Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 27420 del 4/7/2008 (u. p. 20/5/2008) - Pres. Visconti – Est. Galbiati – P.M. Di Casola - Ric. V. A.

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
 

sul ricorso proposto da:
1) V.A., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 03/05/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine alla sanzione sostitutiva.
Udito il difensore Avv. MASO Lucio.





 

FattoDiritto
 

1. V.A., in qualità di legale rappresentante della Società Smada Elettromeccanica, veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi - giudice monocratico - per rispondere della contravvenzione di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 391 e del delitto di cui all'art. 590 c.p., comma 2, per non avere esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti, così provocando al lavoratore D.G.G. lesioni personali gravissime con postumi invalidanti.
In fatto, era avvenuto che il D.G. stava lavorando come capo squadra nello stabilimento della Soc. Smada, esercente attività di verniciatura di pezzi di auto, presso l'impianto automatizzato di cataforesi, allorchè si era verificato un blocco dell'impianto determinato dall'accavallamento e ribaltamento di una delle "bilancelle" utilizzate per il trasporto dei pezzi all'interno per la sottoposizione al processo di cataforesi.
Il lavoratore, al fine di riattivare l'impianto, era salito sul carro ponte lungo le strutture esterne e, raggiunta una posizione sopraelevata rispetto alla posizione della bilancella, si stava accingendo ad intervenire su di essa sganciandola manualmente: peraltro, aveva perso l'equilibrio, trovandosi all'altezza di 5 metri dal suolo,rimanendo impigliato con una scarpa in uno dei ganci dove venivano appesi i pezzi da portare alla verniciatura, così era rimasto a testa in giù sino all'intervento dei colleghi (fatto accaduto in (OMISSIS)).
Il Giudice, con sentenza del 13-12-2004, riteneva l'imputato responsabile per l'occorso; unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuati generiche, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 700,00 di multa.
Lo condannava pure al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio, concedendo la provvisionale di Euro 20.000,00.

2. Proposto appello da parte del prevenuto, la Corte di Napoli, senza la presenza della parte civile che aveva rinunciato alla costituzione, con decisione in data 3-5-2007 confermava la sentenza di primo grado in punto di responsabilità; riteneva le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, rideterminando la pena inflitta in giorni 15 di reclusione, concedendo il beneficio della non menzione.
Il Giudice di Appello, preso atto della produzione in giudizio del piano di sicurezza dell'azienda, ribadiva la responsabilità di V.A., nella qualità di datore di lavoro, per non avere vigilato in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza ed al rispetto delle stesse da parte dei lavoratori.
Sottolineava che nel caso di specie risultava, anzi, costituire da tempo prassi aziendale quella di consentire l'intervento dei dipendenti, per risistemare le "bilancelle" accavallatesi, secondo le stesse modalità seguite dal lavoratore infortunato: per contro, in base alla normativa di sicurezza l'intervento avrebbe dovuto essere eseguito utilizzando un'impalcatura con parapetti collocata in basso ovvero operando dall'alto facendo uso di cinture adeguatamente ancorate.
Ad avviso della Corte di merito, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4, 8 e 9 (come avvenuto nella vicenda in esame) non esimeva il datore di lavoro dal rispetto degli obblighi di vigilanza posti a suo carico.

3. L'imputato avanzava ricorso per cassazione.
Si doleva per l'accertata responsabilità a suo carico.
Rappresentava che il Giudice di merito non aveva esaminato ed approfondito l'effettiva configurabilità di obblighi residui, in tema di prevenzione infortuni, da ritenersi sussistenti carico del datore di lavoro nel caso che occupa, malgrado la prova fornita che era stato redatto il documento aziendale programmatico per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nonchè era stato designato il responsabile del servizio prevenzione.
Rilevava che con i motivi di appello esso istante aveva chiesto, in ipotesi di applicazione di pena detentiva, la sostituzione con la corrispondente pena pecuniaria: sul punto la Corte di Napoli non aveva dedotto alcunchè.
Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il ricorso può essere accolto per quanto di ragione.
Si osserva, innanzitutto, che il reato contravvenzionale (perpetrato nel febbraio 2001) risultava prescritto già all'epoca di pronuncia della sentenza di secondo grado, per cui in mancanza di elementi probatori che possano giustificare la sua non attribuibilità all'imputato, va emessa la relativa declaratoria di prescrizione.

