolo 43 - Obblighi del datore di
lavoro
1 Il datore di lavoro ai fini della scelta dei
DPI:
a) effettua l'analisi e la
valutazione dei rischi che non possono essere evitati con
altri mezzi;
b) individua le caratteristiche
dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi
di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle
informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e
delle norme d'uso di cui all' art.
45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e
le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni
qualvolta intervenga una variazione significativa negli
elementi di valutazione
(1).
2 Il datore di lavoro, anche sulla base delle
norme d'uso di cui all' art.
45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato,
specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al
rischio;
c) caratteristiche del posto di
lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3 Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i
DPI conformi ai requisiti previsti dall' art.
42 e dal decreto di cui all'
art. 45, comma 2.
4 Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI
e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano
utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi
specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni
del fabbricante;
c) fornisce istruzioni
comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso
personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno
stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate
affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e
igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile
nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate
su ogni DPI;
g) assicura una formazione
adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei
DPI.
5 In ogni caso l'addestramento è
indispensabile:
b) per i dispositivi di
protezione dell'udito.
Note
(1) Lettera modificata dall' art. 18, D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242.
Articolo 44 - Obblighi dei lavoratori
1 I lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei
casi ritenuti necessari ai sensi dell' art.
43, commi 4 , lett.g), e
5.
2 I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro
disposizione conformemente all'informazione e alla formazione
ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3 I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a
loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di
propria iniziativa.
4 Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono
le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5 I lavoratori segnalano immediatamente al
datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto
o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro
disposizione.
Articolo 45 - Criteri per
l'individuazione e l'uso
1 Il contenuto degli allegati
III,
IV e
V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di
quanto previsto all'art. 43, commi
1 e
4.
2 Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva
permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei
fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per
l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le
situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure
di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei
DPI.
Articolo 46 - Norma transitoria
1 Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel
caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio
in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere
impiegati:
b) i DPI già in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto prodotti
conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri
Paesi della Comunità europea.
TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI
Articolo 47 - Campo di applicazione
1 Le norme del presente titolo si applicano
alle attività che comportano la movimentazione manuale dei
carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per
i lavoratori durante il lavoro.
2 Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei
carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un
carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni
del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare
un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza
delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra
l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari:
lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e
nerveovascolari a livello dorso-lombare.
Articolo 48 - Obblighi dei datori di
lavoro
1 Il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di
una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2 Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie,
ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i
mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la
movimentazione manuale di detti carichi, in base all'
allegato VI.
3 Nel caso in cui la necessità di una
movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non
può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di
lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile
sicura e sana.
4 Nei casi di cui al
comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile,
preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute
connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare
delle caratteristiche del carico, in base all'
allegato VI;
b) adotta le misure atte ad
evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni
dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori
individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente
di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in
base all' allegato
VI;
c) sottopone alla sorveglianza
sanitaria di cui all' art.
16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.
Articolo 49 - Informazione e
formazione
1 Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il
lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un
imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta
dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste
attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto
conto degli elementi di cui all' allegato
VI.
2 Il datore di lavoro assicura ai lavoratori
una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto
indicato al
comma 1.
TITOLO V - bis - PROTEZIONE DA
AGENTI FISICI (1)
Capo I - Disposizioni generali
(1)
Articolo 49 bis - Campo di
applicazione (1)
1 Il presente titolo determina i requisiti
minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la
salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore
durante il lavoro e in particolare per l'udito.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (G.U.
30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
Articolo 49 ter - Definizioni (1)
1 Ai fini del presente titolo si intende
per:
a) pressione acustica di
picco (ppeak): valore massimo della pressione
acustica istantanea ponderata in frequenza "C";
b) livello di esposizione
giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a
20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del
tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata
lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a
tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione
settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio,
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione
giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque
giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (G.U.
30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
Articolo 49 quater - Valori limite
di esposizione e valori di azione (1)
1 I valori limite di esposizione e i valori
di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al
rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di
esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak=
200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di
azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak=
140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di
azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak=
112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
2 Laddove a causa delle caratteristiche
intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera
al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro
all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei
valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello
di esposizione giornaliera al rumore con il livello di
esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione
settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo
idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87
dB(A);
b) siano adottate le adeguate
misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali
attività.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (G.U.
30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente Capo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (G.U.
30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
Capo II - Obblighi del datore di
lavoro
(1)
Articolo 49 quinquies - Valutazione
del rischio
(1)
1 Nell'ambito della valutazione dei rischi
di cui all'articolo
4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro
prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la
durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a
rumore impulsivo;
c) tutti gli effetti sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente
sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a
livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza
dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra
rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti
indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
risultanti da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di
ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni
sull'emissione di rumore fornite dai costruttori
dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti
disposizioni in materia;
g) l'esistenza di
attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre
l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del
periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro
normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte
dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto
possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di
dispositivi di protezione dell'udito con adeguate
caratteristiche di attenuazione.
2 Se, a seguito della valutazione di cui al
comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di
azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i
livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati
sono riportati nel documento di valutazione.
3 I metodi e le apparecchiature utilizzate
sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla
luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata
dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche
dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono
includere la campionatura, purché sia rappresentativa
dell'esposizione del lavoratore.
4 I metodi e le strumentazioni rispondenti
alle norme di buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del
comma 3.
5 Nell'applicare quanto previsto nel
presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle
imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi
metrologica.
7 La valutazione e la misurazione di cui ai
commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno
quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito
del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo
8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione
dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero
averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne mostrino la necessità.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (G.U.
30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
Articolo 49 sexies - Misure di
prevenzione e protezione
(1)
1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo
3 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li
riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai
valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi
di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di
lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di
rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro
conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo
o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e
formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in
modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure
tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore
strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
f) opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di
lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso
la limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2 Se a seguito della valutazione dei rischi
di cui all'articolo
49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono
oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un
programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre
l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure
di cui al comma 1.
3 I luoghi di lavoro dove i lavoratori
possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori
superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette
aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato,
ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di
esposizione.
4 Nel caso in cui, data la natura
dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in
questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (G.U.
30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
Articolo 49 septies - Uso dei
dispositivi di protezione individuali
(1)
1 Il datore di lavoro, qualora i rischi
derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di cui all'articolo
49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali
per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV
ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui
l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione
il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui
l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori
superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che
vengano indossati i dispositivi di protezione individuale
dell'udito;
c) sceglie dispositivi di
protezione individuale dell'udito che consentono di
eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo,
previa consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei
dispositivi di protezione individuale dell'udito.
2 Il datore di lavoro tiene conto
dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione
individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di
valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (G.U.
30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
Articolo 49 octies - Misure per la
limitazione dell'esposizione (1)
1 Fermo restando l'obbligo del non
superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante
l'adozione delle misure prese in applicazione del presente
titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il
datore di lavoro:
a) adotta misure immediate
per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di
esposizione;
b) individua le cause
dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di
protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si
ripeta.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (G.U.
30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
Articolo 49 nonies - Informazione e
formazione dei lavoratori (1)
1 Nell'ambito degli obblighi di cui agli
articoli
21 e
22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti
a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione
vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti
dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti
rischi;
b) alle misure adottate in
applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre
al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le
circostanze in cui si applicano dette misure;
d) ai risultati delle
valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in
applicazione dell'articolo
49-quinquies insieme a una spiegazione del loro
significato e dei rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
f) all'utilità e ai mezzi
impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni
all'udito;
g) alle circostanze nelle
quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro
sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (G.U.
30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
Articolo 49 decies - Sorveglianza
sanitaria
(1)
1 Il datore di lavoro sottopone alla
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo
16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i
valori superiori di azione.
2 La sorveglianza sanitaria di cui al comma
1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori
inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico
competente ne conferma l'opportunità.
3 Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria
riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad
esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore
di lavoro ed il lavoratore.
4 Nei casi di cui al comma 3 il datore di
lavoro:
b) riesamina le misure volte
a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli
49-sexies e
49-septies;
c) tiene conto del parere del
medico competente nell'attuazione delle misure necessarie
per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinché
sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri
lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (G.U.
30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
Articolo 49 undecies - Deroghe
(1)
1 Il datore di lavoro può richiedere deroghe
all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto
del valore limite di esposizione, quando, per la natura del
lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali
dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la
loro utilizzazione.
2 Le deroghe di cui al comma 1 sono
concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di vigilanza
territorialmente competente che provvede anche a darne
comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che
hanno consentito la concessione della deroga stessa, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe
sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le
circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
3 La concessione delle deroghe di cui al
comma 2 è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza
sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle
particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al
minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della
sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate
nelle deroghe.
4 Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell'Unione
europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse
ai sensi del presente articolo.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (G.U.
30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
Articolo 49 duodecies - Linee guida
(1)
1 La Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida
per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e
delle attività ricreative.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (G.U.
30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente Capo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (G.U.
30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
Note
(1) Titolo aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (G.U.
30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
«"TITOLO V-ter
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 49-terdecies
Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da
0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo quaterdecies,
durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli
effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano
derivanti dalla circolazione di correnti indotte e
dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto.
2. Il presente titolo non disciplina la protezione da eventuali
effetti a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal
contatto con i conduttori in tensione.
Art. 49-quaterdecies
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si
intendono per:
a) «campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo
di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) «valori limite di esposizione»: limiti all'esposizione
a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli
effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il
rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai
campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti
nocivi per la salute conosciuti;
c) «valori di azione»: l'entità dei parametri
direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo
elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione
magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di
adottare una o più delle misure specificate nel presente titolo.
Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti
valori limite di esposizione.
Art. 49-quindecies
Valori limite di esposizione e valori di
azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato
VI-bis, lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell'allegato VI-bis,
lettera B, tabella 2.
Capo II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Art. 49-sexiesdecies
Identificazione dell'esposizione e
valutazioni dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
4, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o
calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti
i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono
essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate
del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).
Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti
situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e
calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici,
il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate
od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui
all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, o, in
alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano (CEI),
tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati
dai fabbricanti delle attrezzature in confonnità alle specifiche
direttive comunitarie di prodotto.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi
elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora
risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo
49-quindecies, il datore di lavoro valuta e, quando
necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati
superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi
1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di
lavoro accessibili al pubblico purché si sia già proceduto ad una
valutazione conformemente alle disposizioni relative alla
limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i
lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione
1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi
rischi relativi alla sicurezza.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi
1 e 2 sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno
quinquennale, da personale competente nell'ambito del servizio di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. I dati ottenuti
dalla valutazione, misurazione e calcolo del livello di
esposizione costituiscono parte integrante del documento di
valutazione del rischio.
5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui
all'articolo 4, il datore di lavoro presta particolare attenzione
ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il
tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di
cui all'articolo 49-quindecies;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte
nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni
reperibili in pubblicazioni scientifiche;
g) sorgenti multiple di esposizione;
h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
6. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio
di cui all'articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste
dagli articoli 49-septiesdecies e 49-octiesdecies.
Nel documento di valutazione del rischio il datore di lavoro può
includere una giustificazione, per la quale data la natura e
l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non é
stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La
valutazione dei rischi viene aggiornata, con cadenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verifichino mutamenti
che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati della
sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
Art. 49-septiesdecies
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di
lavoro, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità
di misure per controllare il rischio alla fonte, elimina alla
sorgente o riduce al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai
campi elettromagnetici.
2. A seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
49-sexiesdecies, qualora risulti che i valori di azione
di cui all'articolo 49-quindecies sono superati, il
datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma
dell'articolo 49-sexiesdecies, comma 2, dimostri che i
valori limite di esposizione non sono superati e che possono
essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica
un programma d'azione che comprenda misure tecniche e
organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori
limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi
elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro
da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei
campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi
di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione
della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e
delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di
protezione individuale.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla
valutazione del rischio di cui all'articolo 49-sexiesdecies
possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i
valori di azione devono essere indicati con un'apposita
segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla
valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-sexiesdecies,
comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di
esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e
l'accesso alle stesse é limitato, laddove ciò sia tecnicamente
possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori
limite di esposizione.
4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori
superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, nonostante i
provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del
presente titolo i valori limite di esposizione risultino superati,
il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare
l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione,
individua le cause del superamento dei valori limite di
esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo superamento.
5. A norma dell'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta
le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori
esposti particolarmente sensibili al rischio.
Art. 49-octiesdecies
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il
datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi
derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro
rappresentanti vengano informati e formati in relazione al
risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies
con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente
titolo;
b) all'entità e al significato dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies,
nonché ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo
dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a
norma dell'articolo 49-sexiesdecies;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della
stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
i rischi derivanti dall'esposizione.
Art. 49-noviesdecies
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e dall'articolo
17, e fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
49-septiesdecies, comma 4, sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria i lavoratori per i quali é stata rilevata un'esposizione
superiore ai valori limite di cui all'articolo 49-quindecies,
comma 1.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente,
di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal
medico competente con particolare riguardo ai lavoratori
particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati
della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un
lavoratore l'esistenza di un danno alla salute il medico
competente ne informa il datore di lavoro che procede ad
effettuare una nuova valutazione del rischio a norma dell'articolo
49-sexiesdecies.
Art. 49-vicies
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 49-noviesdecies, comma 1, provvede ad
istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio,
secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d).
I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati
medici personali.».
TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE
DI VIDEOTERMINALI.
Articolo 50 - Campo di applicazione
1 Le norme del presente titolo si applicano
alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature
munite di videoterminali.
2 Le norme del presente titolo non
(1) si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli
o macchine;
b) ai sistemi informatici
montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici
destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del
pubblico;
d) ai sistemi denominati
"portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione
prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici,
ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di
un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle
misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di
videoscrittura senza schermo separato.
