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5
Utilizzo delle attrezzature di lavoro (Dir. CFSL 6512
Atrezzature di lavoro) |
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5.1
Utilizzo secondo le condizioni d'uso previste (Dir. CFSL 6512
Atrezzature di lavoro) |
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Art. 32a OPI Utilizzazione
delle attrezzature di lavoro
1 Le attrezzature di lavoro devono essere
impiegate solo secondo le condizioni d'uso previste. È
consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi
per i quali sono idonee. Devono essere osservate le
indicazioni del fabbricante in merito al loro uso. |
Art. 25 OPI Portata
Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo
che possano sopportare i carichi e le sollecitazioni cui sono
sottoposte impiegandole secondo il loro scopo. Se necessario,
la portata deve essere indicata in modo ben visibile. |
Le possibilità, i limiti e
l'idoneità all'impiego delle attrezzature di lavoro
risultano dal concetto di sicurezza sul quale si è basato il
fabbricante. I dati necessari in merito possono essere presi dalle
istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante per le rispettive
attrezzature di lavoro.
La portata indicata non deve essere superata
durante l'uso delle attrezzature di lavoro.
Le attrezzature di lavoro devono essere impiegate come previsto
dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso.
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5.2
Mettere in posa le attrezzature di lavoro e integrarle
nell'ambiente di lavoro (Dir. CFSL 6512 Atrezzature di lavoro) |
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Art. 32a OPI
Utilizzazione delle attrezzature di lavoro
2 Le attrezzature di lavoro
devono essere collocate e integrate nell'ambiente di lavoro in
modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. In
merito vanno soddisfatte le esigenze relative alla tutela
della salute conformemente all'OLL 3 ,
segnatamente per quanto concerne l'ergonomia. |
Art. 2 OLL
3 Principio
1 Il datore di lavoro deve
adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e
migliorare la tutela della salute ed assicurare la salute
fisica e psichica dei lavoratori, provvedendo segnatamente
affinché:
a. vigano condizioni di lavoro conformi alle esigenze
dell'ergonomia e dell'igiene;
b. effetti nocivi e molesti di natura fisica, chimica e
biologica, non danneggino la salute;
c. siano evitati sforzi eccessivi o troppo monotoni;
d. il lavoro sia organizzato in modo adeguato. |
Art. 23 OLL 3 Esigenze generali
I posti di lavoro, gli apparecchi e i mezzi ausiliari vanno
concepiti ed installati secondo principi ergonomici. Il datore
di lavoro e i lavoratori provvedono ad un loro corretto
impiego. |
All'atto della messa in posa
(ubicazione, montaggio) delle attrezzature di lavoro
devono essere adottate tutte le misure rivelatesi necessarie sulla
base del concetto di sicurezza del fabbricante.
Queste misure sono descritte nelle istruzioni per l'uso fornite
dal fabbricante.
Fanno parte di queste indicazioni per esempio:
| i requisiti per il basamento o per l'organo di sostegno;
|
| le misure per ridurre la trasmissione di vibrazioni; |
| le misure per ridurre la formazione e la propagazione del
rumore; |
| le misure per una dissipazione sicura di emissioni nocive
(gas, vapori, fumi, polveri, ecc.); |
| le installazioni di sicurezza in materia di
costruzione;l'allacciamento dei vettori energetici
d'alimentazione; |
| i dispositivi di disinserimento di sicurezza da montare alla
costruzione (misure architettoniche), |
| i requisiti per gli utensili in dotazione; |
| l'uso di attrezzature di protezione individuale; |
| la formazione speciale degli utilizzatori; |
| i requisiti speciali per gli utilizzatori; |
In relazione all'integrazione
delle attrezzature di lavoro nell'ambiente di lavoro possono
esistere requisiti concernenti, ad esempio:
| gli accessi, i passaggi, le vie di fuga; |
| i posti di lavoro e i luoghi dove si lavora (in esercizio
normale, in esercizio particolare e durante la manutenzione);
|
| l'alimentazione con materiale alle attrezzature di lavoro
(materiale da lavorare ad esempio pezzi grezzi,prodotti finiti,
ecc.) e delle attrezzature di lavoro al materiale; |
| l'uscita di materiale dalle attrezzature di lavoro
(materiale da lavorare ad esempio pezzi grezzi,prodotti finiti,
ecc.) oppure delle attrezzature di lavoro al materiale; |
| le interfacce con altre attrezzature di lavoro (ad esempio
macchine da produzione, apparecchi di sollevamento,
trasportatori, robot industriali, ecc.); |
| l'illuminazione del posto di lavoro; |
| la climatizzazione del posto di lavoro (aria, temperatura,
ecc.); |
| lo stoccaggio e l'uso di sostanze pericolose nella zona di
lavoro. |
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5.3
Controllo delle attrezzature di lavoro impiegate in luoghi
diversi (Dir. CFSL 6512 Atrezzature di lavoro) |
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Art. 32a OPI Utilizzazione
delle attrezzature di lavoro 3 Dopo ogni
montaggio occorre controllare che le attrezzature di lavoro
impiegabili in luoghi diversi siano state montate
correttamente, funzionino perfettamente e pos-sano essere
utilizzate nelle condizioni d'uso previste. Il controllo deve
essere docu-mentato. |
Per attrezzature di lavoro utilizzabili su
luoghi diversi e da controllare dopo ogni
montaggio si intendono, per esempio, ponteggi da lavoro, ponteggi
mobili, ascensori di cantiere per il trasporto di persone e
materiale, nonché montacarichi.