5. In ordine al delitto colposo, va detto che la Corte di Appello ha correttamente argomentato in fatto, sulla base dei dati obbiettivi della vicenda acquisiti e con riferimento all'evidenziata normativa in tema di sicurezza nei posti di lavoro, circa la riscontrata colpevolezza di V.A., legale rappresentante della Società Smada, presso cui era dipendente la parte offesa.
Invero, a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 547 del 1955 (art. 391, art. 392, comma 6) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4) ed anche in riferimento alla norma cd. "di chiusura del sistema" ex art. 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza.
In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p.p., comma 2.
Nè tali obblighi di vigilanza e controllo del datore di lavoro, di per sè delegabili ad altro responsabile (il che, peraltro, non risulta avvenuto nel caso di specie), vengono meno con la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione al quale sono demandati compiti diversi (v. D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 8 e 9) intesi ad individuare i fattori a rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
Per contro, la vigilanza sull'applicazione delle misure disposte e sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad altri soggetti.

6. Secondo quanto richiesto dall'imputato in sede di appello, può disporsi, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., la sostituzione della pena della reclusione fissata in 15 giorni di reclusione, tenendo conto del disposto L. n. 689 del 1981, ex art. 53, comma 2 come modificato dalla L. n. 134 del 2003, nella sanzione della multa di Euro 570,00.

7. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato contravvenzionale (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 391), nonchè in ordine alla determinazione della pena detentiva da sostituire con quella pecuniaria della specie corrispondente. Per il resto il ricorso deve essere respinto.
 
P.Q.M.
 


La Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale - annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato contravvenzionale che dichiara estinto per prescrizione, nonchè in ordine alla determinazione della pena detentiva, che sostituisce con la sanzione della multa di Euro 570,00 (cinquecentosettanta). Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2008
 


 

 

 

Commento da http://www.porreca.it/porreca_gerardo__prevenzione_e22.htm

NELLA ALTALENANTE POSIZIONE ASSUNTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE SI REGISTRA UNA SENTENZA PRO RSPP. LA SUA FUNZIONE E’ DI CONSULENTE DEL DATORE DI LAVORO. L’OBBLIGO DI VIGILANZA DEI LAVORATORI E DEL CONTROLLO CHE GLI STESSI RISPETTINO LE NORME DI SICUREZZA RIMANE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 27420 del 4/7/2008 (u. p. 20/5/2008)  -  Pres. Visconti – Est. Galbiati – P.M.  Di Casola - Ric. V. A. 

      Commento. 