Note
(1) La parola “non” è stata aggiunta dall'art. 19, comma 1,
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 51 - Definizioni
1 Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo
alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme
che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di
immissione dati, ovvero software per l'interfaccia
uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il
modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia,
il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro
immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore
che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in
modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all'
articolo 54(1).
Note
(1) Lettera sostituita dall' art. 21, comma 1, lettera a),
legge 29 dicembre 2000, n. 422.
Articolo 52 - Obblighi del datore di
lavoro
1 Il datore di lavoro, all'atto della
valutazione del rischio di cui all' art.
4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare
riguardo:
a) ai rischi per la vista e per
gli occhi;
b) ai problemi legati alla
postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e
di igiene ambientale.
2 Il datore di lavoro adotta le misure
appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle
valutazioni di cui al
comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione
della incidenza dei rischi riscontrati.
Articolo 53 - Organizzazione del
lavoro
1 Il datore di lavoro assegna le mansioni e i
compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche
secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il
più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Articolo 54 - Svolgimento quotidiano
del lavoro
1 Il lavoratore, qualora svolga la sua attività
per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una
interruzione della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività.
2 Le modalità di tali interruzioni sono
stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3 In assenza di una disposizione contrattuale
riguardante l'interruzione di cui al
comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di
quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione
continuativa al videoterminale.
4 Le modalità e la durata delle interruzioni
possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale
ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5 È comunque esclusa la cumulabilità delle
interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6 Nel computo dei tempi di interruzione non
sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del
sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti,
tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il
posto di lavoro.
7 La pausa è considerata a tutti gli effetti
parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione
dell'orario complessivo di lavoro.
Articolo 55 - Sorveglianza sanitaria
1 I lavoratori, prima di essere addetti alle
attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una
visita medica per evidenziare eventuali malformazioni
strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati
dal medico competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il
lavoratore è sottoposto ad esami specialistici (1).
2 In base alle risultanze degli accertamenti di
cui al
comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza
prescrizioni;
b) non idonei.
3 I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria, ai sensi dell' articolo
16 (2).
3 bis Le visite di controllo sono
effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2 (3).
3 ter La periodicità delle visite di
controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una
frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale
per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per
i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
quinquennale negli altri casi (3).
4 Il lavoratore è sottoposto a controllo
oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una
sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal
medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di
cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità
(2).
5 Il datore di lavoro fornisce, a sue spese,
ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione
dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai
commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia
possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione (4).
Note
(1) Comma modificato dall' art. 19, comma 3, D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
(2) Comma sostituito dall' art. 21, comma 1, lettera b),
legge 29 dicembre 2000, n. 422.
(3) Comma aggiunto dall' art. 21, comma 1, lettera b), legge
29 dicembre 2000, n. 422.
(4) Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, legge 3 febbraio
2003, n. 14 (legge comunitaria 2002).
Articolo 56 - Informazione e
formazione
1 Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al
posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui
all'
art. 52;
b) le modalità di svolgimento
dell'attività;
c) la protezione degli occhi e
della vista.
2 Il datore di lavoro assicura ai lavoratori
una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al
comma 1.
3 Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce
con decreto una guida d'uso dei videoterminali.
Articolo 57 - Consultazione e
partecipazione
1 Il datore di lavoro informa preventivamente i
lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti
tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del
lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.
Articolo 58 - Adeguamento alle norme
Note
(1) Articolo sostituito dall' art. 21, comma 1, lettera c),
legge 29 dicembre 2000, n. 422.
Articolo 59 - Caratteristiche tecniche
1 Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva
permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive
comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'
allegato VII in funzione del progresso tecnico, della
evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure
delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di
videoterminali.
TITOLO VI - bis - PROTEZIONE DEI
LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO(1)
Capo I - Disposizioni generali(1)
Articolo 59 bis - Campo di
applicazione (1)
1 Fermo restando quanto previsto dalla
legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si
applicano alle rimanenti attività lavorative che possono
comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad
amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei
materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei
relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 59 ter - Definizioni (1)
1 Ai fini del presente titolo il termine
amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n.
CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite),
n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto,
n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS
12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS
12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n.
CAS 77536-68-6.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente Capo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Capo II - Obblighi del datore di
lavoro (1)
Articolo 59 quater - Individuazione
della presenza di amianto (1)
1 Prima di intraprendere lavori di
demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche
chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura
necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a
potenziale contenuto d'amianto.
2 Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di
amianto in un materiale o in una costruzione, applica le
disposizioni previste dal presente titolo.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 59 quinquies - Valutazione
del rischio (1)
1 Nella valutazione di cui all'articolo
4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere
proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al
fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le
misure preventive e protettive da attuare.
2 Nei casi di esposizioni sporadiche e di
debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla
valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di
esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente
di lavoro, non si applicano gli articoli
59-sexies,
59-quinquiesdecies e
59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attività:
a) brevi attività non
continuative di manutenzione durante le quali il lavoro
viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza
deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di
amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e
confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano
in buono stato;
d) sorveglianza e controllo
dell'aria e prelievo dei campioni ai fini
dell'individuazione della presenza di amianto in un
determinato materiale.
3 Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono
comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei
lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 59 sexies - Notifica (1)
1 Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo
59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo
di vigilanza competente per territorio.
2 La notifica di cui al comma l comprende
almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di
amianto manipolati;
c) attività e procedimenti
applicati;
d) numero di lavoratori
interessati;
e) data di inizio dei lavori
e relativa durata;
f) misure adottate per
limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3 Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta,
alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e
2.
4 Il datore di lavoro, ogni qualvolta una
modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento
significativo dell'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una
nuova notifica.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 59 septies - Misure di
prevenzione e protezione (1)
1 In tutte le attività di cui all'articolo
59-bis, l'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel
luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso,
al di sotto del valore limite fissato nell'articolo
59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti alla polvere
proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto
deve essere limitato al numero più basso possibile;
b) i processi lavorativi
devono essere concepiti in modo da evitare di produrre
polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare
emissione di polvere di amianto nell'aria;
c) tutti i locali e le
attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter
essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
d) l'amianto o i materiali
che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto
devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi
chiusi;
e) i rifiuti devono essere
raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto
possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà
apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto.
Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai
sensi della vigente normativa in materia di rifiuti
pericolosi.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 59 octies - Misure
igieniche (1)
1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo
59-quinquies, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo
59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate
affinché:
a) i luoghi in cui si
svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati
e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili
esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a
motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di
fumare;
b) siano predisposte aree
speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere
senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione
dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati
dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro
o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono
essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in
lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in
contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda
o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo
smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o
protettivi siano riposti in un luogo separato da quello
destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano
disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce,
in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento
protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e
controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese
misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso
prima di ogni utilizzazione.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 59 nonies - Controllo
dell'esposizione (1)
1 Al fine di garantire il rispetto del
valore limite fissato all'articolo
59-decies e in funzione dei risultati della valutazione
iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente
la misurazione della concentrazione di fibre di amianto
nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono
riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2 Il campionamento deve essere
rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto.
3 I campionamenti sono effettuati previa
consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4 Il prelievo dei campioni deve essere
effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche
nell'ambito del servizio di cui all'articolo
8. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai
sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio
1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
5 La durata dei campionamenti deve essere
tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa,
per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o
calcoli ponderati nel tempo.
6 Il conteggio delle fibre di amianto è
effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di
fase, applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione
mondiale della sanita) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che
offra risultati equivalenti.
7 Ai fini della misurazione dell'amianto
nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione
unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque
micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui
rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 59 decies - Valore limite (1)
1 Il valore limite di esposizione per
l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria,
misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto
ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore
sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore
al valore limite.
2 Quando il valore limite fissato al comma 1
viene superato, il datore di lavoro individua le cause del
superamento e adotta il più presto possibile le misure
appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può
proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure
adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3 Per verificare l'efficacia delle misure di
cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad
una nuova determinazione della concentrazione di fibre di
amianto nell'aria.
4 In ogni caso, se l'esposizione non può
essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite
è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale
delle vie respiratorie; tale uso non può essere permanente e la
sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo
strettamente necessario.
5 Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore
di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro
rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in
funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 59 undecies - Operazioni
lavorative particolari (1)
1 Nel caso di determinate operazioni
lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche
preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria,
è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore
limite di cui all'articolo
59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la
protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le
seguenti:
a) fornisce ai lavoratori un
adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e
altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso
durante tali lavori;
b) provvede all'affissione di
cartelli per segnalare che si prevede il superamento del
valore limite di esposizione;
c) adotta le misure
necessarie per impedire la dispersione della polvere al di
fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i
loro rappresentanti di cui all'articolo
18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali
attività.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 59 duodecies - Lavori di
demolizione o rimozione dell'amianto (1)
1 I lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese
rispondenti ai requisiti di cui all'articolo
30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2 Il datore di lavoro, prima dell'inizio di
lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti,
nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3 Il piano di cui al comma 2 prevede le
misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente
esterno.
4 Il piano, in particolare, prevede e
contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o
dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione
delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non
possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di
quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali
contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori
dei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di
rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di
lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto;
d) adeguate misure per la
protezione e la decontaminazione del personale incaricato
dei lavori;
e) adeguate misure per la
protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei
materiali;
f) adozione, nel caso in cui
sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo
59-decies, delle misure di cui all'articolo
59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del
lavoro specifico;
g) natura dei lavori e loro
durata presumibile;
h) luogo ove i lavori
verranno effettuati;
i) tecniche lavorative
adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle
attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per
attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
5 Copia del piano di lavoro è inviata
all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio
dei lavori.
6 L'invio della documentazione di cui al
comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo
59-sexies.
7 Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla
documentazione di cui al comma 4.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 59 terdecies -
Informazione dei lavoratori (1)
1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo
21, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che
essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad
amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute
dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto
o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme
igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non
fumare;
c) le modalità di pulitura e
di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di
protezione individuale;
d) le misure di precauzione
particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore
limite di cui all'articolo
59-decies e la necessità del monitoraggio ambientale.
2 Oltre a quanto previsto al comma 1,
qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di
amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite
fissato dall'articolo
59-decies, il datore di lavoro informa il più presto
possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del
superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle
misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure
adottate.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 59 quaterdecies -
Formazione dei lavoratori (1)
1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo
22, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori
esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto
ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli
regolari.
2 Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro
di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia
di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto
riguarda:
a) le proprietà dell'amianto
e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico
del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o
materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono
comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei
controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro
sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la
selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di
decontaminazione;
h) l'eliminazione dei
rifiuti;
i) la necessità della
sorveglianza medica.
3 Possono essere addetti alla rimozione e
smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate
i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione
professionale di cui all'articolo
10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 59 quinquiesdecies -
Sorveglianza sanitaria (1)
2 La sorveglianza sanitaria viene
effettuata:
a) prima di adibire il
lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, almeno una
volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico
competente con adeguata motivazione riportata nella cartella
sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei
risultati della sorveglianza medica;
c) all'atto della cessazione
dell'attività comportante esposizione, per tutto il tempo
ritenuto opportuno dal medico competente;
d) all'atto della cessazione
del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione
dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico
competente deve fornire al lavoratore le eventuali
indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare
ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.
3 Gli accertamenti sanitari devono
comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico
generale ed in particolare del torace, nonché esami della
funzione respiratoria.
4 Il medico competente, sulla base
dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di
salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri
esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico
del torace o la tomodensitometria.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 59 sexiesdecies - Registro
di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio (1)
1 Il medico competente, per ciascuno dei
lavoratori di cui all'articolo
59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una
cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo
17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite
del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico
competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro
inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.
2 Oltre a quanto previsto al comma 1, il
datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di
cui all'articolo
70, comma 1.
3 Il datore di lavoro, su richiesta,
fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei
documenti di cui ai commi 1 e 2.
4 Il datore di lavoro, in caso di cessione
del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente
alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 2.
5 L'ISPESL provvede a conservare i documenti
di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla
cessazione dell'esposizione.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 59 septiesdecies -
Mesoteliomi (1)
1 Nei casi accertati di mesotelioma
asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni
contenute nell'articolo
71, con la costituzione di un apposito registro nazionale
presso l'ISPESL.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente articolo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Note
(1) Il Titolo, cui il presente Capo appartiene, è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI MUTAGENI
(1)(2)
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Articolo 60 - Campo di applicazione
1 Le norme del presente titolo si applicano a
tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro
attività lavorativa.
3 Il presente titolo non si applica ai
lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica.
Articolo 61 - Definizioni
1 Agli effetti del presente decreto si intende
per:
a) agente cancerogeno:
2) un preparato contenente
una o più sostanze di cui al punto 1), quando la
concentrazione di una o più delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di
concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri
stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16
luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un
preparato o un processo di cui all' allegato
VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi
durante un processo previsto dall'allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde
ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie
mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente
una o più sostanze di cui al punto 1), quando la
concentrazione di una o più delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di
concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri
stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non
altrimenti specificato, il limite della concentrazione
media, ponderata in funzione del tempo, di un agente
cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona
di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo
di riferimento determinato stabilito nell' allegato
VIII-bis.(1).
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO.
Articolo 62 - Sostituzione e riduzione
1 Il datore di lavoro evita o riduce
l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di
lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è
tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un
procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è
o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei
lavoratori.
2 Se non è tecnicamente possibile sostituire
l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede
affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno
o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è
tecnicamente possibile.
3 Se il ricorso ad un sistema chiuso non è
tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il
livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso
valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque
superare il valore limite dell'agente stabilito nell' allegato
VIII-bis(1).
Articolo 63 - Valutazione del rischio
1 Fatto salvo quanto previsto all'
art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione
dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati
della quale sono riportati nel documento di cui all' art.
4, comma 2(1).
2 Detta valutazione tiene conto, in
particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro
durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare
nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in
relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato
solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma
polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne
riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener
conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello
in cui vi è assorbimento cutaneo
(2).