Le indicazioni necessarie per il controllo sono
contenute nelle istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante per
le rispettive attrezzature di lavoro .
Il controllo è da documentare, per esempio, registrandolo nel
libretto d'esercizio.
In questo senso non sono da controllare le attrezzature di lavoro
che non devono essere montate nel nuovo luogo di utilizzazione, ad
esempio le macchine scavatrici e sterratrici e i carrelli
elevatori.
Per il controllo di gru a torre e autogru valgono
le disposizioni speciali dell'Ordinanza sulle gru del 27 settembre
1999 (SR
832.312.15) e la
Direttiva CFSL 6511.
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5.4
Modifica del modo di impiego (Dir. CFSL 6512 Atrezzature di
lavoro) |
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Art. 32a OPI
Utilizzazione delle attrezzature di lavoro
4 Se le attrezzature di lavoro subiscono modifiche
essenziali o vengono usate in condizioni non previste dal
fabbricante o in modo non conforme alla loro destinazione, i
possibili rischi che ne derivano devono essere ridotti in modo
da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. |
Art. 3 OPI Misure e
installazioni di protezione 3
Se vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di
edificio, attrezzature di lavoro (macchina, apparecchio,
utensile o impianto usato durante il lavoro) o procedimenti di
lavoro, oppure se nell'azienda vengono utilizzate nuove
sostanze, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove
circostanze le misure e le installazioni di protezione. È
fatto salvo il procedimento d'approvazione dei piani e di
permesso d'esercizio secondo gli articoli 7 e 8 della legge
sul lavoro. |
In caso di trasformazioni o
adattamenti che possono presentare nuovi rischi il datore
di lavoro vigila affinché venga effettuata una valutazione del
rischio (EN1050). Se, sulla base dei risultati ottenuti da questa
valutazione del rischio, si rivela necessario adottare misure atte
a minimizzare il rischio, queste misure devono soddisfare i
requisiti essenziali di sicurezza e di salute o - in mancanza di
requisiti specifici - le regole della tecnica riconosciute.
Per modifiche importanti si intendono, per
esempio, quelle che generano un nuovo rischio elevato in seguito a
un aumento di potenza, a un cambiamento della funzione o a una
modifica delle condizioni d'uso previste.
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5.5
Istruzione e formazione (Dir. CFSL 6512 Atrezzature di lavoro) |
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Art. 6 OPI Informazione
e istruzione dei lavoratori 1
Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori
occupati nella sua azienda, compresi quelli provenienti da
un'altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono
esposti nell'esercizio della loro attività e siano istruiti
riguardo ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e
tale istruzione devono essere fornite al momento dell'entrata
in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale
delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere
ripetute. |
Art. 8 OPI
Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli
particolari 1 Il datore
di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari
soltanto a lavo-ratori adeguatamente formati al riguardo. Deve
far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro
pericoloso. |
L'istruzione comprende
l'informazione e la formazione nel campo della sicurezza e della
tutela della salute durante l'uso delle attrezzature di lavoro,
per esempio, in ordine:
| alle condizioni d'impiego delle
attrezzature di lavoro; |
| alle situazioni anormali prevedibili sul
lavoro; |
| ai rischi prevedibili sul lavoro;
|
| ai controlli sui dispositivi di sicurezza
da parte dei lavoratori; |
| all'uso dei dispositivi di protezione
individuale (DPI). |
Una istruzione approfondita
è necessaria quando i lavoratori utilizzano una determinata
attrezzatura di lavoro per la prima volta. L'istruzione deve
basarsi sui manuali d'uso del fabbricante e deve essere ripetuta a
intervalli di tempo regolari. Tale istruzione deve essere
documentata. Nella documentazione deve figurare almeno il nome di
chi è stato istruito, il nome dell'istruttore, la data e la
materia dell'istruzione.
Occorre inoltre controllare sempre che la persona prevista per una
determinata attività sia idonea ad eseguirla, sia in grado di
lavorare in sicurezza con le attrezzature di lavoro e abbia capito
l'istruzione.
Una formazione per l'uso
delle attrezzature di lavoro è necessaria quando i lavori da
effettuare costituiscono un pericolo (per es. la guida di carrelli
elevatori, i lavori con motoseghe ecc.) e sempre nei casi in cui
l'utilizzo delle attrezzature di lavoro è riservato a determinate
persone.
Per la formazione di gruisti (gru a torre e autogru) valgono le
disposizioni speciali dell'Ordinanza sulle gru del 27 settembre
1999 (SR
832.312.15) e la
Direttiva CFSL 6510.
