D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257.

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (1).

TITOLO I

L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria

Capo I - Attività protette.

Art. 1

E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;

2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;

3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;

4) di scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;

5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;

6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;

7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;

8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;

9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;

10) di carico o scarico;

11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31 gennaio 1926, n. 753;

12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura;

13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125°C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;

14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;

15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;

16) delle concerie;

17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;

18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;

19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;

20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;

21) dei pubblici macelli o delle macellerie;

22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

23) per il servizio di salvataggio;

24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;

25) per il servizio di nettezza urbana;

26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;

27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali (2);

28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui al n. 5) dell'articolo 4 (3).

Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.

L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.

Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto (3).

Capo II - Oggetto dell'assicurazione.

Art. 2

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali (4).

Art. 3

L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative (5).

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

Capo III - Persone assicurate.

Art. 4

Sono compresi nell'assicurazione:

1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;

2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;

3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese (6);

4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;

5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2) (7);

7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);

8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;

9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della L. 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289 (7).

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti (8).

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto (9).

Art. 5

Si considerano compresi nell'assicurazione agli effetti del n. 1) dell'art. 4, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.

Art. 6

Le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite nell'art. 66 anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento della chiamata per l'imbarco, sempreché nel viaggio di andata o di ritorno esse non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.

Art. 7

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e di paga.

Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le persone iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nei libri di matricola e di paga prescritti dall'art. 20 e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione deve osservarsi anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 del presente decreto.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito l'Istituto assicuratore, può consentire deroghe alle disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga.

Art. 8

Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in località diversa da quella dell'iscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell'art. 6, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa.

Capo IV - Datori di lavoro.

Art. 9

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4 (10).

Agli effetti del presente titolo, sono inoltre considerati datori di lavoro:

le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell'art. 4;

le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;

gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;

le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;

le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4 n. 5);

le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8);

gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9);

gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.

Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.

I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni.

L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1; di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento.

Art. 10

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane, altresí, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo (11) (12).

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto (13).

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti (13).

Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 (14).

Art. 11

L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 (13).

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente (13).

L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile (15).

Art. 12

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione (16).

Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.

I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.

Art. 13

La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede della circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo e sui moduli dallo stesso predisposti (17).

........................................................(18).

........................................................(18).

Art. 14

Il datore di lavoro, quando non sovraintende personalmente alla gestione, è obbligato a denunciare all'Istituto assicuratore le generalità della persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del presente titolo e le eventuali variazioni della persona stessa.

Art. 15

Nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo, nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 12, è solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all'Istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti.

Per le imprese che esercitano la navigazione o la pesca l'obbligo solidale di cui al precedente comma sussiste in ogni caso quando vi sia passaggio di proprietà della nave, tranne che il passaggio sia avvenuto a seguito di procedimento per esecuzione forzata.

Art. 16

L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.

Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.

Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.

All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per il procedimento avanti l'autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 del Codice di procedura civile.

Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salva sempre l'azione avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.

Art. 17

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, i datori di lavoro marittimo debbono, all'inizio di ciascun anno o all'inizio dell'esercizio di navi mercantili nuovamente immatricolate o che si trovavano in disarmo al principio dell'anno, comunicare all'Istituto assicuratore il numero delle persone normalmente occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione, calcolata secondo le norme degli artt. 31 e 32, che essi presumono dovere corrispondere fino al 31 dicembre all'equipaggio, e la navigazione o zona di pesca alla quale è normalmente adibita la nave. Essi debbono, inoltre, notificare ogni indicazione che sia richiesta per mettere in grado l'Istituto assicuratore di valutare il rischio. L'Istituto assicuratore deve comunicare al datore di lavoro l'ammontare del contributo e le modalità del pagamento.

Ogni variazione che possa, durante l'anno modificare sostanzialmente il rischio e le retribuzioni, deve essere subito notificata all'Istituto assicuratore. Gli statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le modalità per le denunce degli Istituti medesimi delle retribuzioni pagate.

Art. 18

Ai fini dell'applicazione del presente titolo i Comuni debbono trasmettere mensilmente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare all'Istituto predetto le Camere di commercio, industria e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in genere per le aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva circoscrizione.

Art. 19

Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'Istituto assicuratore dagli artt. 66 e 67, il datore di lavoro è obbligato a dare all'Istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette, delle circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che non forniscano le notizie richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 360.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave (19).

Gli incaricati dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni d'ufficio.

In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire quarantamila salvo che non si tratti di reato più grave.

Art. 20

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:

1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;

2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.

Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.

Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

Art. 21

Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore; a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.

Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonché i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.

Gli incaricati dell'Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.

L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.

Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto.

Art. 22

[L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere favorevole dell'Istituto assicuratore, ha facoltà di dispensare dalla tenuta:

a) del libro di matricola e del libro di paga le pubbliche Amministrazioni e le aziende sottoposte a controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle stesse sia provveduto efficacemente, alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga;

b) del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con altri sistemi idonei alle registrazioni prescritte;

c) del libro di matricola per i lavori a carattere transitorio e di breve durata; ed anche del libro di paga quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di retribuzioni medie. In questi ultimi casi il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al momento della successiva assunzione, deve denunciare all'Istituto assicuratore le generalità del personale tecnico addettovi] (20).

Art. 23

Se ai lavori siano addette le persone indicate dall'art. 4, numeri 6) e 7) il datore di lavoro, oltre ad iscrivere dette persone nei libri di matricola e di paga, deve denunciarle all'Istituto assicuratore nominativamente e con le rispettive retribuzioni. Se non sia corrisposta retribuzione e non sia concordata una retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma dell'art. 30.

Art. 24

Il datore di lavoro deve dare all'Istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese nell'assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse eseguite.

Art. 25

Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro; le retribuzioni debbono essere registrate nel libro di paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse.

Nel caso in cui per la modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse località, il datore di lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni.

Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.

Art. 26

Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all'Istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

In casi speciali l'Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri e fogli di paga e più libri di matricola, con l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le modalità da esso stabilite.

I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura dell'Istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo.

Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e i libri di matricola per cinque anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma (21).

Art. 27

La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.

Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in denaro, sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente titolo, è punito con la sanzione amministrativa sino a lire 1.200.000 (22).

Le compagnie portuali previste nell'art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei confronti delle persone o degli enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte sono compiute.

Art. 28

I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 - così come modificato dal successivo punto 2) - e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue:

a) per il primo pagamento del premio, afferente al periodo assicurativo decorrente dall'inizio dell'attività al 31 dicembre e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia d'esercizio;

b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.

Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.

Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto assicuratore nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate durante detto periodo, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre.

La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, così come modificato dal successivo punto 2).

Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata all'istituto assicuratore entro il 30 novembre, salvo i controlli che l'istituto assicuratore stesso intenda disporre.

Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l'istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.

In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'istituto assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso (23).

Art. 29

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare (24);

2) di rimborsi a pié di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari (25).

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista (26).

Art. 30

Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per la determinazione della retribuzione.

Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.

Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa località.

Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione annua da assumersi a base della determinazione della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti è fissata, avuto riguardo a classi di età ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta retribuzione vale anche ai fini contributivi.

Art. 31

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, il cui arruolamento non è disciplinato dalle norme di cui al primo comma del successivo art. 32, valgono, per la determinazione della retribuzione, le stesse norme dell'art. 29.

Nel caso in cui non sia obbligatoria ai sensi di legge la stipulazione di una convenzione scritta di arruolamento, la paga ed il vitto debbono essere indicati nel libro di paga. Se la convenzione verbale è fatta in relazione ad un contratto collettivo di lavoro, sul libro di paga debbono essere annotate le paghe stabilite per la categoria alla quale appartiene il prestatore d'opera.

Nel caso di arruolamento a viaggio la retribuzione giornaliera risulta dividendo la somma iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata normale media del viaggio.

Quando il contratto di arruolamento sia di durata non inferiore ad un anno o quando il prestatore d'opera sia rimasto imbarcato per una durata non inferiore ad un anno con lo stesso grado, la retribuzione annua da assumere a base della determinazione della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti è quella effettivamente corrisposta durante un anno:

negli altri casi è eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera.

Art. 32

Per gli equipaggi arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e l'autorità marittima, retribuzioni convenzionali da valere sia per il calcolo dei premi e dei contributi, sia per il calcolo delle indennità per inabilità temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o ai superstiti.

Nella determinazione delle retribuzioni convenzionali deve tenersi conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in denaro.

Il decreto di approvazione delle retribuzioni suddette è emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la marina mercantile.

Le retribuzioni convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nella Gazzetta Ufficiale e sono rivedute normalmente ogni triennio.

Art. 33

I crediti dell'Istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli artt. 50 e 51, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma secondo dell'art. 112, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore a norma degli artt. 2754 e 2778 del Codice civile.

I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro iscritti alle Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 sono privilegiati sulle navi, sul nolo o sugli altri proventi o prodotti del viaggio durante il quale è sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo, l'inizio del viaggio, al grado terzo stabilito dall'art. 552 del Codice della navigazione.

Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.

Art. 34

Le somme dovute per i crediti di cui all'articolo precedente sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto è stabilito con i successivi artt. 36, 37 e 38.

I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza dell'Ispettorato del lavoro della circoscrizione dove si svolge il lavoro e in seconda istanza, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro sessanta giorni da quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e quelli di seconda istanza entro sessanta giorni da quello della notificazione al ricorrente della decisione dell'Ispettorato del lavoro.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo; tuttavia l'Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede di esame del ricorso possono sospendere la esecuzione, ogni qualvolta il ricorso, in base all'esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile giudizio.

L'azione avanti l'autorità giudiziaria non può proporsi se non dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa.

Riguardo all'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto e sesto dell'art. 16.

Art. 35

La procedura per la riscossione delle imposte dirette, prevista dall'art. 24 del presente decreto, si applica anche alla riscossione delle somme dovute secondo l'art. 33 dello stesso decreto dai datori di lavoro alle Casse mutue di cui al numero 1) dell'art. 127 e alle Sezioni su base mutua che fossero costituite presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 (27), convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 e degli articoli 10, 11 e 12 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033 , sull'ordinamento dell'Istituto stesso.

Per la riscossione delle somme dovute ai datori di lavoro non contemplati nel comma precedente l'Istituto assicuratore può avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 36

L'accertamento dei crediti di cui all'articolo 34 si esegue sulla base delle scritture contabili dell'Istituto assicuratore, il quale li scrive in apposito elenco.

L'elenco predetto è pubblicato presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro ed ogni interessato, salvo il ricorso di cui al predetto art. 34. può presentare le sue osservazioni all'Ispettorato medesimo entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione stessa, che deve essere notificata dall'Istituto assicuratore al datore di lavoro.

Scaduto detto termine l'Istituto, tenuto conto delle osservazioni presentate, forma il ruolo di esazione e lo trasmette insieme con le osservazioni all'Ispettorato del lavoro che, previe le modificazioni che ritiene del caso, lo rende esecutivo e lo invia al sindaco per la pubblicazione e la consegna all'esattore con le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette e dei contributi.

Il ruolo è firmato da chi ha la rappresentanza dell'Istituto.

Art. 37

Il ricorso in via amministrativa contro la formazione dei ruoli di esazione di cui all'articolo 34 deve essere trasmesso in plico raccomandato all'Ispettorato del lavoro o al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai quali deve essere fornita la prova che copia del ricorso stesso è stata comunicata all'Istituto assicuratore affinché questo possa presentare nel termine di quindici giorni dal ricevimento di essa le proprie controdeduzioni.

Art. 38

La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell'art. 34, è disposta con ordinanza da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'esattore e all'Istituto assicuratore.

Art. 39

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio (28).

Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro può ricorrere ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante dei lavoratori del commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Le spese per il funzionamento della Commissione anzidetta sono a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Avverso le decisioni della suddetta Commissione è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 40

Le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La tariffa dei premi e dei contributi relativa all'assicurazione gestita dalle Casse di cui all'articolo 127 è determinata secondo le norme previste dagli statuti delle Casse stesse.

La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39.

Art. 41

Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione.

I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.

Art. 42

Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39 (29).

Art. 43

Per le lavorazioni a carattere continuativo e per quelle temporanee di durata superiore ad un anno, il premio è riferito per la prima volta al periodo di tempo decorrente dall'inizio della lavorazione al 31 dicembre dello stesso anno e successivamente a periodi corrispondenti agli anni solari, ad eccezione dell'ultimo periodo delle lavorazioni temporanee, che sarà quello decorrente dal primo dell'anno della cessazione della lavorazione fino alla data della cessazione stessa.

Per le lavorazioni temporanee di durata non superiore ad un anno, il premio è riferito a tutta la durata della lavorazione.

Art. 44

Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori.

Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno in cui la rata si riferisce;

contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente.

Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello in cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'istituto effettua il rimborso entro settanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto medesimo intenda disporre.

Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'istituto.

L'istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze (30).

Art. 45

I ricorsi del datore di lavoro contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi debbono pervenire alla Commissione di cui all'articolo 39 non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa, e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni (31).

Art. 46

I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere sottoscritti dalla parte o da chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori speciali, e depositati o trasmessi alla segreteria della Commissione unitamente a dieci copie occorrenti per la distribuzione ai componenti la Commissione e per le comunicazioni all'altra parte.

La segreteria appone sulle scritture la data del deposito o dell'arrivo.

Art. 47

Le notificazioni alle parti si fanno a cura della segreteria della Commissione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza delle parti o, nel caso di elezione di domicilio, al domicilio eletto.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione.

Ricevuto il ricorso, la segreteria provvede, entro dieci giorni, alla sua notificazione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La segreteria, con successiva comunicazione, fissa un termine di trenta giorni entro il quale il predetto Istituto può depositare o trasmettere alla segreteria stessa le eventuali controdeduzioni.

Il ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, può replicare definitivamente e, a sua volta, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sempre entro trenta giorni dal ricevimento, può controreplicare definitivamente.

I documenti che si intendono produrre debbono essere allegati al ricorso o ai relativi scritti difensivi.

Il presidente della Commissione, può, in caso di urgenza, abbreviare i termini suddetti.

La Commissione può d'ufficio invitare le parti a fornire, entro un determinato termine, chiarimenti o a produrre documenti richiamati negli atti già trasmessi.

Art. 48

Ultimato lo scambio degli atti, o decorsi i termini all'uopo stabiliti; richiesti, se del caso, i chiarimenti e i documenti di cui al precedente articolo e decorso il termine all'uopo stabilito, il presidente fissa il giorno per la trattazione del ricorso.

Del provvedimento si dà comunicazione alle parti, se queste abbiano chiesto di essere sentite personalmente, e soltanto a tale effetto. La parte, in questo caso, deve comparire personalmente o in persona di chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i procuratori e i mandatari speciali.

La decisione, sottoscritta dai componenti la Commissione, è depositata presso la segreteria della Commissione stessa la quale provvede a notificare alle parti il dispositivo, agli effetti del decorso del termine di impugnativa, e, se richiesta, rilascia copia integrale della decisione.

Art. 49

Avverso le decisioni della Commissione può essere proposto ricorso, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo.

Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili, le modalità stabilite per i ricorsi di prima istanza.

Art. 50

I datori di lavoro, che non adempiano all'obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi del presente titolo, sono puniti con la sanzione amministrativa sino: a lire 60.000 quando le persone da essi dipendenti, comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci, sino a lire 240.000 quando i dipendenti sono più di dieci e non più di cento, e sino a lire 1.200.000 quando i dipendenti sono più di cento (32).

Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota di detto premio corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dei lavori e la data di presentazione della denuncia.

I datori di lavoro che alle scadenze non provvedano, salvo le dilazioni concesse dall'Istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono tenuti a versare all'Istituto, oltre il premio, o le quote rateali o residue o le differenze supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sull'ammontare del premio dovuto o delle quote o differenze predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare.

I datori di lavoro che presentino denunce di esercizio infedeli o che omettano le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto da assicurazione, a norma dell'art. 12, e le prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o delle retribuzioni loro corrisposte o dovute o che abbiano denunciato, ai fini della regolazione dei premi, retribuzioni di importo inferiore a quello effettivo in modo da determinare la liquidazione e il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e ciò con effetto dalla data di inizio della inadempienza (33).

Art. 51

I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza prevista nell'articolo precedente, incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dall'articolo medesimo, a rimborsare all'Istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39 (33).

Art. 52

L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.

La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

Art. 53

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico (34).

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio.

Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni (35).

Art. 54

Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, alla autorità portuale o consolare competente.

Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.

La denuncia deve indicare:

1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;

2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;

3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;

4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;

5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;

6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13 (35) (36).

Art. 55

Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorità marittima o dall'autorità consolare che ha ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla quale deve partecipare un rappresentante della Cassa marittima competente nelle forme e con le procedure stabilite dagli articoli da 578 a 584 del Codice della navigazione.

Per le spese relative alla inchiesta si provvede in conformità degli artt. 58 e 62 del presente decreto.

Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa al pretore del luogo dove è situato l'ufficio di porto di iscrizione della nave ed all'Istituto assicuratore.

Su richiesta dell'Istituto assicuratore o dell'assicurato l'autorità marittima o consolare dispone che si proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile una inabilità superiore ai trenta giorni. La spesa relativa all'inchiesta è a carico dell'Istituto assicuratore.

Art. 56

L'autorità di pubblica sicurezza, appena ricevuta la denuncia di cui all'art. 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio.

Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dal ricevimento della denuncia, il pretore procede ad un'inchiesta al fine di accertare:

1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;

2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misura di igiene e di prevenzione;

3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;

4) la natura e l'entità delle lesioni;

5) lo stato dell'infortunato;

6) la retribuzione;

7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi.

Il pretore, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul luogo dell'infortunio.

L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare direttamente al pretore che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata eseguita.

Art. 57

L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta è comunicata, a cura del pretore, con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e all'Istituto assicuratore.

L'inchiesta è fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri periti, scelti dal pretore.

Qualora non siano presenti, né rappresentati, gli aventi diritto alle prestazioni, il pretore fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali è avvenuto l'infortunio e, preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato.

Il pretore ha inoltre facoltà di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.

Art. 58

I pretori o i vice pretori da essi delegati, i quali, per eseguire le inchieste previste dall'art. 56, debbono trasferirsi dalla loro residenza, hanno diritto a un'indennità nella misura ed alle condizioni stabilite per le indennità dovute ai magistrati in caso di missione o di trasferte giudiziarie.

L'indennità predetta non è dovuta nei casi in cui la trasferta sia necessaria ai termini del Codice di procedura penale.

E' parimenti corrisposta un'indennità, nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dal pretore, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.

Art. 59

Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti.

In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti presentano al pretore una relazione sulle cause dell'infortunio, che è unita al processo verbale dell'inchiesta.

Art. 60

Salvo il caso di impedimento da costatarsi nel processo verbale, l'inchiesta deve essere compiuta nel più breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui è pervenuta al pretore la denuncia dell'infortunio.

Dell'inchiesta è redatto processo verbale, nel quale gli intervenuti hanno diritto di far inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 56, il verbale deve essere redatto sul luogo dell'infortunio.

Il processo verbale è sottoscritto dal pretore e resta depositato per cinque giorni nella cancelleria della Pretura.

Art. 61

Decorsi i cinque giorni di cui al terzo comma dell'articolo precedente, il processo verbale dell'inchiesta è trasmesso all'autorità giudiziaria competente, la quale provvede, se del caso, a norma di legge, rimettendo quindi copia del processo verbale stesso alla cancelleria del Tribunale civile nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio. La cancelleria conserva i processi verbali di inchiesta per dieci anni dal giorno dell'infortunio.