3 Il datore di lavoro, in relazione ai
risultati della valutazione di cui al
comma 1, adotta le misure preventive e protettive del
presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative.
4 Il documento di cui all'art. 4, commi
2 e
3, è integrato con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che
comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o
mutageni o di processi industriali di cui all' allegato
VIII , con l'indicazione dei motivi per i quali sono
impiegati agenti cancerogeni o mutageni;
b) i quantitativi di sostanze
ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero
utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori
esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni
o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti
lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e
protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di
protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la
possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e
le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti.
5 Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
6 Il rappresentante per la sicurezza ha accesso
anche ai dati di cui al
comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'
art. 9, comma 3.
Note
(1) Le parole “comma 2” sono state sostituite dall'art. 20,
comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 64 - Misure tecniche,
organizzative, procedurali
1 Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e
procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni
lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni
o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e
che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego,
in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non
sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi
superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il
numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti
ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le
lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati
segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali
"vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che
debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o
con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di
fumare;
c) progetta, programma e
sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di
agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è
tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti
cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile
al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel
rispetto dell'
art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve
comunque essere dotato di un adeguato sistema di
ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di
agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia
delle misure di cui alla lettera c) e per individuare
precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e
di misurazione conformi alle indicazioni dell' allegato
VIII del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
e) provvede alla regolare e
sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli
impianti;
f) elabora procedure per i casi
di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti
cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati,
trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e
l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e
dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni
o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in
particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in
modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere
del medico competente, misure protettive particolari per
quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a
taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi
particolarmente elevati.
Articolo 65 - Misure igieniche
1 Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori
dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori
abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre
in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i
dispositivi di protezione individuale siano custoditi in
luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova
utilizzazione.
2 Nelle zone di lavoro di cui all'
articolo 64, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e
bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano,
usare pipette a bocca e applicare cosmetici
(1).
Articolo 66 - Informazione e
formazione
1 Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori,
sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o
mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro
dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro
impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al
fumare;
b) le precauzioni da prendere
per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da
osservare;
d) la necessità di indossare e
impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi
individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il
verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre
al minimo le conseguenze.
2 Il datore di lavoro assicura ai lavoratori
una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al
comma 1.
3 L'informazione e la formazione di cui ai
commi
1 e
2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado
dei rischi.
4 Il datore di lavoro provvede inoltre affinché
gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti
cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente
leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre
indicazioni devono essere conformi al disposto della L. 29
maggio 1974, n. 256 , e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 67 - Esposizione non
prevedibile
1 Se si verificano eventi non prevedibili o
incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure
appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e
ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2 I lavoratori devono abbandonare
immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto
gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre
operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro
disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei
dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua
durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente
necessario.
3 Il datore di lavoro comunica al più presto
all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al
comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al
minimo le conseguenze.
Articolo 68 - Operazioni lavorative
particolari
1 Nel caso di determinate operazioni
lavorative, come quella di manutenzione, per le quali,
nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione
tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante
dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali
lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche
provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento
delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi
contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori
speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale
che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle
suddette operazioni.
2 La presenza nelle aree di cui al
comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al
minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Articolo 69 - Accertamenti sanitari e
norme preventive e protettive specifiche
1 I lavoratori per i quali la valutazione di
cui all' art.
63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria.
2 Il datore di lavoro, su conforme parere del
medico competente, adotta misure preventive e protettive per
singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati.
4 Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno
stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro.
5 A seguito dell'informazione di cui al
comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del
rischio in conformità all' art.
63;
b) ove sia tecnicamente
possibile, una misurazione della concentrazione dall'agente
in aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate. (1)
6 Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività lavorativa.
Note
(1) Comma sostituito dall' art. 20, comma 3, D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
Articolo 70 - Registro di esposizione
e cartelle sanitarie
1 I lavoratori di cui all'
articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è
riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente
cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il
tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a
detto registro.
2 Il medico competente, per ciascuno dei
lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso
l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del
datore di lavoro.
3 Il datore di lavoro comunica ai lavoratori
interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico
competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4 In caso di cessazione del rapporto di lavoro,
il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente
alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne
consegna copia al lavoratore stesso.
5 In caso di cessazione di attività
dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6 Le annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione
del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o
mutageni.
7 I registri di esposizione, le annotazioni
individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi
e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del
trattamento dei dati personali.
8 Il datore di lavoro, in caso di esposizione
del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai
commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro
di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza
competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e
comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le
variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta,
all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui
al comma 1;
c) in caso di cessazione di
attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al
comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di
lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con
esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro
chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non
ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9 I modelli e le modalità di tenuta del
registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente
(1).
10 L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero
della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri
di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle
regioni
(2).
Articolo 71 - Registrazione dei tumori
1 I medici, le strutture sanitarie pubbliche e
private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici
o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute
causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi
lavorativa.
2 L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie
risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi
cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi
informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai
sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio
regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a
livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive
attività istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT,
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL
rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i
risultati del monitoraggio con periodicità annuale
(1).
3 Con decreto dei Ministri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei
sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia
accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione,
l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di
registrazione di cui al
comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al
comma 1.
4 Il Ministero della sanità fornisce, su
richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni
dei dati del registro di cui al
comma 1.
Articolo 72 - Adeguamenti normativi
1 La Commissione consultiva tossicologica
nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene,
mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo
classificate ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai
criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza
ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti
chimici pericolosi.
2 Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica
nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati
VIII e
VIII-bis in funzione del progresso tecnico,
dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o
internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti
cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l'elenco delle
sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi
del comma 1
(1).
Note
(1) Rubrica sostituita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 25
febbraio 2000, n. 66.
(2) Nel presente titolo, con eccezione per gli articoli 61 e
71, dopo la parola “cancerogeno” sono state aggiunte le
parole “o mutageno” e dopo la parola “cancerogeni” sono
state aggiunte le parole “o mutageni” dall' art. 1, comma 3,
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
TITOLO VII - bis - Protezione da
agenti chimici
(1)
Articolo 72 bis - Campo di
applicazione
1 Il presente titolo determina i requisiti
minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la
salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli
effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come
risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza
di agenti chimici.
2 I requisiti individuati dal presente titolo
si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono
presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni
relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti
di protezione radiologica regolamentati dal
decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
4 Le disposizioni del presente titolo si
applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi,
fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti
ministeriali 4 settembre 1996,
15 maggio 1997,
28 settembre 1999 e
decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione
della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del
codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2
della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo
europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose
per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il
trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali
incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni
tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate
alla data del 25 maggio 1998.
5 Le disposizioni del presente titolo non si
applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che
restano disciplinate dalla normativa specifica
(1).
Note
(1) Il titolo di cui il presente articolo fa parte è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 ter - Definizioni
1 Ai fini del presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli
elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro
miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o
smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici
classificati come sostanze pericolose ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive modifiche, nonché gli agenti che
corrispondono ai criteri di classificazione come
sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono
escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici
classificati come preparati pericolosi ai sensi del
decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive
modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri
di classificazione come preparati pericolosi di cui al
predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi
solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur
non essendo classificabili come pericolosi, in base ai
punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la
sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro
proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e
del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato
assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attività che comporta la
presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui
sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo,
in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o
l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino
da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione
professionale: se non diversamente specificato, il limite
della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente
chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di
un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di
riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato
nell' allegato
VIII-ter;
e) valore limite biologico: il
limite della concentrazione del relativo agente, di un suo
metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato
mezzo biologico; un primo elenco di tali valori é riportato
nell' allegato
VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la
valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in
funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di
lavoro;
g) pericolo: la proprietà
intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti
nocivi;
h) rischio: la probabilità che
si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di
utilizzazione o esposizione
(1).
Note
(1) Il titolo di cui il presente articolo fa parte è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 quater - Valutazione dei
rischi
1 Nella valutazione di cui all' art.
4, il datore di lavoro determina, preliminarmente
l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di
lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute
e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi
dei decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e
successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la
durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene
svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la
quantità degli stessi;
e) i valori limite di
esposizione professionale o i valori limite biologici; di
cui un primo elenco è riportato negli allegati
VIII-ter ed
VIII-quater;
f) gli effetti delle misure
preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le
conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza
sanitaria già intraprese.
2 Nella valutazione dei rischi il datore di
lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell' articolo
72-quinquies e, ove applicabile, dell' articolo
72-sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse
le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è
prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per
altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e
la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure
tecniche.
3 Nel caso di attività lavorative che
comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i
rischi sono valutati in base al rischio che comporta la
combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4 Fermo restando quanto previsto dai decreti
legislativi
3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e
successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti
chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro
acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la
completa valutazione del rischio.
5 La valutazione del rischio può includere la
giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con
gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria
un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6 Nel caso di un'attività nuova che comporti la
presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi
che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione
sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo
dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa
presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
7 Il datore di lavoro aggiorna periodicamente
la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti
che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati
della sorveglianza medica ne mostrino la necessità (1).
Note
(1) Il titolo di cui il presente articolo fa parte è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 quinquies - Misure e
principi generali per la prevenzione dei rischi
1 Fermo restando quanto previsto dall' articolo
3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti
chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti
misure:
a) progettazione e
organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di
lavoro;
b) fornitura di attrezzature
idonee per il lavoro specifico e relative procedure di
manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del
numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della
durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della
quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione
delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati
comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul
luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei
rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2 Se i risultati della valutazione dei rischi
dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un
agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di
esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è
solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei
lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a
ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli
articoli
72-sexies,
72-septies,
72-decies,
72-undecies(1).
Note
(1) Il titolo di cui il presente articolo fa parte è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 sexies - Misure specifiche
di protezione e di prevenzione
1 Il datore di lavoro, sulla base dell'attività
e della valutazione dei rischi di cui all' articolo
72-bis, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto
mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo
consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di
uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei
lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di
eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di
lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante
l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di
priorità:
a) progettazione di appropriati
processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di
attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure
organizzative e di protezione collettive alla fonte del
rischio;
c) misure di protezione
individuali, compresi i dispositivi di protezione
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri
mezzi l'esposizione;
2 Salvo che non possa dimostrare con altri
mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e
di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni
qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire
sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli
agenti che possono presentare un rischio per la salute, con
metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco non
esaustivo nell'allegato VIII-sexies o in loro assenza, con
metodiche appropriate o con particolare riferimento ai valori
limite di esposizione professionale e per periodi
rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
3 Se è stato superato un valore limite di
esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il
datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento,
adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e
protezione.
4 I risultati delle misurazioni di cui al comma
2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi
noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il
datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai
sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti
alla valutazione dei rischi di cui all' articolo
72-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei
principi generali di prevenzione e protezione, il datore di
lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla
natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la
manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra
di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo
di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente
instabili.
5 Laddove la natura dell'attività lavorativa
non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità
pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di
lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti
di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed
esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che
potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di
sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso
misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa
vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione
dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli
effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili;
6 Il datore di lavoro mette a disposizione
attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione
collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative
e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda
l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7 Il datore di lavoro adotta misure per
assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e
macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi
finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o
dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
8 Il datore di lavoro informa i lavoratori del
superamento dei valori limite di esposizione professionale,
delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e
protezione adottate e ne dà comunicazione all'organo di
vigilanza
(1).
Note
(1) Il titolo di cui il presente articolo fa parte è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 septies - Disposizioni in
caso di incidenti o di emergenze
1 Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli
12 e
13 e al
decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per
proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle
conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza
di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone
procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di
tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza
da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione
di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2 Nel caso di incidenti o di emergenza, il
datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne
gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e
di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro
adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione
quanto prima.
3 Ai lavoratori cui è consentito operare
nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili
all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie,
sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione
individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono
essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
4 Il datore di lavoro adotta le misure
necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di
comunicazione necessari per segnalare tempestivamente
l'incidente o l'emergenza.
5 Le misure di emergenza devono essere
contenute nel piano di cui al
decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In
particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari
sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi,
sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle
precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi
competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a
punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione
disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano
derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di
emergenza, comprese le informazioni sulle procedure
elaborate in base al presente articolo.
6 Nel caso di incidenti o di emergenza i
soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona
interessata (1).
Note
(1) Il titolo di cui il presente articolo fa parte è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 octies - Informazione e
formazione per i lavoratori
1 Fermo restando quanto previsto agli articoli
21 e
22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro
rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la
valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni
qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro
determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti
chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali
l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la
salute, i relativi valori limite di esposizione
professionale e altre disposizioni normative relative agli
agenti;
c) formazione ed informazioni su
precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per
proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di
lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei
dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai
sensi dei decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e
successive modifiche.
2 Il datore di lavoro assicura che le
informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al
risultato della valutazione del rischio di cui all' articolo
72-quater. Tali informazioni possono essere costituite
da comunicazioni orali o dalla formazione e
dall'addestramento individuali con il supporto di
informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di
rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto
del cambiamento delle circostanze.
3 Laddove i contenitori e le condutture per gli
agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano
contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto
dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di
lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori
e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano
chiaramente identificabili.
4 Il produttore e il fornitore devono
trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni
concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti
secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997
n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche
(1).
Note
(1) Il titolo di cui il presente articolo fa parte è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 novies - Divieti
1 Sono vietate la produzione, la lavorazione e
l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate
all' allegato
VIII-quinquies.
2 Il divieto non si applica se un agente è
presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché
la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato
nello stesso allegato.