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8 Dispositivi e
misure di protezione |
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8.1 Protezione
dagli elementi mobili |
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Art. 28 OPI
Dispositivi e misure di protezione
1 Le attrezzature di lavoro i cui elementi
mobili presentano rischi per i lavoratori devono essere munite di
dispositivi di protezione che impediscano di accedere o intervenire
nelle zone pericolose degli elementi mobili.
4 Le attrezzature di lavoro munite di dispositivi di protezione
possono essere utilizzate soltanto se tali dispositivi sono in
posizione di sicurezza oppure se nell'esercizioparticolare la
sicurezza è garantita in altro modo. |
Nella scelta del
dispositivo di protezione appropriato bisogna tenere
conto del genere di rischio (per es. rischio di schiacciamento,
cesoiamento, taglio, sezionamento, trascinamento, impigliamento, urto)
dell'attività lavorativa da svolgere e della prevedibile frequenza con cui
occorre accedere o invadere la zona pericolosa.
1. Passo:
Scelta fra riparo o dispositivo di sicurezza immateriale.
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Riparo
Barriere materiali. Sono ripari meccanici che impediscono
l'accesso di tutto o parte del corpo dell'operatore alla zona
pericolosa. Per farlo occorre prima aprirli.
Un riparo costruito convenientemente può anche servire da protezione
contro la proiezione o la caduta di oggetti e la fuoriuscita di
sostanze.
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Dispositivo di sicurezza immateriale
Barriere immateriali. Sono dispositivi attraverso i quali è
possibile l'accesso di tutto o parte del corpo dell'operatore alla
zona pericolosa immediatamente e in qualsiasi momento.
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2. Passo:
Scelta del tipo di barriera di protezione
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Ripari
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Ripari fissi
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ssi, non rimovibili, fissati, per esempio,
mediante saldatura.
Sono da scegliere quando non si deve accedere o invadere la zona
pericolosa.
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fissi, rimovibili, fissati
mediante mezzi di fissaggio (viti, dadi, ecc.) tali da rendere
impossibile l'asportazione o l'apertura del riparo senza l'ausilio
di attrezzi. I mezzi di fissaggio devono rimanere avvitati al
riparo per evitare il rischio di perderli o di non più
riapplicarli.
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Queste protezioni, per esempio
coperture, rivestimenti, recinzioni, ripari a forma di tunnel, sono da
scegliere quando bisogna accedere o invadere la zona pericolosa
esclusivamente per eseguire lavori di manutenzione. |
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| Ripari bloccati |
| mobili, bloccati e senza dispositivo
di ritenuta. Sono ripari fissati a cerniere o a guide di
scorrimento e bloccati in modo tale che aprendo la protezione il
dispositivo di blocco elimina la situazione di pericolo prima che
l'operatore abbia a invadere la zona pericolosa.
Questi ripari, per esempio porte girevoli o scorrevoli e coperture
amovibili, sono da scegliere quando bisogna accedere o invadere la
zona pericolosa a impianto in esercizio normale o particolare. I
dispositivi di bloccaggio sono consentiti a condizione che dopo
l'arresto subentri una rapida interruzione dello stato pericoloso,
ossia prima di poter invadere o accedere alla zona pericolosa.
|
|
mobili, bloccati e con dispositivo di ritenuta.
Sono ripari fissati a cerniere o a guide di scorrimento, bloccati
e ritenuti in modo tale che la protezione possa essere aperta solo
una volta dato il comando d'arresto, cessata la situazione
pericolosa e liberato in tal modo il dispositivo di ritenuta.
Questi dispositivi di protezione, quali porte girevoli o
scorrevoli, si impongono nei casi in cui bisogna accedere o
invadere giornalmente o sovente la zona pericolosa a impianto in
esercizio particolare, quando la situazione pericolosa non può
essere interrotta rapidamente o quando l'apertura non deve essere
possibile se non in determinati cicli di lavoro.
La richiusura di una protezione bloccata non deve determinare il
riavviamento della macchina. Per la rimessa in marcia è richiesta
un'azione volontaria dell'operatore su un dispositivo di comando
previsto a tale scopo.
|
Quando le protezioni bloccate (per es.
porte d'accesso) possono essere eluse e il dispositivo di bloccaggio
funziona automaticamente alla chiusura della protezione, occorre montare
un tasto di conferma al di fuori della zona pericolosa.
L'ordine di rimessa in marcia deve effettuarsi solo dopo che questo tasto
sia stato azionato. L'ubicazione del tasto di conferma va scelta in modo
da avere una buona visibilità sulla zona pericolosa. Tuttavia, il tasto
non deve poter essere azionato dalla zona pericolosa.
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Dispositivi di sicurezza immateriali
|
Dispositivi sensibili
Sono dispositivi di protezione immateriali (per es.
barriere immateriali di sicurezza, scanner o laser, ecc.) o
dispositivi di protezione sensibili (per es. commutatori a tappeto).
