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Index Causa di servizio |
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riconoscimento della causa di servizio Il dipendente pubblico, che contragga un’infermità o subisca una lesione, può ottenere dalla propria Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, il riconoscimento della “causa di servizio”, l’accertamento, cioè, che l’infermità o la lesione da cui sia affetto dipenda dal lavoro prestato. Le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio possono, pertanto, essere così individuate: 1. esistenza di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 2. accertamento di una patologia; 3. nesso di causalità tra la patologia e gli adempimenti svolti attendendo ai propri doveri d’ufficio. Il soggetto che può richiedere il riconoscimento della causa di servizio deve essere un dipendente pubblico, cioè un soggetto legato da un rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione (art. 1 D.P.R. 29.10.2001 n. 461).L’oggetto del riconoscimento è un danno alla salute subito dal lavoratore, dato da un’infermità o lesione determinata da fatti di servizio o da cause inerenti all’attività lavorativa stessa come, ad esempio, l’ambiente, le modalità o le condizioni di lavoro.Il danno, che può consistere in una qualsiasi menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale, può, a sua volta, essere determinato da una malattia professionale (danno da causa prolungata) o da un infortunio (danno da causa violenta).Ricorre la prima ipotesi quando una patologia sia contratta nell’esercizio e a causa dell’espletamento della propria attività lavorativa, a seguito della quale si verifichi un’alterazione permanente dell’organismo comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa. L’infortunio è invece l’evento provocato, in occasione del lavoro, da una causa fortuita, violenta ed esterna che elimini o riduca, permanentemente o temporaneamente, la capacità lavorativa della persona. Può essere inoltre riconosciuto come dipendente da causa di servizio anche il c.d. Infortunio in itinere cioè l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto abitazione - posto di lavoro o viceversa.La Corte di Cassazione (sentenze n. 15068 del 28.11.2001 e n. 995 del 17.01.2007) ha ritenuto che sia riconoscibile la causa di servizio nell’infortunio in itinere purché:- sussista un nesso tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni meramente personali; - in caso di infortunio occorso durante l’uso del veicolo privato, l’uso di tale mezzo sia stato imposto dalla inadeguatezza di altri mezzi di locomozione. Ulteriore elemento indispensabile al riconoscimento della causa di servizio è il rapporto di causalità.Il Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, all’art. 64 , prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante. Ciò significa che ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, della lesione o della morte, sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l’evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi. Se la causa dell’evento è rappresentata dall’insieme delle condizioni necessarie e sufficienti per produrlo, tale principio è temperato dall’esclusione del nesso causale quando l’evento si è verificato per dolo o colpa grave dell’interessato (art. 58 D.P.R. 10.5.1957 n. 686). Procedimento Amministrativo Causa di Servizio
Decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 Domanda di riconoscimento di causa di servizio. Domanda di riconoscimento di causa di servizio PER INFORTUNIO IN SERVIZIO. Domanda di riconoscimento di causa di servizio PER INFORTUNIO IN ITINERE Domanda di riconoscimento di AGGRAVAMENTO o di INTERDIPENDENZA. |
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Collegamenti
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