Finché il processo verbale rimane depositato nella cancelleria della Pretura o del Tribunale, le parti interessate possono prenderne conoscenza o trarne copia in carta libera.

Copia del processo verbale dell'inchiesta deve essere inviata all'Istituto assicuratore, all'infortunato o ai suoi superstiti ed al datore di lavoro a cura del cancelliere, contro pagamento dei diritti di sua competenza.

Art. 62

Le indennità di cui all'art. 58, per quanto riguarda il pretore, sono liquidate dal presidente del Tribunale e, per quanto riguarda i testimoni e periti, sono liquidate dallo stesso pretore facendosi nell'un caso e nell'altro espressa menzione che le indennità si riferiscono all'inchiesta di cui all'art. 56.

Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di cui all'art. 97, in quanto prestino l'opera loro nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 58.

L'onorario per l'autopsia con il referto è liquidato dal pretore nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità, ed è compreso tra le spese di cui al primo comma del successivo articolo 202 (37).

Il pagamento di dette indennità è effettuato per mezzo degli agenti demaniali e, in mancanza, per mezzo degli uffici postali, osservate le vigenti norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e grava sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per tutto ciò che concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennità, le quietanze e le verifiche dei mandati relativi, sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni della tariffa penale e le altre norme e istruzioni vigenti nella materia.

Art. 63

In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto, il pretore, ove ritenga fondata la domanda, dispone che sia praticata l'autopsia con la maggiore tempestività. Le parti interessate possono delegare un medico di fiducia per assistervi.

Le spese sono a carico dell'Istituto assicuratore e liquidate nella misura e con la procedura previste nel terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 64

L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al pretore l'accertamento d'urgenza con il procedimento e con le norme di cui agli articoli 692 e seguenti del Codice di procedura civile ed all'art. 231 del Codice di procedura penale.

Le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.

Art. 65

L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge.

Capo V - Prestazioni.

Art. 66

Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

1) un'idennità giornaliera per l'inabilità temporanea;

2) una rendita per l'inabilità permanente;

3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;

4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;

5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;

6) la fornitura degli apparecchi di protesi.

Art. 67

Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo.

Art. 68

A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.

Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato ed è corrisposto nella misura del settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul molo o sulla licenza.

Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.

Art. 69

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente, la data di sbarco, sia che questo avvenga all'estero, sia che avvenga nel territorio nazionale, è quella indicata sul ruolo di equipaggio dall'ufficiale consolare o dall'ufficiale di porto.

In caso di sbarco di un infortunato in un porto del territorio nazionale, non vi è obbligo del deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene invece in altri porti, il comandante, d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve anche garantire e depositare presso detto ufficio acconti sull'indennità per inabilità temporanea per il periodo che l'ufficio stesso crederà di stabilire.

Art. 70

Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.

Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore.

L'ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro dall'Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.

Art. 71

Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.

Art. 72

In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha facoltà di ridurre di un terzo l'indennità per inabilità temporanea.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la facoltà di ridurre l'indennità è limitata al valore convenzionale della panatica.

Nessuna riduzione, però, può essere disposta ove l'assicurato abbia il coniuge o solo i figli nelle condizioni di cui all'art. 85 o abbia a proprio carico ascendenti.

Art. 73

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.

L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza.

L'obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate festive e per i casi di malattia professionale nell'industria, nonché per i casi di infortunio e di malattia professionale nell'agricoltura. La conseguente erogazione è commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi quindici giorni precedenti l'evento.

Art. 74

Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;

2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità;

3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento (38).

Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio più prossimo: per eccesso quellie uguali o superiori alle lire cinquecento, per difetto quellie inferiori a tale cifra (39).

A decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.

Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.

Art. 75

Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'art. 116, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.

Art. 76

Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.

L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari (40).

Art. 77

Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 85 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data di matrimonio e di nascita.

Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, debbono ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 (41).

Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

Le quote predette, che sono parte integrante della rendita liquidata all'infortunato, sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia dell'infortunato stesso.

Art. 78

Nei casi d'inabilità permanente previsti nella tabella allegato n. 1, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.

L'abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti di essi è equiparata alla loro perdita anatomica.

Quando gli arti o gli organi o parte di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro si determina sulla base della percentuale d'inabilità stabilita per la loro perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta.

In caso di perdita di più arti, od organo, o di più parti di essi, e qualora non si tratti di molteplicità espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine al lavoro.

Art. 79

Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente titolo o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio (42).

Art. 80

Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che è servita per la determinazione della precedente rendita. Se però tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione (43).

Nel caso in cui il nuovo infortunio per sé considerato determini un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente.

Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilità permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti una inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale, è liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all'epoca in cui questo si è verificato.

Art. 81

Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso di inabilità determinato dalla preesistenza di una lesione invalidante che abbia dato luogo alla liquidazione di un'indennità per inabilità permanente da infortunio sul lavoro a norma del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51 (44), la rendita a seguito del nuovo infortunio è liquidata in base all'inabilità complessiva secondo le disposizioni dell'art. 80.

Quando per l'infortunio precedente sia erogato un assegno continuativo mensile, ai sensi dell'art. 124, l'importo della rendita, determinato come nel precedente comma, è diminuito di quello dell'assegno predetto.

Art. 82

In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione di una rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 80.

Art. 83

La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.

L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.

Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita, ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.

Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.

Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.

In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita d'inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento (42).

Art. 84

Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione.

Art. 85

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità.

Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite.

Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati (45) (46).

Art. 86

L'istituto assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacità lavorativa.

Art. 87

L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie.

L'accertamcnto dei motivi del rifiuto o dell'elusione delle cure prescritte è demandato, in caso di contestazione, al giudizio di un collegio arbitrale composto di un medico designato dall'Istituto assicuratore, di un medico designato dall'infortunato o dall'ente di patrocinio che lo rappresenta o, in mancanza, dal presidente del Tribunale e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal Ministero della sanità; qualora i medici delle parti non si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questi è designato dal Ministero della sanità.

Il giudizio è promosso dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla constatazione del rifiuto.

Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle cure o la elusione delle cure prescritte da parte dell'infortunato importano la perdita del diritto all'indennità per inabilità temporanea e la riduzione della rendita a quella misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse sottoposto alle cure prescritte.

Art. 88

Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento, l'Istituto assicuratore può disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la spesa di degenza è applicata, quando non sia stipulata un'apposita convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.

Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'Istituto assicuratore, se avesse provveduto direttamente alla cura.

L'Istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'Istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le modalità stabilite in detto articolo.

Art. 89

Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'Istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa.

Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'Istituto assicuratore integra la rendita di inabilità fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.

In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma si provvede a norma dell'art. 87.

Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la riduzione della rendita di inabilità in misura da determinarsi dal collegio stesso.

Sono applicabili per le cure chirurgiche di cui al presente articolo le disposizioni dell'articolo precedente.

L'Istituto assicuratore può anche stipulare accordi con Istituti all'uopo autorizzati per facilitare la rieducazione professionale.

La stipulazione di detti accordi deve essere preventivamente autorizzata, di volta in volta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 90

L'Istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilità, nonché alla rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito dall'Istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato, salvo casi di inefficienza o di rottura non imputabili all'infortunato.

Art. 91

Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale, l'Istituto assicuratore è tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento dell'indennità per l'inabilità temporanea, fermo restando il disposto dell'art. 72.

Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è dovuta la rendita di inabilità nella misura stabilita per la riduzione del quindici per cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa l'operabilità, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dell'art. 87.

Art. 92

L'Istituto assicuratore provvede ai servizi per la prestazione dei soccorsi di urgenza a mezzo di propri ambulatori o anche mediante accordi con enti o sanitari locali.

Qualora l'Istituto non possa provvedere, provvede il datore di lavoro con propri mezzi e l'Istituto stesso gli rimborsa la spesa che avrebbe sostenuto se avesse direttamente prestato i soccorsi di urgenza.

Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere al trasporto dell'infortunato, rimanendo a suo carico le relative spese.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere esposto in luogo e in modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall'Istituto assicuratore.

Art. 93

Per i servizi di salvataggio e di pronto soccorso nelle miniere di zolfo in Sicilia si applicano le speciali norme vigenti in materia.

Art. 94

Le Amministrazioni ospedaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali le persone colpite da infortunio sul lavoro e debbono dare notizia immediatamente, e comunque entro due giorni, del ricovero all'Istituto assicuratore, anche ai fini del pagamento delle spese di spedalità da parte dell'Istituto stesso, quando si tratti di infortunio indennizzabile ai termini del presente titolo ed il ricovero sia stato disposto o approvato dall'Istituto assicuratore.

L'Istituto assicuratore ha diritto di far visitare da medici di propria fiducia gli infortunati degenti in ospedali.

I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati attestanti la lesione da infortunio, con diritto ai compensi stabiliti a norma dell'art. 88.

Le Amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare visione all'Istituto assicuratore e all'infortunato o ai suoi superstiti dei documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati da esse ricoverati e, se richiesta, di rilasciare copia integrale degli stessi. Analogo obbligo spetta, nei confronti dell'infortunato o dei superstiti, ai luoghi di cura dell'Istituto assicuratore.

Art. 95

L'Istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato dall'Istituto medesimo. A tal fine i luoghi di cura e i medici privati debbono permettere tutti gli accertamenti disposti dall'Istituto e fornire allo stesso tutte le notizie, gli elementi e i documenti da esso richiesti.

In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.

Art. 96

Se nel Comune o nella Provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente designati dall'Istituto assicuratore, e l'infortunato, tempestivamente avvertito, si avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato salvo quanto dispone il secondo comma dell'art. 88.

Art. 97

Gli ufficiali sanitari e i medici condotti non possono rifiutarsi di prestare i primi soccorsi agli infortunati sul lavoro e sono tenuti a rilasciare i relativi certificati.

I compensi spettanti per le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposti dall'Istituto assicuratore nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.

Art. 98

I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale di cui agli artt. 87, 88 e 89 sono liquidati dal presidente del Tribunale nelle misure stabilite dalla tariffa nazionale per le prestazioni mediche di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 244 (47).

Il presidente del Tribunale decide circa l'onere dei predetti compensi e delle eventuali spese da lui contestualmente liquidate.

Art. 99

Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte dell'Istituto assicuratore e contro i provvedimenti dell'Istituto stesso circa la natura ed i limiti delle prestazioni di carattere sanitario a favore dell'infortunato, quando, ai termini del presente titolo, non si debba costituire il collegio arbitrale previsto dall'art. 87, è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 100

Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico attestante che l'assicurato non è in grado di recarsi al lavoro, l'Istituto assicuratore, accertata la indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del presente titolo, provvede affinché, entro il più breve termine, e in ogni caso non oltre il ventesimo giorno da quello dell'infortunio, sia pagata all'infortunato l'indennità per inabilità temporanea.

Art. 101

Qualora l'Istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato a corrispondere le prestazioni, deve darne comunicazione all'infortunato o agli aventi diritto, specificando i motivi del provvedimento adottato.

Art. 102

Ricevuto il certificato medico costatante l'esito definitivo della lesione, l'Istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato la data della cessazione l'indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo.

Qualora siano prevedibili dette conseguenze, l'Istituto assicuratore procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado dell'inabilità permanente al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico di cui al comma precedente, comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione.

Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, l'Istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.

Nel caso di liquidazione di rendita non accettata dall'infortunato, ove questi convenga in giudizio l'Istituto assicuratore, quest'ultimo, fino all'esito del giudizio, è tenuto a corrispondere la rendita liquidata.

Art. 103

L'infortunato, nei riguardi del quale sia stata accertata un'inabilità permanente indennizzabile, deve presentare all'Istituto assicuratore, agli effetti della liquidazione delle quote integrative, la richiesta documentazione anagrafica.

Art. 104

L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.

Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.

Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente.

Art. 105

Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'Istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto.

L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.

Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.

In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 106

Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto.

Agli effetti dell'art. 85, secondo comma del n. 1, l'attitudine al lavoro si considera in ogni caso ridotta permanentemente a meno di un terzo quando il vedovo abbia raggiunto i sessantacinque anni di età al momento della morte della moglie per infortunio.

Per l'accertamento della vivenza a carico l'Istituto assicuratore può assumere le notizie del caso presso gli uffici comunali, presso gli uffici delle imposte e presso altri uffici pubblici e può chiedere per le indagini del caso l'intervento dell'Arma dei carabinieri.

Gli uffici comunali debbono fornire agli Istituti assicuratori le notizie che siano da essi richieste in ordine alla vivenza a carico di cui all'art. 85 e debbono, altresì, rilasciare gratuitamente i certificati di esistenza in vita, gli stati di famiglia e gli atti di nascita ad essi richiesti dagli Istituti assicuratori medesimi o dai titolari di rendite, ai fini del pagamento delle rate di rendita.

Art. 107

Le rendite di inabilità permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili (48).

In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.

Art. 108

Per le indennità dovute in base al presente titolo l'avente diritto non può rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto ad esigere l'indennità medesima.

Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito rilasciare la procura predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la procura è vistata dal sindaco o, nel caso di residenza fuori del territorio nazionale, dall'autorità consolare italiana.

Art. 109

Sono nulle le obbligazioni contratte per remunerazione di intermediari che abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennità fissate dal presente titolo.

Sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 120.000 (49):

a) gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente;

b) coloro che, per ragioni del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano informato intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri, come previsto alla lettera a).

Art. 110

Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo né può essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto (50).

Art. 111

Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità.

La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità.

Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83.

Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre la azione giudiziaria.

Art. 112

L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale (51).

L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento (52).

Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11.

La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme.

Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorso tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.

Art. 113

Ai fini dell'applicazione degli artt. 91, 92 e 96 del Codice di procedura civile nelle controversie riguardanti la liquidazione dell'indennità, il giudice può anche tener conto della misura dell'indennità assegnata in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.

Art. 114

E' nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a diminuirne la misura stabilita nel presente titolo.

Le transazioni concernenti il diritto all'indennità o alla misura di essa non sono valide senza l'omologazione del Tribunale del luogo dove si è effettuata la transazione stessa.

All'omologazione il Tribunale provvede in camera di consiglio.

Art. 115

Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità per inabilità temporanea, della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti la retribuzione da prendersi per base è accertata a norma degli articoli da 116 a 120 del presente decreto e dell'articolo 29 o, per la navigazione marittima e la pesca marittima, degli artt. 31 e 32.

Art. 116

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.

Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.

In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera, aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso (53).

Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato (53).

La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera (53).

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante del terzo comma del presente articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.

Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso (53).

Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980 (53).

Art. 117

Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.

Art. 118

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera da assumere come base della liquidazione delle indennità fermo rimanendo il disposto del terzo comma dell'art. 116.

Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116 (54).

La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite (54).

Art. 119

Se l'infortunato è apprendista, o comunque minore degli anni diciotto, ha diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 86 e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione sono così determinate:

a) l'indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le norme dell'art. 117;

b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

Nei casi in cui le predette persone non percepiscono una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell'art. 118 o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d'opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.

Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'art. 116.

Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22, L. 19 gennaio 1955, n. 25 , per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è fissata in lire centottanta.

Art. 120

Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato è superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20 l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo la retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 50.

L'Istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle norme vigenti che la retribuzione presa a base della liquidazione è inferiore a quella dovuta secondo legge, salvo anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'art. 50.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti dall'art. 118.

Art. 121

Nel caso in cui una nave sia perduta, o possa considerarsi perduta secondo l'art. 162 del Codice della navigazione, e dal giorno del naufragio, o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave, siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli aventi diritto di cui all'art. 85 possono ottenere la liquidazione della indennità assicurata per il caso di morte.

Il termine di tre anni fissato nell'art. 112 per la prescrizione dell'azione per conseguire l'indennità decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.

Quando ritorni chi si credeva disperso o si vengano ad avere di lui notizie certe, l'Istituto assicuratore cessa il pagamento della rendita già liquidata e in base alle conseguenze dell'infortunio sono regolati i rapporti fra l'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso le rate di rendita e colui che si credeva disperso.

Art. 122

Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai superstiti a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte (55).

Art. 123

Nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo di corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea o di pagamento della rendita di inabilità permanente o mentre si svolgono le pratiche amministrative per la liquidazione della rendita, l'Istituto, assicuratore, se gli risulti che i superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso, deve, appena venutone a conoscenza, dare notizie del decesso stesso ai superstiti, agli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo precedente.

In ogni caso il termine di cui all'articolo predetto decorre dal giorno nel quale i superstiti sono venuti a conoscenza del decesso.

Art. 124

Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria già indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51 (56) del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928 (56), o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire dodicimila;

con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila;

con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila;

con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila;

con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 76, lire cinquantamila, più lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.

Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore (57).

Art. 125

Le indennità dell'assicurazione assorbono e sostituiscono fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge o per contratti collettivi o per accordi economici essere direttamente corrisposte, o sono di fatto corrisposte, dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, salvo i casi in cui, in virtù di contratti collettivi o di accordi economici, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura dell'intera retribuzione.

Capo VI - Istituti assicuratori.

Art. 126

L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, salvo quanto dispone l'articolo seguente.

Art. 127

Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

1) gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori, alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 (58), convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860; le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione di prestazioni supplementari previste da regolamenti organici, da contratti collettivi, da convenzioni di arruolamento e di ingaggi in favore delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione presso le Casse predette;

2) i dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni e il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (59);

3) i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.

Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto (60). Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità.

Art. 128

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può assumere, su richiesta delle Casse di cui all'art. 127, il servizio della corresponsione delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le vendite stesse nel presente titolo; in tal caso le Casse versano al predetto Istituto i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle all'uopo concordate fra gli enti interessati, e sono esonerate da qualsiasi obbligo verso i titolari di esse. Fin quando non siano stabilite tali tabelle, sono applicate quelle formate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai termini dell'art. 39.

Le Casse di cui all'art. 127, che intendono provvedere alla riassicurazione parziale dei rischi da esse assunti in forza del presente titolo, debbono stipulare la riassicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e dell'Amministrazione interessata, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere incaricato, con le modalità stabilite nel decreto stesso, di erogare le prestazioni assicurative per infortuni in servizio o malattie professionali dovute dalle Amministrazioni dello Stato, secondo i propri ordinamenti, a persone non soggette all'obbligo dell'assicurazione disciplinata dal presente titolo.

Art. 129

Le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 sono poste sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si applicano ad esse le disposizioni dell'art. 13 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033 , concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Gli statuti delle Casse predette sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato.

Le Casse rimettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i propri bilanci, le relazioni dei sindaci e tutte le notizie statistiche che siano ad esse richieste da detto Ministero.

Art. 130

Gli impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono equiparati ai dipendenti dello Stato agli efetti del trattamento tributario e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi (61).

Capo VII - Disposizioni speciali per le malattie professionali

(62).

Art. 131

Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo.

Art. 132

Gli artt. 80 e 81 si applicano anche quando l'inabilità complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in parte da malattia professionale.

Art. 133

La tutela assicurativa contro le malattie professionali non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse.

Art. 134

Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, sempreché l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella allegato n. 4 (63).

Le prestazioni sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinato la malattia.

Agli effetti del comma precedente, per malattia che può dar luogo ad una ricaduta indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata dopo l'entrata in vigore delle norme che hanno esteso alla stessa l'assicurazione obbligatoria.

Art. 135

La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia.

Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico (64).

Art. 136

Nel caso di inabilità permanente al lavoro in conseguenza di malattia professionale, se il grado dell'inabilità può essere ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non intende cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado di inabilità presumibile al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta.