L'applicazione di questi dispositivi di protezione è indicata quando
bisogna accedere o invadere liberamente e in qualsiasi momento la
zona pericolosa. Sono comunque consentiti solo quando la situazione
pericolosa viene interrotta con la rapidità necessaria e quando le
attrezzature di lavoro non costituiscono un pericolo di proiezione o
caduta di oggetti o di fuoriuscita di sostanze (vedere cifra
8.3).
Quando risulta possibile eludere o accedere a questi dispositivi
sensibili, occorre montare un tasto di conferma (vedere commenti nel
paragrafo precedente circa la funzione e il luogo d'ubicazione del
tasto di conferma).
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atti a mantenere l'operatore a distanza
Sono dispositivi di protezione (per es. comandi a due mani,
comandi a uomo presente) che mantengono l'operatore a una
determinata distanza di sicurezza.
Questi dispositivi di protezione possono essere impiegati quando la
situazione pericolosa alle attrezzature di lavoro in esercizio
normale permane solo in determinati cicli operativi durante i quali
non esiste nessun dispositivo di protezione e venga interrotta con
la rapidità necessaria una volta rilasciato il sistema di comando
utilizzato. Questi dispositivi di protezione consentono tuttavia
l'accesso di tutto o parte del corpo dell'operatore alla zona
pericolosa immediatamente e in qualsiasi momento.
|
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senza mantenere l'operatore a distanza
Sono dispositivi di protezione provvisti di pulsanti di
comando per l'avviamento nel funzionamento ad impulsi e pulsanti di
convalida (per es. apparecchi di comando o quadro comandi portatili)
con i quali l'operatore può accedere alla zona pericolosa e azionare
a mano i movimenti pericolosi delle attrezzature di lavoro.
Questi dispositivi di protezione vengono impiegati quando, per
lavorare in esercizio particolare o per eseguire la manutenzione
(ispezione, riparazione), occorre azionare singoli movimenti della
macchina e quando i dispositivi di protezione esistenti in esercizio
normale risultano inefficaci.
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8.2 Protezione da
rischi associati agli utensili mobili |
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Art. 28 OPI Dispositivi
e misure di protezione
2 Se
nel tipo di attività lavorativa prevista è necessario entrare con le
mani nella zona di utensili mobili, le attrezzature di lavoro
devono essere munite di dispositivi di protezione appropriati e
devono essere prese le misure di protezione necessarie affinché
non si possa penetrare nella zona di pericolo involontariamente.
4 Le attrezzature di lavoro munite di dispositivi di
protezione possono essere utilizzate soltanto se tali dispositivi
sono in posizione di sicurezza oppure se nell'esercizio particolare
la sicurezza è garantita in altro modo. |
Per utensili in movimento si intendono, per esempio, punte
da trapano, frese, lame per seghe circolari, dischi troncatori e abrasivi.
Per attività con esposizione a rischi associati
agli utensili in movimento si intendono per esempio:
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l'alimentazione della materia prima
(pezzo grezzo) e il ritiro dei pezzi finiti in una zona di lavorazione
situata in corrispondenza della zona operativa di utensili in movimento; |
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tenere la materia prima in posizione
di lavorazione con l'utensile in movimento; |
|
l'introduzione della materia prima
nell'utensile in movimento per sottoporla al ciclo operativo; |
Per esempio i dispositivi di protezione
e gli accessori descritti qui di seguito servono a evitare l'accesso
involontario/accidentale di tutto o parte del corpo dell'operatore alle
zone pericolose dell'utensile.
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Ripari fissi
Questi dispositivi di protezione devono essere utilizzati
quando l'utensile viene fatto avanzare dalla sua posizione iniziale
verso la materia prima. In questa posizione iniziale i ripari coprono
l'utensile. |
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Ripari regolabili
Questi dispositivi di protezione devono essere utilizzati
quando la materia prima viene fatta avanzare verso l'utensile. I ripari
coprono le parti dell'utensile non strettamente necessarie per la
lavorazione. |
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Dispositivo d'avanzamento
Questi dispositivi servono a prendere il pezzo grezzo e a
portarlo all'utensile in condizioni di sicurezza. |
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Caricatori e scaricatori
Questi dispositivi servono a posizionare il pezzo grezzo nella
zona di lavorazione e ad estrarlo a lavorazione ultimata. |
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Dispositivi portapezzo
Servono a tenere fisso il pezzo in posizione di lavorazione. |
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Dispositivi di introduzione e
spinta della materia prima
Servono ad introdurre e a spingere la materia prima senza
pericolo per le mani, per esempio con spingitoi longitudinali e laterali
muniti d'impugnatura lavorando alle seghe circolari a tavola. |
Questi dispositivi di protezione e
ausiliari - eventualmente combinati - devono essere utilizzati in modo da
minimizzare il rischio di invadere o accedere accidentalmente o
involontariamente alla zona pericolosa dell'utensile.
