Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;
Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 marzo e del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle attivita' produttive e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo»,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) dopo le parole: «36, comma 8-ter,», sono
inserite le seguenti: «36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater,
commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2,»;
b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro
1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter,
36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.».
2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».
Art. 2.
1. Al titolo del decreto legislativo dopo le parole: «99/38/CE» sono aggiunte le seguenti: «2001/45/CE».
Art. 3.
1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
Art. 4.
1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera c)
viene aggiunta la seguente:
«c-bis) lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il lavoratore al
rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un
piano stabile».
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature
per lavori in quota). - 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i
lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo
scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai seguenti criteri:
a) priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei
lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva
di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di accesso
ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di
circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso
adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il
passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e
viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a pioli
quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature
di lavoro considerate piu' sicure non e' giustificato a causa del limitato
livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti che non puo' modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e'
direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della
valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo' essere effettuato in
condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro
considerata piu' sicura non e' giustificato a causa della breve durata di
impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare. Lo
stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi
accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in
particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro
adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i
rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove
necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I
predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali
da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire,
per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto
nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di
natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di
protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti
ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta
terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare,
i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere
ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se
le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute
dei lavoratori.
Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego
delle scale a pioli). - 1. Il datore di lavoro assicura che le scale
a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita' durante
l'impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile,
resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione
orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad
eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi
movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il
loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore
dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi
altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a
sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi
garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da piu' elementi innestabili o a sfilo
devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari
elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di
accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in
modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio
e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a
pioli non deve precludere una presa sicura.
Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego
dei ponteggi). - 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un
calcolo di resistenza e di stabilita' e delle corrispondenti configurazioni di
impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili
specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se
provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformita' ai capi IV, V e VI del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente
un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita' del
ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli
schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del
preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e' impedito
tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita'
portante sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei
ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un
ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da
sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione
sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo
spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonche' la presenza di
spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i
dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non
pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio
o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con
elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o
trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che
hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve
riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione
del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono
individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi
di validita' dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto
hanno svolto per almeno due anni attivita' di montaggio smontaggio o
trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di
cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto
hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di
cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti
l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi). - 1.
Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
in conformita' ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per
l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di
dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). E' ammesso l'uso di una fune in
circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro piu'
pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata
alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e
dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui
l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza
deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli
spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla
loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di
poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessita'. Il
programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i
dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli
ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di
lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di
lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per
territorio di compatibilita' ai criteri di cui all'articolo 36-bis, commi
1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di
procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve
riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi
necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro
caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno
individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi
di validita' dei corsi.
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto
hanno svolto per almeno 2 anni attivita' con impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al
comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
Art. 6.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.