3 In deroga al divieto di cui al comma 1,
possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti
attività:
a) attività a fini esclusivi di
ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le
analisi;
b) attività volte ad eliminare
gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di
sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti
chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4 Ferme restando le disposizioni di cui al
presente titolo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il
datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo
che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come
prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli
stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria
per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5 Il datore di lavoro che intende effettuare le
attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di
autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione
interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle
seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di
deroga;
b) i quantitativi dell'agente da
utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori
addetti;
d) descrizione delle attività e
delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela
della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei
lavoratori
(1).
Note
(1) Il titolo di cui il presente articolo fa parte è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 decies - Sorveglianza
sanitaria
1 Fatto salvo quanto previsto dall' articolo
72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria di cui all' articolo
16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per
la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come
molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti,
tossici per il ciclo riproduttivo.
2 La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il
lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una
volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione riportata nel documento
di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione
del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del
rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente
deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative
alle prescrizioni mediche da osservare.
3 Il monitoraggio biologico è obbligatorio per
i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un
valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio
viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal
monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di
valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori.
4 Gli accertamenti sanitari devono essere a
basso rischio per il lavoratore.
5 Il datore di lavoro, su conforme parere del
medico competente, adotta misure preventive e protettive
particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze
degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono
comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell' articolo
8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6 Nel caso in cui all'atto della sorveglianza
sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di
lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente,
l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili
a tale esposizione o il superamento di un valore limite
biologico, il medico competente informa individualmente i
lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7 Nei casi di cui al comma 6, il datore di
lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la
valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo
72-quater;
b) sottoporre a revisione le
misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del
medico competente nell'attuazione delle misure necessarie
per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché
sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli
altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
8 L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal
medico competente
(1).
Note
(1) Il titolo di cui il presente articolo fa parte è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 undecies - Cartelle
sanitarie e di rischio
1 Il medico competente, per ciascuno dei
lavoratori di cui all' articolo
72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di
rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva,
secondo quanto previsto dall' articolo
17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore
interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed
f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra
l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale
individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2 Su richiesta, è fornita agli organi di
vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
3 In caso di cessazione del rapporto di lavoro,
le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL (1).
Note
(1) Il titolo di cui il presente articolo fa parte è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 duodecies - Consultazione
e partecipazione dei lavoratori
1 La consultazione e partecipazione dei
lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo I, Capo V
(1).
Note
(1) Il titolo di cui il presente articolo fa parte è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 72 terdecies - Adeguamenti
normativi
1 Con decreto dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, è istituito senza oneri per lo Stato, un comitato
consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori
limite di esposizione professionale e dei valori limite
biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto
da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del
Ministero della salute su proposta dell'Istituto superiore di
sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale,
tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di
medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto
organizzativo e logistico della direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2 Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro
e delle politiche sociali e della salute d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, sentiti il Ministro per le attività
produttive, la Commissione di cui al com-ma 1 e le parti
sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e
biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea,
sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto
conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione
medesima e sono aggiornati gli allegati
VIII-ter,
quater,
quinquies e
sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3 Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre
determinato il rischio moderato di cui all' articolo
72-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità
ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei
valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei
parametri di sicurezza.
4 Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui
al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, possono essere stabiliti, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio
moderato di cui all' articolo
72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle
associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate
comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei
prestatori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al
precedente periodo, la valutazione del rischio moderato è
comunque effettuata dal datore di lavoro
(1).
Note
(1) Il titolo di cui il presente articolo fa parte è stato
aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI
BIOLOGICI
Capo I
Articolo 73 - Campo di applicazione
1 Le norme del presente titolo si applicano a
tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di
esposizione ad agenti biologici.
2 Restano ferme le disposizioni particolari di
recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Il
comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 91 è
soppresso. (1)
Note
(1) Comma sostituito dall' art. 21, comma 1, D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
Articolo 74 - Definizioni
1 Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi
microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi
entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di
riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il
risultato della crescita in vitro di cellule derivate da
organismi pluricellulari.
Articolo 75 - Classificazione degli
agenti biologici
1 Gli agenti biologici sono ripartiti nei
seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo
1: un agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo
2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che
si propaga nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo
3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;
l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo
4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2 Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di
classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile
ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel
gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3 L' allegato
XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei
gruppi 2, 3 e 4.
Articolo 76 - Comunicazione
1 Il datore di lavoro che intende esercitare
attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o
3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente
le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei
lavori:
a) il nome e l'indirizzo
dell'azienda e il suo titolare;
2 Il datore di lavoro che è stato autorizzato
all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un
agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui
al
comma 1.
3 Il datore di lavoro invia una nuova
comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
mutamenti che comportano una variazione significativa del
rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni
qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal
datore di lavoro in via provvisoria.
4 Il rappresentante per la sicurezza ha accesso
alle informazioni di cui al
comma 1.
5 Ove le attività di cui al
comma 1 comportano la presenza di microrganismi
geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come
definito all'
art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui
al
comma 1, lettera b), è sostituito da copia della
documentazione prevista per i singoli casi di specie dal
predetto decreto.
6 I laboratori che forniscono un servizio
diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al
comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del
gruppo 4.
Articolo 77 - Autorizzazione
1 Il datore di lavoro che intende utilizzare,
nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del
gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della
sanità.
2 La richiesta di autorizzazione è corredata
da:
b) l'elenco degli agenti che si
intende utilizzare.
3 L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero
della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di
sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile.
L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste
per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4 Il datore di lavoro in possesso
dell'autorizzazione di cui al
comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo
agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni
avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo
4.
5 I laboratori che forniscono un servizio
diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al
comma 4.
6 Il Ministero della sanità comunica all'organo
di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni
concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di
agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità
istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici
del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla
base delle previsioni di cui ai commi
1 e
4.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO.
Articolo 78 - Valutazione del rischio
1 Il datore di lavoro, nella valutazione del
rischio di cui all' art.
4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili
relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle
modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli
agenti biologici che presentano o possono presentare un
pericolo per la salute umana quale risultante dall' allegato
XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di
lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e
seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi
1 e
2;
b) dell'informazione sulle
malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti
allergici e tossici;
d) della conoscenza di una
patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da
porre in correlazione diretta all'attività lavorativa
svolta;
e) delle eventuali ulteriori
situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che
possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi
gruppi di agenti biologici utilizzati.
2 Il datore di lavoro applica i principi di
buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi
accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente
titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative. (1)
3 Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
4 Nelle attività, quali quelle riportate a
titolo esemplificativo nell' allegato
IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di
operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di
esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può
prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli
80, 81, commi
1 e
2,
82, comma 3, e
86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che
l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5 Il documento di cui all'art. 4, commi
2 e
3, è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento
lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad
agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori
addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
d) i metodi e le procedure
lavorative adottate, nonché le misure preventive e
protettive applicate;
e) il programma di emergenza per
la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione
ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso
di un difetto nel contenimento fisico.
6 Il rappresentante per la sicurezza è
consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al
comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al
comma 5.
Note
(1) Comma sostituito dall' art. 21, comma 2, D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
Articolo 79 - Misure tecniche,
organizzative, procedurali
1 In tutte le attività per le quali la
valutazione di cui all' art.
78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore
di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali,
per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2 In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di
agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa
lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori
esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti
biologici;
c) progetta adeguatamente i
processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di
protezione ovvero misure di protezione individuali qualora
non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per
prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di
un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio
biologico, rappresentato nell' allegato
X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per
prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana
ed animale;
h) definisce procedure di
emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di
agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del
contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente
realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari
per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei
rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo
idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la
manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di
agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
Articolo 80 - Misure igieniche
1 In tutte le attività nelle quali la
valutazione di cui all' art.
78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore
di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei
servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda
e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e
antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in
dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da
riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione
individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo
ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
d) gli indumenti di lavoro e
protettivi che possono essere contaminati da agenti
biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona
di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti,
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2 Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di
esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare,
conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a
bocca e applicare cosmetici
(1).
Articolo 81 - Misure specifiche per le
strutture sanitarie e veterinarie
1 Il datore di lavoro, nelle strutture
sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti
biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei
relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza
comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2 In relazione ai risultati della valutazione,
il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate
procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed
eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i
materiali ed i rifiuti contaminati.
3 Nei servizi di isolamento che ospitano
pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati
da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di
contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di
infezione sono indicate nell'
allegato XII.
Articolo 82 - Misure specifiche per i
laboratori e gli stabulari
1 Fatto salvo quanto specificatamente previsto
all'
allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di
agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca,
didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da
laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il
datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in
conformità all' allegato
XII.
2 Il datore di lavoro assicura che l'uso di
agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 4.
3 Nei laboratori comportanti l'uso di materiali
con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per
l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento,
possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta
misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di
contenimento.
4 Nei luoghi di cui ai commi
1 e
3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora
classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per
la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
5 Per i luoghi di lavoro di cui ai commi
3 e
4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore
di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.
Articolo 83 - Misure specifiche per i
processi industriali
1 Fatto salvo quanto specificatamente previsto
all'
allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti
l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di
lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate
nell'
allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'
art. 82, comma 2.
2 Nel caso di agenti biologici non ancora
classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
Articolo 84 - Misure di emergenza
1 Se si verificano incidenti che possono
provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare
immediatamente la zona interessata, cui possono accedere
soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo
di usare gli idonei mezzi di protezione.
2 Il datore di lavoro informa al più presto
l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i
lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento,
delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende
adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla
situazione creatasi.
3 I lavoratori segnalano immediatamente al
datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi
infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
Articolo 85 - Informazioni e
formazione
1 Nelle attività per le quali la valutazione di
cui all' art.
78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore
di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per
quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti
agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere
per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da
osservare;
d) la funzione degli indumenti
di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione
individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per
la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il
verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne
al minimo le conseguenze.
2 Il datore di lavoro assicura ai lavoratori
una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al
comma 1.
3 L'informazione e la formazione di cui ai
commi
1 e
2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado
dei rischi.
4 Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione
ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da
seguire in caso di infortunio od incidente.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Articolo 86 - Prevenzione e controllo
1 I lavoratori addetti alle attività per le
quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la
salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2 Il datore di lavoro, su conforme parere del
medico competente, adotta misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali,
si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di
vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni
all'agente biologico presente nella lavorazione, da
somministrare a cura del medico competente;
2 bis Ove gli accertamenti sanitari
abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad
uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro. (1)
2 ter A seguito dell'informazione di cui
al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione
del rischio in conformità all' art.
78. (1)
2 quater Il medico competente fornisce
ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui
sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
rischio di esposizione a particolari agenti biologici
individuati nell'
allegato XI nonchè sui vantaggi ed inconvenienti della
vaccinazione e della non vaccinazione. (1)
Note
(1) Comma aggiunto dall' art. 21, comma 3, D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
Articolo 87 - Registri degli esposti e
degli eventi accidentali
1 I lavoratori addetti ad attività comportanti
uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro
in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta,
l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione
individuale.
2 Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il
registro di cui al
comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3 Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro
di cui al
comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e
all'organo di vigilanza competente per territorio,
comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta
questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute; (1)
b) comunica all'Istituto
superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e
all'organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al
comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati
che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le
relative cartelle sanitarie e di rischio; (1)
c) in caso di cessazione di
attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di
sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio
copia del registro di cui al
comma 1 ed all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le
cartelle sanitarie e di rischio; (1)
d) in caso di assunzione di
lavoratori che hanno esercitato attività che comportano
rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al
comma 1 , nonché copia della cartella sanitaria e di
rischio [...] (2);
e) tramite il medico competente
comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio [...] (2),
ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi
anonimi contenuti nel registro di cui al
comma 1 .
4 Le annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio [...] (2)
sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel
caso di agenti per i quali è noto che possono provocare
infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con
recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere
gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5 La documentazione di cui ai precedenti commi
è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
6 I modelli e le modalità di tenuta del
registro di cui al
comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva
permanente
(3).
7 L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero
della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del
registro di cui al
comma 1.
Note
(1) Lettera sostituita dall' art. 21, comma 4, D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.
(2) Le parole “di cui all'art. 86, comma 5” sono state
soppresse dall' art. 21, comma 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
(3) Comma sostituito dall' art. 21, comma 6, D.Lgs. 19 marzo
1996, n. 242.
Articolo 88 - Registro dei casi di
malattia e di decesso
1 Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi
di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti
biologici.
2 I medici, nonché le strutture sanitarie,
pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di
decesso di cui al
comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica.
3 Con decreto dei Ministri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta
del registro di cui al
comma 1, nonché le modalità di trasmissione della
documentazione di cui al
comma 2.
4 Il Ministero della sanità fornisce alla
Commissione CE, su richiesta, informazioni sull'utilizzazione
dei dati del registro di cui al
comma 1.
Titolo VIII - bis - PROTEZIONE DA
ATMOSFERE ESPLOSIVE
(1)
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
(1)
Articolo 88 bis - Campo di
applicazione
(1)
1 Il presente titolo prescrive le misure per la
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite
all' articolo
88-ter.
2 Il presente titolo si applica anche nei
lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere
esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini
geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
3 Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate
direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di
esse;
c) alla produzione, alla
manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di
esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
e) all'impiego di mezzi di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali
si applicano le pertinenti disposizioni di accordi
internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto
delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per
vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per
l'Aviazione civile internazionale(ICAO), l'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), nonché la normativa
comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente
titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Note
(1) Il titolo VIII bis, cui il presente articolo appartiene,
è stato aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 ter - Definizioni
(1)
1 Ai fini del presente titolo, si intende per:
"atmosfera esplosiva" una miscela con l'aria, a condizioni
atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas,
vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione
si propaga all'insieme della miscela incombusta.
Note
(1) Il titolo VIII bis, cui il presente articolo appartiene,
è stato aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Note
(1) Il titolo VIII bis, cui il presente capo appartiene, è
stato aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO
(1)
Articolo 88 quater - Prevenzione e
protezione contro le esplosioni
(1)
1 Ai fini della prevenzione e della protezione
contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e
dei principi generali di tutela di cui all' articolo
3, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e
organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare
il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere
esplosive.