Occorre inoltre adottare misure di protezione organizzative. Le
attrezzature di lavoro o il posto di lavoro devono essere dotati di
segnali di sicurezza e segnali ausiliari. I segnali d'obbligo attirano
l'attenzione sul modo sicuro di lavorare, i segnali d'avvertimento sui
rischi residui e i segnali di divieto sulle manovre vietate.
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8.3 Protezione di
rischi dovuti al contatto accidentale con elementi a temperatura elevata
o molto bassa, alla proiezione o alla caduta di oggetti e alle emissioni
di sostanze |
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Art. 28 OPI
Dispositivi e misure di protezione
3 Le attrezzature di lavoro che
presentano rischi per i lavoratori in caso di contatto accidentale con
loro elementi a temperatura elevata o molto bassa, di proiezione o
caduta di oggetti oppure di emissione di sostanze o gas devono essere
munite di dispositivi di protezione oppure si devono prendere misure
di protezione appropriate.
4 Le attrezzature di lavoro munite di dispositivi di
protezione possono essere utilizzate soltanto se tali dispositivi sono
in posizione di sicurezza oppure se nell'esercizio particolare la
sicurezza è garantita in altro modo. |
Art. 44 Impiego di
sostanze nocive
1 Le sostanze nocive possono essere
prodotte, trasformate, utilizzate, conservate, manipolate o depositate
soltanto se sono stati presi i provvedimenti protettivi richiesti
dalle loro caratteristiche. I provvedimenti di sicurezza necessari
devono parimente essere presi qualora siffatte sostanze si formano
durante un processo lavorativo.
2 Se la sicurezza lo esige, i lavoratori sono tenuti a
lavarsi o a pulirsi in altro modo, in particolare prima delle pause e
dopo la fine del lavoro. In questi casi, il tempo utilizzato al
riguardo è considerato tempo di lavoro.
3 I beni di consumo, come gli alimenti,
le bevande e il tabacco, non devono entrare in contatto con sostanze
nocive. |
Art. 5 OPI Dispositivi di
protezione individuale
Se i rischi
d'infortunio o di menomazione della salute non possono o possono
essere eliminati soltanto parzialmente mediante provvedimenti tecnici
o amministrativi, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del
lavoratore dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui uso può
essere ragionevolmente preteso, come elmetti, retine per i capelli,
occhiali, schermi, respiratori, auricolari, calzature, guanti,
indumenti, dispositivi di protezione contro le cadute e l'affogamento,
mezzi protettivi cutanei, come anche, se necessario, capi di
biancheria particolari. Deve provvedere affinché essi siano sempre in
perfetto stato e pronti all'uso. |
Per dispositivi a protezione da rischi
dovuti al contatto accidentale con elementi a temperatura
elevata o molto bassa si intendono:
| isolazione; |
| ripari, per esempio rivestimenti, recinzioni. |
Quando per esigenze tecniche di produzione non sia possibile il
montaggio di dispositivi di protezione, occorre usare i DPI, per esempio
guanti o indumenti di protezione con caratteristiche isolanti, per
avvicinarsi alle attrezzature di lavoro. Occorre inoltre adottare misure
di protezione organizzative. Le attrezzature di lavoro o il posto di
lavoro devono essere dotati di segnali di sicurezza e segnali ausiliari. I
segnali d'obbligo attirano l'attenzione sull'obbligo di usare i DPI e sul
modo sicuro di lavorare, i segnali d'avvertimento sui rischi residui e i
segnali di divieto sulle manovre vietate.
I seguenti oggetti possono ad esempio provocare un rischio di
proiezione o caduta per esempio:
| frammenti di componenti o di utensili delle attrezzature di lavoro o
frammenti del materiale da lavorare; |
| caduta della merce trasportata o dei pezzi da lavorare; |
| elementi delle attrezzature di lavoro che oltrepassano le posizioni
di finecorsa; |
| trucioli, particelle grossolane. |
Il rischio può essere dovuto alla fuoriuscita
di:
| aria compressa; |
| polveri, aerosol, fumo, vapori, gas; |
| liquidi, acidi, liscive; |
| microrganismi. |
A seconda del rischio e dell'attività lavorativa che si è tenuti a
svolgere con o sulle attrezzature di lavoro, risulta opportuno ricorrere
ai dispositivi di protezione o alle misure di protezione elencati qui di
seguito.
| Montaggio di un riparo resistente anche alle proiezioni prevedibili:
fisso, mobile associato a un dispositivo di blocco senza meccanismo di
ritenuta oppure mobile associato a un dispositivo di blocco con
meccanismo di ritenuta (vedere cifra
8.1). Per evitare il rischio dovuto alla caduta di oggetti si può
ricorrere, per esempio, all'uso di reti di sicurezza. |
| Montaggio di un delimitatore di corsa, per esempio arresti,
respingenti. |
| Uso di utensili aventi un sufficiente fattore di sicurezza contro il
rischio di frantumazione per sopravelocità. |
| Trattenuta o deviazione di sostanze, per esempio aspirazione alla
fonte. |
| Uso di DPI atti a proteggere gli occhi e la faccia contro la
proiezione di trucioli, particelle grossolane e la fuoriuscita di aria
compressa. |
| Uso di DPI quali apparecchi di protezione delle vie respiratorie,
occhiali di protezione e dispositivi di protezione della faccia, guanti
di gomma o di materiale sintetico, nonché tute di protezione contro il
rischio di fuoriuscita di sostanze. |
Occorre inoltre adottare misure di protezione organizzative. Le
attrezzature di lavoro o il posto di lavoro devono essere dotati di
segnali di sicurezza e segnali ausiliari. I segnali d'obbligo attirano
l'attenzione sull'obbligo di usare i DPI e sul modo sicuro di lavorare, i
segnali d'avvertimento sui rischi residui e i segnali di divieto sulle
manovre vietate.