Le eventuali controversie sui provvedimenti adottati dall'Istituto assicuratore in applicazione del precedente comma sono demandate ad un collegio arbitrale costituito con le modalità stabilite dall'art. 87; il collegio determina la misura della riduzione della rendita.

Art. 137

La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.

Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento di essa.

Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del presente articolo, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.

La relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente.

Art. 138

L'Istituto assicuratore può prendere visione dei referti relativi alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e di igiene del lavoro.

Art. 139

E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni (65).

Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 , contenente norme generali per l'igiene del lavoro, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni (66).

Capo VIII - Disposizioni speciali

per la silicosi e l'asbestosi (67).

Art. 140

Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del presente decreto è compresa la silicosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni, su proposta del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che espongano al rischio della silicosi (68).

Art. 141

Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nel presente capo.

Art. 142

[Agli effetti del presente capo per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente, ma non esclusivamente, con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non] (69).

Art. 143

[Per silice libera, o biossido di silicio allo stato libero, di cui all'articolo precedente ed alla tabella allegato n. 8, s'intende sia quella a struttura cristallina, sia quella allo stato amorfo.

Ai fini dell'applicazione delle norme di legge e della tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, le rocce, gli abrasivi e i materiali indicati nella tabella medesima si considerano contenenti silice libera o amianto quando questi siano presenti in percentuale tale da poter dare luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio] (69).

Art. 144

Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.

La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri lavori che espongono al rischio dell'asbestosi (70).

Art. 145

Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi con le loro conseguenze dirette - da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento (71);

b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno.

Le prestazioni di cui alla lett. b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio (72).

Art. 146

La misura della rendita di inabilità permanente da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità complessiva da valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145, le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile (73).

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia o dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita.

Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente.

In caso di insorgenza di complicanze tubercolari a carattere tisiogeno evolutivo, le revisioni di cui al presente articolo possono aver luogo anche fuori dei termini ivi previsti.

Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste o disposte anche oltre il termine di quindici anni previsto dall'art. 137.

L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.

Art. 147

Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è quella percepita dal lavoratore, sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 140.

Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette, durante il periodo di disoccupazione o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base la retribuzione percepita, sia in danaro, sia in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.

Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, però, tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione.

Art. 148

Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nel presente capo sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'Istituto assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore del lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, purché sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Ove non sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, gli accertamenti diagnostici e le cure di cui al comma precedente sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo rimborso da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato è obbligato ad astenersi dal lavoro, l'Istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un assegno giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta.

Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad un assegno giornaliero corrispondente alla indennità di cui all'art. 72.

Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'assicurato sia già titolare di una rendita per inabilità, si applica la disposizione dell'art. 89.

Art. 149

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 148, le contestazioni tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi di silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva sono sottoposte alla decisione, in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle more della decisione, l'interessato è assistito dall'Istituto assicuratore al quale il caso è stato inizialmente denunciato.

Art. 150

Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado, purché non superiore all'ottanta per cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possano spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio.

Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 140, tale rendita è pari ai due terzi della differenza in meno tra la retribuzione giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 116, comma secondo, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena e quella, determinata allo stesso modo, percepita per la nuova occupazione.

Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima è pari ai due terzi della retribuzione giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennità di disoccupazione.

Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno, si applica il trattamento previsto nel secondo comma.

La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione, non compresa fra quelle di cui all'art. 140, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia (74).

La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con l'indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo assegno giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione dell'assegno medesimo.

Art. 151

Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di cui all'art. 150, l'assicurato deve inoltrare domanda all'Istituto assicuratore entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui, a seguito dell'esito degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se abbia trovato occupazione in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8 o se sia disoccupato.

La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante l'abbandono della lavorazione e la misura dell'ultima retribuzione, deve essere accompagnata:

a) nel caso in cui l'assicurato abbia trovato occupazione in altra lavorazione non prevista dalla tabella sopra richiamata, dalla dichiarazione del datore di lavoro sulla natura della nuova lavorazione e sulla misura della retribuzione relativa;

b) nel caso in cui l'assicurato sia disoccupato, da relativa attestazione degli organi competenti.

Art. 152

In conformità di quanto previsto all'art. 16, l'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto alla denuncia delle lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 8, diffida il datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Il ricorso all'Ispettorato del lavoro contro la diffida dell'Istituto assicuratore e quello al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro la decisione dell'Ispettorato del lavoro non sospendono l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche, salvo che i detti organi non ritengano di disporre la sospensione dell'esecuzione medesima.

L'azione avanti l'autorità giudiziaria non esime il datore di lavoro dall'obbligo di provvedere all'esecuzione delle visite mediche preventive o periodiche indicate nei precedenti commi.

Art. 153

I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere ecc. (75).

A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio.

Art. 154

I criteri per la determinazione del premio supplementare di cui al precedente articolo, la misura di esso e le modalità della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (76).

Art. 155

Ferme restando nel resto le disposizioni degli artt. 10 e 11, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui all'art. 173.

Art. 156

I datori di lavoro sono tenuti, nell'effettuare le registrazioni sui libri di paga ai sensi dell'art. 20, a raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio della silicosi e dell'asbestosi, secondo la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime.

Art. 157

I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 140, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a ciò autorizzati, secondo le modalità di cui agli artt. 158 e seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette (77).

Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalità di cui all'articolo seguente (77).

Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli più brevi di un anno, una di dette visite è sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.

Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore può richiedere con istanza motivata all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento, avente carattere definitivo, da eseguirsi collegialmente con le modalità cui agli artt. 160 e seguenti.

Il collegio è composto da un ispettore medico del lavoro, che lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.

Le spese per il funzionamento del collegio medico di cui al precedente comma, sono a carico di un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per I'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 158

Alla visita medica prescritta dal primo comma dell'articolo precedente debbono essere sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta all'obbligo assicurativo contro la silicosi e l'asbestosi.

Il datore di lavoro è esonerato dal fare eseguire la suddetta visita quando questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad un anno, a cura di precedente datore di lavoro, purché questa condizione possa essere dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione di cui all'art. 162.

L'attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso ai fini della vigilanza.

Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo è eseguita ai sensi del comma secondo dell'art. 157 non oltre un anno dalla data della precedente visita.

Art. 159

La richiesta delle visite mediche di cui all'art. 157 è fatta dal datore di lavoro al medico di fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma dell'art. 161, allegando alla richiesta stessa la precedente attestazione medica eventualmente in suo possesso.

Art. 160

La visita medica di cui all'art. 157, comprende, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare.

L'Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la radiografia del torace con l'esame schermografico, purché lo schermogramma non abbia formato inferiore a millimetri settanta per settanta.

Ogni qualvolta lo schermogramma non consenta l'accertamento di cui al primo comma dell'art. 157 deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla schermografia, una radiografia.

Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica su apposito registro a numerazione progressiva, le generalità del lavoratore, il nome del radiologo, il luogo e la data dell'accertamento ed il numero dello schermogramma o del radiogramma.

In ogni schermogramma o radiogramma è indicata, oltre al numero, la data in cui viene eseguito.

Art. 161

Gli enti che intendono ottenere l'autorizzazione a compiere gli esami medici di cui al presente capo debbono essere autorizzati dall'Ispettorato del lavoro competente, il quale, previo accertamento dell'adeguata organizzazione ed attrezzatura dell'ente stesso, decide di concerto con il medico provinciale.

Gli enti che, oltre l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, intendono operare in tutto il territorio nazionale debbono essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero della sanità.

Art. 162

I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell'art. 160 sono riportati dal medico su di una scheda personale conforme al modello A, allegato n. 9.

Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui all'art. 157, conforme al modello B, allegato n. 10.

Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta attestazione è redatta secondo il modello C, allegato n. 10, contenente la precisazione che il lavoratore non può essere assunto o permanere nelle lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del richiamato art. 157.

L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla data in cui il datore di lavoro viene a conoscenza del risultato degli accertamenti.

La scheda, l'originale ed una copia firmata dell'attestazione, nonché i documenti radiografici e schermografici, sono trasmessi, entro dieci giorni dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o dell'ente che li ha eseguiti, al datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a far pervenire la copia dell'attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento, al lavoratore interessato ed a conservare i documenti originali, unitamente al registro di cui all'art. 160, nel luogo in cui si esegue il lavoro per un periodo di almeno sette anni, nonché a presentarli ad ogni richiesta dell'Ispettorato del lavoro o del Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro può autorizzare la conservazione dei documenti e del registro predetti in altro luogo.

Art. 163

Quando dalla visita medica il lavoratore sia risultato affetto da silicosi o da asbestosi, anche se iniziale, deve essere trasmessa al datore di lavoro, con i documenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente anche una seconda copia dell'attestazione, da inviare all'Ispettorato del lavoro entro cinque giorni dal ricevimento.

Art. 164

Su istanza del lavoratore, che intende richiedere l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 157 il datore di lavoro deve rilasciare entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza medesima copia della scheda di cui al primo comma dell'art. 162.

Art. 165

Il lavoratore, che richiede l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 157, deve indicare il nome del medico di sua fiducia, che lo rappresenta nel collegio.

L'Ispettorato del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla costituzione del collegio, dandone avviso al datore di lavoro che deve designare il proprio rappresentante sanitario nel collegio medesimo e trasmettere entro dieci giorni all'Ispettorato la scheda di cui al primo comma dell'art. 162 e tutti gli altri documenti e dati relativi agli accertamenti stessi.

Art. 166

Il collegio medico, entro venti giorni dalla sua costituzione, comunica le proprie decisioni all'Ispettorato del lavoro, che provvede a notificarle alle parti, restituendo ad esse i documenti esibiti dopo aver annotato le conclusioni del collegio sulla scheda di cui al primo comma dell'art. 162.

Art. 167

I compensi spettanti ai componenti del collegio di cui al sesto comma dell'art. 157 sono stabiliti nella misura prevista dalle disposizioni relative alla tariffa nazionale per le prestazioni mediche.

Art. 168

Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nell'art. 157, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio può con motivata ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori. Agli effetti del secondo comma dell'art. 157 le visite di controllo disposte dall'Ispettorato del lavoro valgono come accertamenti periodici.

L'onere relativo grava sul datore di lavoro.

I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e periodiche di cui all'art. 157 debbono essere portati a conoscenza delle persone e degli enti indicati nell'art. 161, con le modalità e i termini ivi stabiliti.

Il lavoratore, qualora non accetti i risultati delle visite di controllo può richiedere un nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma dell'art. 157.

Art. 169

L'Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta del competente Distretto minerario, può disporre con motivata ordinanza che le visite di controllo di cui all'articolo precedente siano eseguite da medici da esso designati per tutti i lavoratori esposti al rischio o limitatamente ad una parte di essi.

Art. 170

La facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche, prevista per l'Istituto assicuratore dall'art. 138, sussiste anche nei riguardi degli accertamenti disposti a norma del presente capo.

Art. 171

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito l'Ispettorato medico centrale, ha facoltà di emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite mediche di cui al presente capo, anche allo scopo di rendere, quanto più possibile, uniforme il metodo di rilevazione dei dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici.

Art. 172

Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli artt. 157 e seguenti, non può continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella allegato n. 8.

Art. 173

Le disposizioni particolari, concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalità delle lavorazioni, sono prescritte da regolamenti speciali, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità.

Art. 174

Agli effetti dell'art. 155, in attesa dell'emanazione delle disposizioni particolari di prevenzione e di sicurezza di cui all'articolo precedente, valgono le disposizioni protettive contenute nel regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 .

Art. 175

Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 140, agli accertamenti medici prescritti dall'art. 157, o che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni (78) per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.

Art. 176

Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo è punito con la sanzione amministrativa da lire 6.000 a lire 60.000 (79) per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.

L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire 240.000 (79).

Art. 177

Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita una

Sezione distinta del Fondo speciale infortuni di cui all'art.

197, cui debbono affluire le ammende riscosse per le violazioni delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455 (80), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 (81) e del presente capo affinché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, erogare somme per sussidiare:

a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi o la asbestosi si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella tabella allegata alla legge 12 aprile 1943, n. 455 e successive modificazioni e integrazioni (82);

b) lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle prestazioni in quanto la denuncia non è stata presentata entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella tabella predetta;

c) lavoratori assicurati o loro superstiti che, per effetto del lungo intervallo tra l'ultima occupazione in lavorazione nocive e la manifestazione della malattia, abbiano ricevuto liquidazione delle indennità per inabilità permanente o per morte sulla base di una retribuzione notevolmente svalutata;

d) lavoratori emigrati, che, rientrati in Patria, siano riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi con inabilità permanente superiore al venti per cento, non indennizzata nel Paese dal quale essi provengono.

Con i fondi di detta Sezione sarà provveduto altresì:

e) al rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle spese sostenute per la cura dei lavoratori, affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva, per i quali non sussistano le condizioni previste dall'art. 148, per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

f) all'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi.

Capo IX - Assistenza ai grandi invalidi.

Art. 178

Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero, alla cura, alla rieducazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale e, in generale, all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.

Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base al regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51 (83), al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (84), al D.Lgs.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450 (84) e loro successive modificazioni ed integrazioni, o al presente decreto abbiano subito o subiscano un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.

Nei limiti delle possibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere ammessi, su deliberazione del Comitato tecnico di cui all'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438 , alle cure chirurgiche, mediche, ortopediche, fisio ed ergoterapiche, alla fornitura di protesi e di altri apparecchi diretti al massimo possibile recupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore a termine del presente decreto, nonché ad altre prestazioni deliberate dal Comitato tecnico stesso, anche invalidi ai quali sia stata riconosciuta dall'Istituto assicuratore un'inabilità inferiore ai quattro quinti.

Art. 179

Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purché avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate agli articoli 89 e 178, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in attività lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacità, secondo le possibilità di occupazione del mercato del lavoro.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce annualmente, sentito il Ministero della sanità, un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e riconosciuti idonei per la rieducazione professionale degli invalidi di cui al comma precedente.

Su tali piani deve essere acquisito, altresì, il parere dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. E' fatta salva la facoltà dell'Associazione suddetta di istituire per proprio conto corsi di addestramento ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335.

I partecipanti ai predetti corsi fruiscono del trattamento previsto dagli artt. 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264 .

Art. 180

Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'art. 2, secondo comma, D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 , il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro è autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.

Le modalità per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione di cui sopra ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (85).

Art. 181

Per i compiti di cui agli artt. 179 e 180 e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335 , si provvede con un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei contributi previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335 .

Dal gettito della predetta addizionale viene annualmente prelevato e versato al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro a norma dell'art. 179. L'ammontare è da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del piano di cui all'art. 179.

L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente, è devoluta all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro per i suoi compiti istituzionali e per quelli previsti dall'articolo precedente.

Art. 182

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui all'art. 178:

a) con i mezzi stanziati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione sul bilancio delle singole gestioni dell'Istituto stesso;

b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui all'articolo 127 nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio pro-capite dell'assistenza erogata a tutti gli invalidi;

c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di terzi.

Art. 183

Il Comitato di cui all'art. 178 ha facoltà di stabilire che, nei casi di ricovero dei grandi invalidi titolari di rendita di inabilità si applicano le disposizioni dell'art. 72.

Art. 184

Le Casse, Aziende ed Amministrazioni previste dai nn. 1) e 2) dell'art. 127 hanno l'obbligo di denunciare alla gestione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, istituita presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli invalidi i quali in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano subìto un'inabilità permanente di almeno, l'ottanta per cento. Le Casse, Aziende ed Amministrazioni predette debbono anche fornire alla detta gestione tutte le notizie ed informazioni ad esse richieste dalla gestione stessa.

Art. 185

Nell'erogazione delle prestazioni viene tenuto conto, come titolo di preferenza, del grado di inabilità della natura della lesione e, in genere, delle condizioni fisiche attuali dell'invalido, nonché delle condizioni economiche e familiari di esso.

Art. 186

I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni assistenziali da parte della gestione o circa la natura e i limiti delle prestazioni stesse sono demandati alla decisione del Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 187

Il Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178 preposto alla gestione delibera:

1) sulle forme di assistenza della gestione e sui modi e limiti di essa;

2) sui ricorsi di cui all'articolo precedente;

3) sulla compilazione di regolamenti interni;

4) su convenzioni da stipulare con Enti ed Istituzioni forniti di mezzi idonei per l'assistenza;

5) su quanto attiene, in genere, al funzionamento della gestione.

Il Comitato predispone il conto preventivo ed il conto consuntivo della gestione e propone la misura del contributo a carico degli Istituti assicuratori ai sensi dell'art. 182.

Per la convocazione del Comitato e la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che disciplinano detta materia per il Comitato esecutivo dell'Istituto medesimo.

Art. 188

Il conto consuntivo della gestione forma parte integrante del bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 189

Ai servizi della gestione si provvede per mezzo degli uffici e con il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Capo X - Norme generali, transitorie e finali

Art. 190

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato (86), agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, nonché ai detenuti ed alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'art. 127.

Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5, lo Stato può provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127. Le relative norme sono emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione (87).

Art. 191

Gli oneri derivanti allo Stato ed alle Aziende autonome statali faranno carico ai normali stanziamenti di bilancio.

Art. 192

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto, le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvedono secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.

Art. 193

Agli oneri della gestione assicurativa l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede secondo le norme della legislazione che lo concerne.

Art. 194

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti all'INAIL, per la gestione industria, dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto si provvede, fin quando non sarà emanata e sarà entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti, con un'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per l'anno 1965 e per gli anni successivi l'addizionale di cui sopra è determinata, in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura non superiore al venti per cento (88).

I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a favore di Enti pubblici o privati, previste da disposizioni di legge in vigore.

Art. 195

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni (89).

Art. 196

I ricorsi in via amministrativa previsti dal presente titolo debbono essere comunicati alla controparte mediante invio di copia conforme in plico raccomandato con ricevuta di ritorno.

Di tale comunicazione deve essere data la prova all'Ispettorato del lavoro o al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondoché il ricorso sia presentato all'uno o all'altro.

L'Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non risulti eseguita la comunicazione, assegnano al ricorrente un termine perentorio per la comunicazione alla controparte; trascorso tale termine senza che il ricorrente ne abbia data la prova, l'Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dichiarano inammissibile il ricorso.

Art. 197

Le somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 37 del R.D. 31 gennaio 1904, n. 51 (90), ed amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può erogare somme:

a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale;

b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortuni;

c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere.

Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino alla data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite al fondo speciale infortuni (91).

Art. 198

Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni diritto e tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria, nonché tutti gli atti o scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie che, in dipendenza del presente decreto, sorgano fra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'Istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.

Sono anche esenti dalle imposte di bollo e registro e dalle imposte sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi gli atti concernenti le assicurazioni previste nel presente decreto, gli atti relativi ai pagamenti di indennità e alle costituzioni di rendita, non esclusi i processi verbali, i certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrano in dipendenza del decreto stesso.

Tutti gli atti e contratti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle Casse di cui all'art. 127, le donazioni ed elargizioni disposte a loro favore sono esenti dalle imposte di bollo, registro e ipotecarie.

Sono esenti dalle tasse di concessione governativa gli atti costitutivi dell'Istituto, le modificazioni successive ai suoi statuti e tutti gli altri atti e documenti che possono occorrere tanto all'Istituto per se stesso, quanto agli assicurati, relativamente all'esecuzione delle leggi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio dell'Istituto e delle Casse predette, i frutti annuali e le rendite da essi liquidate.

