Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 313
Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a
norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (G.U. 5 ottobre 1991, n.234).
1. Decorazioni natalizie.
2. Modelli ridotti, costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adutli.
3. Attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco.
4. Attrezzature sportive.
5. Attrezzature nautiche da usare in acque profonde.
6. Bambole folclroristiche e decorative e altri articoli analoghi per
collezionisti adulti.
7. Giocattoli «professionali» installati in luoghi pubblici (grandi magazzini,
stazioni, ecc.).
8. Puzzles di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti.
9. Armi ad aria compressa.
10. Fuochi d'artificio compresi gli inneschi a percussione.
11. Fionde e lancia sassi.
12. Giuochi con freccette a punte metalliche.
13. Forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti funzionali alimentati con
corrente nominale superiore a 24 volt.
14. Prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati sotto
la sorveglianza di un adulto in un ambito pedagogico.
15. Veicoli con motore a combustione.
16. Giocattoli macchine a vapore.
17. Biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via
pubblica.
18. Videogiochi collegabili ad apparecchio televisivo, alimentati da una
tensione nominale superiore a 24 volt.
19. Succhiotti di puericoltura.
20. Imitazioni fedeli di armi da fuoco reali.
21. Bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini.
I. PRINCIPI GENERALI
1. Conformemente ai requsiti di cui all'art. 2, gli utilizzatori di giocattoli nonché i terzi debbono essere tutelati contro i rischi utilizzati conformemente alla loro destinazione o ne sia fatta un'utilizzazione prevedibile, tenuto conto dell'abituale comportamento dei bambini. Si tratta di rischi:
a) connessi alla concezione, alla costruzione e alla composizione del giocattolo.
b) inerenti all'utilizzazione del giocattolo e non totalmente eliminabili mediante modifica della costruzione e della composizione del medesimo senza che per ciò ne risulti alterata la funzione o sia privata delle sue proprietà essenziali.
2. Il grado di rischio comportato dall'utilizzazione del giocattolo deve essere:
a) adeguato alla capacità degli utilizzatori, ed eventualmente di chi li
sorveglia, di farvi fronte. È il caso in particolare dei giocattoli che, per le
loro funzioni, dimensioni e caratteristiche sono destinati ai bambini di età
inferiore a 36 mesi.
b) per conformarsi a tale principio occorre specificare, ove necessario, per gli
utilizzatori del giocattolo un limite minimo di età e/o precisare che i
giocattoli debbono essere usati solo sotto la sorveglianza di un adulto.
3. Le etichette apposte sui giocattoli e/o sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni per l'uso che li accompagnano debbono essere tali da richiamare in modo efficace ed esauriente l'attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui rischi commessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi.
II. RISCHI PARTICOLARI
1. Proprietà fisiche e meccaniche
a) I giocattoli e le loro parti nonché, nel caso di giocattoli fissati, i relativi ancoraggi, debbono possedere la resistenza meccanica e eventualmente la stabilità necessaria per resistere agli stimoli connessi al loro uso senza che si rompano o possano deformarsi con il rischio di provocare ferite.
b) Spigoli, sporgenze, corde, cavi e fissaggi scoperti di giocattoli debbono essere progettati e realizzati in modo da ridurre per quanto possibile i rischi di ferite in occasione di un contatto.
c) I giocatoli devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre al minimo i rischi per l'incolumità fisica dovuti al movimento di talune parti.
d) I giocattoli, i loro componenti e le parti staccabili dei giocattoli manifestamente destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono avere dimensioni tali da non poter essere ingeriti e/o inalati.
e) I giocattoli e le loro parti nonché gli imballaggi nei quali tali giocattoli o parti sono contenuti per la vendita al minuto non debbono comportare rischi di strangolamento o soffocazione.
f) I giocattoli destinati ad essere in acque poco profonde e a reggere o sostenere il bambino sull'acqua devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre per quanto possibile e tenuto conto dell'uso raccomandato il rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.
g) I giocattoli nei quali si può penetrare e che possono pertanto costituire uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che questi ultimi possano facilmente aprire dall'interno.
h) I veicoli-giocattolo debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenaggio adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica sviluppata dallo stesso. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore non deve comportare rischi di eiezione o di collisione con il giocattolo stesso per l'utilizzatore e per i terzi.
i) La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono sviluppare con il loro lancio attraverso un giocattolo concepito a tale scopo, devono essere tali che il rischio per l'incolumità fisica dell'utilizzatore del giocattolo o dei terzi non sia irragionevole, tenuto conto della natura del giocattolo.
j) I giocattoli costituiti da elementi termici debbono essere costruiti in modo da garantire che:
la temperatura massima di tutte le superfici accessibili non causi ustioni in occasione di un contatto; | |
i liquidi, i vapori e i gas contenuti nei giocattoli non raggiungano - salvo che sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo - temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita possa provocare ustioni, scottature o altre ferite. |
2. Infiammabilità
a) I giocattoli non debbono costituire un elemento infiammabile pericoloso nell'ambiente del bambino. A tal fine essi debbono essere costituiti da materiali che:
1. non bruciano sotto l'azione diretta di una fiamma, di una scintilla o di
qualsiasi altra possibile sorgente di ignizione.