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8.4 Protezione da
incendi ed esplosioni |
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Art. 29 OPI Fonti
d'accensione
1 Le attrezzature di lavoro situate
in zone esposte a pericolo d'incendio o d'esplosione devono essere
concepite ed utilizzate in modo che non rappresentino fonti
d'accensione e che nessuna sostanza possa infiammarsi o decomporsi.
2 Per prevenire cariche elettrostatiche devono essere presi
i necessari provvedimenti di sicurezza. |
Art. 26 OPI
Costruzione e pulizia
1 Le attrezzature di
lavoro devono essere concepite in modo che su di esse non possano
fissarsi o depositarsi sostanze nocive, infiammabili o esplodibili, in
quantità pregiudizievole per la vita e la salute dei lavoratori.
2 Nella misura in cui tali pericoli non possano essere evitati,
le attrezzature e glistrumenti tecnici devono essere concepiti in modo
da poter essere facilmente puliti. La pulizia dev'essere eseguita ad
intervalli regolari. |
Art. 36 OPI Pericoli
d'esplosione e d'incendio
1Nelle aziende o nelle parti di
aziende, in cui sussiste un pericolo d'esplosione o di incendio,
devono essere adottati i provvedimenti necessari per proteggere i
lavora-tori.
2 Nelle zone esposte a un pericolo particolare d'incendio o
d'esplosione, è vietata la manipolazione di fonti d'accensione. In
tutti gli accessi, devono essere apposti cartelli ben visibili
segnalanti il pericolo e indicanti il divieto di fumare. Se la
manipolazione di fonti d'accensione non può essere momentaneamente
evitata, dev'essere preso ogni provvedimento per prevenire le
esplosioni o gli incendi.
3 Devono essere adottati provvedimenti adeguati per
impedire che le fonti d'accensione possano inserirsi in zone esposte a
un pericolo particolare d'esplosione o d'incendio e produrvi i loro
effetti. |
Art. 46 OPI Liquidi
infiammabili
Durante la produzione, la lavorazione, la
manipolazione o il deposito di liquidi costituenti un pericolo di
incendio dev'essere provvisto affinché tali liquidi o loro vapori non
si accumulino o non si diffondano in modo da costituire un pericolo. |
Art. 5 OPI Dispositivi di
protezione individuale
Se i rischi d'infortunio o di menomazione della
salute non possono o possono essere eliminati soltanto parzialmente
mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il datore di lavoro
deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione
individuale (DPI) il cui uso può essere ragionevolmente preteso, come
elmetti, retine per i capelli, occhiali, schermi, respiratori,
auricolari, calzature, guanti, indumenti,dispositivi di protezione
contro le cadute e l'affogamento, mezzi protettivi cutanei, come
anche, se necessario, capi di biancheria particolari. Deve provvedere
affinché essi siano sempre in perfetto stato e pronti all'uso. |
La protezione da incendi ed esplosioni
comprende i rischi associati alle attrezzature di lavoro stesse o alle
sostanze di qualsiasi genere prodotte, usate o immagazzinate dalle
attrezzature di lavoro..
Possono essere fonti di innesco:
| fiamme; |
| brace; |
| superfici calde; |
| scintille generate da impianti elettrici; |
| scintille generate da scariche elettrostatiche; |
| scintille di origina meccanica; |
Possono essere sostanze infiammabili o
esplosive:
| gas (ad es. acetilene, idrogeno, propano); |
| liquidi; |
| polveri/sostanze solide. |
Per principio occorre evitare che potenziali fonti
d'innesco entrino in contatto con miscele di sostanze esplosive e aria
(protezione preventiva esplosioni). Se ciò risulta impossibile, occorre
adottare misure appropriate (protezione costruttiva esplosioni).
Se vengono adottate misure organizzative, le attrezzature di lavoro o il
posto di lavoro devono essere dotati di segnali di sicurezza e segnali
ausiliari. I segnali d'obbligo attirano l'attenzione sull'obbligo di usare
i DPI e sul modo sicuro di lavorare, i segnali d'avvertimento sui rischi
residui e i segnali di divieto sulle manovre aiutate.
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8.5 Protezione da
rischi dovuti ad un'illuminazione non appropriata |
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Art. 35 OPI Illuminazione
1 I posti di lavoro, i locali e i passaggi all'interno e
all'esterno degli edifici devono essere illuminati in modo che la
sicurezza e la salute dei lavoratori siano garantite.