Gli atti e i contratti stipulati dall'Istituto e dalle Casse predette per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Qualora, però tali impieghi di fondo siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualità dovute dallo Stato o di altri crediti di qualsiasi natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di cui all'art. 28 della tariffa, allegato A, al R.D. del 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa non abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.

Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi e prestiti dell'Istituto e dalle Casse predette è fissata la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito ai termini dell'art. 1, D.L. 12 gennaio 1928 n. 38, convertito nella L. 7 giugno 1928, n. 1396.

Art. 199

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni contenute nel titolo medesimo.

Per gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti per i quali ricorra l'obbligo assicurativo a norma del presente titolo, nonché per i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, di cui al terzo comma dell'art. 4, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1966 (92).

Art. 200

Le attribuzioni demandate dal presente decreto all'Ispettorato del lavoro sono devolute, per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima, all'autorità marittima o consolare.

Art. 201

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, salvo per quanto riguarda la navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro portuale, nei cui confronti la vigilanza è esercitata rispettivamente a mezzo delle autorità marittime del territorio dello Stato o consolari all'estero e degli uffici del lavoro portuale.

Le autorità predette hanno facoltà di negare le spedizioni alla nave, quando risulti che le disposizioni stesse non siano state osservate.

Per la navigazione marittima le spedizioni debbono essere negate quando siano omessi in tutto o in parte i versamenti dei contributi assicurativi.

Art. 202

Alle spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dal presente decreto e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati delle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, concorrono gli Istituti assicuratori di cui agli artt. 126 e 127.

Gli istituti predetti versano annualmente alla Tesoreria dello Stato la somma occorsa per le spese di cui al precedente comma, nell'ammontare liquido dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello del tesoro e ripartito fra gli Istituti stessi in proporzione dei premi e contributi assicurativi da essi introitati.

Art. 203

I titolari di aziende artigiane, ai fini dell'attuazione della tutela assicurativa per essi prevista dall'art. 4, n. 3), sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti dal presente titolo a carico dei datori di lavoro per l'assicurazione dei loro dipendenti e soggetti alle medesime sanzioni.

Qualora il titolare di azienda artigiana non provveda, nei termini di cui all'art. 53, alla denuncia dell'infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52.

In caso di infortunio sul lavoro del titolare di azienda artigiana, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio, è obbligato a darne immediata notizia all'Istituto assicuratore.

Art. 204

I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore di prestatori d'opera che, in conseguenza del presente decreto, vengono ad esser compresi tra le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione predetta sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente, con effetto dal 1° gennaio 1966.

Le imprese assicuratrici hanno però facoltà di chiedere la restituzione proporzionale degli sconti poliennali concessi.

Qualora detti contratti assicurino altri rischi oltre quelli per gli infortuni sul lavoro previsti dal presente decreto, oppure garantiscono gli indennizzi stabiliti in misura superiore a quella delle indennità fissate dal decreto medesimo i contratti stessi sono mantenuti in vigore per la parte che non riguarda questi ultimi rischi e per quella eccedente le indennità predette.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati dagli artigiani per i quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del presente decreto.

TITOLO II

L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'agricoltura

Capo I - Soggetti di applicazione (soggetti e lavorazioni)

Art. 205

In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'età di dodici anni ai settanta compiuti:

a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;

b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende (93);

c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino (94).

Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli artt. 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b).

I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono, a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreché abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a) (95).

Art. 206

Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili (96).

Art. 207

Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo, a norma dell'art. 2135 del codice civile, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo.

Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione od all'alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di una azienda agricola sono comprese nell'assicurazione a norma del presente titolo.

Sono altresì soggetti alle disposizioni del presente titolo i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per i quali non sia stabilita l'imposta sui terreni.

.......................................................(97).

Art. 208

Sono considerati come lavori forestali soggetti alle disposizioni del presente titolo tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, la estirpazione delle piante dannose, e simili. Vi sono pure compresi il taglio e la riduzione delle piante e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da imprenditori agricoli.

E' soggetta, altresì, alle disposizioni del presente titolo la coltivazione delle piante ovunque queste si trovino.

Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie è considerata come tale anche la carbonizzazione.

Art. 209

Alle persone di cui all'art. 205 del presente decreto, addette a macchine mosse da agente inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, spettano le prestazioni dell'assicurazione ai termini del titolo I quando siano colpite da infortunio lavorando a servizio delle dette macchine.

Dette prestazioni spettano, altresì, alle persone previste all'art. 205 che, nelle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 4, siano addette alle altre lavorazioni previste dall'art. 1, con esclusione di quelle di cui ai numeri 7), 8), 10), 13) limitatamente al deposito ed all'impiego, 14) se eseguite con meno di quattro persone, 24) e 26) (98).

Capo II - Oggetto dell'assicurazione.

Art. 210

L'assicurazione secondo il presente titolo comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Deve considerarsi come inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

Deve considerarsi come inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in misura superiore al quindici per cento e per tutta la vita l'attitudine al lavoro, in conformità della tabella allegato n. 2.

Si considera come inabilità temporanea assoluta la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per un determinato periodo di tempo di attendere al lavoro.

Art. 211

L'assicurazione comprende, altresì, le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli artt. 206, 207 e 208 (99).

Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capo III - Prestazioni.

Art. 212

Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennità per inabilità temporanea e a quelle in rendita, nonché ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria.

Art. 213

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e c) dell'art. 205, nella misura del 60 per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (100).

Ove la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente (100).

Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computarsi all'effetto di determinare la durata delle conseguenze dell'infortunio stesso. Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato, compreso fra le persone previste alle lettere a) e c) dell'articolo 205, l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione, come previsto dall'art. 73.

Art. 214

Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella allegato n. 2, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita s'intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.

Valgono altresì, per la valutazione delle inabilità i criteri specificati nell'art. 78.

Art. 215

Per i casi di inabilità permanente derivante, da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità, sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila per i lavoratori di età non superiore a sedici anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6 (101).

A decorrere dal 1° luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali di retribuzione di cui all'allegato n. 7.

Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.

Art. 216

Le indennità liquidate agli infortunati di età non superiore a sedici anni sono elevate, al compimento del sedicesimo anno di età, alla misura prevista per i lavoratori di età superiore a sedici anni.

Art. 217

Le rendite sono integrate in conformità alle disposizioni dell'art. 77.

Art. 218

Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.

L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari (102).

Art. 219

Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al venti per cento è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta.

Il valore capitale delle rendite è calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 220

Ai titolari di rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al cinquanta per cento, con moglie e figli, o solo moglie, o solo figli aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai sensi dello articolo 77, può essere concesso, al solo scopo di investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, e purché siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia in età non superiore ai cinquantacinque anni, il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita stessa secondo i criteri, le condizioni e le garanzie indicati negli articoli che seguono.

Art. 221

Il riscatto in capitale della rendita di cui all'articolo precedente è condizionato alla dimostrazione da parte del titolare della rendita del possesso dei requisiti personali e familiari di legge e dell'utilità, dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.

Nell'investimento in beni terrieri s'intendono compresi, oltre l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonché le opere di miglioramento fondiario.

Le macchine agricole, per il cui acquisto può essere concesso il riscatto, debbono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in relazione all'entità ed alle caratteristiche dell'azienda agricola, per la quale debbono essere usate.

Art. 222

La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 220 deve essere presentata alla sede provinciale territorialmente competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve essere corredata dei documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste.

L'Istituto predetto ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti gli altri elementi e documenti che ritenga necessari, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorità competenti.

Art. 223

Il valore capitale per il riscatto della rendita di cui all'art. 220 è calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il valore capitale della rendita è calcolato con riferimento alla data di presentazione della domanda e ne sono detratti i ratei di rendita eventualmente pagati dopo tale data.

Art. 224

Il riscatto dell'intera rendita liquidata ai sensi dell'art. 220 può essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili.

Qualora, invece, i postumi delle lesioni, riportate siano suscettibili di modificazioni, la rendita può essere riscattata in misura non superiore alla metà.

L'eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità dei postumi accertati nell'ultimo giudizio di revisione può essere corrisposta sempreché permangono le condizioni richieste dall'art. 220.

Art. 225

Nel caso in cui il titolare della rendita riscattata ai sensi dell'art. 220 sia colpito da un nuovo infortunio in agricoltura, indennizzabile con rendita di inabilità permanente ai sensi del presente titolo, l'importo della nuova rendita complessivamente dovuta, da liquidarsi a norma dell'art. 82, è decurtato, dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata.

Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita, spetta ugualmente ai superstiti la rendita, a norma dell'articolo 231, quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio.

Art. 226

A garanzia dell'utilizzazione del capitale riscattato ai sensi dell'art. 220, per i fini stabiliti dalla legge, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato:

a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi deve essere stabilito che non possono essere alienati o ipotecati, sotto pena la nullità, prima che siano trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita o almeno cinque anni dalla data di riscatto. Le spese per la stipulazione degli atti di compravendita e conseguenziali sono a carico dell'infortunato acquirente;

b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di cui all'art. 221, il versamento del capitale di riscatto in base agli stati di avanzamento approvati dal proprio ufficio tecnico;

c) a corrispondere direttamente al venditore, nell'acquisto delle macchine agricole, il relativo prezzo;

d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.

Art. 227

Sulle domande di riscatto previste dall'art. 222, decide il Comitato esecutivo dell'Istituto assicuratore, il quale, sentito il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 228

Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui all'articolo precedente è ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

Art. 229

L'infortunato, anche dopo il conseguimento del riscatto, di cui all'art. 220, sia totale, sia parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche, chirurgiche e protesiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi del lavoro, in quanto spettino, ed eventualmente il diritto alla revisione ai termini di legge, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 230

Alla revisione delle rendite di inabilità permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli artt. 83 e 84.

Art. 231

Le indennità per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'art. 215 ed in conformità delle disposizioni del titolo primo.

A decorrere dal 1° luglio 1965 le rendite di cui al comma precedente, in corso di godimento a tale data, sono ragguagliate al cento per cento della retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 234.

Art. 232

In ogni caso di morte, ad istanza dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto dell'infortunato, il Pretore, avuto il consenso dei componenti la famiglia dell'infortunato, dispone che sia praticata l'autopsia; le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.

La richiesta deve essere motivata e, nel caso che sia fatta dall'Istituto assicuratore, il Pretore, nel darne comunicazione agli aventi diritto, deve avvertirli che il loro rifiuto a consentire alla richiesta potrebbe eventualmente costituire un elemento di presunzione contro l'eventuale loro diritto all'indennità. Se i componenti la famiglia non consentano all'autopsia, il Pretore deve farlo risultare da una dichiarazione che rilascia all'Istituto assicuratore, a sua domanda, nella quale fa menzione, altresì, dell'avvertenza fatta ai componenti la famiglia a norma del presente comma.

Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente articolo sono in ogni caso a carico dell'Istituto assicuratore, l'onorario per l'autopsia, con il referto, è liquidato dal Pretore nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità.

Art. 233

Oltre alla rendita di cui all'articolo 231 è corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell'articolo 85 (103).

Art. 234

Le rendite per inabilità permanente e per morte sono riliquidate ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, in base alle variazioni dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertate nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno il cinque per cento nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonché le nuove misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovuta per gli infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976.

Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione convenzionale terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione annua convenzionale fissata con decreto interministeriale del 3 luglio 1980 (104).

Art. 235

Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450 (105), convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889 (105), per l'esecuzione del predetto D.Lgt., con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire diecimila;

con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire tredicimila;

con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire ventiseimila;

con grado di inabilità dal novanta al cento per cento lire trentaseimila;

con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'art. 212, lire trentaseimila più lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.

Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile, corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore (106).

Art. 236

Nei casi di infortunio sul lavoro in agricoltura l'Istituto assicuratore è tenuto ad erogare le medesime prestazioni sanitarie previste per gli infortuni sul lavoro nell'industria secondo le disposizioni contenute negli artt. 86 e seguenti.

Art. 237

Gli ufficiali sanitari e i medici condotti sono tenuti, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, agli obblighi stabiliti dagli articoli 97 e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.

Art. 238

Qualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato è obbligato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per conseguenza un'inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni.

Detto certificato vale anche come denunzia dell'infortunio:

esso è compilato secondo un modulo speciale portante un talloncino per la ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni sentito l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende.

Il preposto all'azienda deve fornire al medico tutte le notizie necessarie per completare il modulo, e firmarlo egli pure quando ne sia richiesto dal medico.

Il medico deve curare, sotto la sua responsabilità, che il certificato sia consegnato, non oltre il giorno successivo a quello della prima assistenza, all'ufficio postale per l'invio all'Istituto assicuratore e, qualora la consegna non avvenga entro il termine stabilito, egli sarà passibile della penalità comminata dall'art. 246.

L'ufficio postale stacca dal certificato il talloncino di ricevuta e lo consegna al mittente con la firma dell'impiegato di posta e col timbro dell'ufficio di accettazione e trasmette il certificato stesso, raccomandato a carico del destinatario, all'Istituto assicuratore.

La mancanza del modulo non dispensa dall'obbligo di redigere il certificato-denuncia ed inviarlo all'Istituto assicuratore, fermo l'obbligo di redigerlo sul modulo a richiesta dell'Istituto stesso.

Art. 239

Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni, il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Questa, non più tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato del lavoro e al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio. Inoltre, in caso d'infortunio mortale, il medico deve darne avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro ore dall'infortunio all'Istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa.

Il Pretore nel più breve tempo possibile e in ogni caso, non più tardi di quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una inchiesta, secondo le disposizioni contenute negli articoli da 56 a 62 e negli artt. 64 e 232.

Art. 240

Per gli infortuni seguiti da morte, copia del processo verbale di inchiesta deve essere, a cura del pretore, rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 241

L'infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro o al preposto all'azienda.

Art. 242

Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato più di tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennità, quella della prima visita medica.

Qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale dichiarazione nella denuncia.

Art. 243

Le Amministrazioni ospedaliere, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, sono tenute agli obblighi stabiliti dagli artt. 94 e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.

Art. 244

L'esercente l'azienda ha l'obbligo di fornire tutti i mezzi a sua disposizione e di provvedere alle spese relative per il trasporto dell'infortunato al luogo nel quale questi può ricevere le prime immediate cure o anche per far venire il medico al luogo in cui l'infortunato si trova, se intrasportabile.

Art. 245

Il medico curante deve inviare all'Istituto assicuratore pronta comunicazione delle deviazioni del decorso presunto per anticipazione o ritardo della guarigione, per complicazioni, peggioramento o postumi e deve inviare, altresì, il certificato che attesti la fine della malattia, fornendo tutte le indicazioni richieste nel modulo speciale, il quale è compilato e messo a disposizione di tutti i medici con le stesse norme indicate per il certificato di denuncia.

Su richiesta dell'Istituto assicuratore deve, altresì, inviare i certificati di continuazione della malattia nei periodi di tempo stabiliti dall'Istituto medesimo.

Art. 246

La spesa per i certificati-denuncia e quella per i certificati di continuazione e termine della malattia è a carico dell'Istituto assicuratore, il quale corrisponde i relativi compensi nella misura stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.

Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo incompleto o che non li consegni all'ufficio postale o che, trattandosi del primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal quarto comma dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'art. 239, non ne trasmetta copia all'autorità di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni (107).

Art. 247

L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al Pretore l'accertamento d'urgenza col procedimento e con le norme stabilite dagli artt. 692 e seguenti del Codice di procedura civile e 231 del Codice di procedura penale; le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.

Art. 248

Può essere rilasciata procura ad esigere l'indennità al coniuge, ad un parente o affine o ad una delle persone, cui sia comune il diritto ad esigerla.

Nei casi di legittimo impedimento la procura predetta può essere rilasciata a persone diverse da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la procura deve essere vistata dal sindaco.

Capo IV - Disposizioni speciali per le malattie professionali

(108).

Art. 249

Per l'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali in agricoltura valgono le disposizioni del presente titolo, nonché quelle del titolo primo, in quanto applicabili e non in contrasto, salvo quanto diversamente disposto dalle norme che seguono.

Art. 250

La denuncia al medico da parte dell'ammalato s'intende avvenuta con la richiesta di visita medica a domicilio ovvero con la diretta presentazione dell'ammalato all'ambulatorio.

Il lavoratore, che abbia indugiato a denunciare la malattia al medico per più di quindici giorni da quello dell'astensione al lavoro a causa della malattia medesima, perde il diritto all'indennizzo per il periodo antecedente al giorno della denuncia.

La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia stessa.

Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico.

Art. 251

Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve trasmetterne il certificato-denuncia all'Istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le modalità previste dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni.

Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'Istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.

Art. 252

Quando per l'incertezza dei sintomi o per la difficoltà della diagnosi la malattia sia stata denunciata ad altro ente previdenziale, la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni è interrotta fino a quando non sia stata esaurita la procedura amministrativa presso l'ente adito.

Art. 253

La malattia dà luogo a rendita quando comporti una inabilità permanente di grado superiore al venti per cento.

Quando la morte in conseguenza diretta della malattia professionale sopraggiunga dopo la costituzione della rendita di inabilità permanente, i superstiti del lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di cui all'art. 231, debbono proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte.

Art. 254

Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, sempre che l'invalidità o la morte si verifichino entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella allegato n. 5 (109).

Art. 255

L'Istituto assicuratore, ferme restando le altre facoltà di accertamento conferitegli, sia in via generale, sia in via particolare, ha, per i casi di anchilostomiasi, anche la facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche effettuate in base alle norme sull'igiene e la profilassi della stessa.

Capo V - Organizzazione tecnica e finanziaria

dell'assicurazione.

Art. 256

L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 257

Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto mediante contributi costituenti quote addizionali dell'imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.

I contributi sono determinati in ragione dell'estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed anche del rischio di infortunio, oppure possono essere commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici, secondo le norme indicate negli articoli successivi.

Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nelle tariffe dei contributi commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici deve essere stabilito il massimo dei contributi per ettaro.

I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi esecutivi dall'intendente di finanza. I contributi possono essere liquidati sui ruoli per la riscossione dell'imposta erariale sui fondi rustici.

Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente articolo non consentono sovrimposte provinciali né comunali.

Lo Stato, le Province e i Comuni non sono soggetti al contributo disposto dal presente articolo, qualora ai casi di infortunio dei lavoratori delle aziende agricole e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente titolo.

Art. 258

I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe di assicurazione sono decisi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. I ricorsi riguardanti i contributi assegnati a singole aziende in applicazione delle tariffe debitamente approvate, sono decisi dall'intendente di finanza.

Art. 259

Il cinque per cento del contributo annuale deve essere accantonato per la costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale sono portati gli avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali e gli interessi del fondo fino a che esso abbia raggiunto un ammontare pari alla metà di un fabbisogno annuo.

Le assegnazioni predette, ad eccezione degli interessi, cessano quando il fondo di riserva abbia raggiunto il limite massimo stabilito dal comma precedente, ma debbono essere ripristinate quando il fondo stesso venga a risultare inferiore al limite suddetto.

Il fondo di riserva è investito in titolo di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o titoli equiparati alle cartelle fondiarie, in acquisto di immobili e in operazioni di mutui ipotecari, ai sensi dei capi I e II del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 260

I fondi di riserva, investiti in titoli a norma del precedente articolo, sono depositati o custoditi presso istituti pubblici di credito.

La restante parte, meno la quota eventualmente impiegata in operazioni di mutui ipotecari ai sensi del precedente articolo, viene depositata presso un istituto di credito di notoria solidità.

Art. 261

Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, viene provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della misura del contributo sono stabilite per gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Tale contributo è commisurato all'imposta o all'estimo catastale dei fondi rustici ed iscritto nei ruoli dell'imposta fondiaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale all'imposta stessa.

