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Indice Impianti termici |
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Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende: a) per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne
che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici
ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita
un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente
esterno, il terreno, altri edifici; Art. 2. Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno 1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica: Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a
600; 2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI. 3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'Allegato A. 4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dell'ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza. Art. 3. Classificazione generale degli edifici per categorie. 1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali
abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. 2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete Art. 4 2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia. 3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature più elevate di detti valori. 4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature
superiori al valore limite; 5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato, salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica. Art. 5. Requisiti e dimensionamento degli impianti termici 3. (abrogato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 192 del 2005, come modificato dall'articolo 7 del d.lgs. n. 311 del 2006) 4. (abrogato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 192 del 2005) 5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata disponibilità di spazio nella centrale termica. 6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW. 7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48 °C, +5 °C di tolleranza. 8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni. 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità
immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il
tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente, nei seguenti casi: 11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente. 12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), è prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali. 13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nell'allegato C del presente decreto. 14. L'installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 15. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate. 16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di altri vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggior importanza dell'impatto ambientale. 17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e vendite. 18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide. Art. 6. Rendimento minimo dei generatori di calore 1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione
degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i
generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o
inferiore a 400 kW devono avere un "rendimento termico utile" conforme a
quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1996, n. 660. I generatori ad acqua calda di potenza superiore devono
rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del
Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I
generatori di calore ad aria calda devono avere un "rendimento di
combustione" non inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente
decreto. a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi; Art. 7. Termoregolazione e contabilizzazione 1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici. 2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C. 3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione,
la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991,
data di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e
realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la
cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono
essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
consumo energetico per ogni singola unità immobiliare. 5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione. 6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore. 7. (abrogato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 192 del 2005) 8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8. 9. Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza. Art. 8. Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale. Art. 9. Limiti di esercizio degli impianti termici. 1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'articolo 4 del presente decreto. 2. L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. 3. È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni. 4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano: a) agli edifici rientranti nella categoria E.3; 6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi: a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle
parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività; 7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui all'art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. 8. In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una tabella concernente: a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e
dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto
disposto al presente articolo; Art. 10. Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili. 2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. Art. 11. Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli
relativi 1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al
proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo 1, comma 1, o per
esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo
1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di
assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle
sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al
proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri
le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al
subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto
della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le attività di manutenzione
straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi
degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo
responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di
energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata
nell'ambito di un contratto servizio energia. 3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare
superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di
appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è dimostrato
mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica
amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo
nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti
termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad
elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del
soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività
di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo
accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il
terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere
conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti
a lui affidati. 6. Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria
nomina all'ente locale competente per i controlli previsti al comma 3
dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Al medesimo ente il
terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni
dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di
titolarità dell'impianto. - al rispetto del periodo annuale di esercizio; 8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove
non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente,
affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati alla
manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c)
dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di
impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli
impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5
marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante che può,
con le modalità di cui al comma 1, delegarne i compiti al soggetto cui è
affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto
il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso
mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al
termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al
proprietario o al subentrante il "libretto di impianto" prescritto al comma
9, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati. 10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto. 11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di
nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici
individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve
essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento
dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo
completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di
verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a
rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge
5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla
nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della
scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal
responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata
all'ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione
iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per
impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento
nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente
regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto
di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unita'
immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del
terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo
responsabile e' tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo
responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il
tutto debitamente aggiornato. 13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento. 14. 15. 16. (abrogati dall'articolo 16 del d.lgs. n. 192 del 2005, come
modificato dall'articolo 7 del d.lgs. n. 311 del 2006) 18. 19. 20. (abrogati dall'articolo 16 del d.lgs. n. 192 del 2005, come
modificato dall'articolo 7 del d.lgs. n. 311 del 2006) 1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall'articolo 5, comma 2, dall'articolo 8, comma 3, dall'articolo 11, comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1° agosto 1994. ALLEGATI A - B - C - D - E - F - G - H (omissis) ALLEGATO I - REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE 1. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento. 2. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone. 3. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie. 5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti: a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a
quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di
impianti da sottoporre a verifica; 6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle verifiche. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere né dal numero delle verifiche effettuate né dai risultati di tali verifiche. 7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico. 8. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale.
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