2 Se la sicurezza lo esige, dev'essere disponibile un
impianto d'illuminazione d'emergenza, indipendente dalla rete. |
I requisiti concernenti l'illuminazione
dei luoghi di lavoro e di intervento su e nelle attrezzature di lavoro
risultano soddisfatti quando:
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nei luoghi in cui l'illuminazione naturale è
insufficiente essa viene completata con una artificiale;
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è stata predisposta un'illuminazione d'emergenza nei luoghi in cui le
attività rilevanti dal punto di vista della sicurezza devono essere
eseguite anche in caso di improvvisa interruzione dell'illuminazione
normale;
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la zona di lavoro è illuminata senza creare abbagliamenti;
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vengono evitati eccessivi contrasti di luminosità;
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lo spettro cromatico dell'illuminazione è adattato all'attività visiva
(per es. individuazione sicura del colore dei fili della corrente
elettrica);
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vengono evitati effetti fastidiosi dovuti allo sfarfallamento o
all'azione stroboscopica.
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8.6 Protezione da
rischi dovuti al rumore e alle vibrazioni |
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Art. 34 OPI Rumore e
vibrazioni
2 Le
attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che il rumore
o le vibrazioni non pregiudichino la salute o la sicurezza.
3I procedimenti di lavoro e di produzione devono essere
concepiti e svolti in modo che il rumore o le vibrazioni non
pregiudichino la salute o la sicurezza. |
Art. 5 OPI
Dispositivi di protezione individuale
Se i rischi d'infortunio o di menomazione
della salute non possono o possono essere eliminati soltanto
parzialmente mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il
datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore
dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui uso può essere
ragionevolmente preteso, come elmetti, retine per i capelli,
occhiali, schermi, respiratori, auricolari, calzature, guanti,
indumenti,dispositivi di protezione contro le cadute e
l'affogamento, mezzi protettivi cutanei, come anche, se necessario,
capi di biancheria particolari. Deve provvedere affinché essi siano
sempre in perfetto stato e pronti all'uso. |
Misure tecniche atte a soddisfare i
requisiti relativi alla protezione dai rischi dovuti al rumore
durante l'utilizzo di attrezzature di lavoro sono ad esempio:
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misure d'acustica architettonica;
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trattamenti acustici ambientali;
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fonoincapsulamento atto a ridurre il rumore
trasmesso per via aerea;
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isolazione antivibrante atta a ridurre il suono
trasmesso per via strutturale;
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separare le zone di lavoro rumorose da quelle non
rumorose.
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Nel caso in cui
non sia possibile prendere misure tecniche, si devono adottare misure
organizzative atte a ridurre al minimo i rischi legati ad emissioni di
rumore.
Misure
organizzative sono ad esempio:
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limitare la durata d'esposizione eseguendo
separatamente i lavori rumorosi e quelli silenziosi;
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usare i protettori auricolari.
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Se vengono adottate misure organizzative, le
attrezzature di lavoro o il posto di lavoro devono essere dotati di
segnali di sicurezza e segnali ausiliari. I segnali d'obbligo attirano
l'attenzione sull'obbligo di usare i DPI e sul modo sicuro di
lavorare, i segnali d'avvertimento sui rischi residui e i segnali di
divieto sulle manovre vietate.
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Misure tecniche
atte a soddisfare i requisiti relativi alla protezione dai rischi
dovuti alle vibrazioni durante l'utilizzo di attrezzature di
lavoro sono ad esempio:
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neutralizzare le fonti di vibrazione separandole
dagli elementi dell'edificio;
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aumentare la massa effettiva;
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equipaggiare i veicoli con sedili speciali;
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disaccoppiare le impugnature e i punti d'appoggio.
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Nel caso in cui non sia possibile
prendere misure tecniche, si devono adottare misure organizzative atte a
ridurre al minimo i rischi legati a vibrazioni.
Misure organizzative sono ad
esempio:
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limitare la durata d'uso;
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prevedere pause di lavoro per riscaldarsi le mani;
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ripartire il lavoro fra più persone.
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8.7 Protezione
dai rischi dovuti a radiazioni |
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Art. 45 OPI
Protezione dalle radiazioni nocive
Nella manipolazione di
sostanze radioattive o di attrezzature di lavoro che emettono
radiazioni ionizzanti, come anche in caso d'emissione di radiazioni
non ionizzanti che presentano un pericolo per la salute, devono essere
prese le necessarie misure di protezione. |
Art. 2 LRap Campo
d'applicazione
1 La presente
legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi
e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni
ionizzanti, in particolare:
a. alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi
e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare
radiazioni ionizzanti;
b. agli eventi che possono provocare un aumento della radioattività
dell'ambiente. |
Art. 28 LRap Obbligo della licenza
È sottoposto all'obbligo della licenza
chiunque:
a. manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti
tali sostanze;
b. fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che
possono emettere radiazioni ionizzanti;
c. applica al corpo umano radiazioni ionizzanti oppure sostanze
radioattive. |
Radiazioni ionizzanti
Conformemente all'articolo 28 della legge federale sulla
radioprotezione la manipolazione di radiazioni ionizzanti è sottoposta
all'obbligo della licenza.