Art. 262

Il fabbisogno di ogni esercizio è determinato su base nazionale, tenendo conto del probabile ammontare delle indennità e delle rendite dovute per infortuni e per malattie professionali, delle spese per l'assistenza sanitaria, delle spese di gestione compreso, l'ammortamento degli impianti, delle altre spese che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è tenuto a sostenere per disposizioni di legge e delle assegnazioni al fondo di riserva.

La valutazione delle predette indennità e spese è effettuata tenendo conto del presunto rischio di infortunio, in relazione ai risultati degli esercizi precedenti. Quale importo della prevedibile spesa per indennità di inabilità permanente e di morte viene assunto l'ammontare delle rate di rendita che debbono essere corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti antecedentemente e per quelli che si prevede avvengano nell'esercizio.

In aumento del fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli esercizi precedenti e, a diminuzione del fabbisogno stesso, possono essere portati gli avanzi di esercizio e gli interessi del fondo di riserva, quando questo abbia raggiunto i limiti di cui all'art. 259.

Il fabbisogno di ogni esercizio è stabilito con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 263

Qualora il bilancio di un esercizio si chiuda in disavanzo e questo sia superiore al dieci per cento dell'onere di competenza, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede, con proprio decreto, su richiesta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad apportare un congruo aumento nell'ammontare del contributo assicurativo, sia per evitare disavanzi negli esercizi successivi, sia per colmare, in uno o più esercizi, i disavanzi precedenti.

Se il disavanzo è inferiore al detto dieci per cento, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare l'Istituto assicuratore a colmarlo mediante prelevamenti dal fondo di riserva.

In mancanza di tale fondo, lo stesso Ministro provvede in conformità del primo comma del presente articolo.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche prima che il fondo di riserva abbia raggiunto il limite di cui all'art. 259, può apportare una congrua diminuzione al contributo, quando il bilancio di un esercizio si sia chiuso in avanzo e questo sia superiore ai venti per cento dell'onere di competenza.

Art. 264

I saggi dei contributi di assicurazione possono essere stabiliti in ragione:

a) dell'estensione delle singole proprietà agricole o forestali e delle loro specie di coltura (tariffe per estensione e coltura), ed in tal caso le varie specie di coltura debbono essere raggruppate, di regola, in un numero di voci non superiore a cinque;

b) dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario per le proprietà agricole e forestali (tariffe per imposta) nei casi contemplati nella seconda parte del secondo comma dell'art. 257.

Speciali sovrappremi possono essere stabiliti per le proprietà agricole e forestali nelle quali le lavorazioni connesse, complementari o accessorie, assumono una notevole importanza o che presentino un particolare rischio di infortunio.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce con suo decreto quale delle due specie di tariffa deve essere adottata.

Art. 265

I saggi di contributo delle tariffe per estensione e coltura sono determinati, in base al fabbisogno ed alla estensione complessiva dei terreni di ciascuna specie di coltura, tenendo conto, rispettivamente, della mano d'opera media necessaria alle lavorazioni di un ettaro di terreno e, eventualmente, del rischio d'infortunio.

Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione le predette tariffe possono contenere saggi di contributo commisurati alla sola imposta sui terreni dovuta all'erario.

Art. 266

I saggi di contributo per estensione e coltura non possono superare il limite massimo per ettaro previsto dall'art. 257.

Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione i saggi, commisurati all'imposta a norma del comma secondo dell'articolo precedente, sono determinati in relazione ai saggi di contributo stabiliti per le colture.

Art. 267

I saggi delle tariffe per imposta sono determinati in base al rapporto fra il fabbisogno e l'ammontare dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario, fermo restando il limite massimo per ettaro stabilito per le tariffe per estensione e coltura.

Art. 268

I contributi per i lavori di coltivazione di orti o di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni, per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni, sono determinati:

a) in ragione del saggio di tariffa corrispondente alle colture, se i predetti lavori sono compiuti su terreni per i quali sono applicate le tariffe per estensione e coltura;

b) in ragione del saggio medio risultante dal rapporto fra il complessivo contributo e la corrispondente superficie agraria o forestale, se i detti lavori sono compiuti sui terreni per i quali sono applicate le tariffe per imposta.

I contributi per i lavori di coltivazione delle piante situate in luoghi non soggetti all'imposta terreni e ai quali non siano applicabili le precedenti disposizioni sono determinati tenendo conto del quantitativo medio di mano d'opera necessaria per le medesime lavorazioni.

Art. 269

Il decreto con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale approva il fabbisogno dei contributi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione le Province, i Comuni, le persone cui fa carico, a norma dell'art. 287, la spesa dell'assicurazione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono ricorrere al Governo della Repubblica contro detto decreto.

Il ricorso non sospende l'applicazione dei contributi, salvo gli eventuali conguagli sui contributi degli esercizi successivi.

Il decreto che decide sui detti ricorsi costituisce provvedimento definitivo.

Art. 270

La riscossione dei contributi di assicurazione, costituenti quote addizionali all'imposta terreni, è affidata, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, agli esattori comunali delle imposte dirette, con le stesse norme e gli stessi privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per la riscossione delle imposte dirette e dai capitoli normali per l'esercizio delle esattorie, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Per la detta riscossione spetta agli esattori il medesimo aggio stabilito nei rispettivi contratti di appalto.

Art. 271

La raccolta dei dati e la formazione dei ruoli per le riscossioni dei contributi sono effettuate dall'Istituto assicuratore distintamente per ciascun esercizio e per ogni Comune.

In ciascun ruolo sono iscritte le medesime persone od enti compresi nei ruoli dello stesso anno per l'imposta sui terreni.

A tal uopo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può avvalersi degli elementi esistenti presso gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte, i quali debbono concedere la consultazione gratuita degli atti agli incaricati dell'Istituto predetto nell'ambito delle norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La raccolta dei predetti dati può essere affidata anche, in parte o in tutto, ai funzionari degli Uffici del catasto o delle imposte, previo accordo fra l'Istituto assicuratore e i rispettivi uffici e con l'autorizzazione del Ministero delle finanze.

Le spese, in ogni caso, sono a carico dell'Istituto assicuratore.

Per l'iscrizione dei contributi nei ruoli dell'imposta erariale sui fondi rustici l'Istituto assicuratore deve corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

Art. 272

Entro la seconda metà di dicembre i ruoli sono inviati all'intendente di finanza, il quale, li rende esecutivi e li trasmette ai sindaci in pieghi postali raccomandati, perché vengano pubblicati e consegnati all'esattore.

La pubblicazione è fatta nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte sui terreni.

La ricevuta dell'esattore deve essere trasmessa, entro il mese di gennaio, in piego postale raccomandato all'Istituto assicuratore, il quale, in caso di ritardo, ne accerta la causa e promuove dall'intendente di finanza i provvedimenti opportuni.

Art. 273

L'avviso della pubblicazione dei ruoli e le cartelle che gli esattori trasmettono ai singoli contribuenti, si fanno secondo il modulo prescritto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Lo stesso Ministero, di concerto con quello delle finanze, può stabilire che l'avviso e le cartelle riguardanti l'imposta erariale sui terreni indichino anche i ruoli e le quote dei contributi di assicurazione.

Art. 274

Di concerto fra il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e quello per le finanze può anche essere stabilito che il contributo di assicurazione venga liquidato, per tutti o per alcuni Comuni soltanto, sugli stessi ruoli da compilarsi per la riscossione dell'imposta erariale sui terreni.

Art. 275

I ruoli debbono indicare per ciascun contribuente la voce di tariffa applicata e gli altri elementi in base ai quali sono state liquidate le rispettive quote di contributo.

Per l'applicazione delle tariffe per estensione e coltura, le proprietà agricole e forestali sono considerate per l'estensione, distribuita fra le prevalenti colture, risultante dalla partita catastale di ciascun contribuente all'epoca della formazione dei ruoli, e in corrispondenza delle voci di tariffa.

Le norme per la distribuzione ed assimilazione delle colture, ai fini del raggruppamento delle voci di tariffa, sono stabilite con il decreto che approva le tariffe. Le aziende che abbiano una proprietà complessiva inferiore ad un ettaro, qualora debbano essere ad esse applicate le tariffe per estensione e coltura, sono soggette al contributo corrispondente ad un ettaro di terreno secondo il saggio più basso della tariffa fra quelli applicabili alle rispettive colture.

Per le estensioni superiori ad un ettaro sono trascurate le frazioni non eccedenti il mezzo ettaro e quelle maggiori si considerano per un ettaro intero.

I saggi delle tariffe per imposta sono applicabili per ciascun contribuente all'imposta erariale principale iscritta a suo nome nei ruoli dell'imposta sui terreni, indipendentemente dall'estensione e coltura delle proprietà cui si riferisce l'imposta medesima, salvo il diritto di reclamo ai sensi dell'art. 277.

Art. 276

I contributi di assicurazione sono esigibili in rate bimestrali alle stesse scadenze stabilite per l'imposta sui terreni.

Il versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte dell'esattore deve essere effettuato, senza possibilità di invocare il caso fortuito o la forza maggiore e con l'obbligo del non riscosso come riscosso, entro quindici giorni dalla rispettiva scadenza bimestrale.

L'esattore ha la facoltà di versare l'ammontare della rata suddivisa nell'importo di otto decimi entro i termini di cui al comma precedente e nell'importo di due decimi entro il giorno 9 del secondo mese successivo alla scadenza della rata.

In caso di ritardo nel versamento delle somme, l'esattore deve corrispondere all'Istituto assicuratore un'indennità di mora nella misura del due per cento se il ritardo non superi i tre giorni e del sei per cento se il ritardo è superiore.

Nei casi di inadempienza da parte dell'esattore nel pagamento delle rate, il ricevitore provinciale è tenuto, quando ne venga richiesto dal predetto Istituto a procedere sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dei capitolati normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie.

Art. 277

Entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora ovvero dalla notificazione del ruolo, coloro che vi sono iscritti possono reclamare all'intendente di finanza competente per Provincia per chiedere la revisione o correzione della rispettiva quota di contributo.

E' ammesso il reclamo per i ruoli formati in base all'imposta fondiaria, qualora la quota di contributo iscritta al nome del reclamante, in rapporto alla complessiva estensione catastale delle sue proprietà agricole e forestali, calcolate le frazioni nel modo indicato dall'art. 275, risulti superiore al saggio massimo per ettaro, nel qual caso si fa luogo allo sgravio della eccedenza.

Il ricorso non sospende in nessun caso l'obbligo di pagare il contributo portato sui ruoli, salvo il diritto all'eventuale sgravio o rimborso di quanto risultasse non dovuto.

Art. 278

Prima di decidere sui reclami che non riguardano semplici errori materiali, ma che investono la liquidazione del contributo per ragioni di merito, l'intendente di finanza deve darne comunicazione all'Istituto assicuratore per le sue deduzioni ed assumere dagli Uffici tecnici erariali o dagli Uffici distrettuali delle imposte le informazioni occorrenti circa le risultanze dei registri catastali.

Quando l'Istituto riconosca che lo sgravio è indiscutibilmente dovuto, ne avverte l'esattore perché sospenda la riscossione della somma corrispondente e gli concede la tolleranza per la stessa somma nel versamento della rata di prossima scadenza.

Art. 279

Quando il ricorso è accolto in tutto o in parte, l'intendente di finanza determina nella sua decisione l'ammontare del contributo effettivamente dovuto, e ordina lo sgravio o il rimborso della maggior somma inscritta nel ruolo.

Art. 280

La decisione dell'intendente di finanza è trasmessa in originale al reclamante per mezzo del sindaco del Comune di residenza.

Inoltre, se la decisione contiene l'ordine di sgravio o rimborso, l'intendente ne avverte anche l'esattore e l'Istituto assicuratore, indicando l'ammontare dello sgravio o rimborso decretato.

La decisione dell'intendente costituisce provvedimento definitivo.

Art. 281

Il contribuente deve consegnare all'esattore l'originale decisione dell'intendente di finanza per conseguire lo sgravio o rimborso dovutogli e l'esattore, in calce alla decisione stessa, appone la dichiarazione di aver computato la somma sgravata dalla quota di contributo ancora insoddisfatta o fa apporre dal contribuente la quietanza del rimborso ricevuto.

In occasione del versamento della successiva rata l'esattore può imputare il detto documento come contante per la somma sgravata o rimborsata al netto dell'aggio corrispondente.

Art. 282

Le Amministrazioni dello Stato, le Province e i Comuni, nel caso previsto dall'art. 257, per ottenere l'esonero dal contributo debbono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli atti dai quali risulta che essi non sono soggetti al contributo stesso.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riconosciuto che sussistono le condizioni stabilite dal citato articolo, comunica la sua decisione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'intendente di finanza, perché disponga lo sgravio o il rimborso del contributo eventualmente iscritto a ruolo.

Art. 283

Per la riscossione coattiva delle quote di contributo non pagate alle prescritte scadenze, se il contribuente è debitore verso lo stesso esattore anche dell'imposta e sovraimposta sui terreni o di altra imposta erariale, l'esattore non può promuovere una separata procedura per la quota del contributo di assicurazione.

Quando, per l'infruttuosità degli atti esecutivi, venga riconosciuta dall'Amministrazione delle finanze la inesigibilità dell'imposta prediale dovuta da un contribuente, l'esattore, in base ad analogo certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ha diritto di ottenere dall'Istituto assicuratore il rimborso del contributo di assicurazione iscritto al nome del contribuente stesso.

Nel caso in cui gli atti esecutivi siano stati esperiti per il solo contributo, l'esattore deve esibire all'Istituto assicuratore i documenti giustificativi dell'inesigibilità, salvo all'esattore, in caso di rifiuto di rimborso da parte dell'Istituto, il diritto di ricorso all'intendente di finanza, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del rifiuto stesso.

Art. 284

Il rimborso fatto all'esattore per causa d'inesigibilità non toglie all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il diritto di procedere direttamente contro il debitore per il recupero delle quote rimborsate.

Art. 285

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio l'esattore rende all'Istituto assicuratore il conto sommario dei ruoli avuti in riscossione, delle somme versate, delle quote riconosciute indebite e inesigibili e degli aggi di riscossione, per addivenire agli eventuali conguagli.

Capo VI - Norme generali, transitorie e finali.

Art. 286

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 si applicano anche agli infortunati ai quali provvede il presente titolo.

Fermo restando il disposto dell'art. 198, per gli atti dei procedimenti ivi indicati, sono esenti dalle imposte di bollo e registro e di assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà, di procura e di quietanza e quanti altri documenti occorrano per l'applicazione del presente titolo.

Gli avanzi di esercizio della gestione sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia che vengano devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a diminuzione dei contributi di cui all'art. 257.

Art. 287

La spesa dell'assicurazione è interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta e dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.

Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria:

a) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario non presti opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto della spesa dell'assicurazione;

b) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario presti opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto di una quota corrispondente alla metà della spesa dell'assicurazione;

c) se il terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, è a carico del mezzadro o colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di reddito ad esso assegnato dal contratto di mezzadria o di colonia.

Art. 288

Salvo i casi previsti dall'articolo precedente chiunque mediante ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese dell'assicurazione, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 1.200.000 (110).

Art. 289

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 290

Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali delle persone previste dall'art. 205 debbono essere adottate dagli esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti speciali. Tali regolamenti sono predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, sentite le proposte dell'Istituto assicuratore, e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato.

TITOLO III

Regimi speciali

Capo I - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie dei

marittimi imbarcati su navi straniere.

Art. 291

Le Casse marittime di cui all'art. 127 sono autorizzate ad assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.

L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi delle navi italiane; la sua validità è in ogni momento subordinata al regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore.

La gestione è tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria.

TITOLO IV

Disposizioni per particolari categorie.

Art. 292

Ai cittadini italiani titolari di rendite per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1944, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, riliquidate a norma dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , si applicano le disposizioni del presente decreto concernenti la rendita di inabilità permanente e ai superstiti e gli assegni per assistenza personale continuativa previsti per gli infortuni nell'industria.

Art. 293

Ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115 si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , nonché la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 (111).

Le rendite di infortuni di cui agli artt. 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375, ed alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro della guerra del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1962, erogato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base di un salario annuo di lire trecentosettantamila (112).

Qualora il grado di inabilità risulti inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 49, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sull'anzidetta retribuzione annua di lire trecentosettantamila.

Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243, ed ogni altro assegno o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

Art. 294

Alle rendite in vigore al 1° luglio 1962 a carico delle Casse marittime di cui all'art. 127 del presente decreto, si applicano, per gli effetti dell'art. 17, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , i valori medi semplici corrispondenti ai coefficienti mensili riportati nelle tabelle II, III, IV e V dell'allegato B della stessa legge n. 15.

Per gli effetti dell'art. 17, comma terzo, della predetta legge 19 gennaio 1963, n. 15 , le rendite costituite presso le Casse marittime richiamate nel precedente comma, per infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1962 nei confronti dei lavoratori addetti alla pesca ed alla navigazione a vela e motovela, e originariamente liquidate in base a salari convenzionali stabiliti ai sensi dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, sono riliquidate, con decorrenza 1° luglio 1962, sulla base di una retribuzione minima pari a lire trecentosettantamila annue.

Disposizioni finali del provvedimento.

Art. 295

Le disposizioni di carattere transitorio contenute nelle leggi relative alla materia riunita nel presente decreto, ivi comprese le norme di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 413 , restano in vigore nei limiti della loro originaria efficacia per i casi in esse previsti.

Art. 296

Le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° luglio 1965.

