Domande e risposte su Sicurezza sul lavoro

 

RSPP: esonero dalla frequenza dei corsi di formazione
Domanda

UN DIPENDENTE CHE SI È NOMINATO RSPP PRIMA DEL FEBBRAIO 2003 MA NON SI È REGOLARIZZATO NELLA FORMAZIONE AGGIORNANDO IL MODULO B E FREQUENTANDO IL MODULO C ENTRO IL 14 FEBBRAIO 2008, DEVE FREQUENTARE TUTTI I MODULI ABC POICHÉ HA PERSO I REQUISITI DOVUTI ALL´ESPERIENZA PREGRESSA? OPPURE, PUR ESSENDOSI CONCLUSA LA FASE TRANSITORIA, PUÒ ANCORA PARTECIPARE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO B E C SENZA FREQUENTARE IL MODULO A?

 

Risposta

Alla data del 14/2/2008 è terminata la fase transitoria prevista dall´Accordo Stato-Regioni (due anni a partire dal 14/2/2006) durante la quale potevano essere sfruttate le condizioni di esonero dalla frequenza dei corsi sulla base dell´esperienza pregressa.
Per poter usufruire di tali agevolazioni occorreva frequentare entro lo stesso termine il Modulo C (che costituisce, comunque, credito formativo permanente) e l´aggiornamento del Modulo B corrispondente al macrosettore ATECO di appartenenza dell´azienda presso cui svolgeva l´attività, nella misura del 20 % dell´intero monte ore previsto per l´aggiornamento quinquennale.
In assenza di acquisizione dei crediti entro tale data devono essere considerate decadute le condizioni di esonero comportando, di conseguenza, la necessità di acquisire per intero tutti i crediti previsti.
Solo a conclusione di tutto il percorso formativo potrà nuovamente svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.


(Maggio 2008)

da www.prevenzio.net

 

 

 
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