2 Se la natura dell'attività non consente di
prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di
lavoro deve:
a) evitare l'accensione di
atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti
pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori.
3 Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e
2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione
delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni
caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
Note
(1) Il titolo VIII bis, cui il presente articolo appartiene,
è stato aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 quinquies - Valutazione
dei rischi di esplosione
(1)
1 Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall' articolo
4, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti
da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti
elementi:
a) probabilità e durata della
presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di
accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano
presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche
dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro
possibili interazioni;
d) entità degli effetti
prevedibili.
2 I rischi di esplosione sono valutati
complessivamente.
3 Nella valutazione dei rischi di esplosione
vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere
in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono
formarsi atmosfere esplosive.
Note
(1) Il titolo VIII bis, cui il presente articolo appartiene,
è stato aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 sexies - Obblighi generali
(1)
1 Al fine di salvaguardare la sicurezza e la
salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della
valutazione dei rischi e quelli di cui all' articolo
88-quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti
necessari affinché:
a) dove possono svilupparsi
atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo
la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli
ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere
di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in
cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale
da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei
lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la
presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del
rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
Note
(1) Il titolo VIII bis, cui il presente articolo appartiene,
è stato aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 septies - Coordinamento
(1)
1 Qualora nello stesso luogo di lavoro operino
lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è
responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2 Fermo restando la responsabilità individuale
di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall' articolo
7, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di
lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la
salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento
sulla protezione contro le esplosioni, di cui all' articolo
88-novies, l'obiettivo, le misure e le modalità di
attuazione di detto coordinamento.
Note
(1) Il titolo VIII bis, cui il presente articolo appartiene,
è stato aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 octies - Aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive
(1)
1 Il datore di lavoro ripartisce in zone, a
norma dell' allegato
XV-bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2 Il datore di lavoro assicura che per le aree
di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui
all' allegato
XV-ter.
3 Se necessario, le aree in cui possono
formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate
nei punti di accesso a norma dell' allegato
XV-quater.
Note
(1) Il titolo VIII bis, cui il presente articolo appartiene,
è stato aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 novies - Documento sulla
protezione contro le esplosioni
(1)
1 Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall' articolo
88-quinquies il datore di lavoro provvede a elaborare e a
tenere aggiornato un documento, denominato: "documento sulla
protezione contro le esplosioni".
2 Il documento di cui al comma 1, in
particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione
sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure
adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono
stati classificati nelle zone di cui all' allegato
XV-bis;
d) quali sono i luoghi in cui si
applicano le prescrizioni minime di cui all' allegato
XV-ter;
e) che i luoghi e le
attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme,
sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo
nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III,
sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di
attrezzature di lavoro.
3 Il documento di cui al comma 1 deve essere
compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto
qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione
del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o
trasformazioni rilevanti.
4 Il documento di cui al comma 1 è parte
integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all' articolo
4.
Note
(1) Il titolo VIII bis, cui il presente articolo appartiene,
è stato aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 decies - Termini per
l'adeguamento
(1)
1 Le attrezzature da utilizzare nelle aree in
cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a
disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima
volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere
da tale data, i requisiti minimi di cui all' allegato
XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le
disciplinano.
2 Le attrezzature da utilizzare nelle aree in
cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a
disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima
volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti
minimi di cui all' allegato
XV-ter, parti A e B.
3 I luoghi di lavoro che comprendono aree in
cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la
prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le
prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
4 I luoghi di lavoro che comprendono aree in
cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima
del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le
prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
5 Il datore di lavoro che procede, dopo il 30
giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei
luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per
assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni
rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo.
Note
(1) Il titolo VIII bis, cui il presente articolo appartiene,
è stato aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Articolo 88 undecies - Verifiche
(1)
Note
(1) Il titolo VIII bis, cui il presente articolo appartiene,
è stato aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
Note
(1) Il titolo VIII bis, cui il presente capo appartiene, è
stato aggiunto dall' art.
2, comma 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
TITOLO IX - SANZIONI
Articolo 89 - Contravvenzioni commesse
dai datori di lavoro e dai dirigenti
(1)
1 Il datore di lavoro è punito con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto
milioni per la violazione degli artt. 4 commi
2,
4 lettera a),
6,
7 e
11, primo periodo; 49-quinquies, commi
1 e
6;
(2) 59-quinquies, commi
1 e
3; (3)
63 commi
1,
4 e
5; 69 comma
5 lettera a); 78 commi
3 e
5; 86
comma 2-ter.
2 Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti:
a) con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni
per la violazione degli
articoli 4, comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e
q);
7, comma 2; 12, commi
1 lettere d) ed e) e
4; 15,
comma 1; 22, commi da 1
a 5; 30, commi
3,
4,
5 e
6; 31, commi
3 e
4; 32;
35, commi
1,
2,
4,
4-bis,
4-ter,
4-quater
(4) e
5; 36,
comma 8-ter (5);
36-bis, commi
5,
6;
36-ter; 36-quater, commi
5 e
6;
36-quinquies, comma 2, (6) 38; 41;
43, commi
3,
4 lettere a), b), d) e g) e
5; 48;
49, comma 2; 49-quinquies, commi
2,
3 e
7;
49-sexies, comma 2;
49-septies, comma 1;
49-octies;
49-nonies; 49-decies, commi
1,
2 e
4;
49-undecies, comma 3, secondo periodo; (7) 52,
comma 2; 54;
55, commi
1,
3 e
4; 56,
comma 2; 58; 59-sexies,
commi
1,
2 e
4;
59-septies;
59-nonies, comma 1;
59-decies;
59-undecies; 59-duodecies, commi da
1 a
4;
59-terdecies;
59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi
1,
2 e
3; 59-sexiesdecies, commi
1, secondo periodo, e
2; (8)
72-quater,
commi da 1 a 3,
6 e
7; 72-sexies; 72-septies;
72-novies, commi
1,
3,
4 e
5; 72-decies,
comma 7;
(9) 62; 63,
comma 3; 64; 65,
comma 1; 66,
comma 2; 67, commi
1 e
2; 68;
69, commi
1,
2 e
5 lettera b);
77,comma 1; 78,
comma 2; 79; 80,
comma 1; 81, commi
2 e
3; 82; 83;
85, comma 2; 86 , commi
1 e
2; 88-quater,
comma 2; 88-sexies; 88-septies,
comma 2; 88-octies, commi
1 e
2; 88-undecies
(10);
b) con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione degli artt. 4,
commi 4, lettere b) e c),
5 lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi
1 e
3; 9,
comma 2; 10; 12,
comma 1 lettere a), b) e c); 21; 37; 43,
comma 4 lettere c), e) ed f); 49,
comma 1; 56,
comma 1; 57; 59-quater,
comma 1;
59-octies; (11)
72-octies, commi
1,
2 e
3, 72-decies, commi
1,
2,
3, e
5;
(12) 66, commi
1 e
4; 67,
comma 3;
70, comma 1; 76, commi
1,
2 e
3; 77,
comma 4; 84,
comma 2; 85, commi
1 e
4; 87, commi
1 e
2;
b-bis) con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la
violazione degli articoli 36-bis, commi
1,
2,
3,
4 e
7,
36-ter, 36-quater, commi
1,
3 e
4,
36-quinquies, comma 1 (13)
b-ter) con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la
violazione degli articoli
59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi
5 e
7 (14).
3 Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli artt. 4,
commi
5 lettera o) e
8;
8 comma 11; 11;
59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi
3 e
4; (15)
70, commi
3,
4,
5,
6 e
8 (16);
87, commi
3 e
4.
Note
(1) Articolo sostituito dall' art. 22, D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242.
(2) Le parole “49-quinquies, commi 1 e 6;” sono state
aggiunte dall' art.
3, comma 1, lettera a), D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195
(G.U. 30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
(3) Le parole “59-quinquies, commi 1 e 3;” sono state
aggiunte dall' art.
3, comma 1, lettera a), D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(4) Le parole “4-bis, 4-ter, 4-quater” sono state aggiunte
dall' art.
6, comma 1, lettera a), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
(5) Le parole “36, comma 8-ter” sono state aggiunte dall' art.
6, comma 1, lettera b), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
(6) Le parole “36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi
5 e 6; 36-quinquies, comma 2,” sono state aggiunte dall' art.
1, comma 1, lettera a), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235. La
disposizione si aspplica a decorrere dal “19 luglio 2005”,
ex
art. 7, comma 1, del medesimo decreto.
(7) Le parole “49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies,
comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies;
49-decies, commi 1, 2 e4; 49-undecies, comma 3, secondo
periodo;” sono state aggiunte dall' art.
3, comma 1, lettera b), D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195
(G.U. 30-05-2006), che all' art.
7, comma 1, così precisa: “Le disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”.
(8) Le parole “59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies;
59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies,
commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies;
59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi
1, secondo periodo, e 2;” sono state aggiunte dall' art.
3, comma 1, lettera b), D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(9) Le parole “72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies;
72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma
7;” sono state aggiunte dall' art.
3, comma 1, D.Lgs 2 febbraio 2002, n. 25.
(11) Le parole “59-quater, comma 1; 59-octies;” sono state
aggiunte dall' art.
3, comma 1, lettera c), D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(12) Le parole “72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi
1, 2, 3, e 5;” sono state aggiunte dall' art.
3, comma 2, D.Lgs 2 febbraio 2002, n. 25.
(13) Lettera aggiunta dall' art.
1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235. La
disposizione si aspplica a decorrere dal “19 luglio 2005”,
ex
art. 7, comma 1, del medesimo decreto.
(14) Lettera aggiunta dall' art.
3, comma 1, lettera d), D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(15) Le parole “59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3
e 4;” sono state aggiunte dall' art.
3, comma 1, lettera e), D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
Articolo 90 - Contravvenzioni commesse
dai preposti
1 I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi
o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni
per la violazione degli artt. 4,
comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7,
comma 2; 12, commi
1 , lettere d) ed e) e
4;
15, comma 1; 30, commi
3,
4,
5 e
6; 31, commi
3 e
4;
32; 35, commi
1,
2,
4,
4-bis,
4-ter,
4-quater(1)
e
5;
36, comma 8-ter
(2);
38;
41; 43, commi
3,
4 lettere a), b) e d); 48
;
52, comma 2;
54; 55, commi
1,
3 e
4;
58; 72-quater,
commi da 1 a 3,
6 e
7; 72-sexies; 72-septies;
72-novies, commi
1,
3,
4 e
5; 72-decies,
comma 7,
(3)
62;
63, comma 3; 64;
65, comma 1; 67, commi
1 e
2;
68; 69, commi
1 e
2;
78, comma 2;
79;
80, comma 1; 81, commi
2 e
3;
82;
83; 86, commi
1 e
2;
b) con l'arresto sino a un mese
o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per
la violazione degli
articoli 4, comma 5 lettere c), f), g), i) e m); 7,
commi
1 lettera b) e
3; 9,
comma 2;
12, comma 1 lettere a) e c);
21;
37;
43, comma 4 lettere c), e) ed f);
49, comma 1; 56,
comma 1 ; 57; 72-sexies,
comma 8; 72-decies, commi
1,
2,
3, e
5;
(4) 66, commi
1 e
4; 85, commi
1 e
4. (5)
Note
(1) Le parole “4-bis, 4-ter, 4-quater” sono state aggiunte
dall' art.
6, comma 2, lettera a), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
(2) Le parole “36, comma 8-ter” sono state aggiunte dall' art.
6, comma 2, lettera b), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
(3) Le parole “72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies;
72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma
7,” sono state aggiunte dall' art.
3, comma 3, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(4) Le parole “72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3,
e 5; sono state aggiunte dall' art.
3, comma 4, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
(5) Articolo sostituito dall' art. 23, D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242.
Articolo 91 - Contravvenzioni commesse
dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori. (1)
1 La violazione dell'
art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o
con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2 La violazione dell'art. 6, commi
1 e
3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire seicentomila a lire due milioni.
Note
(1) Rubrica sostituita dall' art. 24, comma 1, D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.
Articolo 92 - Contravvenzioni commesse
dal medico competente
1 Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi
o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione degli
artt. 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 60-decies,
comma 3, primo periodo e comma 6; 60-undecies;(1)
69, comma 4; 86,
comma 2-bis; (2)
Note
(1) Le parole “60-decies, comma 3, primo periodo e comma 6;
60-undecies;” sono state aggiunte dall' art.
3, comma 5, D.Lgs 2 febbraio 2002, n. 25.
(2) Le parole “86, comma 2-bis” sono state sostituite dall'
art. 24, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(4) Lettera modificata dall' art. 24, comma 3, D.Lgs. 19
marzo 1996, n. 242.
Articolo 93 - Contravvenzioni commesse
dai lavoratori
1 I lavoratori sono puniti:
b) con l'arresto fino a quindici
giorni o
(3) con l'ammenda da lire duecentomila a lire
seicentomila per la violazione degli articoli
67, comma 2; 84,
comma 1.
Note
(1) Le parole “con l'arresto fino a un mese o” sono state
aggiunte dall'
art. 27, comma 13, lettera a), D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758.
(2) Le parole “12, comma 3, primo periodo” sono state
aggiunte dall' art. 24, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
(3) Le parole “con l'arresto fino a quindici giorni o” sono
state aggiunte dall'
art. 27, comma 13, lettera b), D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758.
Articolo 94 - Violazioni
amministrative
1 Chiunque viola le disposizioni di cui agli
articoli
65, comma 2, e
80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI.
Articolo 95 - Norma transitoria
1 In sede di prima applicazione del presente
decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di
lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza
del corso di formazione di cui al
comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli
adempimenti previsti dal predetto
art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Articolo 96 - Decorrenza degli
obblighi di cui all'
art. 4
1 È fatto obbligo di adottare le misure di cui
all' art
4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Articolo 96 bis - Attuazione degli
obblighi
(1)
1 Il datore di lavoro che intraprende
un'attività lavorativa di cui all' art.