La richiesta di licenza deve essere inoltrata all'Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP), autorità competente in materia.
Il modulo di richiesta può essere ottenuto presso l'UFSP,
divisione Radioprotezione o presso la Suva,
settore Fisica..
La Suva funge da autorità di
sorveglianza sulla radioprotezione in quelle aziende nelle quali si rende
necessaria soprattutto la protezione dei lavoratori, in particolare le
aziende industriali e artigianali (art.
136, cpv. 3 dell'Ordinanza sulla radioprotezione del 22 giugno 1994,
ORap). Nell'ambito del procedimento di licenza la Suva stabilisce con
l'azienda interessata le misure tecniche e organizzative da prendere.
Queste misure figurano come obbligatorie nella licenza emessa dall'UFSP se
non sono già definite nell'ordinanza sulla radioprotezione o in altre
ordinanze a carattere tecnico.
Per proteggere l'uomo e
l'ambiente dalle radiazioni ionizzanti possono essere prese le seguenti
misure tecniche:
| schermatura delle sorgenti radioattive mediante
ripari con funzione supplementare di captazione, cosiddetti dispositivi
di protezione totale; |
| locali di irradiazione per l'uso di impianti
radiologici e di unità di irradiazione con sorgenti radioattive per
l'esame non distruttivo dei materiali o per l'irradiazione di materiali
(ad es. sterilizzazione, mutazione del materiale); |
| allestimento di aeree di lavoro speciali (zone
controllate) per la manipolazione di sostanze radioattive libere
(laboratori di isotopi) con aspiratori, impianti di controllo delle
acque di scarico e dell'aria viziata, apparecchi di misurazione per il
controllo di persone e di aree di lavoro ecc. |
In materia di radioprotezione
occorre prendere anche misure organizzative quali:
| emanare delle cosiddette direttive aziendali per
l'azienda titolare della licenza, nelle quali siano stabilite
responsabilità, competenze, controllo e formazione del personale, metodi
di lavoro e misure di protezione; |
| presenza in azienda di un determinato numero di
esperti in materia di radioprotezione che possano provare di aver
seguito una formazione riconosciuta dall'autorità di vigilanza e
adeguata alla loro l'attività e responsabilità. |
Radiazioni non
ionizzanti
Si tratta di raggi laser, ultravioletti, infrarossi (calore) e
campi elettromagnetici nello spettro di frequenze tra 0 (campo statico) e
300 GHz. I valori limite da rispettare sul posto di lavoro per questo tipo
di radiazione sono pubblicati nell'opuscolo Suva "Grenzwerte am
Arbeitsplatz" (codice:
1903, solo in tedesco e francese).
Misure tecniche
che possono essere adottate sono ad esempio:
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schermature atte ad evitare o ridurre le
irradiazioni troppo alte mediante ripari con funzione supplementare di
captazione contro irradiazioni accidentali: ripari fissi, mobili,
bloccati (vedi punto
8.1); aree di lavoro separate (eventualmente protette) per l'uso di
radiazioni ad alta intensità. |
Spesso è anche necessario prendere ulteriori
misure organizzative quali ad esempio:
| limitazione della durata di esposizione;
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| impiego esclusivo di personale adeguatamente
istruito; |
| uso di dispositivi di protezione adatti (ad es.
occhiali di protezione dai raggi laser). |
Il posto di lavoro o l'attrezzatura di lavoro devono essere contrassegnati
con
segnali di sicurezza o segnali ausiliari, se vengono prese misure di
protezione di tipo organizzativo. I segnali d'obbligo ricordano l'uso
obbligatorio dei DPI e il rispetto delle istruzioni di lavoro, i segnali
di avvertimento segnalano i pericoli residui e i segnali di divieto
ricordano ciò che non è consentito fare.
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8.8 Protezione
dai rischi dovuti all'energia elettrica |
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Art. 10 Ordinanza sulla
corrente forte, protezione dal contatto
Gli esercenti degli
impianti a corrente forte provvedono affinché le persone non edotte
sui pericoli non possano esporsi a pericoli avvicinandosi,
direttamente o indirettamente (ad es. con utensili, attrezzi di uso
comune, ecc.) anche per inavvertenza, agli elementi dell'impianto
sotto tensione in esercizio ed ai dispositivi elettrici ad essi
raccordati. |
Questi requisiti risultano soddisfatti
quando gli elementi delle attrezzature di lavoro sotto tensione sono resi
inaccessibili alle persone non istruite nel settore dell'elettricità,
adottando misure appropriate (ubicazione, isolazione, schermatura,
copertura).
Ciò vale anche per gli elementi
elettrici che, benché inaccessibili in condizioni normali, diventano
accessibili, per esempio, quando occorre lavorare su elementi non
elettrici (fra l'altro in esercizio particolare o durante la
manutenzione).
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