TABELLE

Allegato n. 1

Tabella delle valutazioni del grado percentuale di

invalidità permanente
INDUSTRIA
+--------------------------------------------------------------+
DESCRIZIONE Percentuali
+------------
D. -- S.
+-------------------------------------------------+---+----+---
Sordità completa di un orecchio . . . . . . . . . 15
Sordità completa bilaterale . . . . . . . . . . . 60
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio. 35
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare
senza possibilità di applicazione di protesi. . 40
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi
relativa tabella) . . . . . . . . . . . . . . .
Stenosi nasale assoluta unilaterale . . . . . . . 8
Stenosi nasale assoluta bilaterale . . . . . . . 18
Perdita di molti denti in modo che risulti grave-
mente compromessa la funzione masticatoria:
a) con possibilità di applicazione di protesi
efficace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
b) senza possibilità di applicazione di protesi
efficace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Perdita di un rene con integrità del rene super-
stite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Perdita della milza senza alterazioni della crasi
ematica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde
indennità . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esiti di frattura della clavicola bene consolida-
ta, senza limitazione dei movimenti del braccio 5
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-o-
merale con arto in posizione favorevole quando
coesista immobilità della scapola . . . . . . . 50 40
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-o-
merale con arto in posizione favorevole quando
coesista immobilità della scapola . . . . . . . 40 30
Perdita del braccio:
a) per disarticolazione scapolo-omerale . . . . 85 75
b) per amputazione al terzo superiore . . . . . 80 70
Perdita del braccio al terzo medio o totale del-
l'avambraccio . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita
della mano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 60
Perdita di tutte le dita della mano . . . . . . . 65 55
Perdita del pollice e del primo metacarpo . . . . 35 30
Perdita totale del pollice. . . . . . . . . . . . 28 23
Perdita totale dell'indice. . . . . . . . . . . . 15 13
Perdita totale del medio. . . . . . . . . . . . . 12
Perdita totale dell'anulare . . . . . . . . . . . 8
Perdita totale del mignolo. . . . . . . . . . . . 12
Perdita della falange ungueale del pollice. . . . 15 12
Perdita della falange ungueale dell'indice. . . . 7 6
Perdita della falange ungueale del medio. . . . . 5
Perdita della falange ungueale dell'anulare . . . 3
Perdita della falange ungueale del mignolo. . . . 5
Perdita delle due ultime falangi dell'indice. . . 11 9
Perdita delle due ultime falangi del medio. . . . 8
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare . . 6
Perdita delle due ultime falangi del mignolo. . . 8
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito
con angolazione tra 110°-75°:
a) in semipronazione. . . . . . . . . . . . . . 30 25
b) in pronazione. . . . . . . . . . . . . . . . 35 30
c) in supinazione . . . . . . . . . . . . . . . 45 40
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i
movimenti di pronosupinazione. . . . . . . . 25 20
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in
flessione massima o quasi . . . . . . . . . . . 55 50
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in
estensione completa o quasi:
a) in semipronazione. . . . . . . . . . . . . . 40 35
b) in pronazione. . . . . . . . . . . . . . . . 45 40
c) in supinazione . . . . . . . . . . . . . . . 55 50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i
movimenti di pronosupinazione. . . . . . . . 35 30
Anchilosi complota dell'articolazione radio-car-
ica in estensione rettilinea. . . . . . . . . . 18 15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movi-
menti di pronosupinazione:
a) in semipronazione. . . . . . . . . . . . . . 22 18
b) in pronazione. . . . . . . . . . . . . . . . 25 22
c) in supinazione . . . . . . . . . . . . . . . 35 30
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in e-
stensione e in posizione favorevole . . . . . . 45
Perdita totale di una coscia per disarticolazione
coxo-femorale o amputazione alta, che non renda
possibile l'applicazione di un apparecchio di
protesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto. . 70
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa
al terzo superiore, quando non sia possibile
l'applicazione di un apparecchio articolato . . 65
Perdita di una gamba al terzo superiore quando
sia possibile l'applicazione di un apparecchio
articolato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un
piede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso. . 16
Perdita totale del solo alluce. . . . . . . . . . 7
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto  è valutato il . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio . . . 35
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto . . . . . 20
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassati i cinque centimetri . . . . . . . . . . . . . . .
11

----------

N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilito per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

(Segue tabella delle valutazioni del grado percentuale di

invalidità permanente - industria).
Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva.
+--------------------------------------------------------------+
Visus Visus Indennizzo dell'occhio Indennizzo dell'occhio
perduto residuo con acutezza visiva con acutezza visiva
minore maggiore
(occhio peggiore) (occhio migliore)
 
1/10 9/10 1% 2%
2/10 8/10 3% 6%
3/10 7/10 6% 12%
4/10 6/10 10% 19%
5/10 5/10 14% 26%
6/10 4/10 18% 34%
7/10 3/10 23% 42%
8/10 2/10 27% 50%
9/10 1/10 31% 58%
10/10 0 35% 65%

----------

Note: 1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.

2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.

3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente,

calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.

4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata in 16% se si tratta di infortunio agricolo.

5. In caso di afachia monolaterale:

a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 . . . . . 15%

con visus corretto di 7/10 . . . . . . . . . . . 18%

con visus corretto di 6/10 . . . . . . . . . . . 21%

con visus corretto di 5/10 . . . . . . . . . . . 24%

con visus corretto di 4/10 . . . . . . . . . . . 28%

con visus corretto di 3/10 . . . . . . . . . . . 32%

con visus corretto inferiore a 3/10 . . . . . . . 35%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressocchè uguale e pertanto tollerata, si applica la ta-

bella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Allegato n. 2

Tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente

AGRICOLTURA
 
DESCRIZIONE Percentuali
Sordità completa di un orecchio. . . . . . . . . . 20
Sordità completa bilaterale. . . . . . . . . . . . 60
Perdita totale della facoltà visita di un occhio . 35
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare sen-
za possibilià di applicazione di protesi . . . . 40
Altre menomazioni della facoltà visiva
(vedasi tabella per gli infortuni oculari
dell'industria).
Stenosi nasale assoluta unilaterale. . . . . . . . 8
Stenosi nasale assoluta bilaterale . . . . . . . . 18
Perdita di un rene con integrità del rene super-
stite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Perdita della milza senza alterazioni della crasi
ematica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde
indennità
Perdita totale del braccio destro. . . . . . . . . 85
Perdita del braccio destro al terzo superiore. . . 80
Perdita totale del braccio sinistro. . . . . . . . 80
Perdita totale dell'avambraccio destro o del brac-
cio sinistro al terzo superiore. . . . . . . . . 75
Perdita totale dell'avambraccio sinistro o di tut-
te le dita della mano destra destra. . . . . . . 70
Perdita totale di tutte le dita della mano sini-
stra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Perdita totale del pollice destro. . . . . . . . . 30
Perdita totale del pollice sinistro. . . . . . . . 25
Perdita della falange ungueale del pollice destro. 16
Perdita della falange ungueale dell'indice sini-
stro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Perdita totale dell'indice destro. . . . . . . . . 20
Perdita totale dell'indice sinistro. . . . . . . . 16
Perdita totale del medio . . . . . . . . . . . . . 12
Perdita totale dell'anulare. . . . . . . . . . . . 8
Perdita totale del mignolo . . . . . . . . . . . . 12
Perdita della falange ungueale dell'indice destro. 7
Perdita della falange ungueale dell'indice sini-
stra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Perdita della falange ungueale del medio . . . . . 5
Perdita della falange ungueale dell'anulare. . . . 3
Perdita della falange ungueale del mignolo . . . . 5
Perdita delle due ultime falangi dell'indice destro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Perdita delle due ultime falangi dell'indice sinistro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Perdita delle due ultime falangi del medio . . . . 8
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare. . . 6
Perdita dello due ultime falangi del mignolo . . . 8
Perdita totale di una coscia . . . . . . . . . . . 80
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto . . 70
Perdita di una gamba al terzo superiore. . . . . . 65
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede. . . . . . . .
50
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso . . 16
Perdita del solo alluce. . . . . . . . . . . . . . 11
Perdita di più dita del piede, per ogni dito perduto . . . . . . . . . . . . .
5

 

N.B. - In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.


Allegato n. 3

Tabelle delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata

1. Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm) o più grave;

2. Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;

3. Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;

4. Amputazione bilaterale degli arti inferiori:

a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra;

b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;

5. Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;

6. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:

a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della gamba;

b) sopra il terzo inferiore rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;

7. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;

8. Malattie o infermità che rendono necessaria la continua, o quasi continua degenza a letto.



Allegato N. 4 (113)
Tabella delle malattie professionali nell'industria
MALATTIE LAVORAZIONI Periodo massimo
di
indennizzabilità
dalla cessazione
del lavoro
 
1) Malattie causate Lavorazioni che 4 anni; 18 mesi
da: espongono all'azione per malattie
a) piombo, leghe e del piombo, leghe e causate dai
suoi composti composti composti organici
inorganici; del piombo. In caso
b) composti di nefrite: 8 anni
organici del piombo,
con le loro
conseguenze dirette
2) Malattie causate Lavorazioni che 4 anni
da: espongono all'azione
a) mercurio, del mercurio,
amalgame e composti amalgame e composti
inorganici;
b) composti
organici del
mercurio, con le
loro conseguenze
dirette
3) Malattie causate Lavorazioni che 6 anni
da: espongono all'azione
a) fosforo e suoi del fosforo e
composti inorganici; composti
b) composti
organici del
fosforo, con le
loro conseguenze
dirette
4) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni. In caso
da: espongono all'azione di manifestazioni
a) arsenico, leghe dell'arsenico, leghe neoplastiche:
e composti e composti illimitato
inorganici;
b) composti
organici
dell'arsenico, con
le loro conseguenze
dirette
5) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni. In caso
da: espongono all'azione di manifestazioni
a) cromo, leghe e del cromo, leghe e neoplastiche
composti del cromo composti polmonari:
trivalente; illimitato
b) composti del
cromo esavalente,
con le loro
conseguenze dirette
6) Malattie causate Lavorazioni che 4 anni
da berillio, leghe e espongono all'azione
composti, con le del berillio, leghe e
loro conseguenze composti
dirette
7) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da cadmio, leghe e espongono all'azione
composti, con le del cadmio, leghe e
loro conseguenze composti
dirette
8) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da vanadio, leghe e espongono all'azione
composti, con le del vanadio, leghe e
loro conseguenze composti
dirette
9) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni. In caso
da: espongono all'azione di manifestazioni
a) nichel, leghe e del nichel, leghe e neoplastiche:
composti inorganici; composti illimitato
b) nichel
tetracarbonile, con
le loro conseguenze
dirette
10) Malattie causate Lavorazioni che 4 anni
da manganese, leghe espongono all'azione
e composti, con le del maganese, leghe e
loro conseguenze composti
dirette
11) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da alogeni e loro espongono all'azione
composti inorganici: del fluoro, cloro,
a) fluoro; bromo, iodio e
b) cloro; composti
c) bromo;
d) iodio,
con le loro
conseguenze dirette
12) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da: espongono all'azione
a) acido nitrico; dell'acido nitrico,
b) ossidi di degli ossidi di azoto
azoto; e dell'ammoniaca
c) ammoniaca, con
le loro conseguenze
dirette
13) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da: espongono all'azione
a) anidride dell'anidride
solforosa e acido solforosa, dell'acido
solforico; solforico,
b) idrogeno dell'idrogeno
solforato, con le solforato
loro conseguenze
dirette
14) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da tallio, leghe e espongono all'azione
composti, con le del tallio, leghe e
loro conseguenze composti
dirette
15) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da antimonio, leghe espongono all'azione
e composti, con le dell'antimonio, leghe
loro conseguenze e composti
dirette
16) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da osmio, leghe e espongono all'azione
composti, con le dell'osmio, leghe e
loro conseguenze composti
dirette
17) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da selenio, leghe e espongono all'azione
composti, con le del selenio, leghe e
loro conseguenze composti
dirette
18) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da rame, leghe e espongono all'azione
composti, con le del rame, leghe e
loro conseguenze composti
dirette
19) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da stagno, leghe e espongono all'azione
composti, con le dello stagno, leghe e
loro conseguenze composti
dirette
20) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da zinco, leghe e espongono all'azione
composti, con le dello zinco, leghe e
loro conseguenze composti
dirette
21) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da acido carbammico, espongono all'azione
tiocarbammico, dell'acido
carbammati e carbammico,
tiocarbammati, con tiocarbammico e
le loro conseguenze composti
dirette
22) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da solfuri di bario, espongono all'azione
calcio e sodio, con dei solfuri di bario,
le loro conseguenze calcio e sodio
dirette
23) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da: espongono all'azione
a) ozono; dell'ozono, degli
b) ozonuri e ozonuri e dei
perossidi, con le perossidi
loro conseguenze
dirette
24) Malattie causate Lavorazioni che 18 mesi. In caso
da: espongono all'azione di fibrosi
a) acido dell'acido polmonare da
cianidrico, cianuri cianidrico, dei alveolite allergica
e composti del cianuri e dei estrinseca: 3 anni
cianogeno; composti del
b) acido cianogeno, dell'acido
isocianico ed isocianico e suoi
isocianati, con le esteri
loro conseguenze
dirette
25) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da: espongono all'azione
a) alcoli e degli alcoli e dei
derivati; glicoli
b) glicoli e
derivati, con le
loro conseguenze
dirette
26) Malattie causate a) Lavorazioni 18 mesi
da ossido di inerenti alla
carbonio, con le produzione,
loro conseguenze distribuzione e
dirette trattamento
industriale
dell'ossido di
carbonio e di miscele
gassose contenenti
ossido di carbonio;
b) produzione di
carbone da legna;
c) condotta termica
dei forni, delle
fornaci, delle fucine
e degli apparecchi a
combustione in
genere, ricottura e
sinterizzazione dei
metalli;
d) seconda
lavorazione del
vetro;
e) lavori di
saldatura autogena e
taglio dei metalli
con arco elettrico e
con fiamma ossidrica
o ossiacentilenica;
f) prova dei motori
a combustione interna
in ambienti chiusi;
g) altre lavorazioni
che espongono
all'azione di ossido
di carbonio, svolte
in ambiente confinato
27) Malattie causate Lavorazioni che 18 mesi
da cloruro di espongono all'azione
carbonile, con le del cloruro di
loro conseguenze carbonile
dirette
28) Malattie causate Lavorazioni che 4 anni. In caso
da solfuro di espongono all'azione di encefalopatia:
carbonio, con le del solfuro di 8 anni
loro conseguenze carbonio
dirette
29) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da: espongono all'azione
a) idrocarburi degli idrocarburi
alifatici saturi; alifatici ed
b) idrocarburi aliciclici
alifatici non
saturi;
c) idrocarburi
aliciclici, con le
loro conseguenze
dirette
30) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni. In caso
da idrocarburi espongono all'azione di manifestazioni
aromatici degli idrocarburi neoplastiche:
mononucleari e aromatici, compresi illimitato
polinucleari, con le il processo Sëodeberg
loro conseguenze per la preparazione
dirette dell'alluminio e i
processi di fusione
dell'acciaio in forni
ad arco, mononucleari
e polinucleari
31) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da: espongono all'azione
a) nitroderivati dei nitroderivati
degli idrocarburi alifatici, esteri
alifatici; dell'acido nitrico
b) esteri nitrici,
con le loro
conseguenze dirette
32) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da chinoni e espongono all'azione
derivati, con le dei chinoni e
loro conseguenze derivati
dirette
33) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da fenoli ed espongono all'azione
omologhi, tiofenoli dei fenoli ed
ed omologhi, naftoli omologhi, tiofenoli
ed omologhi, con le ed omologhi, naftoli
loro conseguenze ed omologhi
dirette
34) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni. In caso
da: espongono all'azione di manifestazioni
a) amine delle amine neoplastiche:
alifatiche alifatiche ed illimitato
(primarie, aromatiche
secondarie, (primarie,
terziarie ed secondarie,
eterocicliche) e terziarie ed
loro derivati eterocicliche) e
alogenati, fenolici, delle idrazine
nitrosi, nitrati e aromatiche; loro
solfonati; derivati, alogenati,
b) amine fenolici, nitrosi,
aromatiche nitrati e solfonati
(primarie,
secondarie,
terziarie ed
eterocicliche) e
loro derivati
alogenati, fenolici,
nitrosi, nitrati e
solfonati;
c) idrazine
aromatiche e loro
derivati alogenati,
fenolici, nitrosi,
nitrati e solfonati,
con le loro
conseguenze dirette
35) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da: espongono all'azione
a) derivati dei derivati
alogenati, nitrici, alogenati, nitrici,
solfonici e solfonici e
fosforati degli fosforati degli
idrocarburi idrocarburi
aromatici aromatici,
mononucleari e mononucleari e
polinucleari; polinucleari, dei
b) derivati fenoli, tiofenoli e
alogenati, nitrici, naftoli e loro
solfonici e omologhi
fosforati dei fenoli
ed omologhi,
tiofenoli ed
omologhi, naftoli
ed omologhi, con le
loro conseguenze
dirette
36) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni. In caso
da: espongono all'azione di manifestazioni
a) cloruro di del cloruro di vinile neoplastiche:
vinile; e degli altri illimitato
b) altri derivati derivati alogenati
alogenati degli degli idrocarburi
idrocarburi alifatici, saturi e
alifatici saturi e non saturi, ciclici e
non saturi, ciclici non ciclici
e non ciclici, con
le loro conseguenze
dirette
37) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da chetoni e espongono all'azione
derivati alogenati, dei chetoni e
con le loro derivati alogenati
conseguenze dirette
38) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni. In caso
da: espongono all'azione di manifestazioni
a) eteri ed degli eteri ed neoplastiche da
epossidi e loro epossidi e loro clorometiletere e
derivati alogenati; derivati alogenati, bisclorometiletere:
b) esteri organici degli esteri organici illimitato
e derivati, con le e derivati
loro conseguenze
dirette
39) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da: espongono all'azione
a) aldeidi e loro delle aldeidi, degli
derivati; acidi organici,
b) acidi organici, tioacidi ed anidridi
tioacidi ed anidridi loro derivati
e loro derivati, con
le loro conseguenze
dirette
40) Asma bronchiale Lavorazioni che 18 mesi
primario estrinseco espongono all'azione
con le sue degli agenti asmogeni
conseguenze dirette a fianco indicati.
causato dai seguenti Per quelli di cui
asmogeni alla lettera e)
professionali non limitatamente alle
considerati in altre attività di ricerca
voci: scientifica,
a) sali di didattica,
platino, palladio, allevamento,
cobalto; addestramento e
b) prepolimeri, custodia degli
oligomeri, animali; mattazione e
catalizzatori della e macellazione,
polimerizzazione di conceria; produzione
resine sintetiche; latto-casearia
c) colofonia,
gomma arabica;
d) enzimi
proteolitici e
glicolitici
(amilasi, lisozima);
e) derivati di
animali, compresi
gli acari ed altri
artropodi;
f) pellicce e
piume;
g) polveri e/o
farine di: cereali,
caffè verde, cacao,
carrube e soia;
h) miceti e B.
subtilis;
i) farmaci
(compresi i princìpi
attivi e gli
intermedi);
l) residui di
estrazione dell'olio
di ricino;
m) polveri di
legno;
n) persolfati
41) Alveoliti Lavorazioni che 3 anni
allergiche espongono
estrinseche e all'inalazione
fibrosi polmonari di miceti, altre
da esse derivate sostanze vegetali o
causate da miceti, animali, sostanze
altre sostanze chimiche
vegetali o animali
o sostanze chimiche,
con le loro
conseguenze dirette
42) Malattie cutanee Lavorazioni che 6 mesi. In caso di
dalle seguenti espongono alle manifestazioni
sostanze e sostanze cutilesive a neoplastiche:
materiali: fianco indicate illimitato
a) catrame,
bitume, pece,
fuliggine,
antracene, loro
miscele e formulati;
b) paraffine
grezze, olii
minerali, fluidi
lubrorefrigeranti,
cere, loro miscele e
formulati;
c) resine
naturali,
artificiali e
sintetiche,
oligomeri,
elastomeri, gomma
arabica,
caprolattame;
d) olii di lino,
trementina, suoi
distillati e
residui, lacche,
vernici, smalti e
e pitture;
e) cemento e
calce;
f) alcali
caustici, cloruro di
sodio, persolfato di
ammonio e acido
tannico;
g) detersivi;
h) conchiglie,
coralli e
madreperla;
i) antibiotici,
disinfettanti e
sulfamidici;
l) legni ed altre
sostanze vegetali
43) Pneumoconiosi da Estrazione, scavo e 20 anni
polveri di silicati, trattamento meccanico
con le loro di rocce silicatiche,
conseguenze dirette lavorazioni
dell'industria
marmifera, del
cemento, dei
refrattari, della
carta, della gomma,
delle smalterie ed
altre lavorazioni che
espongono a polveri
di feldspati, miche,
caolino, talco,
cemento ed altri
silicati naturali ed
artificiali
44) Pneumoconiosi da Estrazione, scavo e 20 anni
polveri di calcari e trattamento meccanico
dolomie, con le loro di calcari e dolomie,
conseguenze dirette lavorazioni
dell'industria
marmifera, dei
refrattari, della
calce ed altre
lavorazioni che
espongono a polveri
di calcari e dolomie
45) Pneumoconiosi da Lavorazioni di 3 anni
polveri e fumi di produzione primaria e
alluminio e di secondaria
ossidi di alluminio, dell'alluminio, delle
con le loro fonderie di
conseguenze dirette alluminio, dei
refrattari, degli
esplosivi ed altre
lavorazioni che
espongono a polveri e
fumi di alluminio e
di ossidi di
alluminio
46) Pneumoconiosi e Lavorazioni per 3 anni
processi fibrosanti produrre oggetti in
del polmone «metallo duro» e di
conseguenti ad affilatura
alveoliti da polveri sistematica di
di «metalli duri» utensili in «metallo
(carburi metallici duro» o che espongono
sinterizzati), con a polveri costituite
le loro conseguenze da carburi metallici
dirette legati con cobalto,
nichel e ferro
47) Siderosi Lavorazioni che 20 anni
espongono
all'inalazione di
ossidi di ferro
48) Bissinosi e Lavorazioni di 3 anni
pneumopatie da fibre apritura, mischia,
tessili vegetali ed battitura, cardatura,
animali, con le loro del cotone, del lino
conseguenze dirette e di altre fibre
tessili vegetali ed
animali
49) Bronchite a) Lavorazioni di 6 anni
cronica ostruttiva scavo e smarino
eseguite nel
sottosuolo;
b) produzione di
soda caustica,
potassa caustica,
calce viva;
c) insaccamento e
travaso del cemento
sfuso;
d) fusione
artigianale ed
artistica del vetro
50) Ipoacusia e a) Martellatura, 4 anni
sordità da rumori cianfrinatura,
scriccatura, molatura
ed aggiustaggio nella
costruzione di
caldaie, serbatoi e
tubi metalli;
b) picchettaggio e
disincrostazione di
contenitori
metallici: vasche,
cisterne, serbatoi,
gasometri;
c) martellatura
sulle lamiere;
d) punzonatura o
tranciatura alle
presse, prive di
efficace cabinatura,
di materiali
metallici;
e) prova al banco
dei motori a
combustione interna,
priva di efficace
cabinatura;
f) prova dei motori
a reazione e a
turboelica, priva di
efficace cabinatura;
g) ribaditura di
chiodi nella
costruzione di
carlinghe per
aereomobili;
h) frantumazione o
macinazione ai
frantoi, molini e
macchine a pestelli,
priva di efficace
cabinatura di:
minerali o rocce;
clinker per la
produzione di
cemento; resine
sintetiche per la
loro riutilizzazione;
i) fabbricazione di
chiodi, viti e
bulloni alle presse,
prive di efficace
cabinatura;
l) filatura,
torcitura e
ritorcitura di
filati, tessitura ai
telai a navetta,
privi di efficace
cabinatura;
m) taglio di marmi o
pietre ornamentali
con dischi di acciaio
o con telai
multilame, privi di
efficace cabinatura;
n) perforazione con
martelli pneumatici
ed avvitatura con
avvitatori pneumatici
a percussione;
o) conduzione dei
forni elettrici ad
arco, privi di
efficace cabinatura;
p) formatura e
distaffatura in
fonderia con macchine
vibranti, prive di
efficace cabinatura;
q) sbavatura in
fonderia con mole;
r) formatura di
materiale metallico
con macchine prive di
efficace cabinatura,
mediante fucinatura e
stampaggio;
s) lavorazione
meccanica del legno
con impiego di seghe
circolari, seghe a
nastro, piallatrici e
toupies, prive di
efficace cabinatura;
t) lavori in
galleria con mezzi
meccanici ad aria
compressa;
u) lavorazioni di
martellatura,
picchettaggio,
cianfrinatura,
scriccatura,
molatura, ribattitura
di chiodi, su
qualsiasi parte
metallica di nave a
scafo metallico sia
in costruzione che in
riparazione, svolte a
bordo;
v) stampaggio di
vetro cavo, privo di
efficace cabinatura;
x) prova delle armi
da fuoco in ambiente
privo di efficace
cabinatura;
z) conduzione delle
riempitrici
automatiche, prive di
efficace cabinatura,
per
l'imbottigliamento in
vetro o
l'imbarattolamento in
metallo di: birra,
acque minerali,
bevande analcoliche
gassate
51) Malattie causate Lavorazioni che 5 anni. In caso di
da: espongono alle manifestazioni
a) radiazioni radiazioni neoplastiche:
ionizzanti; ionizzanti, ai raggi illimitato
b) laser e onde laser ed alle altre
elettromagnetiche, onde
con le loro elettromagnetiche
conseguenze dirette
52) Malattie Lavorazioni svolte in 6 anni
osteoarticolari e modo prevalente con
angioneurotiche impiego di:
causate da a) macchine
vibrazioni portatili munite di
meccaniche prodotte utensile;
da strumenti di b) macchine
lavoro e trasmesse portatili ad asse
al sistema flessibile;
manobraccio, con le c) macchine per
loro conseguenze calzaturifici:
dirette ribattitrici
rigasuole e
rigatacchi;
d) motoseghe
portatili
53) Malattie causate Lavori subacquei ed 3 anni. In caso di
da lavori subacquei in camere iperbariche manifestazioni
ed in camere artropatiche: 10
iperbariche anni
54) Cataratta da Fusione del vetro e 6 anni
energie raggianti dei metalli;
lavorazioni su masse
incandescenti
55) Anchilostomiasi, Lavori di scavo 3 anni
con le sue all'aperto ed in
conseguenze dirette sottosuolo in
presenza di rocce
argillose
56) Malattie Lavorazioni che Illimitato
neoplastiche causate espongono all'azione
dall'asbesto: delle fibre di
mesotelioma asbesto anche se
pleurico, presenti nel talco
pericardico,
peritoneale;
carcinoma del
polmone
57) Malattie Lavorazioni che Illimitato
neoplastiche causate espongono all'azione
da polvere di legno: delle polveri del
carcinoma delle legno
cavità nasali e
paranasali
58) Malattie Lavorazioni che Illimitato
neoplastiche causate espongono all'azione
da polvere di cuoio: delle polveri di
carcinoma delle cuoio nella
cavità nasali e rifinitura e
paranasali riparazione delle
calzature