1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'
art. 4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi
dall'effettivo inizio dell'attività.
Note
(1) Articolo aggiunto dall' art. 25, D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242.
Articolo 97 - Obblighi d'informazione
1 Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale trasmette alla Commissione:
a) il testo delle disposizioni
di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una
relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei
titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una
relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei
titoli V e VI.
2 Le relazioni di cui al
comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
Articolo 98 - Norma finale
1 Restano in vigore, in quanto non
specificatamente modificate dal presente decreto, le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
ed igiene del lavoro.
ALLEGATO I - Casi in cui è consentito lo
svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi ( art.
10)
================================================================
1. Aziende artigiane e industriali (1) (1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2) (2)
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti (3)
================================================================
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'
art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli
articoli
4 e
6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti
ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività
minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura
sia pubbliche sia private
(4).
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato
(4).
Note
(1) L'espressione “(1)” è stata aggiunta dall'art. 26, comma
1, lettera a), D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) L'espressione “(2)” è stata sostituita dall'art. 26, comma
1, lettera b), D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(3) Punto modificato dall' art. 26, comma 1, lettera c),
D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(4) Nota sostituita dall' art. 26, comma 1, lettera d), D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza
e di salute per i luoghi di lavoro
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle
attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche
delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che
possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di
dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di
rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere
facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla
normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed
essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta
e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno
o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di
apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed
essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla
normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in
tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in
tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve
essere facilmente accessibile.
ALLEGATO III - Schema indicativo per
l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di
protezione individuale
ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non
esauriente delle attrezzature di protezione individuale
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri
di lavori pubblici, industrie varie)
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti,
cuffie, retine con o senza visiera)
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela
cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO
- Palline e tappi per le orecchie
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare)
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di
intercomunicazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
- Occhiali a stanghette
- Occhiali a maschera
- Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le
radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili
- Schermi facciali
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a
cuffia o adattabili a caschi protettivi)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
- Apparecchi isolanti a presa d'aria
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori
- Scafandri per sommozzatori
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
- Guanti
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni,
ecc.)
contro le aggressioni chimiche
per elettricisti e antitermici
- Guanti a sacco
- Ditali
- Manicotti
- Fasce di protezione dei polsi
- Guanti a mezze dita
- Manopole
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede; (1)
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore; (1)
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore; (1)
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo; (1)
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le
vibrazioni; (1)
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici; (1)
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti; (1)
- Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche; (1)
- Zoccoli; (1)
- Ginocchiere; (1)
- Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede; (1)
- Ghette; (1)
- Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o
antitraspirazione); (1)
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
(1)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE
(2)
- Creme protettive/pomate.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME
(2)
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
chimiche;
- Giubbotti termici;
- Giubbotti di salvataggio;
- Grembiuli di protezione contro i raggi X;
- Cintura di sicurezza del tronco.
DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO
(2)
- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica"
(attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al
funzionamento);
- Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
INDUMENTI DI PROTEZIONE
(2)
- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, ecc.);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di
raggi infrarossi;
- Indumenti di protezione contro il calore;
- Indumenti di protezione contro il freddo;
- Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- Indumenti antipolvere;
- Indumenti antigas;
- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di
segnalazione, catarifrangenti;
- Coperture di protezione.
Note
(1) Voce aggiunta dall' art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Paragrafo aggiunto dall' art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
ALLEGATO V - Elenco indicativo e non
esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali
può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di
protezione individuale
1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti di protezione
(1)
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di
impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e
smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di
ponteggi e operazioni di demolizione
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio
di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte,
caldaie e centrali elettriche
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera
- Lavori in terra e in roccia
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di
spostamento di ammassi di sterile
- Uso di estrattori di bulloni
- Brillatura mine
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento,
gru e nastri trasportatori
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta,
in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in
impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos,
tramogge e condotte
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
- Macelli
2. PROTEZIONE DEL PIEDE
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali
- Lavori su impalcature
- Demolizione di rustici
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio
e smontaggio di armature
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito
- Lavori su tetti
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di
grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni
idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi
contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici
- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e
di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche
- Lavori di trasformazione e di manutenzione
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e
laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a
maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione di
discarica
- Lavorazione e finitura di pietre
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e
finitura
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria
della ceramica
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei
materiali da costruzione
- Movimentazione e stoccaggio
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori
metallici di conserve
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola
imperforabile
- Lavori sui tetti
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di
materiali che producono trucioli corti
- Fucinatura a stampo
- Rimozione e frantumazione di schegge
- Operazioni di sabbiatura
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e
detergenti corrosivi
- Impiego di pompe a getto liquido
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità
delle stesse
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante
- Impiego di laser
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Autorespiratori
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali
riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da
gas o di carenza di ossigeno
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di
altoforno
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia
prevedibile che se ne sprigionino fumi di metalli pesanti
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia
prevedibile la formazione di polveri
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito
della rete fognaria
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di
fuoriuscita del refrigerante
5. PROTEZIONE DELL'UDITO
Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici
- Attività del personale a terra negli aeroporti
- Battitura di pali e costipazione del terreno
- Lavori nel legname e nei tessili
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI
Indumenti protettivi
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e
detergenti corrosivi
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro
vicinanza o comunque un'esposizione al calore
- Lavorazione di vetri piani
- Lavori di sabbiatura
- Lavori in impianti frigoriferi
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi
siano mossi in direzione del corpo
Grembiuli di cuoio
- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
Guanti
- Saldatura
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui
sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini
Guanti a maglia metallica
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di
produzione e macellazione
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo
8. INDUMENTI FOSFORESCENTI
(1)
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei
lavoratori
9. ATTREZZATURA DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)
- Lavori su impalcature
- Montaggio di elementi prefabbricati
- Lavori su piloni
10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di
transelevatori
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione
- Lavori in pozzi e in fogne
11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE
- Manipolazione di emulsioni
- Concia di pellami
Note
(1) Parole sostituite dall' art. 28, D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
ALLEGATO VI - Elementi di riferimento
ELEMENTI DI RIFERIMENTO.
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra
l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di
spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o
maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di
urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare
nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del
tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le
possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo
svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di
scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la
movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in
buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che
implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono
inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività .
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se
comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna
vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di
trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal
lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati
dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
ALLEGATO VII - Prescrizioni minime
Osservazione preliminare .
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di
realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi
esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o
caratteristiche intrinseche della mansione.
1. ATTREZZATURE
a) Osservazione generale
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di
rischio per i lavoratori.
b) Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una
forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio
adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da
sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello
schermo devono essere facilmente regolabili da parte
dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle
condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e
facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un
piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare
molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per
consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e
tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde
consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono
tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed
essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente,
essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione
flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del
materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve
essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti
fastidiosi della testa e degli occhi.
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una
posizione comoda.
e) Sedile di lavoro
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore
una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in
inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo
desiderino.
2. AMBIENTE
(1)
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo
che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di
posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade
di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente e un
contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto
delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive
dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre
attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del
locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti
di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti
luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti
trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di
colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di
copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il
posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di
lavoro deve essere preso in considerazione al momento della
sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non
perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono
produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per
i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello
spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli
trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità
soddisfacente.
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
(1)
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del
software, o allorchè questo viene modificato, come anche nel
definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità
videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti
fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile
a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun
dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere
utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul
loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e a un
ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare
all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
Note
(1) Paragrafo aggiunto dall' art. 29, D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
ALLEGATO VIII - ELENCO DI SOSTANZE,
PREPARATI E PROCESSI
(art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2,
lettera a)
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici
presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante
il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool
isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1).
______________
(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle
monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute
umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro
internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995
(1).
ALLEGATO VIII-bis - (art. 61, comma 2;
art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Nome agente |
EINECS (1) |
CAS (2) |
Valore limite
esposizione professionale |
Osservazioni |
Misure transitorie |
|
|
|
Mg/m3 (3) |
ppm (4) |
|
|
Benzene |
200-753-7 |
71-43-2 |
3,25 (5) |
1 (5) |
Pelle (6) |
Sino al 31 dicembre 2001 il
valore limite è 3 ppm (= 9,75mg/m 3 ) |
Cloruro di vinile monomero |
200-831 |
75-01-4 |
7,77 (5) |
3 (5) |
- |
- |
Polveri di legno |
- |
- |
5,00 (5) (7) |
- |
- |
- |
_______________
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European
Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e
101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di
riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la
possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate
con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le
polveri di legno presenti nella miscela in questione
(1).
ALLEGATO VIII-ter - VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
(1)(2)
EINECS 1) |
CAS 2) |
NOME AGENTE |
VALORI LIMITE |
NOTAZIONE 8) |
8 ore 4) |
Breve termine 5) |
mg/m36) |
ppm 7) |
mg/m36) |
ppm 7) |
200-467-2 |
60-29-7 |
Dietiletere |
308 |
100 |
616 |
200 |
- |
200-662-2 |
67-64-1 |
Acetone |
1210 |
500 |
- |
- |
- |
200-663-8 |
67-66-3 |
Cloroformio |
10 |
2 |
- |
- |
Pelle |
200-756-3 |
71-55-6 |
Tricloroetano, 1,1,1- |
555 |
100 |
1110 |
200 |
- |
200-834-7 |
75-04-7 |
Etilammina |
9,4 |
5 |
- |
- |
- |
200-863-5 |
75-34-3 |
Dicloroetano, 1,1- |
412 |
100 |
- |
- |
Pelle |
200-870-3 |
75-44-5 |
Fosgene |
0,08 |
0,02 |
0,4 |
0,1 |
- |
200-871-9 |
75-45-6 |
Clorodifluorometano |
3600 |
1000 |
- |
- |
- |
201-159-0 |
78-93-3 |
Butanone |
600 |
200 |
900 |
300 |
- |
201-176-3 |
79-09-4 |
Acido propionico |
31 |
10 |
62 |
20 |
- |
202-422-2 |
95-47-6 |
o-Xilene |
221 |
50 |
442 |
100 |
Pelle |
202-425-9 |
95-50-1 |
Diclorobenzene, 1,2- |
122 |
20 |
306 |
50 |
Pelle |
202-436-9 |
95-63-6 1,2,4- |
Trimetilbenzene |
100 |
20 |
- |
- |
- |
202-704-5 |
98-82-8 |
Cumene |
100 |
20 |
250 |
50 |
Pelle |
202-705-0 |
98-83-9 |
Fenilpropene, 2- |
246 |
50 |
492 |
100 |
- |
202-849-4 |
100-41-4 |
Etilbenzene |
442 |
100 |
884 |
200 |
Pelle |
203-313-2 |
105-60-2 |
ε-Caprolattame (polveri e vapori) 8) |
10 |
- |
40 |
- |
- |
203-388-1 |
106-35-4 |
Eptan-3-one |
95 |
20 |
- |
- |
- |
203-396-5 |
106-42-3 |
p-Xilene |
221 |
50 |
442 |
100 |
Pelle |
203-400-5 |
106-46-7 |
Diclorobenzene, 1,4- |
122 |
20 |
306 |
50 |
- |
203-470-7 |
107-18-6 |
Alcole allilico |
4,8 |
2 |
12,1 |
5 |
Pelle |
203-473-3 |
107-21-1 |
Etilen glicol |
52 |
20 |
104 |
40 |
Pelle |
203-539-1 |
107-98-2 |
Metossipropanolo-2,1- |
375 |
100 |
568 |
150 |
Pelle |
203-550-1 |
108-10-1 |
Metilpentan-2-one,4- |
83 |
20 |
208 |
50 |
- |
203-576-3 |
108-38-3 |
m-Xilene |
221 |
50 |
442 |
100 |
Pelle |
203-603-9 |
108-65-6 2- |
Metossi-1-metiletilacetato |
275 |
50 |
550 |
100 |
Pelle |
203-604-4 |
108-67-8 |
Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene) |
100 |
20 |
- |
- |
- |
203-628-5 |
108-90-7 |
Clorobenzene |
47 |
10 |
94 |
20 |
- |
203-631-1 |
108-94-1 |
Cicloesanone |
40,8 |
10 |
81,6 |
20 |
Pelle |
203-632-7 |
108-95-2 |
Fenolo |
7,8 |
2 |
- |
- |
Pelle |
203-726-8 |
109-99-9 |
Tetraidrofurano |
150 |
50 |
300 |
100 |
Pelle |
203-737-8 |
110-12-3 |
5-metilesan-2-one |
95 |
20 |
- |
- |
- |
203-767-1 |
110-43-0 |
eptano-2-one |
238 |
50 |
475 |
100 |
Pelle |
203-808-3 |
110-85-.0 |
Piperazina (polvere e vapore) 8) |
0,1 |
- |
0,3 |
- |
- |
203-905-0 |
111-76-2 |
Butossietanolo-2 |
98 |
20 |
246 |
50 |
Pelle |
203-933-3 |
112-07-2 |
2-Butossietilacetato |
133 |
20 |
333 |
50 |
Pelle |
204-065-8 |
115-10-6 |
Etile dimetilico |
1920 |
1000 |
- |
- |
- |
204-428-0 |
120-82-1 |
1,2,4-Triclorobenzene |
15,1 |
2 |
37,8 |
5 |
Pelle |
204-469-4 |
121-44-8 |
Trietilammina |
8,4 |
2 |
12,6 |
3 |
Pelle |
204-662-3 |
123-92-2 |
Acetato di isoamile |
270 |
50 |
540 |
100 |
- |
204-697-4 |
124-40-3 |
Dimetilammina |
3,8 |
2 |
9,4 |
5 |
- |
204-826-4 |
127-19-5 |
N,N-Dimetilacetammide |
36 |
10 |
72 |
20 |
Pelle |
205-480-7 |
141-32-2 |
Acrilato di n-butile |
11 |
2 |
53 |
10 |
- |
205-563-8 |
142-82-5 |
Eptano, n- |
2085 |
500 |
- |
- |
- |
208-394-8 |
526-73-8 |
1,2,3-Trimetilbenzene |
100 |
20 |
- |
- |
- |
208-793-7 |
541-85-5 |
5-Metileptano-3-one |
53 |
10 |
107 |
20 |
- |
210-946-8 |
626-38-0 |
Acetato di 1-metilbutile |
270 |
50 |
540 |
100 |
- |
211-047-3 |
628-63-7 |
Acetato di pentile |
270 |
50 |
540 |
100 |
- |
|
620-11-1 |
Acetato di 3-amile |
270 |
50 |
540 |
100 |
- |
|
625-16-1 |
Acetato di terz-amile |
270 |
50 |
540 |
100 |
- |
215-535-7 |
1330-20-7 |
Xilene, isomeri misti, puro |
221 |
50 |
442 |
100 |
Pelle |
222-995-2 |
3689-24-5 |
Sulfotep |
0,1 |
- |
- |
- |
Pelle |
231-634-8 |
7664-39-3 |
Acido fluoridrico |
1,5 |
1,8 |
2,5 |
3 |
- |
231-131-3 |
7440-22-4 |
Argento, metallico |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
231-595-7 |
7647-01-0 |
Acido cloridrico |
8 |
5 |
15 |
10 |
- |
231-633-2 |
7664-38-2 |
Acido ortofosforico |
1 |
- |
2 |
- |
- |
231-635-3 |
7664-41-7 |
Ammoniaca anidra |
14 |
20 |
36 |
50 |
- |
231-945-8 |
7782-41-4 |
Fluoro |
1,58 |
1 |
3,16 |
2 |
- |
231-978-9 |
7782-41-4 |
Seleniuro di idrogeno |
0,07 |
0,02 |
0,17 |
0,05 |
- |
233-113-0 |
10035-10-6 |
Acido bromidrico |
- |
- |
6,7 |
2 |
- |
247-852-1 |
26628-22-8 |
Azoturo di sodio |
0,1 |
- |
0,3 |
- |
Pelle |
|
|
Fluoruri inorganici (espressi come F) |
2,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Piombo inorganico e suoi composti |
0,15 |
|
|
|
|
________________________
Note:
1) EINENCS: European Inventory of Existing Chemical
Substances
2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number
3) La notazione “Pelle” attribuita ai valori limite di
esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo
attraverso la pelle
4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di
riferimento di 8 ore
5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere
esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non
altrimenti specificato
6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e
101,3 Kpa
7) ppm: parti per milione di aria (ml/m3)
8) Il metodo di misurazione deve rilevare
contemporaneamente polvere e vapore
Allegato VIII-quater - VALORI LIMITE
BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di
piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad
assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti.