2. che siano difficilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è
rimossa la sorgente di ignizione).
3. o, qualora essi s'infiammino, brucino lentamente e presentino una bassa
velocità di propagazione della fiamma.
4. oppure siano trattati qualunque sia la composizione chimica del giocattolo,
in modo da ritardare il processo di combustione del medesimo.
Detti materiali combustibili non debbono comportare rischi di ingiunzione per
altri materiali presenti nel giocattolo.
b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento contengono sostanze o preparati pericolosi quali definiti nella direttiva n. 67/548/CEE ed in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o preparati che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili.
c) I giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possono esplodere in caso di utilizzazione o uso previsti al paragrafo 1, dell'art. 2 della direttiva. Questa disposizione non si applica agli inneschi a percussione per giocattoli, di cui all'allegato 1, punto 10.
d) I giocattoli, ed in particolare i giochi e i giocattoli chimici non devono contenere in quanto tali sostanze o preparati: - che, in caso di miscelazione, possono esplodere: - per reazione chimica o per riscaldamento, - per miscelazione con sostanze ossidanti; - che contengono componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.
3. Proprietà chimiche
1. I giocattoli devono essere progettati e prodotti in modo da non
presentare, in caso di utilizzazione o uso previsti all'art. 2, paragrafo I
della direttiva, rischi per la salute o per l'incolumità fisica in seguito a
ingestione, inalazione o contatto con la pelle, le mucose o gli occhi.
Essi devono, in ogni caso, osservare le appropriate legislazioni comunitarie
relative a talune categorie di prodotti oppure riguardanti il divieto e la
limitazione d'uso o l'etichettatura di talune sostanze e preparati pericolosi.
2. In particolare, ai fini della protezione della salute dei bambini la tolleranza biologica giornaliera relativa all'utilizzazione dei giocattoli non deve oltrepassare:
0,2 mg di antimonio | |
0,3 mg di arsenico | |
25,0 mg di bario | |
0,6 mg di cadmio | |
0,3 mg di cromo | |
0,7 mg di piombo | |
0,5 mg di mercurio | |
5,0 mg di selenio |
o eventuali altri valori che vengano fissati per tali sostanze o per altre
sostanze della legislazione comunitaria sulla base dei dati scientifici.
Per tolleranza biologica di tali sostanze si intende l'estratto solubile che ha
significativa importanza tossicologica.
3. I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati pericolosi ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE e della direttiva n. 88/379/CEE in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o preparati pericolosi se sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso del gioco. Tuttavia, qualora per il funzionamento di determinati giocattoli quali, in particolare, materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina e argilla, smaltatura, fotografia o attività similiari, sia indispensabile l'impiego di sostanze o preparati pericolosi, tali sostanze o preparati sono ammissibili entro in limite massimo di concentrazione da stabilirsi, per ciascuna sostanza o ciascun preparato, mediante mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) secondo la procedura del comitato istituito dalla direttiva n. 83/189/CEE, sempre che le sostanze od i preparati autorizzati siano conformi alle norme comunitarie vigenti in materia di classificazione, d'imballaggio e di etichettatura, senza pregiudizio del punto 4 dell'allegato IV.
4. Proprietà elettriche
a) La tensione normale di alimentazione dei giocattoli elettrici non deve essere superiore a 24 volt, e nessuna loro parte può superare i 24 volt.
b) Le parti di giocattoli che sono o possono essere in contatto con una sorgente di elettricità capace di provocare una scossa elettrica nonché con i cavi o altri filtri conduttori attraverso i quali l'elettricità previene a tali parti, debbono essere ben isolate e meccanicamente protette per prevenire i rischi di scarica elettrica.
c) I giocattoli elettrici debbono essere concepiti e realizzati in modo da garantire che le temperature massime raggiunte durante il funzionamento da tutte le superfici direttamente accessibili non causino ustioni in occasione di un contatto.
5. Igiene
I giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da soddisfare le condizioni di igiene e di pulizia, allo scopo di evitare i rischi d'infezione, di malattia e di contaminazione.
6. Radioattività
I giocattoli non debbono contenere elementi o sostanze radioattivi sotto forme o in proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino. La direttiva n. 80/836/Euratonè d'applicazione.
La marcatura CE di conformità è sostituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato di cui sopra. - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.