Allegato n. 5 (114)
Tabella delle malattie professionali nell'agricoltura
MALATTIE LAVORAZIONI Periodo massimo
di
indennizzabilità
dalla cessazione
del lavoro
 
1) Anchilostomiasi, Lavorazioni in 3 anni
con le sue terreni irrigui ed
conseguenze dirette argillosi
2) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni. In caso di
da: espongono all'azione manifestazioni
a) composti dei composti neoplastiche:
inorganici arsenicali illimitato
dell'arsenico;
b) composti
organici
dell'arsenico, con
le loro conseguenze
dirette
3) Malattie causate Lavorazioni che 4 anni
da: espongono all'azione
a) composti dei composti del
inorganici del mercurio
mercurio;
b) composti
organici del
mercurio, con le
loro conseguenze
dirette
4) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da solfuro di espongono all'azione
carbonio, con le del solfuro di
loro conseguenze carbonio
dirette
5) Malattie causate Lavorazioni che 6 anni
da: espongono all'azione
a) composti dei composti del
inorganici del fosforo
fosforo;
b) composti
organici del
fosforo, con le loro
conseguenze dirette
6) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da: espongono all'azione
a) derivati dei derivati
clorurati degli clorurati e
idrocarburi bromurati degli
alifatici; idrocarburi alifatici
b) derivati
bromurati degli
idrocarburi
alifatici, con le
loro conseguenze
dirette
7) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni. In caso di
da: espongono all'azione manifestazioni
a) derivati del dei derivati del neoplastiche:
benzolo ed omologhi; benzolo, dei fenoli, illimitato
b) derivati dei dei cresoli e dei
fenoli ed omologhi; relativi omologhi
c) derivati dei
cresoli ed omologhi,
con le loro
conseguenze dirette
8) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
dai composti del espongono all'azione
rame, con le loro dei composti del rame
conseguenze dirette
9) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da derivati espongono all'azione
dell'acido dei derivati
carbammico e dell'acido carbammico
tiocarbammico, con e tiocarbammico
le loro conseguenze
dirette
10) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da: espongono all'azione
a) polisolfuri di dei polisolfuri di
bario; bario, di calcio, di
b) polisolfuri di sodio
calcio;
c) polisolfuri di
sodio, con le loro
conseguenze dirette
11) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da composti organici espongono all'azione
dello stagno, con le dei composti organici
loro conseguenze dello stagno
dirette
12) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da derivati degli espongono all'azione
arilsolfoni, con le dei derivati degli
loro conseguenze arilsolfoni
dirette
13) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
dai fenossiderivati, espongono all'azione
con le loro dei fenossiderivati
conseguenze dirette
14) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
dai derivati espongono all'azione
dell'acido ftalico e dei derivati
della ftalimide, con dell'acido ftalico e
le loro conseguenze della ftalimide
dirette
15) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
dai derivati delle espongono all'azione
diazine e delle dei derivati delle
triazine, con le diazine e delle
loro conseguenze triazine
dirette
16) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
dai derivati del espongono all'azione
dipiridile, con le dei derivati del
loro conseguenze dipiridile
dirette
17) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
dai derivati espongono all'azione
clorurati dell'acido dei derivati
benzoico, con le clorurati dell'acido
loro conseguenze benzoico
dirette
18) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da: espongono all'azione
a) ammoniaca; dell'ammoniaca e di
b) altri concimi altri concimi azotati
azotati, con le loro
conseguenze dirette
19) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da cianocomposti, espongono all'azione
con le loro dei cianocomposti
conseguenze dirette
20) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da chinoni, con le espongono all'azione
loro conseguenze dei chinoni
dirette
21) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da: espongono all'azione
a) zolfo; dello zolfo e
b) anidride dell'anidride
solforosa, con le solforosa
loro conseguenze
dirette
22) Malattie causate Lavorazioni che 3 anni
da: espongono all'azione
a) composti dei composti amminici
amminici; e composti ammidici
b) composti
ammidici, con le
loro conseguenze
dirette
23) Malattie cutanee Lavorazioni che 6 mesi. In caso di
causate da olii espongono all'azione manifestazioni
minerali di olii minerali neoplastiche:
illimitato
24) Asma bronchiale Lavorazioni che 18 mesi
primario estrinseco espongono
causato da sostanze all'inalazione di
vegetali e derivati sostanze vegetali e
animali, con le sue derivati animali
conseguenze dirette
25) Alveoliti Lavorazioni che 3 anni
allergiche espongono
estrinseche e all'inalazione di
fibrosi polmonari da miceti e altre
esse derivate, sostanze vegetali e
causate da miceti e animali
da altre sostanze
vegetali o animali,
con le loro
conseguenze dirette
26) Ipoacusia e Lavorazioni forestali 4 anni
sordità da rumori nelle quali si
impiegano in modo
prevalente motoseghe
portatili prive di
efficaci sistemi
insonorizzanti
27) Malattie Lavorazioni forestali 6 anni
osteoarticolari e nelle quali si
angioneurotiche impiegano in modo
causate da prevalente
vibrazioni motoseghe portatili
meccaniche trasmesse
al sistema
manobraccio, con le
loro conseguenze
dirette




Allegato n. 6

Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione
+--------------------------------------------------------------+
Grado di Aliquota Rendita Grado di Aliquota Rendita
inabilità percentuale base per inabilità percentuale base per
base L. 1000 base L. 1000
di di
retri- retri-
buzione buzione
annua annua
 
11 50 -- 55 56 59,16 331
12 50,20 60 57 59,37 338
13 50,40 66 58 59,58 346
14 50,60 71 59 59,79 353
15 50,80 76 60 60 -- 360
16 51 -- 82 61 61 -- 372
17 51,20 87 62 62 -- 384
18 51,40 93 63 63 -- 397
19 51,60 98 64 64 -- 410
20 51,80 104 65 65 -- 422
21 52 -- 109 66 66 -- 436
22 52,20 115 67 67 -- 449
23 52,40 121 68 68 -- 462
24 52,60 126 69 69 -- 476
25 52,80 132 70 70 -- 490
26 53 -- 138 71 71 -- 504
27 53,20 144 72 72 -- 518
28 53,40 150 73 73 -- 533
29 53,60 155 74 74 -- 548
30 53,80 161 75 75 -- 562
31 54 -- 167 76 76 -- 578
32 54,20 173 77 77 -- 593
33 54,40 180 78 78 -- 608
34 54,60 186 79 79 -- 624
35 54,80 192 80 100 -- 800
36 55 -- 198 81 100 -- 810
37 55,20 204 82 100 -- 820
38 55,40 211 83 100 -- 830
39 55,60 217 84 100 -- 840
40 55,80 223 85 100 -- 850
41 56,01 230 86 100 -- 860
42 56,22 236 87 100 -- 870
43 56,43 243 88 100 -- 880
44 56,64 249 89 100 -- 890
45 56,85 256 90 100 -- 900
46 57,06 262 91 100 -- 910
47 57,27 269 92 100 -- 920
48 57,48 276 93 100 -- 930
49 57,69 283 94 100 -- 940
50 57,90 289 95 100 -- 950
51 58,11 296 96 100 -- 960
52 58,32 303 97 100 -- 970
53 58,53 310 98 100 -- 980
54 58,74 317 99 100 -- 990
55 58,95 324 100 100 -- 1000





Allegato n. 7

Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle

rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione

(In vigore dal 1° luglio 1965)
+--------------------------------------------------------------+
Grado di Aliquota Rendita Grado di Aliquota Rendita
inabilità percentuale base per inabilità percentuale base per
base L. 1000 base L. 1000
di di
retri- retri-
buzione buzione
annua annua
+---------+-----------+--------+---------+-----------+---------
11 50 -- 55 56 82 -- 459
12 50,20 60 57 84 -- 479
13 50,40 66 58 86 -- 499
14 50,60 71 59 88 -- 519
15 50,80 76 60 90 -- 540
16 51 -- 82 61 92 -- 581
17 51,20 87 62 94 -- 583
18 51,40 90 63 96 -- 605
19 51,60 98 64 98 -- 627
20 51,80 104 65 100 -- 650
21 52 -- 109 66 100 -- 660
22 52,20 115 67 100 -- 670
23 52,40 121 68 100 -- 680
24 52,60 126 69 100 -- 690
25 52,80 132 70 100 -- 700
26 53 -- 138 71 100 -- 710
27 53,20 144 72 100 -- 720
28 53,40 150 73 100 -- 730
29 53,60 155 74 100 -- 740
30 54 -- 162 75 100 -- 750
31 54,50 169 76 100 -- 760
32 55 -- 176 77 100 -- 770
33 55,50 183 78 100 -- 780
34 56 -- 190 79 100 -- 790
35 56,50 198 80 100 -- 800
36 57 -- 205 81 100 -- 810
37 57,50 213 82 100 -- 820
38 58 -- 220 83 100 -- 830
39 59 -- 230 84 100 -- 840
40 60 -- 240 85 100 -- 850
41 61 -- 250 86 100 -- 860
42 62 -- 260 87 100 -- 870
43 63 -- 271 88 100 -- 880
44 64 -- 282 89 100 -- 890
45 65 -- 292 90 100 -- 900
46 66 -- 304 91 100 -- 910
47 67 -- 315 92 100 -- 920
48 68 -- 328 93 100 -- 930
49 69 -- 338 94 100 -- 940
50 70 -- 350 95 100 -- 950
51 72 -- 367 96 100 -- 960
52 74 -- 385 97 100 -- 970
53 76 -- 403 98 100 -- 980
54 78 -- 421 99 100 -- 990
55 80 -- 440 100 100 -- 1000





Allegato n. 8

Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria

l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e

del periodo massimo d'indennizzabilità dalla

cessazione del lavoro
+--------------------------------------------------------------+
MALATTIE LAVORAZIONI
+-----------------------+--------------------------------------
Silicosi anche associa- a) Lavori nelle miniere e cave in sot-
ta a tubercolosi. . . terraneo e lavori in sotterraneo in
genere, lavori nelle miniere e cave
a cielo aperto e lavori di scavo a
cielo aperto in presenza di roccia
contenente silice libera o che co-
munque espongono alla inalazione di
polvere di silice libera
b) Lavori di frantumazione, macinazio-
ne, manipolazione di rocce,materia-
li ed abrasivi contenenti silice
libera o che comunque espongano al-
l'inalazione di polvere di silice
libera
c) Taglio, lavorazione, preparazione,
levigatura,smerigliatura, molatura,
lucidatura, adattamento in opera,
delle rocce e di altri materiali
contenenti silice libera o che co-
munque espongano all'inalazione di
polvere di silice libera
Taglio, levigatura, smerigliatu-
ra, molatura, lucidatura, eseguiti
con impiego di materiali contenenti
silice libera (escluse le operazio-
ni di molatura di utensili, aventi
carattere occasionale) o che comun-
que espongano all'inalazione di
polvere di silice libera
d) Produzione di mole e abrasivi in
genere, di refrattari,di ceramiche,
di cemento e del vetro,limitatamen-
te alle operazioni su materiali
contenenti silice libera o che co-
munque espongano alla inalazione di
polvere di silice libera
e) Lavori nelle industrie siderurgi-
che, metallurgiche, meccaniche, nei
quali si usino o si trattino mate-
riali contenenti silice libera o
che comunque espongano all'inala-
zione di polvere di silice libera
f) Produzione di laterizi, comprese le
cave di argilla, ed altre lavora-
zioni nelle quali si usino o si
trattino materiali contenenti sili-
ce libera o che comunque espongano
all'inalazione di polvere di silice
libera
Asbestosi anche asso- Estrazione e successive lavorazioni
ciata a tubercolosi . dell'amianto nelle miniere; lavori
nelle manifatture e lavori che com-
portano impiego ed applicazione di
amianto e di materiali che lo con-
tengono o che comunque espongano ad
inalazione di polvere di amianto




Allegato n. 9 (modello A)

Assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (Legge 12 aprile 1943, n. 455, modificata con decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648).

(omissis)


Allegato n. 10 (modello B e C)

(omissis)



(1) Il presente T.U., emanato a seguito della delega contenuta nell'art. 30, L. 19 gennaio 1963, n. 15, prorogata con L. 11 marzo 1965, n. 158, disciplina la materia già regolata dai seguenti provvedimenti:

D.L.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, D.Lgt. 21 novembre 1918, n. 1889, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, R.D. 25 gennaio 1937, n. 200, L. 29 agosto 1941, n. 1092, R.D.L. 25 marzo 1943, n. 315, L. 12 aprile 1943, n. 455, D.M. 19 maggio 1945, D.Lgs.Lgt 8 febbraio 1946, n. 85, D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1946, n. 238, D.Lgs.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14, D.Lgs.C.P.S. 9 settembre 1947, n. 928, L. 3 marzo 1949, n. 52, L. 20 febbraio 1950, n. 64, L. 11 gennaio 1952, n. 33, D.M. 10 dicembre 1953, L. 12 febbraio 1955, n. 52, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, L. 27 dicembre 1956, n. 1453, L. 21 marzo 1958, n. 313, L. 3 aprile 1958, n. 499, D.P.R. 28 aprile 1959, n. 471, D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169.

(2) La Corte costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 137 (Gazz. Uff. 29 marzo 1989, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegitimità dell'art. 1, terzo comma, n. 27, in relazione al successivo art. 4, n. 1, nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione abbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981, n. 55 (Gazz. Uff. 15 aprile 1981, n. 105) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, in relazione all'art. 4, n. 1, stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La stessa Corte, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana, e con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 880 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), l'illegittimità degli artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 1987, n. 226 (Gazz. Uff. 24 giugno 1987, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma primo, nella parte in cui non prevede che « l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro ».

(6) Vedi anche artt. 199, 203 e 204 del presente decreto.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 1987, n. 476 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1987, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del n. 6 nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis cod. civ. che prestano opera manuale o a questa assimilata ai sensi del precedente art. 2.