Il valore limite biologico è il seguente: 72 mg Pb/100 ml di sangue.
Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di
piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa
come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è
superiore a 0,075 mg/m3;
nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel
sangue superiore a 40 µmg Pb/100 ml di sangue
(1).
a) Agenti chimici
N. EINECS (1) |
N. CAS (2) |
Nome dell'agente |
Limite di concentrazione per
l'esenzione |
- |
- |
- |
- |
202-080-4 |
91-59-8 |
2-naftilammina e suoi sali |
0.1% in peso |
202-177-1 |
92-67-1 |
4-amminodifenile e suoi sali |
0,1% in peso |
202-199-1 |
92-87-5 |
Benzidina e suoi sali |
0,1% in peso |
202-204-7 |
92-93-3 |
4-nitrodifenile |
0,1% in peso |
b) Attività lavorative: Nessuna
____________________
(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substance
(2) CAS Chemical Abstracts Service
(1)
Allegato VIII-sexties
UNI EN 481:1994 |
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione
delle frazioni granulometriche per la misurazione delle
particelle aerodisperse. |
UNI EN 482:1998 |
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti
generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione
degli agenti chimici. |
UNI EN 689 1997 |
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla
valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici
ai fini del confronto con i valori limite e strategia di
misurazione. |
UNI EN 838 1998 |
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori
diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e
metodi di prova. |
UNI EN 1076:1999 |
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di
assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e
vapori. Requisiti e metodi di prova. |
UNI EN 1231 1999 |
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di
misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e
metodi di prova. |
UNI EN 1232: 1999 |
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di
prova. |
UNI EN 1540:2001 |
Atmosfera nell'ambiente di lavoro.
Terminologia. |
UNI EN 12919:2001 |
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min.
Requisiti e metodi di prova
(1). |
ALLEGATO IX - Elenco esemplificativo di
attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti
biologici
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con
prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e
post mortem
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici,
esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti
speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di
scarico.
ALLEGATO X - Segnale di rischio
biologico
- ALLEGATO XI
Elenco degli agenti biologici classificati
(1)
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui o
noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono
Indicati a fianco di ciascun agente In apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di
animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici
classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente
modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto
esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui
sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia
preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di
gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella
sorveglianza sanitaria di cui all'
art 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2,3,4
dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per
l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate
nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale
indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono
avere effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti
biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni
sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente
virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo
parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione
del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo
richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora
non figurano nel presente allegato devono essere considerati come
appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non
possono provocare malattie nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio
asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di
infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria.
Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei
suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei
quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le
misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato
XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'
allegato XIII , assicurare i livelli di contenimento ivi
previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei
parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita
che possono essere infettivi per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti
biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche,
quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i
quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei
lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione
a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve
essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima
attività comportante rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile.
BATTERI E ORGANISMI SIMILI
N.B. ? Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione "spp"
si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Actinobacillus
actinomycetemcomitans |
2 |
|
Actinomadura madurae |
2 |
|
Actinomadura pelletieri |
2 |
|
Actinomyces gereneseriae |
2 |
|
Actinomyces Israelii |
2 |
|
Actinomyces pyogenes |
2 |
|
Actinomyces spp |
2 |
|
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium
haemolyticum) |
2 |
|
Bacillus anthracis |
3 |
|
Bacteroides fragilis |
2 |
|
Bartonella bacilliformis |
2 |
|
Bartonella (Rochalimea) spp |
2 |
|
Bartonella quintana (Rochalimea
quintana) |
2 |
|
Bordetella bronchiseptica |
2 |
|
Bordetella parapertussis |
2 |
|
Bordetella pertussis |
2 |
V |
Borrelia burgdorferi |
2 |
|
Borrelia duttonii |
2 |
|
Borrelia recurrentis |
2 |
|
Borrelia spp |
2 |
|
Brucelia abortus |
3 |
|
Brucella canis |
3 |
|
Brucella melitensis |
3 |
|
Brucella suis |
3 |
|
Burkhoideria mallei (pseudomonas
mallei) |
3 |
|
Burkhoideria pseudomallei (pseudomonas
pseudomallei) |
3 |
|
Campylobacter fetus |
2 |
|
Campylobacter jejuni |
2 |
|
Campylobacter spp |
2 |
|
Cardiobacterium hominis |
2 |
|
Chlamydia pneumoniae |
2 |
|
Chlamydia trachomatis |
2 |
|
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Chlamydia psittaci (ceppi aviari)
|
3 |
|
Chlamydia psittaci (ceppi non
aviari) |
2 |
|
Clostridium botulinum |
2 |
T |
Clostridium perfringens |
2 |
|
Clostridium tetani |
2 |
T.V |
Clostridium spp |
2 |
|
Corynebacterium diphtheriae |
2 |
T.V |
Corynebacterium minutissimum |
2 |
|
Corynebacterium pseudotuberculosis
|
2 |
|
Corynebacterium spp |
2 |
|
Coxiella burnetii |
3 |
|
Edwardsiella tarda |
2 |
|
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia
sennetsu) |
2 |
|
Ehrlichia spp |
2 |
|
Elkenella corrodens |
2 |
|
Enterobacter aerogenes/cloacae |
2 |
|
Enterobacter spp |
2 |
|
Enterococcus spp |
2 |
|
Erysipelothrix rhusiopathiae |
2 |
|
Escherichia coli (ad eccezione dei
ceppi non patogeni) |
|
|
Escherichia coli. ceppi
verocitotossigenici (es.0157:H7 oppure 0103) |
3(**) |
T |
Flavobacterium meningosepticum |
2 |
|
Fluoribacter bozemanii (Legionella) |
2 |
|
Francisella tularensis (Tipo A) |
3 |
|
Francisella tularensis (Tipo B) |
2 |
|
Fusobacterium necrophorum |
2 |
|
Gardnerella vaginalis |
2 |
|
Haemophilus ducreyl |
2 |
|
Haemophilus influenzae |
2 |
V |
Haemophilus spp |
2 |
|
Helicobacter pylori |
2 |
|
Klebsiella oxytoca |
2 |
|
Klebsiella pneumoniae |
2 |
|
Klebsiella spp |
2 |
|
Legionella pneumophila |
2 |
|
Legionella spp |
2 |
|
Leptospira interrogans (tutti I
serotipi) |
2 |
|
Listeria monocytogenes |
2 |
|
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Listeria ivanovii |
2 |
|
Morganella morganii |
2 |
|
Mycobacterium africanum |
3 |
V |
Mycobacterium avium/intracellulare |
2 |
|
Mycobacterium bovis (ad eccezione
del ceppo BCG) |
3 |
V |
Mycobacterium chelonae |
2 |
|
Mycobacterium fortuitum |
2 |
|
Mycobacterium kansasii |
2 |
|
Mycobacterium leprae |
3 |
|
Mycobacterium maimoense |
2 |
|
Mycobacterium marinum |
2 |
|
Mycobacterium microti |
3(**) |
|
Mycobacterium paratuberculosis |
2 |
|
Mycobacterium scrofulaceum |
2 |
|
Mycobacterium simiae |
2 |
|
Mycobacterium szulgai |
2 |
|
Mycobacterium tuberculosis |
3 |
V |
Mycobacterium ulcerans |
3(**) |
|
Mycobacterium xenopi |
2 |
|
Mycoplasma caviae |
2 |
|
Mycoplasma hominis |
2 |
|
Mycoplasma pneumoniae |
2 |
|
Neisseria gonorrhoeae |
2 |
|
Neisseria meningitidis |
2 |
V |
Nocardia asteroides |
2 |
|
Nocardia brasiliensis |
2 |
|
Nocardia farcinica |
2 |
|
Nocardia nova |
2 |
|
Nocardia otitidiscaviarum |
2 |
|
Pasteurella multocida |
2 |
|
Pasteurella spp |
2 |
|
Peptostreptococcus anaerobius |
2 |
|
Plesiomonas shigelloides |
2 |
|
Porphyromonas spp |
2 |
|
Prevotella spp |
2 |
|
Proteus mirabils |
2 |
|
Proteus penneri |
2 |
|
Proteus vulgaris |
2 |
|
Providencia alcalifaciens |
2 |
|
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Providencia rettgeri |
2 |
|
Providencia spp |
2 |
|
Pseudomonas aeruginosa |
2 |
|
Rhodococcus equi |
2 |
|
Rickettsia akari |
3(**) |
|
RickettsIa canada |
3(**) |
|
Rickettsia conorii |
3 |
|
Rickettsia montana |
3(**) |
|
Rickettsia typhi (Rickettsia
mooseri) |
3 |
|
Rickettsia prowazekii |
3 |
|
Rickettsia rickettsii |
3 |
|
Rickettsia tsutsugamushi |
3 |
|
Rickettsia spp |
2 |
|
Salmonella arizonae |
2 |
|
Salmonella enteritidis |
2 |
|
Salmonella typhimurium |
2 |
|
Salmonella paratyphi A, B, C |
2 |
V |
Salmonella typhi |
3(**) |
V |
Salmonella (altre varietà
serologiche) |
2 |
|
Serpulina spp |
2 |
|
Shigella boydii |
2 |
|
Shigella dysenteriae (Tipo 1) |
(3**) |
T |
Shigella dysenteriae. diverso dal
Tipo 1 |
2 |
|
Shigella flexneri |
2 |
|
Shigella sonnei |
2 |
|
Staphylococcus aureus |
2 |
|
Streptobacillus moniliformis |
2 |
|
Streptococcus pneumoniae |
2 |
|
Streptococcus pyogenes |
2 |
|
Streptococcus spp |
2 |
|
Streptococcus suis |
2 |
|
Treponema carateum |
2 |
|
Treponema pallidum |
2 |
|
Treponema pertenue |
2 |
|
Treponema spp |
2 |
|
Vibrio cholerae (incluso El Tor) |
2 |
|
Vibrio parahaemolyticus |
2 |
|
Vibrio spp |
2 |
|
Yersinia enterocolitica |
2 |
|
Yersinia pestis |
3 |
V |
Yersinia pseudotuberculosis |
2 |
|
Yersinia spp |
2 |
|
(**) vedi introduzione punto 6
VIRUS (*)
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Adenoviridae |
2 |
|
Arenaviridae: |
|
|
LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus
del Vecchio Mondo): |
|
|
Virus Lassa |
4 |
|
Virus della coriomeningite
linfocitaria (ceppi neurotropi) |
3 |
|
Virus della coriomeningite
linfocitaria (altri ceppi) |
2 |
|
Virus Mopeia |
2 |
|
Altri LCM-Lassa Virus complex |
2 |
|
Virus complex Tacaribe (Arenavirus
del Nuovo Mondo): |
|
|
Virus Guanarito |
4 |
|
Virus Junin |
4 |
|
Virus Sabia |
4 |
|
Virus Machupo |
4 |
|
Virus Flexal |
3 |
|
Altri Virus del Complesso Tacaribe |
2 |
|
Astroviridae |
2 |
|
Bunyaviridae: |
|
|
Bhanja |
2 |
|
Virus Bunyamwera |
2 |
|
Germiston |
2 |
|
Virus Oropouche |
3 |
|
Virus dell'encefalite
Californiana |
2 |
|
Hantavirus: |
|
|
Hantaan (lebbre emorragica
coreana) |
3 |
|
Belgrado (noto anche come Dobrava)
|
3 |
|
Seoul-VIrus |
3 |
|
Sin Nombre (ex Muerto Canyon) |
3 |
|
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Puumala-Virus |