Nella altalenante posizione che la Corte di Cassazione ha assunto con il passar del tempo nei confronti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si registra un’altra sentenza a favore di questa figura professionale. La sua funzione è, in generale, quella di consulente del datore di lavoro dotato di competenze tecniche, nonché quella di svolgere compiti diversi, quali la individuazione dei fattori di rischio, l’elaborazione delle misure preventive e protettive e la determinazione delle procedure di sicurezza aziendale e non ha certamente il compito di controllo e di vigilanza dei lavoratori. Infatti l’obbligo di controllare l’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro è di competenza del datore di lavoro, anche se delegate, e non viene meno con la istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e tanto meno con la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il datore di lavoro, si desume dalla massima di questa sentenza, può anche delegare l’adempimento di tale obbligo al RSPP ma se lo fa si verrebbe di fatto ad alterare le funzioni tipiche che la legge attribuisce a tale figura professionale.
     Con questa sentenza viene, inoltre, messa in evidenza ancora una volta la posizione di garanzia che il datore di lavoro assume in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. n. 626/1994 ed al D. Lgs. n. 81/2008 nonché in riferimento anche alla norma cosiddetta di “chiusura del sistema”  di cui all’articolo 2087 c.c. con la conseguenza che, ove non ottemperi agli obblighi di tutela in materia di sicurezza sul lavoro, gli viene giustamente attribuita la responsabilità di un eventuale evento lesivo, in forza del meccanismo previsto dall’art. 40 comma 2 c.p. in base al quale “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
     Il caso di cui alla presente sentenza riguarda il legale rappresentante di una società che è stato tratto in giudizio dinanzi al Tribunale per rispondere della contravvenzione di cui all’art. 391 del D. P. R. 27/4/1955 n. 547 e del delitto di cui all'articolo 590 c.p., comma 2, per non avere esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti e per aver così provocato ad uno di essi lesioni personali gravissime con postumi invalidanti. Era avvenuto,  infatti, che il lavoratore infortunato stava lavorando come capo squadra presso un impianto automatizzato di cataforesi nello stabilimento della società di cui l’imputato era il legale rappresentante, esercente attività di verniciatura di pezzi di auto, allorquando si è verificato un blocco dell'impianto determinato dall'accavallamento e dal ribaltamento di una delle "bilancelle" utilizzate per il trasporto dei pezzi all'interno dell’impianto medesimo. Il lavoratore, per poter riattivare l'impianto, era salito sul carro ponte lungo le strutture esterne e si stava accingendo ad intervenire dal di sopra per sbloccare l’impianto allorquando, avendo perso l'equilibrio, è caduto dalla altezza di 5 metri rimanendo impigliato con una scarpa in uno dei ganci dove venivano appesi i pezzi da portare alla verniciatura e rimanendo così a testa in giù sino all'intervento di soccorso dei colleghi.
     Il Tribunale, ritenendo l'imputato responsabile dell’accaduto, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed euro 700,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio.
     L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Appello la quale ha confermata la sentenza di primo grado in punto di responsabilità ed ha rideterminata la pena inflitta in giorni 15 di reclusione, concedendo il beneficio della non menzione. Il Giudice di Appello ha, infatti,  ribadita la responsabilità del legale rappresentante per non avere vigilato, nella qualità di datore di lavoro, in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza ed al rispetto delle stesse da parte dei lavoratori. Ha sottolineato anzi la Corte di Appello che nel caso in esame era diventata prassi aziendale quella di consentire l'intervento dei dipendenti, per risistemare le "bilancelle" accavallatesi, e tra l’altro con le stesse modalità seguite dal lavoratore infortunato.
     L’intervento, secondo la Corte di Appello avrebbe dovuto invece essere eseguito, in base alla normativa di sicurezza, utilizzando un'impalcatura con parapetti innalzata da terra ovvero operando dall'alto del carroponte facendo però uso di cinture adeguatamente ancorate. Ad avviso inoltre della Corte di merito “la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articoli 4, 8 e 9 (come avvenuto nella vicenda in esame) non esimeva il datore di lavoro dal rispetto degli obblighi di vigilanza posti a suo carico”.
     L'imputato ha avanzato ricorso anche alla Corte di Cassazione chiedendo alla stessa l’annullamento della sentenza impugnata e facendo presente che nella circostanza era stato redatto il documento aziendale programmatico per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni ed era stato altresì designato il responsabile del servizio prevenzione.
     La Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale –, pur annullando la sentenza impugnata limitatamente al reato contravvenzionale che ha dichiarato estinto per prescrizione, e pur avendo rideterminando la pena detentiva sostituendola con la sanzione della multa di euro 570,00 (cinquecentosettanta), ha però rigettato il ricorso in ordine al delitto colposo.
     Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la Corte di Appello ha correttamente individuata la responsabilità del legale rappresentate della società. “Invero, - prosegue la Sez. IV – a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 (articolo 391, articolo 392, comma 6) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articolo 4) ed anche in riferimento alla norma cd. ‘di chiusura del sistema’ ex articolo 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 c.p. comma 2”.
    
Secondo la Suprema Corte, inoltre, gli obblighi di vigilanza e di controllo da parte del datore di lavoro “non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione al quale sono demandati compiti diversi (v. Decreto Legislativo n. 626 del 1994 articoli 8 e 9) intesi ad individuare i fattori a rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali”. “Per contro, - conclude la Corte - la vigilanza sull'applicazione delle misure disposte e sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad altri soggetti”, cosa che peraltro non è risultato essere avvenuto nel caso in esame.

 

 

  Collegamenti

Indice Sentenze su Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Indice Formazione RSPP

Risorse on line gratis Free

Indice mappe

Indice meteo

Seleziona questo flusso RSS rss Sito di zeno

 

  www.zenomoretti.com

Guarda anche nel sito:

Indice Giornali

Indice Televisioni

Indice videomusic

 

Policy pagina

Nella pagina ci sono collegamenti verso pagine di utilità completamente gratuite. Nella pagina ci sono pubblicità scelte a seconda della pagina in cui devono comparire (scelte per lo più da Google). Se vedete una pubblicità che Vi interessa e fate un click sopra non Vi costa nulla ma visto che il sito sponsor mi riconosce un bonus Vi posso dire solo Grazie