(8) Vedi, anche, art. 199 del presente decreto.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1985, n. 369 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed 1 e 4, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana. La stessa Corte, con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 880 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1 e 4, nelle parti in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero. La stessa Corte, con altra sentenza 2-15 luglio 1992, n. 332 (Gazz. Uff. 22 luglio 1992, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-2 marzo 1990, n. 98 (Gazz. Uff. 7 marzo 1990, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 dell'art. 9, nella parte in cui non comprende tra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, tra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1 dello stesso decreto, anche se esercitate da altri.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 1986, n. 118 (Gazz. Uff. 7 maggio 1986, n. 20 Serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del quinto comma dell'art. 10, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione; b) l'illegittimità, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, del quinto comma dell'art. 10, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto di reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 485 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, sesto e settimo comma, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L., nonché dell'art. 11, primo e secondo comma, nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 9 marzo 1967, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo limitatamente ai commi terzo e quinto, nella parte in cui essi riproducono le norme dell'art. 4, terzo e quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, anche esse dichiarate incostituzionali con la stessa sentenza.

Il terzo e quinto comma del citato art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, sono stati dichiarati incostituzionali, il primo nella parte in cui limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato, all'ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti del cui fatto debba rispondere secondo il Codice Civile, e il secondo in quanto consente che il giudice possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nella ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato. Successivamente, la Corte, con sentenza 29 aprile-19 giugno 1981, n. 102 (Gazz. Uff. 24 giugno 1981, n. 172) ha dichiarato: a) l'illegittimità del combinato disposto dagli artt. 10 e 11, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale; b) l'illegittimità del comma quinto dell'art. 10, D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L., l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione; c) l'illegittimità del combinato disposto dagli artt. 11 e 10, D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in condizione di intervenire; d) l'illegittimità, ex art. 27 legge n. 87 del 1953, del comma quinto dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L., l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'I.N.A.I.L.

(15) Vedi la sentenza della Corte costituzionale all'ultimo comma dell'art. 10.

(5/cost) La Corte costituzionale con sentenza 23 novembre-11 dicembre 1995, n. 499 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(16) Vedi anche paragrafo 7, D.M. 3 novembre 1962.

(17) Comma cosí sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).

(18) Il comma secondo e il comma terzo, quest'ultimo introdotto dallart. 17, L. 10 maggio 1982, n. 251, sono stati soppressi dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).

(19) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

(20) Articolo abrogato dall'art. 3, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 350 (Gazz. Uff. 8 giugno 1994, n. 132) con decorrenza dal centoottantesimo giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(21) Vedi l'art. 42, L. 30 aprile 1969, n. 153, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(22) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

(23) Così sostituito dalla delibera n. 92 dell'INAIL in data 26 luglio 1989, approvata con D.M. 13 dicembre 1989 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 300), con decorrenza 1° gennaio 1991. La stessa delibera ha, inoltre, così disposto:

«La graduale attuazione della presente delibera opererà, in via sperimentale, presso le sedi pilota di Prato, Ragusa e Rovigo a decorrere dal 1° gennaio 1990.

La presente delibera, che annulla e sostituisce la deliberazione n. 52 del 22 marzo 1989, sarà sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1988, n. 48». Successivamente, l'art. 28 è stato così sostituito con delibera della Cassa marittima adriatica, approvata con D.M. 30 maggio 1991 (Gazz. Uff. 18 giugno 1991, n. 141).

(24) Vedi l'art. 5, D.L. 31 luglio 1987, n. 317.

(25) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 13 dicembre 1986, n. 876 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1986, n. 295). L'art. 2 di detta legge ha, inoltre, così disposto:

«Art. 2. 1. Nei casi disciplinati dall'articolo 7 della L. 11 giugno 1974, n. 252, le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente legge si applicano, fermi restando i termini di prescrizione previsti nell'art. 41 della L. 30 aprile 1969, n. 153, ai periodi di paga anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque valide e conservano la loro efficacia le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate sulla base degli emolumenti di cui al presente articolo 1». Vedi, inoltre, l'art. 6, comma 19, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

(26) Così sostituito dall'art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335.

(27) Recava norme sull'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. Vedi nota 2 all'epigrafe.

(28) Le tabelle dei coefficienti sono state da ultimo approvate dal D.M. 9 luglio 1984 (Suppl. Ord. Gazz. Uff. 20 ottobre 1984, n. 290) che ha recepito la delibera dell'I.N.A.I.L. 17 ottobre 1983. Successivamente, il D.M. 11 marzo 1986 (Gazz. Uff. 14 aprile 1986, n. 86) ha approvato le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti per i marittimi, da adottarsi dalle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale.

(29) Con D.M. 1°agosto 1969 (Gazz. Uff. 16 ottobre 1969, n. 263) è stata approvata la delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in data 7 maggio 1969, relativa alla adozione di premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali. Con D.M. 18 novembre 1982 (Gazz. Uff. 25 novembre 1982, n. 325) è stata approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in data 25 ottobre 1982, concernente nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive.

(30) Così sostituito prima dalla delibera n. 92 dell'I.N.A.I.L., in data 26 luglio 1989, approvata con D.M. 13 dicembre 1989 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 300), con decorrenza dal 1° gennaio 1991 e poi dalle delibere della cassa marittima adriatica, approvata con D.M. 30 maggio 1991 (Gazz. Uff. 18 giugno 1991, n. 141).

(31) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338.

(32) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

(10/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 19 gennaio 1995, n. 17 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 83, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

(33) La L. 21 aprile 1967, n. 272 (Gazz. Uff. 17 maggio 1967, n. 123) ha così disposto:

«Art. 1. Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'art. 50, commi secondo, terzo e quarto del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché delle sanzioni amministrative di cui all'art. 51 del medesimo T.U., possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori interessati. Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2. Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti debbono tener conto della gravità della inadempienza, in rapporto alle reali circostanze che l'hanno determinata.

In particolare, fra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'evidente buona fede e l'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'indempienza». Con D.M. 24 maggio 1969 (Gazz. Uff. 26 giugno 1969, n. 159) e con D.M. 15 giugno 1971 (Gazz. Uff. 6 luglio 1971, n. 168) sono state approvate le delibere del consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica e della Cassa marittima tirrena, concernenti la graduazione delle sanzioni amministrative. Vedi, anche, il D.M. 24 aprile 1985 e il D.M. 26 aprile 1985.

(34) Comma così modificato dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).

(35) Le violazioni previste dagli artt. 53 e 54 del presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nella misura sopra indicata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561.

(36) Comma così sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).

(37) Il D.P.R. 19 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 30 giugno 1982, n. 177) ha così disposto:

«In caso di morte in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nell'industria e nell'agricoltura l'onorario per l'autopsia con il referto è determinato nelle seguenti misure:

per esame necroscopico completo. . . . L. 300.000

per esame necroscopico completo su cadavere esumato . . . . . . . . . . L. 500.000»

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 24-30 maggio 1977, n. 93 (Gazz. Uff. 8 giugno 1977, n. 155), ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma dell'art. 74, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro.

(39) Comma così sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).

(40) Così sostituito dall'art. 6, L. 10 maggio 1982, n. 251.

(41) La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 maggio 1988, n. 529 (Gazz. Uff. 18 maggio 1988, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 77, secondo comma, nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge.

(43) La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio-6 giugno 1989, n. 318 (Gazz. Uff. 14 giugno 1989, n. 24 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 80, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il, decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli.

(44) Recava il testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che cessò di aver vigore per il disposto dell'art. 76, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali assorbito dal presente decreto come detto alla nota 2 all'epigrafe.

(45) Così sostituito dall'art. 7, L. 10 maggio 1982, n. 251. In relazione alla rendita spettante ai superstiti, l'art. 28 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 così disponeva:

«Art. 28. Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo precedente deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte».

Peraltro la Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 2-5 luglio 1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui stabilisce che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a causa dell'infortunio, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte.

(46) La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1985, n. 360 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1985, n. 306-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 85 nella parte in cui nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che tale rendita spetti anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto.

(47) Recante norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa.

(48) Comma così sostituito dal D.M. 26 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34).

(49) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

(50) La Corte cost., con sentenza 4-9 maggio 1973, n. 55 (Gazz. Uff. 16 maggio 1973, n. 126) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 110 limitatamente alla disposizione «tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto».

La stessa Corte, con altra sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 572 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 110, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL.

(51) La Corte cost., con sentenza n. 116 del 30 giugno-8 luglio 1969 (Gazz. Uff. 16 luglio 1969, n. 179) ha dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 67, comma primo, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile; b) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 16, comma primo, L. 19 gennaio 1963, n. 15, nonché dell'art. 112, comma primo, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Con sentenza 21 maggio 1986, n. 129 (Gazz. Uff. 28 maggio 1986, n. 24 - Serie speciale) la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 112, comma primo, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza in discussione. La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 dicembre 1990, n. 544 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1990, n. 51 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 112, comma primo, nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico.

(52) Termine elevato a tre anni dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, e poi a dieci anni dall'art. 12, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.

(53) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1982, n. 251. Con D.M. 13 ottobre 1965 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1965, n. 307) si è proceduto per il triennio 1° luglio 1965-30 giugno 1968, alla rivalutazione delle rendite per il settore industriale. Ad una ulteriore rivalutazione per il triennio 1° luglio 1968-30 giugno 1971 ha provveduto il D.M. 26 novembre 1968 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1969, n. 5).

Successivamente l'art. 1, D.M. 18 novembre 1971 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1971, n. 325) ha così disposto:

«Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1° luglio 1971-30 giugno 1974 nella misura di L. 4461, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 1.740.000 e di L. 940.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente in:

L. 2.510.000, per i comandanti e per i capi macchinisti;

L. 2.120.000, per i primi ufficiali di coperta e di macchina;

L. 1.930.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure: anno 1967 e precedenti: 1,3747; anno 1968: 1,3101; anno 1969:

1,1998; anno 1970 ed oltre: 1,000». Vedi, inoltre, il D.M. 15 novembre 1974, il D.M. 28 luglio 1977 e il D.M. 25 luglio 1987. Vedi, altresì, l'art. 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41.

(54) Comma cosí sostituito dall'art. 2, L. 10 maggio 1982, n. 251. Vedi il D.M. 3 dicembre 1968, il D.M. 30 giugno 1969 e il D.M. 5 giugno 1974.

(55) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-3 febbraio 1994, n. 14 (Gazz. Uff. 9 febbraio 1994, n. 7 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 122, nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione.

(56) Non più in vigore per il disposto dell'art. 76, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, assorbito dal presente decreto come detto alla nota 2 all'epigrafe.

(57) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 12 marzo 1968, n. 235. Vedi, ora, l'art. 8, L. 27 dicembre 1975, n. 780.

(58) Contenente norme sull'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

(59) Vedi R.D. 10 marzo 1938, n. 1054; R.D. 16 giugno 1938, n. 1274 e R.D. 16 giugno 1938, n. 1275.

(60) Vedi D.M. 19 gennaio 1939.

(61) Per la parificazione gerarchica degli impiegati dell'I.N.A.I.L. al personale dello Stato vedi D.M. 18 gennaio 1954.

(62) Per la tabella delle malattie professionali vedi allegato 4.

(63) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma primo del presente art. 134 nella parola «sempreché» alla fine.

(64) La Corte costituzionale, con sentenza 11-25 febbraio 1988, n. 206 (Gazz. Uff. 2 marzo 1988, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma dell'art. 135.

(65) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

(66) Così modificato, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

(67) Per i lavoratori italiani in Belgio vedi l'art. 293 del presente decreto.

(68) Così sostituito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1975, n. 780.

(69) Abrogato dall'art. 3, L. 27 dicembre 1975, n. 780.

(70) Così sostituito dall'art. 2, L. 27 dicembre 1975, n. 780.

(22/cc) La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1981, n. 64 (Gazz. Uff. 22 aprile 1981, n. 111), ha dichiarato l'illegittimità della lettera a) dell'art. 145, nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%.

(72) Così sostituito dall'art. 4, L. 27 dicembre 1975, n. 780.

(73) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 27 dicembre 1975, n. 780.

(22/ee) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 178 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del quinto comma del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte.

(75) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 27 dicembre 1975, n. 780.

(76) Vedi D.M. 19 maggio 1945.

(77) Il D.M. 21 gennaio 1987 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1987, n. 35) ha così disposto:

«Nelle visite mediche periodiche per le lavorazioni che espongono al rischio di asbestosi di cui all'art. 157 del testo unico citato in premessa, gli accertamenti radiologici previsti dal successivo art. 160, sono sostituiti dalla ricerca di almeno tre dei seguenti indicatori, a scelta, a seconda della prevalenza delle fibre lunghe o corte disperse nell'aria ed inalate:

1) corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato;

2) siderociti nell'espettorato;

3) rantolini crepitanti basilari molto fini e persistenti nel tempo;

4) insufficienza ventilatoria restrittiva;

5) compromissione della diffusione alveolo-capillare dei gas».

(78) Così modificata, da ultimo, dall'art. 26, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

(79) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

(80) L'art. 16 della legge predetta nel testo sostituito dall'art. 8, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, è del seguente tenore (La sanzione originaria dell'ammenda è stata così sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge):

«Art. 16. Il datore di lavoro che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, agli accertamenti medici prescritti dal precedente art. 5, o adibisca alle predette lavorazioni lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 100.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.

L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può in ogni caso superare le lire 400.000».

(81) L'art. 9 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 è del seguente tenore (La sanzione originaria dell'ammenda è stata così sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981 n. 689, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge):

«Art. 9. Salvo quanto disposto dal precedente art. 8 del presente decreto e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni della L. 12 aprile 1943, n. 455, quelle del presente decreto, nonché quelle che saranno emanate col regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.

L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può in ogni caso superare le lire 400.000».

(82) Vedi, ora, la tabella allegata al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648.

(83) Provvedimento non più in vigore per il disposto dell'art. 76, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.

(84) Provvedimento trasfuso nel presente decreto.

(85) L'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è stato stabilito con D.M. 9 maggio 1986 (Gazz. Uff. 14 giugno 1986) in lire 200.00 a decorrere dal 1° gennaio 1986; con D.M. 13 giugno 1990 (Gazz. Uff. 4 luglio 1990, n. 154) in lire 200.000 dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987, in lire 212.200 dal 1° luglio 1987, in lire 222.000 dal 1° luglio 1988 e in lire 232.995 dal 1° luglio 1989; con D.M. 27 settembre 1990 (Gazz. Uff. 17 ottobre 1990, n. 243) in lire 248.393 dal 1° luglio 1990; con D.M. 2 luglio 1991 (Gazz. Uff. 11 luglio 1991, n. 161) in lire 263.300 dal 1° luglio 1991; con D.M. 16 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304) in lire 307.750 dal 1° luglio 1994 e con D.M. 15 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1996, n. 1) in lire 319.850 dal 1° luglio 1995.

(86) Vedi R.D. 10 marzo 1938, n. 1054; R.D. 16 giugno 1938, n. 1274; R.D. 16 giugno 1938, n. 1274 e D.M. 19 gennaio 1939.

Vedi anche art. 128 del presente decreto.

(87) Non si riporta la L. 29 agosto 1941, n. 1092 recante assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli alunni delle regie scuole derivanti dalle esercitazioni fatte in applicazione della carta della scuola, perché le disposizioni in essa contenute sono superate da quelle del presente decreto (vedi in particolare art. 4, n. 5; art. 30, ultimo comma; art. 127, ultimo comma).

(88) Per l'anno 1977 ha disposto il D.M. 18 ottobre 1978 (Gazz. Uff. 9 novembre 1978, n. 314), per il 1978 il D.M. 15 settembre 1979 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1979, n. 296), per il 1979 il D.M. 10 ottobre 1980 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1980, n. 287) e per il 1980 il D.M. 2 ottobre 1981 (Gazz. Uff. 15 ottobre 1981, n. 284). Per il periodo gennaio-agosto 1981 ha provveduto il D.M. 1° ottobre 1982 (Gazz. Uff. 13 ottobre 1982, n. 282).

(89) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

(90) Provvedimento non più in vigore per il disposto dell'art. 76, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, assorbito dal precedente decreto.

(91) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 5 maggio 1976, n. 248. Vedi, anche, l'art. 16, L. 23 dicembre 1993, n. 559.

(92) Con sentenza n. 152 del 10-17 dicembre 1969 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1969, n. 324), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 199, comma secondo, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo di cui al terzo comma dell'art. 4 siano soggetti all'assicurazione obbligatoria fino alla data del 1° gennaio 1966. Con altra sentenza 28 giugno-16 luglio 1973, n. 134 (Gazz. Uff. 25 luglio 1973, n. 191), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 199, comma secondo, nella parte in cui esclude i commessi viaggiatori ed i piazzisti, di cui all'art. 4, comma terzo, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni fino alla data del 1° gennaio 1966.

(93) Lettera così modificata dall'art. 10, L. 9 dicembre 1977, n. 903. Vedi, anche, l'art. 14, D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

(94) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 dicembre 1976, n. 262 (Gazz. Uff. 5 gennaio 1977, n. 4), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 205 nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi di età superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

(95) Il D.M. 14 agosto 1975 (Gazz. Uff. 3 settembre 1975, n. 234) ha così disposto:

«Art. 1. Dal 30 giugno 1974 fino al 31 dicembre 1974 per tutte le persone previste dall'art. 205 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, infortunatesi nelle attività indicate dall'art. 209 dello stesso testo unico, si applica la retribuzione convenzionale giornaliera di L. 6000 (seimila).

Art. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1975 le retribuzioni convenzionali giornaliere, da valere per le persone elencate all'art. 205 del testo unico emanato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini della liquidazione delle indennità in caso di infortunio occorso nelle attività di cui al primo e secondo comma dell'art. 209 dello stesso testo unico, sono le seguenti:

a) lavoratori specializzati . . . . . . L. 8.500

b) lavoratori qualificati . . . . . . . » 8.000

c) lavoratori comuni. . . . . . . . . . » 7.500

I proprietari, mezzadri, affittuari di cui alla lettera b) del precitato art. 205 sono assimilati ai fini dell'applicazione del comma precedente, ai "lavoratori specializzati" ed i coadiuvanti e familiari ai "lavoratori qualificati". Art. 3. La retribuzione da assumere a base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta è uguale alle retribuzioni convenzionali giornaliere come sopra stabilite; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte le stesse retribuzioni convenzionali giornaliere, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma, art. 116 del T.U.

approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124». Vedi, anche, il D.M. 29 luglio 1977.

(96) Così sostituito dall'art. 1, L. 20 novembre 1986, n. 778 (Gazz. Uff. 26 novembre 1986, n. 275), che con l'art. 3 ha così disposto:

«Art. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i rapporti assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti dei rapporti già esauriti».

(97) Comma abrogato dall'art. 2, L. 20 novembre 1986, n. 778 (Gazz. Uff. 26 novembre 1986, n. 275). Vedi, anche, la nota che precede.

(98) La Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 1986, n. 231 (Gazz. Uff. 12 novembre 1986, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 209 nella parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del titolo I dello stesso decreto anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione delle macchine.

(99) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del primo comma del presente articolo 211, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.

(100) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 16 febbraio 1977, n. 37.

(101) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 dicembre 1988, n. 1129 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1988, n. 52 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 215, primo comma, nella parte in cui, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado di inabilità permanente parziale superiore al quindici per cento, anziché al dieci per cento.

(102) Così sostituito dall'art. 6, L. 10 maggio 1982, n. 251.

(103) Così sostituito dall'art. 8, L. 10 maggio 1982, n. 251.

(104) Così sostituito dall'art. 3, L. 10 maggio 1982, n. 251. Da ultimo il D.M. 18 novembre 1971 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1971, n. 235) ha così disposto:

«Art. 1. A norma dell'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1