2 |
|
Prospect HiII-Virus |
2 |
|
Altri Hantavirus |
2 |
|
Nairovirus: |
|
|
Virus della febbre emorragica di
Crimea/Congo |
4 |
|
Virus Hazara |
2 |
|
Phiebovirus: |
|
|
Febbre della Valle del Rift |
3 |
V |
Febbre da Flebotomi |
2 |
|
Virus Toscana |
2 |
|
Altri bunyavirus noti come
patogeni |
2 |
|
Caliciviridae: |
|
|
Virus dell'epatite E |
3(**) |
|
Norwalk-Virus |
2 |
|
Altri Caliciviridae |
2 |
|
Coronaviridae |
2 |
|
Filoviridae : |
|
|
Virus Ebola |
4 |
|
Virus di Marburg |
4 |
|
Flaviviridae : |
|
|
Encefalite d'Australia (Encefalite
della Valle Murray) |
3 |
|
Virus dell'encefalite da zecca
dell'Europa Centrale |
3(**) |
V |
Absettarov |
3 |
|
Hanzalova |
3 |
|
Hypr |
3 |
|
Kumlinge |
3 |
|
Virus della dengue tipi 1-4 |
3 |
|
Virus dell'epatite C |
3(**) |
D |
Virus dell'epatite G |
3(**) |
0 |
Encefalite B giapponese |
3 |
V |
Foresta di Kyasanur |
3 |
V |
Louping ill |
3(**) |
|
Omsk (a) |
3 |
V |
Powassan |
3 |
|
Rodo |
3 |
|
Encefalite verno-estiva russa (a) |
3 |
V |
Encefalite di St. Louis |
3 |
|
Virus Wesselsbron |
3(**) |
|
Virus della Valle del Nilo |
3 |
|
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Febbre gialla |
3 |
V |
Altri flavivirus noti per essere
patogeni |
2 |
|
Hepadnaviridae: |
|
|
Virus dell'epatite B |
3(**) |
V, D |
Virus dell'epatite D (Detta) (b) |
3(**) |
V, D |
Herpesviridae: |
|
|
Cytomegalovirus |
2 |
|
Virus d'Epstein-Barr |
2 |
|
Herpesvirus simiae (B virus) |
3 |
|
Herpes simplex virus tipi 1 e 2 |
2 |
|
Herpesvirus varicella-zoster |
2 |
|
Virus Herpes dell'uomo tipo 7 |
2 |
|
Virus Herpes dell'uomo tipo 8 |
2 |
D |
Virus linfotropo B dell'uomo
(HBLV-HHV6) |
2 |
|
Orthomyxoviridae: |
|
|
Virus influenzale tipi A, B e C |
2 |
V (c) |
Orthomyxoviridae trasmesse dalle
zecche: Virus Dhori eThogoto |
2 |
|
Papovaviridae: |
|
|
Virus BK e JC |
2 |
D (d) |
Papillomavirus dell'uomo |
2 |
D (d) |
Paramyxoviridae: |
|
|
Virus del morbillo |
2 |
V |
Virus della parotite |
2 |
V |
Virus della malattia di Newcastle |
2 |
|
Virus parainfluenzali tipi 1-4 |
2 |
|
Virus respiratorio sinciziale |
2 |
|
Parvoviridae: |
|
|
Parvovirus dell'uomo (B 19) |
2 |
|
Picomaviridae: |
|
|
Virus della congiuntivite
emorragica (AHC) |
2 |
|
Virus Coxackie |
2 |
|
Virus Echo |
2 |
|
Virus dell'epatite A (enterovirus
dell'uomo tipo 72) |
2 |
V |
Virus della poliomielite |
2 |
V |
Rhinovirus |
2 |
|
Poxviridae: |
|
|
Buffalopox virus (e) |
2 |
|
Cowpox virus |
2 |
|
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Elephantpox virus (f) |
2 |
|
Virus del nodulo del mungitori |
2 |
|
Molluscum contagiosum virus |
2 |
|
Monkeypox virus |
3 |
V |
Orf virus |
2 |
|
Rabbitpox virus (g) |
2 |
|
Vaccinia virus |
2 |
|
Variola (mayor & minor) virus |
4 |
V |
Whitepox virus (variola virus) |
4 |
V |
Yatapox virus (Tana & Yaba) |
2 |
|
Reoviridae: |
|
|
Coltivirus |
2 |
|
Rotavirus umano |
2 |
|
Orbivirus |
2 |
|
Reovirus |
2 |
|
Retroviridae |
|
|
Virus della sindrome di
immunodeficienza umana (AIDS) |
3(**) |
D |
Virus di leucemie umane a cellule
T (HTLV) tipi 1 e 2 |
3(**) |
0 |
SIV (h)) |
3(**) |
|
Rhabdoviridae: |
|
|
Virus della rabbia |
3(**) |
V |
Virus della stomatite vescicolosa |
2 |
|
Togaviridae : |
|
|
Alfavirus: |
|
|
Encefalomielite equina
dell'America dell'est |
3 |
V |
Virus Bebaru |
2 |
|
Virus Chikungunya |
3(**) |
|
Virus Everglades |
3(**) |
|
Virus Mayaro |
3 |
|
Virus Mucambo |
3(**) |
|
Virus Ndumu |
3 |
|
Virus O'nyong-nyong |
2 |
|
Virus del fiume Ross |
2 |
|
Virus della foresta di Semliki |
2 |
|
Virus Sindbis |
2 |
|
Virus Tonate |
3(**) |
|
Encefalomielite equina del
Venezuela |
3 |
V |
Encefalomielite equina
dell'America dell'Ovest |
3 |
V |
Altri alfavirus noti |
2 |
|
Rubivirus (rubella) |
2 |
|
Toroviridae: |
2 |
|
Virus non
classificati: |
Virus dell'epatite non ancora
identificati |
3(**) |
D |
Morbillivirus equino |
4 |
|
Agenti non classici
associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE)
(i): |
Morbo di Creutzfeldt-Jakob |
3(**) |
D (d) |
Variante del morbo di
Creutzfeldt-Jacob |
3(**) |
D (d) |
Encefalite spongiforme bovina (BSE)
ed altre TSE degli animali a queste associate |
3(**) |
D (d) |
Sindrome di
Gerstmann-Straussler-Scheinker |
3(**) |
D (d) |
Kuru |
3(**) |
D (d) |
Note
(*) Vedi introduzione, punto 5.
(**) Vedi introduzione, punto 6.
a) Tick-borne encefalitis.
b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel
lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria
rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La
vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i
lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus
dell'epatite D (Delta).
c) Soltanto per I tipi A e B.
d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con
questi agenti.
e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox"
e una variante del virus "vaccinia".
f) Variante del "Cowpox".
g) Variante di "Vaccinia".
h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo
provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di
precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori
che comportano un'esposizione di tale retrovirus.
i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo
provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali.
Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nel
laboratori il livello di contenimento 3(**), ad eccezione del lavori
relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello
di contenimento 2 o sufficiente.
PARASSITI
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Acanthamoeba castellanii |
2 |
|
Ancylostoma duodenale |
2 |
|
Angiostrongylus cantonensis |
2 |
|
Angiostrongylus costaricensis |
2 |
|
Ascaris lumbricoides |
2 |
A |
Ascaris suum |
2 |
A |
Babesia divergens |
2 |
|
Babesia microti |
2 |
|
Balantidium coli |
2 |
|
Brugia malayi |
2 |
|
Brugia pahangi |
2 |
|
Capillaria philippinensis |
2 |
|
Capillaria spp |
2 |
|
Clonorchis sinensis |
2 |
|
Ctonorchis viverrini |
2 |
|
Cryptosporidium parvum |
2 |
|
Cryptosporidium spp |
2 |
|
Cyclospora cayetanensis |
2 |
|
Dipetalonema streptocerca |
2 |
|
Diphyllobothrium latum |
2 |
|
Dracunculus medinensis |
2 |
|
Echinococcus granulosus |
3(**) |
|
Echinococcus multilocularis |
3(**) |
|
Echinococcus vogeli |
3(**) |
|
Entamoeba histolytica |
2 |
|
Fasciola gigantica |
2 |
|
Fasciola hepatica |
2 |
|
Fasciolopsis buski |
2 |
|
Giardia lamblia (Giardia
intestinalis) |
2 |
|
Hymenolepis diminuta |
2 |
|
Hymenolepis nana |
2 |
|
Leishmania braziliensis |
3(**) |
|
Leishmania donovani |
3(**) |
|
Leishmania aethiopica |
2 |
|
Leishmania mexicana |
2 |
|
Leishmania peruviana |
2 |
|
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Leishmanla tropica |
2 |
|
Leishmania major |
2 |
|
Leishmanla spp |
2 |
|
LoaLoa |
2 |
|
Mansonella ozzardi |
2 |
|
Mansonella persiana |
2 |
|
Naegleria fowleri |
3 |
|
Necator americanus |
2 |
|
Onchocerca volvulus |
2 |
|
Opisthorchis felineus |
2 |
|
Opisthorchis spp |
2 |
|
Paragonimus westermani |
2 |
|
Plasmodium falciparum |
3(**) |
|
Plasmodium spp (uomo & scimmia) |
2 |
|
Sarcocystis suihominis |
2 |
|
Schistosoma haematobium |
2 |
|
Schistosoma intercalatum |
2 |
|
Schistosoma japonicum |
2 |
|
Schistosoma mansoni |
2 |
|
Shistosoma mekongi |
2 |
|
Strongyioides stercoralis |
2 |
|
Strongyloides spp |
2 |
|
Taenia saginata |
2 |
|
Taenia solium |
3(**) |
|
Toxocara canis |
2 |
|
Toxoplasma gondii |
2 |
|
Trichinella spiralis |
2 |
|
Trichuris trichiura |
2 |
|
Trypanosoma brucei brucei |
2 |
|
Trypanosoma brucei gambiense |
2 |
|
Trypanosoma brucei rhodesiense |
3(**) |
|
Trypanosoma cruzi |
3 |
|
Wuchereria bancrofti |
2 |
|
(**) vedi introduzione, punto 6
FUNGHI
Agente biologico |
Classificazione |
Rilievi |
Aspergillus fumigatus |
2 |
A |
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces
dermatitidis) |
3 |
|
Candida albicans |
2 |
A |
Candida tropicalis |
2 |
|
Cladophialophora bantiana (es.
Xylohypha bantiana. Cladosporium bantianum o trichoides) |
3 |
|
Coccidioides Immitis |
3 |
A |
Cryptococcus neoformans var.
neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) |
2 |
A |
Cryptococcus neoformans var.
gattii (Filobasidiella bacillispora) |
2 |
A |
Emmonsia parva var. parva |
2 |
|
Emmonsia parva var. crescens |
2 |
|
Epidermophyton fioccosum |
2 |
A |
Fonsecaea compacta |
2 |
|
Fonsecaea pedrosoi |
2 |
|
Histoplasma capsulatum var.
capsulatum (Aiellomyces capsulatum) |
3 |
|
Histoplasma capsulatum duboisii |
3 |
|
Madurella grisea |
2 |
|
Madurella mycetomatis |
2 |
|
Microsporum spp |
2 |
A |
Neotestudina rosatii |
2 |
|
Paracoccidioides brasiliensis |
3 |
|
Penicillium marneffei |
2 |
A |
Scedosporium apiospermum,
Psaudallescheria boydii |
2 |
|
Scedosporium prolificans (inflantum)
|
2 |
|
Sporothrix schenckii |
2 |
|
Trichophyton rubrum |
2 |
|
Trichophyton spp |
2 |
|
Note
(1) Allegato sostituito dall'art. 1, D.M. 12 novembre 1999.
ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure
di contenimento e sui livelli di contenimento
Nota preliminare:
Le misure contenute in questo Allegato debbono essere applicate in
base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i
lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.
A. Misure di
contenimento |
B. Livelli di
contenimento |
2 |
3 |
4 |
1. La zona di lavoro deve essere
separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio |
No |
Raccomandato |
Sì |
2. L'aria immessa nella zona di
lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un
ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile |
No |
Sì, sull'aria estratta |
Sì, sull'aria immessa e su quella
estratta |
3. L'accesso deve essere limitato
alle persone autorizzate |
Raccomandato |
Sì |
Sì, attraverso una camera di
compensazione |
4. La zona di lavoro deve poter
essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione |
No |
Raccomandato |
Sì |
5. Specifiche procedure di
disinfezione |
Sì |
Sì |
Sì |
6. La zona di lavoro deve essere
mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella
atmosferica |
No |
Raccomandato |
Sì |
7. Controllo efficace dei vettori,
ad esempio, roditori ed insetti |
Raccomandato |
Sì |
Sì |
8. Superfici idrorepellenti e di
facile pulitura |
Sì, per il banco di lavoro |
Sì, per il banco di lavoro e il
pavimento |
Sì, per il banco di lavoro,
l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto |
9. Superfici resistenti agli
acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti |
Raccomandato |
Sì |
Sì |
10. Deposito sicuro per agenti
biologici |
Sì |
Sì |
Sì, deposito sicuro |
11. Finestra d'ispezione o altro
dispositivo che permetta di vederne gli occupanti |
Raccomandato |
Raccomandato |
Sì |
12. I laboratori devono contenere
l'attrezzatura a loro necessaria |
No |
Raccomandato |
Sì |
13. I materiali infetti, compresi
gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza,
isolatori o altri adeguati contenitori |
Ove opportuno |
Sì, quando l'infezione è veicolata
dall'aria |
Sì |
14. Inceneritori per
l'eliminazione delle carcasse di animali |
Raccomandato |
Sì (disponibile) |
Sì, sul posto |
15. Mezzi e procedure per il
trattamento dei rifiuti |
Sì |
Sì |
Sì, con sterilizzazione |
16. Trattamento delle acque reflue
|
No |
Facoltativo |
Facoltativo |
ALLEGATO XIII - Specifiche per processi
industriali
Agenti biologici del gruppo 1.
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i
vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed
igiene professionali.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di
contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base
ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o
parte di esso.
Misure di
contenimento |
Livelli di
contenimento |
2 |
3 |
| |